TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/12/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 391/2024
TRIBUNALE DI PRATO
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. IA AR Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 391 /2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. , con l'avv. EMANUELE NIDITO, Parte_1 CodiceFiscale_1 presso il cui Studio ha eletto domicilio
e
, c.f. , con l'avv. GIUSEPPINA Parte_2 CodiceFiscale_2
ABBATE, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c. (cumulo)
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente: “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Prato.
pagina 1 di 4 Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, niente viene disposto in ordine ai rapporti patrimoniali tra loro. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 28.11.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 e ritualmente notificato, e Parte_1
, sposati con matrimonio celebrato con rito concordatario in Parte_2 data 17.10.2020 a Prato (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2020, Parte II, Serie A, atto n. 57 - hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere cumulativamente, in primis, la pronuncia di separazione personale e, in secundis, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in combinato disposto degli artt. 473bis.51 e 473bis.49 c.p.c.
Con sentenza n. 55/2024, emessa il 29.05.2024 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Prato ha omologato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) la dimora coniugale ubicata in Prato (PO), nella Via Santa Gonda n. 74, unitamente ai mobili, arredi
e pertinenze secondo la partizione precedentemente tra le parti intercorsa, rimane nell'esclusiva disponibilità del IG. 3) che la IG.ra , in Parte_1 Parte_2 virtù degli accordi intercorsi, ha già trasferito altrove la propria residenza;
4) dato atto delle attuali condizioni economiche e reddituali dei coniugi, tenuto conto della circostanza che la moglie, nel corso della convivenza (dal 2013 al 2020), ha saltuariamente lavorato contribuendo in detti periodi ai bisogni della famiglia e che il contratto attuale, a tempo determinato, andrà a scadere nel mese di aprile, il sig. si obbliga a Parte_1 corrispondere alla IG.ra , a titolo di mantenimento una tantum, la Parte_2 somma di € 8,000,00 a mezzo bancario ordinario che viene disposto in data odierna e contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
5) contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso la IG.ra consegna le chiavi Parte_2 dell'abitazione coniugale al marito;
6) parimenti, in virtù degli accordi intercorsi, le parti danno atto che il IG. si è adoperato a far trasferire alla moglie il diritto di Parte_1 proprietà del veicolo Fiat modello Panda Targato FM035SM, già intestato alla di lui madre IG.ra e che le volture sono state effettuate in data 05.03.2024;5) la Parte_3
pagina 2 di 4 sig.ra porterà con sé il gatto bianco e nero mentre quello grigio rimarrà al Pt_2 marito;
6) la IG.ra porterà con sé i propri effetti personali nonché i seguenti Pt_2 oggetti: - collezione dragon ball;
- collezione Funko pop;
-action figure personali;
- le bacchette di Harry Potter;
- Computer fisso + monitor;
- Playstation 4 + VR e giochi personali;
- Aspirapolvere Samsung;
- Bollitore per il the;
- DVD personali, - CD personali;
- giochi da tavolo personali;
5) con il presente accordo di separazione, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, dichiarano di non avere nulla a che pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;6) entrambi i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio; 7) le spese del procedimento di separazione si intendono compensate tra le parti. spese di lite al definitivo”.
Con istanza di riassunzione depositata congiuntamente in data 17.11.2025 le parti hanno insistito per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con sentenza di omologa dell'accordo delle parti n.55/2024 senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
pagina 3 di 4 Il Collegio prende altresì atto delle condizioni che rientrano nella libertà negoziale delle parti sulle quali non vi è necessità di pronuncia giudiziale.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i e Parte_1
, sposati con matrimonio celebrato con rito Parte_2 concordatario in data 17.10.2020 a Prato (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2020, Parte II,
Serie A, atto n. 57 e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, niente viene disposto in ordine ai rapporti patrimoniali tra loro;
3) dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.025 su relazione della dott. IA
AR
Il Presidente est.
