Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 570/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 570/2019 R.G., posta in decisione all'udienza dell'1.07.2024 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Taurianova, via Francesco Sofia Alessio n. 182, presso lo studio dell'avv. Michele Surace che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n. 133, presso lo studio dell'avv. Vincenza D'amico, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Veraldi in virtù di mandato in atti
-appellata –
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appello avverso la sentenza n. 33/2019 del
Tribunale di Palmi, pubblicata in data 10.01.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 26.06.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria adita, accogliere l'appello e per l'effetto, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinte, in riforma integrale della sentenza appellata: preliminarmente, fissare udienza per la discussione orale della causa, ai sensi ai sensi dell'art. 352 comma secondo c.p.c., nella formulazione applicabile alla causa;
1) nel merito, in accoglimento dei primi due motivi di appello, rigettare l'opposizione e confermare il d.i. opposto;
in ogni caso per la condanna di ora CP_3 CP_1 alla corresponsione in favore di della somma di euro 10.174,14 oltre interessi di mora Parte_1 ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
2) sempre nel merito, con riferimento al credito di cui alla fattura 57/2014, in via subordinata alla domanda proposta nei confronti di ed in accoglimento del terzo motivo di appello, per la condanna CP_4 CP_1 Co della Terza Chiamata se questa ultima invero dovesse essere ritenuta unica CP_2 responsabile in ordine al danneggiamento dei containers, alla corresponsione in favore di Parte_1 della somma azionata contro con la fattura 57 del 08.04.2014 di euro 7.826,74 ad
[...] CP_3 esclusione della parte di costo inerente l'addebito per la omessa pulizia dei cntrs, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al saldo;
3) in via istruttoria, ove non già accolto l'appello nel merito come da superiori conclusioni 1 e 2, reiterando l'eccezione di nullità della deposizione del teste e come da richieste di prova ribadite nella trattazione dei rispettivi motivi di gravame Tes_1 proposto, primo, secondo, terzo;
sul punto reiterando l'istanza 02.04.2020 di revoca dell'ordinanza collegiale 27.01.2020, affinché la Corte adita si pronunci, ammettendole, sulle istanze istruttorie, in quanto non rinunciate;
4) riformare la sentenza appellata anche in punto di spese legali ponendo, in favore della appellante, le spese del primo e secondo grado del giudizio;
condannando altresì
[...] alla restituzione delle somme che fossero versate medio tempore sulla base della CP_4 CP_1 sentenza appellata”; mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 25.06.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni “voglia l'On. Le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così statuire: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui, modificando la causa petendi, ha indicato negli artt. 1720 e 1740 c.c. il fondamento della propria domanda;
in via principale, rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accogliendo la domanda subordinata dell'appellante, accertare e dichiarare la responsabilità della individuandola quale unico soggetto tenuto al pagamento CP_2 dell'importo di cui alla fattura n. 57 del 8.4.2014, pari ad € 7.826,74. Con vittoria delle spese del giudizio”.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' in persona del legale CP_3 rappresentante, proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Palmi, avverso il decreto n. 285 dell'11.08.2014 con il quale, il medesimo Tribunale, gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante, della Parte_1 somma di €. 10.538,66, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio, a titolo di prestazioni di servizi di cui alle fatture n. 14 del 21.01.2013, n. 15 del 21.1.2013, n.
86 del 26.4.2013, n. 255 dell'8.10.2013 e n. 57 dell'8.04.2014, rimaste impagate.
Assumeva l'opponente:
-di essere titolare di un impianto di segagione di marmi e graniti e di avere intrattenuto rapporti commerciali con la Società opposta, operante presso il porto di Gioia Tauro, per operazioni di sdoganamento dei containers e per il loro trasporto, a mezzo T.I.R., presso la sede dell'azienda;
-di avere provveduto parzialmente al pagamento della fattura n. 14 del 21.0.2013 di
€.2.820,82, residuando un debito di €. 364,52;
- che con riferimento, invece, alle fatture n. 15 del 21.1.2013 di €. 320.00, n. 86 del
26.4.2013 di €. 100.00, n. 255 dell'8.10.2013 di €. 1.927,40 - aventi ad oggetto presunti ritardi dovuti alla sosta dei containers, oltre i termini di franchigia, presso il Porto di Gioia Tauro - non emergevano né il criterio applicato per la quantificazione delle somme pretese né i motivi del ritardo;
-che, infine, relativamente alla fattura n. 57 dell'8.04.2014 di €. 7.826,74 - di cui si pretendeva il pagamento a titolo di presunti danni arrecati a nove containers - non era stata fornita alcuna prova né con riferimento all'esistenza, alla natura ed entità del pregiudizio subito né in ordine alle eventuali responsabilità dell'Imag considerato che, tali danni, ben potevano essere ricondotti al fornitore, ovvero alla Controparte_2
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa quest'ultima al fine di essere manlevata per l'ipotesi di condanna al pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 57 dell'8.04.2014 di €. 7.826,74 e, nel merito, contestava integralmente la pretesa azionata insistendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese del giudizio di cognizione.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la adducendo la propria CP_2 estraneità ai fatti di causa e chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Si costituiva, altresì, la insistendo per il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma dell'emesso decreto ingiuntivo.
