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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.8.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 569 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Furio Tartaglia Parte_1 e Stefano Mattei
appellante e appellata incidentale
E
, con gli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis Controparte_1
appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 12.6.15 esponeva: Controparte_1
a) di avere lavorato alle dipendenze di dal 16.2.68 al 31.12.03 con mansioni di operaio CP_2 elettricista addetto alle squadre di lavoro ed esercizio, in particolare svolgendo le sue mansioni nell'ambito del grande progetto di elettrificazione per la realizzazione delle nuove linee elettriche di media e bassa tensione, nonché per l'ammodernamento dei vecchi elettrodotti ubicati in zone rurali e di montagna;
b) che all'esito di un precedente ricorso proposto contro nel 2011, con sentenza n° 346/14 il CP_3 tribunale di Crotone aveva riconosciuto come contratte nello svolgimento delle mansioni alle dipendenze di una spondiloartrosi del rachide con discopatie cervico-lombari, accertando CP_2 una menomazione psico-fisica pari all'8% delle tabelle con decorrenza dalla domanda CP_3 amministrativa del 12.3.09; c) che le suddette patologie, nonché una ipoacusia percettiva bilaterale, di cui alla documenta sanitaria e alla consulenza di parte in atti, erano tutte di origine professionale, nonché conseguenza della violazione da parte del datore di lavoro di norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori;
d) che, in particolare, aveva svolto lavori in altezza sulle apparecchiature poste in cima ai pali utilizzando ramponi di ferro ai piedi, scale di legno e cestelli elevatori, sollevando con una fune materiali del peso tra i 20 e i 95 Kg, tra i 3 e i 40 Kg e tra i 50 e i 70 Kg;
inoltre era stato addetto al riposizionamento dei sostegni delle linee elettriche, della stesura dei conduttori con ancoraggio agli isolatori, degli scavi per i sostegni, getti per fondamenta, installazione e sostituzione di trasformatori, posa di linee con cavi sotterranei e defrascamento e taglio alberi;
e) che durante tali lavori aveva mantenuto posture incongrue della colonna vertebrale con iperestensione del tratto cervico-lombare-sacrale, aveva subito vibrazioni meccaniche dovute all'utilizzo di utensili vibranti, nonché altri utensili quali picconi e badili ed aveva proceduto alla spinta ed al traino di pesanti trasformatori per il loro collocamento manuale sulle cabine;
f) che aveva predisposto solo nel 2002 il documento di valutazione dei rischi e che tale CP_2 documento non contemplava molte delle lavorazioni svolte nel tempo, tra cui quelle di costruzione e ristrutturazione degli elettrodotti MT e BT eseguite fino alla fine degli anni 90 e i lavori svolti in altezza con posture incongrue e prolungate svolti dalla fine degli anni 90. Inoltre, aveva CP_2 predisposto il Dvr in netto ritardo rispetto alle previsioni dell'art. 4 D. Lgs. n° 626/94 e del Dpr 303/56 e sulla base di uno studio commissionato all' , da cui emergevano prescrizioni cui Parte_2 non aveva mai ottemperato, né richiamato nel Dvr, come attestato da un esperto di clinica del CP_2 lavoro nominato Ctu in analoga controversia svolta presso il tribunale di Frosinone. Il Dvr, ancora, non aveva previsto i coefficienti di rischio da escursioni bioclimatiche, non teneva conto delle lavorazioni relative alla costruzione degli elettrodotti di media e bassa tensione, dei rischi da posture incongrue associate ai lavori in altezza che dalla fine degli anni 90 avevano rappresentato il lavoro prevalentemente svolto dal ricorrente, non contemplava le lavorazioni di trasporto e verticalizzazione dei sostegni;
g) che, inoltre, il datore di lavoro lo aveva sottoposto a turni di reperibilità ben più frequenti di una settimana su quattro, come previsto dall'art. 39 del CCNL di categoria, aveva fornito abbigliamento inadeguato, non aveva posto a disposizione degli operai adeguati mezzi meccanici per lo spostamento dei pali e per gli scavi che, dunque, venivano svolti a mano, non aveva mai sottoposto il ricorrente a sorveglianza sanitaria periodica per i rischi da posture incongrue, da vibrazioni e da movimentazione dei pesi e che ciò era avvenuto solo a partire dall'ottobre 2007 dopo la proposizione di una serie di cause per risarcimento danni da parte di altri lavoratori, non aveva formato ed informato il ricorrente sui rischi da vibrazioni e scuotimenti e movimentazione di carichi pesanti;
h) che la gestione del rapporto di lavoro da parte ra risultata in contrasto con le previsioni degli CP_2 artt. 4, 24 e 33 Dpr 303/56, dell'art. 37 del CCNL applicato, relativo all'obbligo di adeguato avvicendamento dei lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio e di controlli sanitari periodici, e degli artt. 3, 4, 16, 21 e 22 D. Lgs. 626/94; i) che le patologie contratte per inadempimento del datore di lavoro non erano state compiutamente risarcite con l'indennizzo pari all'8% erogato dall' e che quindi gli spettava il danno differenziale CP_3 da quantificare attraverso le tabelle in uso presso il tribunale di Milano, tenuto conto del danno da cenestesi lavorativa, del danno morale soggettivo e del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
2) Concludeva chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di CP_2 nella causazione dei danni patiti con condanna del datore di lavoro al risarcimento degli stessi in via equitativa. 3) Nella resistenza di , con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone, Parte_3 espletata la prova orale e consulenza medico legale, ha condannato il datore di lavoro, detratto l'indennizzo in capitale già corrisposto da al pagamento della somma di euro 21.383,70, CP_3 attualizzata al 2021, a titolo di danno differenziale da malattia professionale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.