IA AR
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI PRATO
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. IA AR Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 391 /2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. , con l'avv. EMANUELE NIDITO, Parte_1 CodiceFiscale_1 presso il cui Studio ha eletto domicilio
e
, c.f. , con l'avv. GIUSEPPINA Parte_2 CodiceFiscale_2
ABBATE, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c. (cumulo)
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente: “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Prato.
pagina 1 di 4 Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, niente viene disposto in ordine ai rapporti patrimoniali tra loro. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 28.11.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 e ritualmente notificato, e Parte_1
, sposati con matrimonio celebrato con rito concordatario in Parte_2 data 17.10.2020 a Prato (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2020, Parte II, Serie A, atto n. 57 - hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere cumulativamente, in primis, la pronuncia di separazione personale e, in secundis, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in combinato disposto degli artt. 473bis.51 e 473bis.49 c.p.c.
Con sentenza n. 55/2024, emessa il 29.05.2024 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Prato ha omologato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) la dimora coniugale ubicata in Prato (PO), nella Via Santa Gonda n. 74, unitamente ai mobili, arredi
e pertinenze secondo la partizione precedentemente tra le parti intercorsa, rimane nell'esclusiva disponibilità del IG. 3) che la IG.ra , in Parte_1 Parte_2 virtù degli accordi intercorsi, ha già trasferito altrove la propria residenza;
4) dato atto delle attuali condizioni economiche e reddituali dei coniugi, tenuto conto della circostanza che la moglie, nel corso della convivenza (dal 2013 al 2020), ha saltuariamente lavorato contribuendo in detti periodi ai bisogni della famiglia e che il contratto attuale, a tempo determinato, andrà a scadere nel mese di aprile, il sig. si obbliga a Parte_1 corrispondere alla IG.ra , a titolo di mantenimento una tantum, la Parte_2 somma di € 8,000,00 a mezzo bancario ordinario che viene disposto in data odierna e contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
5) contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso la IG.ra consegna le chiavi Parte_2 dell'abitazione coniugale al marito;
6) parimenti, in virtù degli accordi intercorsi, le parti danno atto che il IG. si è adoperato a far trasferire alla moglie il diritto di Parte_1 proprietà del veicolo Fiat modello Panda Targato FM035SM, già intestato alla di lui madre IG.ra e che le volture sono state effettuate in data 05.03.2024;5) la Parte_3
pagina 2 di 4 sig.ra porterà con sé il gatto bianco e nero mentre quello grigio rimarrà al Pt_2 marito;
6) la IG.ra porterà con sé i propri effetti personali nonché i seguenti Pt_2 oggetti: - collezione dragon ball;
- collezione Funko pop;
-action figure personali;
- le bacchette di Harry Potter;
- Computer fisso + monitor;
- Playstation 4 + VR e giochi personali;
- Aspirapolvere Samsung;
- Bollitore per il the;
- DVD personali, - CD personali;
- giochi da tavolo personali;
5) con il presente accordo di separazione, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, dichiarano di non avere nulla a che pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;6) entrambi i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio; 7) le spese del procedimento di separazione si intendono compensate tra le parti. spese di lite al definitivo”.
Con istanza di riassunzione depositata congiuntamente in data 17.11.2025 le parti hanno insistito per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con sentenza di omologa dell'accordo delle parti n.55/2024 senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
pagina 3 di 4 Il Collegio prende altresì atto delle condizioni che rientrano nella libertà negoziale delle parti sulle quali non vi è necessità di pronuncia giudiziale.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i e Parte_1
, sposati con matrimonio celebrato con rito Parte_2 concordatario in data 17.10.2020 a Prato (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2020, Parte II,
Serie A, atto n. 57 e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, niente viene disposto in ordine ai rapporti patrimoniali tra loro;
3) dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.025 su relazione della dott. IA
AR
Il Presidente est.
IA AR
pagina 4 di 4