Istruito il giudizio con prova testimoniale, all'udienza del 10 gennaio 2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa discussione orale, veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palmi così statuiva “1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Accoglie la domanda di pagamento della somma di €. 364,52, e, per l'effetto, condanna la al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali dal Controparte_5
21.1.2013 al soddisfo a favore di 3. Rigetta le altre domande della 4. Parte_1 Parte_1
Rigetta la domanda di manleva;
5. Condanna parte opposta a pagare a favore di parte opponente gli onorari pari ad €. 958,00, oltre IVA, CPA e spese generali di studio;
6. condanna parte opponente a pagare a favore della chiamata in causa la somma di €. 1.916, oltre IVA, CPA e spese generali di studio”.
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 chiedendone la riforma, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, la già in persona del legale CP_1 CP_3 rappresentante, rilevando l'infondatezza del gravame, con richiesta di rigetto e condanna di controparte alla rifusione delle spese giudiziali.
Rimaneva contumace la Controparte_2
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della CP_2 regolarmente evocata in giudizio e non costituitasi.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non ha riconosciuto il credito azionato, in via monitoria, di cui alle fatture n. 15/2013, 255/2013 e 86/2013 relative al costo sopportato per le soste dei containers, presso il Porto di Gioia Tauro, oltre il periodo di franchigia.
Precisa di avere operato, nella qualità di spedizioniere, allo svincolo e allo sdoganamento dei containers per conto dell'importatore e che, dal CP_3 momento dello sbarco dei containers, la Compagnia di navigazione concede sette giorni di franchigia, superati i quali addebita i costi di sosta che, nella specie, essa ingiungente ha provveduto ad anticipare. Adduce, altresì, che “fornita la prova del credito per cui si procede non doveva essere pretesa alcun'altra dimostrazione di una specifica pattuizione circa la refusione dell'indennità di sosta” in quanto “ è Impresa del settore e quindi soggetto CP_3 professionalmente esperto, operante sistematicamente con le importazioni di materiale via mare e, quindi, ben consapevole delle condizioni e dei termini di durata della franchigia per le soste dei containers”.
La doglianza non può trovare accoglimento. Deve premettersi, in linea generale, che con riguardo alle operazioni doganali, la Corte di Cassazione ha precisato che esse non rientrano tra le operazioni proprie dello spedizioniere, ma tra quelle accessorie che egli si può obbligare a compiere.
In tale caso, la rappresentanza per le operazioni doganali può essere conferita esclusivamente a persona iscritta nell'albo degli spedizionieri doganali e solo tale persona può compiere, per rappresentanza, le operazioni doganali connesse al trasporto;
con la precisazione che lo spedizioniere doganale, per la sua attività professionale di rappresentanza in dogana del proprietario della merce, si distingue dallo spedizioniere di cui all'art. 1737 c.c., il quale assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante il contratto di trasporto di cose e di compiere le operazioni accessorie (Cass. 6.1.1982, n. 27).
La differenza tra le due figure si stabilisce in base alla causa che nel contratto di spedizione è costituita dal conferimento e dall'accettazione, da parte dello spedizioniere, dell'incarico di concludere il contratto di trasporto e nel contratto di spedizione doganale dall'incarico di svolgere tutte le attività di natura doganale connesse al trasporto della merce.
Nel contesto del contratto di spedizione doganale, infine, le istruzioni del committente servono a specificare le modalità del comportamento dovuto, trasformando l'obbligo dello spedizioniere da generico in specifico, e, benché non abbiano natura negoziale, debbono, tuttavia, rivestire forma tale che ne renda chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà. (Cfr. Cass. 9697/2003).