4) In particolare, il giudice di primo grado
4.1) ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda nel costituirsi in giudizio. Premesso che nel caso di specie il termine era decennale, il dies a quo non poteva coincidere, come voluto da dall'anno 2003. Ciò in quanto dalla documentazione sanitaria risalente a tale anno non CP_2 emergeva alcun elemento da cui desumere la natura professionale delle patologie ivi descritte. La conoscenza della origine lavorativa delle patologie denunciate doveva essere ancorata, in mancanza di altri elementi, al momento di presentazione della domanda amministrativa presso ovvero al CP_3 12.3.09, sicché nessuna prescrizione poteva dirsi maturata tra il 12.3.09 e il 12.6.15, data di proposizione del ricorso nei confronti del datore di lavoro. In ogni caso, la prescrizione non poteva dirsi maturata nemmeno considerando quale termine iniziale il 31.12.03, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente. Ciò in quanto il aveva efficacemente interrotto il corso CP_1 della prescrizione con la diffida di pagamento ricevuta da il 28.1.09, dal contenuto idoneo a CP_2 essere considerata quale valido atto interruttivo della prescrizione.
4.2) ha ritenuto che dall'istruttoria svolta era emerso lo svolgimento delle mansioni nei termini descritti in ricorso e che l'azienda non aveva fornito prova del rispetto degli adempimenti imposti, con riferimento alla tutela della salute del lavoratore, dal Dpr 303/56 e dal D. Lgs. 626/94, anch'essi dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio. Riportate le testimonianze rese dai colleghi del ricorrente,
e ha rilevato che dalle risultanze testimoniali assunte, è emerso con Testimone_1 Tes_2 evidenza come il ricorrente sia stato impiegato in lavori di realizzazione delle nuove linee elettriche di MT e BT in aree sconnesse e montane del Paese per il periodo dal 1968 al 1990 e, successivamente, a partire dagli 90 ai lavori di manutenzione degli elettrodi a MT e BT cd. in altezza, in cima su sostegni;
che quotidianamente avesse movimentato a mano carichi molto pesanti, in quanto i mezzi meccanici in dotazione non erano idonei ad arrivare sino al luogo di lavoro, sito in aree isolate e sconnesse e che avesse fatto uso frequente di strumenti vibranti e rotativi (anche ad aria compressa); che a causa dello svolgimento di tale attività, peraltro spesso svolte in condizioni climatiche avverse, era costretto ad assumere posture incongrue e coatte per il rachide cervicale e lombare;
che l'orario lavorativo spesso si prolungava oltre le otto ore giornaliere e che i turni di reperibilità erano più frequenti rispetto alle previsioni contrattuali. Di contro, la società resistente non ha dimostrato di aver effettivamente provveduto alla valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi e del sovraccarico biomeccanico degli arti connesso alle mansioni svolte dal ricorrente, sin dal lontano 1968, atteso che l'unico DVR prodotto, che risale al 1996, quindi adottato a distanza di quasi trent'anni dalla data di assunzione del AR, non contiene alcuna valutazione specifica circa le principali caratteristiche orografiche del territorio regionale. La resistente, peraltro, dichiarata decaduta dalla prova testimoniale, nulla ha dimostrato in ordine all'adozione di cautele dirette a prevenire, eliminare o quanto meno ridurre i rischi specifici connessi alle vibrazioni al sistema mano- braccia ed al corpo intero, alla movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico biomeccanico, alle posture prolungate e coatte per i lavori in altezza, nonostante detti rischi specifici fossero conosciuti dal datore di lavoro come risulta dalle procedure di lavoro che la Società ha standardizzato nel 1985 con i Metodi Di Lavoro Unificato;
ha inoltre omesso la sorveglianza sanitaria periodica annuale che, contrariamente a quanto riferito, era obbligatoria già dal D.P.R. 303/56 (per le vibrazioni e gli scuotimenti) nonché dal D.lgs. 626/94 per la movimentazione manuale dei carichi in forza di quanto stabilito dall'art.16. Neppure, infine, risulta essere stata fornita alcuna prova in ordine alla formazione/informazione dei lavoratori sui rischi specifici e le misure di prevenzione, obbligatoria a decorrere dal D.P.R. 303/56 e ribadita dagli artt. 21 e 22 del D.lgs. n.626 del 1996. Appare evidente dunque che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare precauzioni idonee ad evitare che i dipendenti fossero esposti senza alcuna protezione ai molteplici fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e conseguenziale alla elettrificazione. In conseguenza della mancata adozione di queste regole di sicurezza, desumibili dalla disposizione generale e dalle norme preventive richiamate, va allora affermata la responsabilità del datore di lavoro in ordine all'insorgenza a carico dell'attore delle accertate patologie.