Ne consegue che obbligazioni quali quelle di imballaggio ai fini delle pratiche doganali, nonché di predisposizione della documentazione all'uopo necessaria, non rientrano tout court né nell'ambito della disciplina del contratto di vendita né del contratto di trasporto o di spedizione, occorrendo per la loro insorgenza una pattuizione contrattuale che, se anche non risulti da atto scritto, possa comunque trarsi in modo inequivocabile.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica e non contestata tra le parti la sussistenza di rapporti commerciali in virtù dei quali la Società opposta – in qualità di spedizioniere doganale - si è occupata delle operazioni di sdoganamento dei containers e del loro trasporto, a mezzo T.I.R., presso la sede dell'opponente. Ciò che, invece, è controverso è la debenza delle somme fatturate, sia nell'an che nel quantum, a titolo di ritardo per la sosta dei containers, oltre i termini di franchigia, presso il Porto di Gioia
Tauro.
Sul punto, occorre, preliminarmente, evidenziare che non risulta prodotto, agli atti di causa, alcun contratto dal quale possa evincersi quali fossero i termini dell'accordo tra le parti e, per quel che interessa la vicenda in esame, se e in quali casi l'opponente si sarebbe assunta l'obbligo di corrispondere, all'opposta, l'indennità di sosta, oggetto della pretesa azionata monitoriamente. Secondariamente, all'esito dell'istruttoria di primo grado, non sono neanche emerse le effettive ragioni del ritardo, oltre i termini di franchigia, presso il Porto di Gioia Tauro che ben potevano essere addebitabili alla condotta dell'opposta.
Tale difetto di prova è stato correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, tenuto conto che , per definizione, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori con la conseguenza che, oggetto del giudizio di opposizione, non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02; Cass. 6421/03; Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali ormai tetragoni in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Sicché, seppure la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (da ultimo Cass. 19944/2023).
D'altronde, per pacifica giurisprudenza di legittimità, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che costituisce un ordinario processo di cognizione. Ne consegue che, quando il debitore muova contestazioni sull'an o sul quantum del credito – così come nella specie - le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (tra le altre Cass. n. 20802/2011, n. 5915/2011, n. 21599/2010 n.
5071/2009 e n. 10860/2007).
Nella specie, parte opponente, costituendosi in giudizio, pur confermando il rapporto contrattuale esistente con l'opposta, ha contestato specificamente, sia nell'an che nel quantum, le fatture poste a sostegno del giudizio monitorio. Con l'ovvia conseguenza che, a fronte di tali contestazioni, gravava sull'opposto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, più precisamente, il titolo dal quale derivava l'obbligazione di pagamento, così come correttamente ritenuto dal primo Giudice “la mancanza di prova, dell'obbligo di pagamento dell'indennità di sosta dei containers, oltre la franchigia, posto a carico di parte opponente, comporta il rigetto della domanda di pagamento dell'importo relativo alle fatture nn 15/2013 di €. 320, 86/2013 di €. 100, n. 255/2013 di €. 1.927,40. In materia contrattuale, è onere di chi domanda l'adempimento dimostrare l'esistenza del titolo dal quale scaturisce l'obbligazione. Nel caso specifico, non basta aver dimostrato, per mancata contestazione, il rapporto contrattuale ma occorre allegare e dimostrare l'esistenza della clausola contrattuale dalla quale scaturisce l'obbligazione”.
In mancanza di prova della fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio in relazione al preteso credito di cui alle fatture azionate - prova che era onere del creditore procedente fornire in base ai principi sopra enunciati in materia di ripartizione dell'onere probatorio nelle azioni di adempimento contrattuale – ed avuto riguardo alle effettive posizioni sostanziali delle parti nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può che trovare conferma la gravata sentenza sul punto.
-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante si duole della circostanza che il
Giudice di prime cure non abbia riconosciuto il credito di cui alla fattura n. 57/2014, relativa alle spese sostenute per riparazione e pulizia dei containers a seguito della “non corretta attività di scarico dei blocchi di marmi” presso la sede dell'opponente.