4.3) Quanto all'accertamento dei danni fisici permanenti derivanti dalle lavorazioni, il tribunale ha dapprima dato atto che il consulente di ufficio aveva ravvisato una menomazione pari al 10%, secondo le tabelle di cui al D. Lgs. n° 209/05 e al DM 3.7.03. Ha quindi dissentito dal Ctu quanto alla valutazione delle patologie a carico del tratto rachide cervicale, affermando quanto segue: Orbene, questo giudice non condivide le osservazioni cui è giunto il CTU. Invero, il danno documentato a carico del rachide cervicale è del tutto sovrapponibile a quello a carico del distretto lombare, trattandosi in entrambi i casi di “ protrusioni” che hanno interessato rispettivamente l'area cervicale e lombare;
la sola circostanza che a livello lombare le protrusioni fossero evidenti in misura maggiore rispetto a quelle cervicali, non può comportare un declassamento delle prime a semplici “ esiti di trauma minore al collo” inscrivibili nelle menomazioni di “lieve entità”, atteso che la protrusione rappresenta pur sempre una forma di “ernia discale”, seppur in forma lieve, atteso che la fuoriuscita del nucleo polposo attraverso l'anulus fibroso è di minima entità rispetto all'ernia contenuta o espulsa ( e tanto spiegherebbe perché il CTU, classificava le protrusioni a livello lombare nella categoria “ernia del disco lombare post-traumatica con interessamento radicolare documentato clinicamente e strumentalmente”). Pertanto, il CTU, per non incorrere in evidente contraddizione, in analogia con quanto effettuato per la valutazione del rachide lombare, avrebbe dovuto utilizzare, anche per quello cervicale, la voce “Ernia del disco cervicale post-traumatica con interessamento radicolare documentato clinicamente e strumentalmente” di cui all'art. 138 del D.lgs. 209/05, potendo successivamente differenziare il danno con una percentualizzazione minima ed una valutazione sincretica complessiva. A parere di questo giudice, inoltre, risulta del tutto illogico, soprattutto alla luce dell'usurante e prolungata attività lavorativa svolta dal ricorrente, per come accertata nel corso dell'istruttoria, ritenere prevalente un'origine multifattoriale per la noxa patogena a carico del distretto cervicale e, di contro, accertare per il distretto lombare un'eziologia lavorativa. Non sono stati, infatti, documentati clinicamente traumi o eventi acuti a carico del distretto cervicale, idonei di per sé a cagionare il danno in maniera autonoma e sufficiente, sì da spezzare il nesso causale tra lo svolgimento dell'attività lavorativa ed il danno riportato. Né eventuali concause, quali fenomeni degenerativi legati all'età del soggetto (cfr. artrosi), possono avere un ruolo preponderante rispetto al dato clinico consistente nella presenza, (anche a livello cervicale) di plurime protrusioni discali. In altre parole, se il CTU ha ritenuto preponderante l'eziologia lavorativa per le protrusioni che interessano i tre dischi lombari, lo stesso avrebbe dovuto fare, in assenza di ragioni ostative, per le protrusioni a carico dei dischi cervicali. Sul punto, quindi, si condividono le osservazioni articolate dal CTP dott. Quanto alla quantificazione Persona_1 della percentuale di danno biologico a carico del ricorrente, tuttavia, dovendo effettuare un apprezzamento complessivo che tenga conto del grado di menomazione riportato a carico dello stesso apparato, procedendo con un giudizio generale sincretico, si ritiene equa una percentualizzazione del 12% per la patologia rachidea complessivamente considerata (percentuale che, peraltro, è stata accertata in sede ). CP_3
4.4) Quanto alla liquidazione del danno differenziale, lo ha calcolato in euro 21.383,70 con le seguenti motivazioni: Accertata dunque la sussistenza di un danno biologico pari al 12%, per la quantificazione dello stesso si ritiene opportuno adottare i criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di Milano nelle Tabelle per la quantificazione del danno non patrimoniale, che individuano il nuovo valore del c.d. “punto” partendo da quello delle Tabelle 2008 (relativo al solo danno biologico permanente), aumentato di una percentuale ponderata riferita alla componente di danno non patrimoniale concernente la “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), prevedendo altresì percentuali massime di “aumento personalizzato”. Considerata la media gravità del danno subito dal ricorrente, nonché la sua età all'epoca dei fatti (60 anni all'epoca della costituzione in mora della resistente), e facendo dunque riferimento alle Tabelle di Milano, che costituiscono adeguato
“parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III n. 12408 del 7.6.2011), l'ammontare del risarcimento dovuto al lavoratore va stabilito in € 20.758,00 per danno biologico oltre ad euro 5.813,00 per incremento da sofferenza soggettiva e quindi complessivamente nella somma di euro 26.571,00. Non si ritiene di poter operare alcun aumento 'per personalizzazione', posto che è carente qualsiasi allegazione riferita alle 'particolarità del caso concreto', come noto “Soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014) Parimenti, quanto al richiesto danno da cinestesi lavorativa, si ritiene di non poter procedere alla liquidazione dello stesso in ragione del fatto che il ricorrente alla data dell'accertamento della patologia professionale (anno 2009) aveva compiuto 60 anni e aveva già cessato l' attività lavorativa per cui è causa da più di sei anni (31.12.2003), per cui non sussistono le condizioni per risarcire un danno da maggior usura per lo svolgimento della specifica attività lavorativa per cui è causa, sul punto si rammenta che “il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (Nella specie,la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di un'invalidità permanente del venticinque per cento riportata da una minore, aveva incrementato l'importo liquidato a titolo di danno biologico, in considerazione del pregiudizio da "cenestesi lavorativa" che la stessa avrebbe presumibilmente sofferto in futuro, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'incidenza della menomazione sul reddito che la stessa avrebbe presumibilmente conseguito). (Cfr. ord. 12572 del 22/05/2018). Tanto premesso, occorre prendere in considerazione l'indennizzo già corrisposto dall' in favore del ricorrente;
come noto ai fini della determinazione CP_3 del risarcimento spettante al ricorrente occorre evidenziare come “Il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa , in termini coerenti con la struttura bipolare del danno - CP_3 conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma CP_3 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale, senza che su tale soluzione spieghi effetti lo ius superveniens rappresentato dalla l. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, (legge finanziaria per l'anno 2019) che ha modificato il d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, atteso che dette modifiche non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2019.” (cfr. Cass. Civ. 13645/2019) - Orbene, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, operata la detrazione per poste omogenee, ossia sottraendo dal danno biologico civilistico il danno biologico
, (20.758,00 -5.187,30= 15.570,70), aggiungendo l'importo a titolo di danno da sofferenza CP_3 soggettiva (euro 5.813,00), si giunge alla somma complessiva, a titolo di risarcimento per danno differenziale pari ad euro 21.383,70. In considerazione dell'utilizzazione, per il calcolo del risarcimento, delle tabelle di Milano aggiornate all' anno 2021, le somme riconosciute al ricorrente a titolo di capitale devono essere maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della sentenza al saldo.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello , già Parte_1 Parte_3 concludendo per la integrale riforma della decisione impugnata con rigetto della domanda giudiziale.
6) Il si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, nonché proponendo appello CP_1 incidentale.
7) In data 26.10.24 il Collegio ha ritenuto indispensabile rinnovare le operazioni medico-legali. Depositato l'elaborato peritale, comprensivo delle repliche alle critiche avanzate da entrambe le parti, queste hanno depositato note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Con il primo motivo l'appellante ha denunciato l'erronea statuizione con cui il tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione. In particolare, il tribunale aveva ingiustamente negato che la prescrizione aveva cominciato il suo corso dall'anno 2003, in cui al ricorrente erano state diagnosticate Uncoartrosi cervicale, spondilosi dorso-lombare con iniziale osteofitosi del tratto lombare. Ridotto L5-S1. Il tribunale aveva omesso di considerare che le patologie diagnosticate nel 2003 erano le stesse poste a base della domanda del 2009, poi confermate con la Ctu svolta in corso di causa, così CP_3 come aveva omesso di considerare che tra la documentazione sanitaria del 2003 e il certificato medico allegato alla domanda amministrativa presentata all' nel 2009 non era intervenuta altra CP_3 certificazione sanitaria. Il tribunale aveva anche errato nel ritenere valido atto interruttivo della prescrizione la diffida notificata il 28.1.09, dal momento che essa non conteneva alcuna specifica costituzione in mora, ma solo una generica doglianza circa il carattere gravoso delle mansioni svolte e una mera generica richiesta di ottenere documentazione da parte del datore di lavoro.
8.1) La censura è infondata. Premesso che l'onere della prova dell'eccezione di prescrizione incombe su chi la solleva, nel caso di specie l'appellante si limita ad ancorare il dies a quo della prescrizione decennale ad una diagnosi risalente al 2003 da cui, nella sua prospettiva, già risultavano alcune delle patologie poste a base della domanda risarcitoria. Tuttavia, la mera manifestazione della patologia è circostanza insufficiente al decorso della prescrizione, essendo invece costante l'insegnamento di legittimità (Cass. n° 12699/10; Cass. n° 1263/12; Cass. n° 7194/15), secondo cui la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. In altri termini, la prescrizione comincia il suo corso dall'esteriorizzazione del danno, quale oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato, non solo come lesione della propria integrità psicofisica, ma anche sotto il profilo della riferibilità causale al contegno dell'asserito responsabile. Nel caso di specie, l'appellante, come detto, gravato dell'onere della prova, non ha spiegato, prima ancora che provato, perché nel 2003 il lavoratore avesse o potesse avere contezza che le patologie diagnosticate fossero da porre in correlazione alla nocività dell'ambiente di lavoro, limitandosi ad evidenziare la diagnosi avvenuta in tale anno. Deve dunque ritenersi che la conoscenza della origine professionale delle patologie denunciate va collocata, come fatto dal tribunale, nel marzo 2009 in cui il AR propose la domanda di malattia professionale nei confronti dell' come risulta dalla sentenza n° 346/14 con cui venne definito il primo grado della CP_3 causa previdenziale. La conseguenza è che anche il solo ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 19.11.15, ha interrotto tempestivamente il corso della prescrizione che nel caso di specie è decennale, come ammesso dalla stessa appellante.
8.2) Ma soprattutto, ogni questione relativa alla prescrizione è in radice superata dalla diffida che il ricorrente notificò al datore di lavoro il 28.1.09. Si tratta certamente di valido atto di messa in mora del datore di lavoro in relazione ai danni azionati nel presente giudizio. Ciò risulta evidente dal tenore dell'atto stragiudiziale in cui si faceva riferimento alle condizioni di lavoro particolarmente usuranti e gravose che avevano caratterizzato il rapporto di lavoro e si invitava espressamente l'azienda a formulare una offerta risarcitoria dei danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali patiti. Ne consegue che, anche a voler aderire alla tesi di una decorrenza della prescrizione dal 2003, tenuto conto che il periodo di prescrizione è certamente decennale, il relativo corso è stato dapprima interrotto il 28.1.09 e, a seguire, con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio nel 2015.
9) Con un secondo, articolato, motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado sotto vari profili.
10) In primo luogo, denuncia che il tribunale ha affermato una responsabilità dell'azienda per danno differenziale solo sul carattere gravoso delle mansioni senza accertamento di una specifica inadempienza di qualificabile come fatto reato perseguibile di ufficio. Nel caso di specie, il CP_2 giudice non aveva accertato un fatto reato e, comunque, le lesioni dedotte in giudizio configuravano lesioni lievi punibili a querela, che nel caso di specie difettava. Nel caso di specie non risultavano condanne penali “a carico dell' e il ricorrente non aveva allegato gli elementi di una qualche CP_2 fattispecie di reato.