Adduce sul punto che, all'esito dell'istruttoria, sarebbe emersa, pacificamente, la responsabilità dell' per i danni occorsi, per avere utilizzato, per le operazioni di CP_3 scarico, una gru non idonea allo scopo.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
Al di là dell'indagine in ordine al tipo di responsabilità azionata (contrattuale o aquiliana), la creditrice opposta, secondo le norme generali, aveva l'onere di provare il danno subito e la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell'opponente ed il pregiudizio stesso.
Ciò nonostante, all'esito dell'istruttoria, non è stata raggiunta né la prova dell'effettivo danno subito (e la sua entità) né tantomeno il nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta della Imag.
Ed invero, gli unici testi presenti al momento dello scarico dei containers presso l'Imag dichiaravano “… posso riferire di aver riscontrato, dopo l'avvenuta rottura del sigillo e l'apertura delle porte del container e dopo lo scarico del blocco di marmo, danni al pavimento. I danni consistevano in piccole spaccature. Preciso che, dopo aver tolto il blocco di marmo, presente all'interno, non abbiamo constato che il pavimento era sfondato, ma semplicemente ammaccato, come detto, prima. Non so se le traverse sottostanti fossero piegate… Se non ricordo male, in quel giorno abbiamo consegnato, oltre al predetto container, altri tre container. Tutti presentavano le stesse ammaccature. Posso dire che quasi sempre, comunque, quando apriamo i container, questi presentano delle ammaccature” (teste ); “… se non ricordo male, una volta Testimone_2 rotto il sigillo del container ed aperto lo stesso presso la sede della in Girifalco, lo stesso CP_3 presentava il pavimento sfondato, le traverse sottostanti piegate ed il blocco di granito non si trovava posizionato al centro, ma si era mosso al suo interno… Preciso che l'apertura dei sigilli del container è stata effettuata prima che il container fosse depositato a terra” (teste . Testimone_3
Solo il teste rendeva dichiarazioni differenti e contrastanti con Testimone_4 quelle sopra riportate “… ricordo che le operazioni di scarico del blocco di marmo presente sul container avvenivano per il tramite di una gru che trascinava il blocco all'interno del container fino a poggiarlo a terra” precisando, però “… posso parlare solo del container da me trasportato, perché non mi sono occupato degli altri container. Preciso di aver visto l'interno del container all'apertura dello stesso, di aver assistito alle operazioni di scarico del container e del blocco di marmo e di aver visto l'interno del container successivamente all'estrazione del blocco di marmo. Quando abbiamo aperto il container, lo stesso era integro all'interno. Non c'era alcun danno. Per effetto del trascinamento il pavimento del container si è sfondato, mentre prima del trascinamento era integro…”.
In ogni caso, al di là delle evidenti contraddizioni tra le deposizioni rese, non può non rilevarsi che, dalle dichiarazioni in questione, non sono comunque emerse né l'effettiva natura dei danni riportati dai containers (piccole spaccature o sfondamento?) né il numero dei containers danneggiati né l'entità dei danni subiti né infine il nesso di causalità tra la condotta della Imeg ed i danni cagionati.
Con l'ovvia conseguenza che, in difetto di prova, in ordine alla natura dei danni, all'entità degli stessi e all'effettiva responsabilità dell'opponente, deve trovare conferma la sentenza di primo grado sul punto.
Le medesime deficienze probatorie comportano, altresì, il rigetto dell'ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante chiede, in via subordinata, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda di risarcimento, estesa in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., nei confronti della Controparte_2 Co Nulla per spese tra l'appellante e la stante la contumacia di CP_2 quest'ultima.
Per l resto seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della Cassazione Civile,
Sezioni Unite, nel seguente modo:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €.
5.201 a €. 26.000
Fase studio controversia €. 1.134,00
Fase introduttiva €. 921,00
Fase istruttoria €. 922,00
Fase decisoria €. 1.911,00
Totale compenso tabellare €. 4.888,00 si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione delle vigenti tariffe professionali applicando i minimi tariffari per la fase di trattazione, in mancanza di istruttoria orale in appello, ed i medi tariffari per le altre fasi, avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso Parte_1 la sentenza n. 33/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 10.01.2019, così decide:
-preliminarmente, dichiara la contumacia di CP_2
-nel merito, rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
-nulla per spese tra l'appellante e l' ; CP_2
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese del presente grado, in favore di in persona del legale CP_1 rappresentante, quantificate in €. 4.888,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e
C.A.P. come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.02.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)