10.1) La censura è infondata. Quanto alla denunciata insussistenza di un fatto-reato procedibile di ufficio e alla conseguente inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 10 Dpr 1124/65, può ricordarsi quanto stabilito da Cass. n° 29401/18 a fronte di analogo motivo di ricorso con cui si denunciava violazione degli artt. 13 D. Lgs. n° 38/00 e 10 Dpr 1124/65 per insussistenza di un fatto-reato procedibile di ufficio. Nell'occasione la Corte ha chiarito quanto segue: Come già rilevato da questa corte, (Cfr Cass. n. 8204/2003 e Cass. n.20142/2010 ) " l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n.1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. cív., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, dì adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato". Ed infatti, a seguito della sentenza della corte costituzionale n.118/1986, il giudice ha la facoltà di accertare il fatto reato, da cui discende l'obbligo risarcítorio del datore di lavoro, anche in essenza della promozione dell'azione penale. 7) E tale principio vale altresì con riferimento c.d. danno biologico differenziale che va liquidato oltre l'importo relativo alla rendita , prevista dall'art.13 del D.Lgs n. 38/2000. CP_3
10.2) Inoltre, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritiene la società appellante, il tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, ha incidentalmente accertato l'esistenza di ciò che nel ricorso era stato allegato, ovvero un reato procedibile di ufficio che è quello di lesioni colpose aggravate risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 590, commi 1, 2, 3 e 5, e 583, comma 1, c.p.
10.3) A ciò va aggiunto che la Suprema Corte ha affrontato tale specifica questione anche con pronuncia n° 7390/22, resa in precedente del tutto analogo al presente giudizio in cui era parte CP_2 Ora, premesso che anche la sentenza impugnata in questa sede ha accertato una responsabilità
[...] di ex art. 2087 c.c. a seguito degli allegati inadempimenti del datore di lavoro, con la pronuncia CP_2 n° 7390/22 la Corte ha chiarito che “Dall'allegazione fornita dal lavoratore in ordine alla sussistenza di gravi infortuni o patologie professionali e alla presenza di condizioni di lavoro incompatibili con lo stato di salute, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità datoriale per violazione quantomeno dell'art. 2087 cc (posto che il lavoratore non deve mai essere posto ad operare in condizioni di lavoro nocive). Ciò vale ad integrare, ad un tempo, sia l'illiceità penale del fatto ex art. 10 TU, sia l'esistenza dei requisiti occorrenti per la liquidazione del danno differenziale. Infatti, laddove vi sia la violazione dell'art. 2087 cc è sempre astrattamente configurabile un fatto di reato”.
11) In secondo luogo, l'appellante denuncia l'errore del tribunale per avere, con ordinanza del 8.3.19, dichiarato dichiarata decaduta dalla prova orale riferita al teste per non CP_2 Testimone_3 avere l'azienda provato che il teste fosse stato regolarmente citato per l'udienza del 3.5.18. L'appellante sostiene che all'udienza dell'8.10.18, la difesa depositava “l'intimazione CP_2 testimoniale” del dando atto di aver depositato intimazione del medesimo testimone anche Tes_3 per la scorsa udienza;
quindi, come si è dato atto a verbale, è stata versata in atti l'avvenuta intimazione del teste sia per l'udienza del 3.5.2018 che per quella del 8.10.2018. Tes_3 L'appellante aggiunge che erano state già depositate in atti nel corso del giudizio di primo grado e vengono nuovamente allegate al presente atto le cartoline relative alla intimazioni del teste Tes_3 del 3.5.2018 (spedita il 24.4.2018) e del 11.10.2018 (spedita il 28.9.2018): cartoline che, in base alle date di spedizione ricordate, non potevano che essere riferite e riferibili alle intimazioni per le precedenti udienze del 3.5.2018 e del 8.10.2018…… Al di là del fatto che le intimazioni al teste risultavano già prodotte all'udienza del 8.10.2018 (v. relativo verbale), doveva (e dovrebbe) ritenersi assorbente il fatto che le due cartoline di spedizione/ricezione versate in atti non potevano che riferirsi a quelle intimazioni. Laddove poi, essendo il teste presente all'udienza del Tes_3 10.12.2018, non sussistevano affatto i presupposti di decadenza dalla diritto della sua escussi ai sensi del combinato disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. Infine, l'appellante denuncia che il tribunale non si era limitato a dichiarare la decadenza dalla prova orale per il solo ma aveva Tes_3 finito per estenderla anche al secondo teste.
11.1) La doglianza è infondata. Dai verbali di causa emerge che il tribunale, all'udienza del 26.10.17, ha ammesso la prova orale articolata dalle parti, rinviando per l'escussione di un teste per parte all'udienza del 4.5.18. Dal verbale di tale udienza emerge che il tribunale, a parziale modifica dell'ordinanza del 26.10.17, ridusse i capitoli di prova di cui ai rispettivi atti introduttivi, procedendo all'escussione del teste di parte ricorrente . Dal verbale del 4.5.18 non emerge la Testimone_1 presenza di alcun teste di parte resistente, né alcuna precisazione sul punto venne fornita da tale parte. Ad ogni modo, il giudice rinviava la causa al 8.10.18 per l'escussione di un teste di parte resistente. Dal verbale di tale successiva udienza, da cui continua a non risultare la presenza di alcun teste di parte resistente, il difensore di affermava di depositare “intimazione testimoniale del testimone CP_2 dando atto di aver depositato intimazione del medesimo testimone anche per Testimone_3 la scorsa udienza”. In assenza di testi di parte resistente, il tribunale rinviava al 10.12.18 sempre per l'escussione di un teste di parte resistente. Dal fascicolo telematico risulta che in data 3.12.18 CP_2 depositò in atti le cartoline di ritorno relative alla citazione del teste “per le udienze del 3 Tes_3 maggio 2018 e dell'8 ottobre 2018”, mentre all'udienza del 10.12.18 dava atto del deposito telematico dell'intimazione testimoniale del testimone per la precedente udienza e per quella odierna. Tes_3 Sta di fatto che il giudice rinviò al 7.3.19 per verificare la regolare intimazione del teste di parte resistente e per sentire altro teste di parte ricorrente. In tale udienza, sentito il secondo teste di parte ricorrente, la difesa di ribadì l'eccezione di decadenza dalla prova orale già sollevata CP_1 all'udienza del 10.12.18. A scioglimento della riserva assunta il 7.3.19, in data 8.3.19 il tribunale ha adottato la seguente ordinanza: Rilevato che parte resistente ha depositato copia cartacea di attestazione ufficio postale di spedizione di due raccomandate spedite al testimone ocn relative ricevute di ritorno;
Che ai sensi dell'art. 250 c.p.c. il difensore che ha spedito l'atto da notificare è tenuto a depositare in cancelleria copia dell'atto inviato con attestazione di conformità, oltre all'avviso di ricevimento, a pena di decadenza dalla prova ex art. 104 disp. att. c.p.c.; Considerato che nel caso di specie manca in atti l'atto di intimazione del testimone;
Che pertanto, contrariamente a quanto ritenuto in data 8.10.2018 manca la prova della spedizione dell'intimazione testimoniale del 3.5.2018, Dichiara parte resistente decaduta dalla prova testimoniale con il testimone Tes_3
Con tale ordinanza, inoltre, il tribunale rinviava all'udienza del 17.10.19 per l'escussione
[...] dell'ulteriore teste di parte resistente. Dopo vari rinvii della causa fino al 24.11.20, dal verbale di tale udienza non risulta la presenza dell'ulteriore teste di parte resistente, ma del solo per il Tes_3 quale la parte era stata già dichiarata decaduta dalla prova, né ha documentato la citazione CP_2 dell'ulteriore teste, sicché il giudice dichiarava ecaduta dall'ulteriore attività istruttoria orale. CP_2 Dopo di che non risulta che abbia mai insistito nella richiesta di prove orali o abbia mai chiesto CP_2 la revoca delle due ordinanze con cui era stata dichiarata la sua decadenza, avendo anzi, dopo l'espletamento di Ctu, con le note difensive del 3.12.21 insistito “per il rigetto del ricorso con favore dei compensi” e all'udienza del 14.12.21 chiesto, unitamente a controparte, che la causa venga trattenuta in decisione.
11.2) Così ricostruito l'andamento dei fatti di causa, entrambe le ordinanze con cui è stata CP_2 dichiarata decaduta dalla prova orale risultano corrette.
11.3) Quanto al teste e alle udienze del 4.5.18 e del 8.10.18, come correttamente rilevato Tes_3 dal tribunale, l'azienda non ha provato che, come prescritto dall'art. 250, ultimo comma c.p.c., i due avvisi di ricevimento depositati telematicamente il 3.12.18 fossero riferiti alla intimazione del teste per l'udienza del 4.5.18 e all'udienza del 8.10.18. Continuano a mancare in atti, e ciò il Tes_3 tribunale ha rilevato, i due atti di intimazione e la prova che i due avvisi di ricevimento fossero relativi proprio alle due intimazioni spedite in vista di tali udienze, mentre l'art. 250, ultimo comma, c.p.c. prescrive che il difensore che ha spedito l'atto deve depositare nella cancelleria del giudice l'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento. In mancanza degli atti di intimazione e dei relativi attestati di conformità all'originale, la prova non può essere desunta, come vorrebbe l'appellante, dal fatto che dagli avvisi di ricevimento depositati emergono spedizioni avvenute il 24.4.18 e il 28.9.18 e che in base alle date di spedizione ricordate, non potevano che essere riferite e riferibili alle intimazioni per le precedenti udienze del 3.5.2018 e del 8.10.2018. Si tratta di elemento del tutto insufficiente, tanto più che, come ben a conoscenza della società appellante, il teste è stato da essa citato in plurime cause, del tutto analoghe alla Testimone_3 presente, instaurate presso il tribunale di Crotone, dovendosi aggiungere che dalle sole cartoline di ricevimento prodotte, comunque insufficienti, non risulta, come prescritto dall'art. 250, comma 1, c.p.c. il giorno, il luogo e l'ora dell'udienza, né risulta la causa in cui il teste doveva essere Tes_3 sentito.
11.4) Poco è a dirsi quanto al teste di parte resistente che, per quanto detto, doveva Testimone_4 essere citato per l'udienza del 24.11.20, mentre a tale udienza il teste non era presente e la difesa CP_2 nulla ha dedotto e documentato sul punto anche nel presente grado di giudizio.
11.5) È infine inconferente il richiamo che l'appellante ha fatto all'art. 208 c.p.c. perché nel caso di specie il tribunale di Crotone ha correttamente dichiarato la decadenza ai sensi degli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., non dell'art. 208.
12) Con una terza censura l'appellante si duole che l'affermazione di una responsabilità del datore di lavoro era avvenuta in assenza di allegazioni, da parte del lavoratore, di carenze organizzative, inadempienze riferite ai turni, al godimento di riposi, alla perduranza dell'attività lavorativa e ai Dpi, né erano state allegate violazioni degli standard di sicurezza riferite a periodi così risalenti, tali da imporre ad di porre in essere una sorveglianza sanitaria periodica per il tipo di mansioni svolte CP_2 il cui obbligo era sorto solo nel 2008. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, un tale obbligo non era previsto dall'art. 37 del CCNL, peraltro risalente al 1973 e non riproposto nei successivi CCNL, né dal DPR 303/56. In ogni caso, le previsioni di tale ultima fonte normativa non potevano applicarsi al settore lavorativo del ricorrente e alle mansioni dedotte in giudizio, quali quelle riferite all'uso di strumenti vibranti, così come le stesse esulavano dalle previsioni dell'art. 16 D. Lgs. 626/94 comunque entrato in vigore solo l'1.1.97. Inoltre, il non aveva mai segnalato CP_1 particolari disagi fisici, non aveva trasmesso certificazioni mediche attestanti la esistenza di patologie osteoarticolari in corso di evoluzione;
né risultava essere stato interessato da una particolare morbilità, così come non aveva chiesto di essere esonerato dai turni di reperibilità. Il tribunale, poi, non aveva considerato che i due testi di parte ricorrente avevano affermato l'esistenza di mezzi meccanici in ausilio ai lavoratori, per cui non potevano ravvisarsi carenze o inadempienze di nello CP_2 svolgimento del rapporto di lavoro, che non potevano essere desunte da normative in materia di prevenzione infortuni non attinenti al caso di specie. Né il tribunale aveva chiarito quali fossero le precauzioni in relazione alle quali l'azienda era rimasta inadempiente e che non potevano essere nemmeno individuate nel mancato adempimento agli obblighi di formazione e informazione, per i quali non vi era alcuna norma di legge prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n° 626/94. Il tribunale, inoltre, aveva errato anche sotto il profilo della valutazione dei rischi, dal momento che il Dvr era stato adottato da già nel 1996 sebbene con prioritaria valutazione dei rischi da elettrocuzione. CP_2
Ma in quel Dvr erano stati valutati anche i rischi da movimentazione manuale dei carichi attraverso il rinvio espresso ai Metodi di lavoro unificati del 1986. La adeguatezza di una tale valutazione dei rischi era confermata dal fatto che le patologie osteoarticolari lungo-latenti da vibrazioni erano state previste in ambito solo “molti anni dopo” e che nella statistica epidemiologica “fino agli anni CP_3 2000 non erano correlati con le attività operaie”. Tanto ciò vero che le patologie osteoarticolari erano state ricomprese in ambito solo “in tempi recenti”, mentre lo Stato le aveva prese in esame solo CP_3 con il D. Lgs. n° 81/08.
12.1) Anche tale censura è infondata. In primo luogo, non può condividersi l'affermazione secondo cui nel ricorso introduttivo non fossero state dedotte, da un lato, le gravose condizioni di lavoro e, dall'altro, le inadempienze datoriali. Ciò è invece avvenuto nei termini sopra riassunti al punto 1). E le allegazioni attoree hanno trovato, come rilevato dal tribunale, piena conferma nelle dichiarazioni dei due testi e colleghi del ricorrente, in relazione alle quali con l'atto di appello non si muove alcuna censura. Ad ogni modo, i testi e hanno confermato la gravosità delle mansioni dedotte Tes_1 Tes_2 in ricorso e di cui ai capitoli di prova, avendo riferito circa i lavori in altezza in zone impervie e fuori dai centri abitati, il che imponeva di lavorare solo manualmente, ovvero trasportando a spalla i nuovi pali per sostituire quelli danneggiati;
hanno inoltre riferito le modalità manuali con cui i pali dovevano essere posizionati in verticale;
hanno confermato l'uso di mezzi vibranti ad aria compressa per forare la roccia, quali demolitori di più grandi e di più piccole dimensioni;
che venivano svolti turni di reperibilità nella misura di due o tre settimane al mese, non di una come previsto dal contratto collettivo. In definitiva, deve convenirsi con la sentenza impugnata che, quanto alla nocività delle mansioni svolte e al loro concreto svolgimento, ha ritenuto provato quanto dedotto in ricorso sulla base di dichiarazioni rese da chi con il ricorrente lavorava, della cui piena attendibilità non vi sono motivi per dubitare anche in ragione delle mancate censure di parte appellante.
12.2) L'azienda, poi, denuncia l'inapplicabilità alle lavorazioni dedotte in ricorso e provate all'esito dell'istruttoria, della normativa in materia di prevenzione infortuni che invece il tribunale ha ritenuto violata dal datore di lavoro. Senonché su tale questione, posta da anche in sede di legittimità in CP_2 giudizio analogo al presente, è già intervenuta la Corte di cassazione con la richiamata pronuncia n° 7390/22. In tale precedente la Corte ha dapprima dato conto del secondo motivo di ricorso con cui denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cc;
b) la violazione e falsa CP_2 applicazione del d.p.r. n. 164 del 7 gennaio 1956; c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 CCNL 20.5.1973, degli artt. 4, 24, 33, 34 e Tabella d.p.r. 303/1956 nonché degli artt. 4, 16, CP_2 21 e 22 d.lgs. n. 626/1994, in relazione alla imputata omissione della sorveglianza sanitaria;
d) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 626/1994, 2087 cc e 11 diposizioni sulla legge in generale, in relazione al profilo della omessa considerazione della movimentazione manuale dei carichi da parte del e) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati CP_4 oggetto di discussione tra le parti;
si sostiene che erroneamente la Corte di appello aveva dichiarato la sussistenza di un obbligo di sorveglianza sanitaria periodica predeterminata, rispetto al lavoratore in epigrafe, riconducendolo anche all'art. 37 CCNL 1973, al dpr 303/1956 e al d.lgs. n. CP_2 626/1994 i cui oneri non erano configurabili rispetto all'attività svolta dal lavoratore, anche per difetto di uso costante e prolungato di strumenti vibranti, nonché erroneamente aveva rilevato la mancata valutazione dei rischi specifici nel DVR predisposto nel 1996.
12.3) La Corte ha quindi respinto tale motivo con le seguenti motivazioni del tutto sovrapponibili al presente giudizio: 11. dallo storico di lite della sentenza impugnata si evince che il quale Per_2 fonte della responsabilità datoriale aveva dedotto: a) la omessa sorveglianza obbligatoria ex d.P.R. n. 303/1956 prevista annualmente per i rischi tabellati (vibrazioni e scuotimenti); b) la omessa sorveglianza sanitaria obbligatoria ex d.lgs. n. 626/1994 a fronte di attività implicanti la movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue e coatte, la spinta e il traino con le caratteristiche dell'allegato V al d.lgs. n. 626/1994; c) la omessa valutazione rischi prevista sia dal d.P.R. n 393/1956 per le vibrazioni che dal d. Igs n. 626/1994 per le posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi spinta e traino. 12. La Corte di merito ha ritenuto accertato lo svolgimento delle attività fonte degli obblighi datoriali come sopra dedotti (v. sentenza, pag.9) sulla base delle dichiarazioni rese dal lavoratore nel corso del libero interrogatorio che ha ritenuto suffragate dalla documentazione in atti evidenziando altresì che non vi era stata specifica contestazione da parte datoriale. 13. Tale accertamento non è validamente censurato dalla odierna ricorrente;
la decisione non si pone infatti in contrasto con il principio per cui le dichiarazioni rese nel libero interrogatorio costituiscono argomenti di prova ossia elementi sussidiari al libero convincimento, posto che il decisum di secondo grado non risulta fondato solo su tali dichiarazioni ma anche sulla produzione documentale del ricorrente;
né possono trovare ingresso in sede di legittimità le valutazioni relative al significato probatorio di tale documentazione in quanto a prescindere dalla genericità della doglianza sul punto tali documenti in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non sono specificamente individuati, né è trascritto il relativo contenuto e neppure indicata la sede di relativa produzione, dovendo ulteriormente osservarsi che le critiche sviluppate investono il giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, come nello specifico. 14. Tanto premesso, fermo l'accertamento del giudice di merito, non vi è spazio per ritenere il vizio di sussunzione sostanzialmente denunziato dalla società ricorrente, in relazione alle attività svolte dal in quanto l'utilizzo di strumenti vibranti è espressamente previsto dalla tabella allegata al Per_2 d.P.R. n. 303/1956 e determinava l'obbligo per la società datrice della sorveglianza sanitaria;
le caratteristiche dell'attività come in sentenza ricostruite implicavano l'adozione delle necessarie misure di prevenzione;
quanto al documento di valutazione dei rischi il relativo apprezzamento sotto il profilo della completezza ed effettività della valutazione delle lavorazioni appartiene al merito ed è insindacabile con il ricorso per cassazione. 15. La Corte ha accertato, con apprezzamento insindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, che le mansioni cui era adibito il lavoratore rientrassero nell'ipotesi prevista dalla lettera i dell'art. 37 CCNL ENEL ("personale che presta la propria opera in condizione di particolare gravosità e disagio") e, quindi, il datore di lavoro fosse tenuto ad adottare delle tutele ulteriori e diversificate: in particolare, l'avvicendamento tra i lavoratori che prestassero la loro opera nelle predette condizioni e la loro sottoposizione a controlli medici necessari a prevenire il verificarsi di conseguenze dannose per la loro integrità. 16. L'esame delle concrete mansioni svolte dal lavoratore, così come l'ambiente in cui egli si trovava a prestare la propria attività hanno condotto i Giudici di seconde cure a ritenere che ricorressero i presupposti operativi richiesti dalla normativa speciale, che prevede degli obblighi di sorveglianza gravanti sul datore, aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, stante la natura particolarmente gravosa delle mansioni svolte. Pertanto, non è ravvisabile il vizio di sussunzione invocata dalla ricorrente. Gli ulteriori profili di censura attengono altresì al merito e aspirano ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, già ampiamente esaminate dalla Corte territoriale. I Giudici di seconde cure, infatti, si sono conformati al consolidato orientamento di questa Suprema Corte che ha specificato che grava sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno a causa dell'attività svolta, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altra, mentre incombe sul datore l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza c.d. innominate, intendendosi quelle non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico- scientifiche o su altre fonti analoghe (Cass. 10319/2017; Cass. 29879/2019; Cass. n. 12041/2020).
12.4) Si osserva, inoltre, che con il ricorso introduttivo (pagg. 19/20) il lavoratore aveva denunciato, tra le altre, la inadempienza dell'azienda ai suoi obblighi di adeguato avvicendamento dei lavoratori nello svolgimento delle mansioni di particolare gravosità e disagio confermate dall'istruttoria (art. 37 del CCNL del 1973), nonché dell'obbligo di imporre solo una settimana di reperibilità su quattro, come previsto dall'art. 4 del CCNL del 1989, mentre nei fatti la reperibilità veniva richiesta con frequenza ben maggiore a causa della carenza di personale. Tale inadempienza, come detto, è stata appieno confermata dai testi di parte ricorrente nei termini sopra chiariti.
12.5) Quanto, poi, ad una esclusione di una responsabilità colposa per essere state le patologie osteoarticolari introdotte solo con il D. Lgs. n° 81/08, è sufficiente rilevare che tale decreto non è relativo alle patologie tabellate in ambito ma è stato emanato con l'intento di “riordinare e CP_3 coordinare” le normative già esistenti, tra le quali il DPR 303/56 e il d.lgs. 626/94 sopra citati.
13) Con il quarto ed ultimo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto una invalidità pari al 12%, quando lo stesso Ctu aveva limitato il grado menomazione al 10%. Sul punto, oltre a non essere stata chiarita dal Ctu una menomazione pari al 10%, ancor più erronea risultava l'elevazione operata dal tribunale sulla base di argomentazioni prive di fondamento medico- legale, dal momento che gli studi scientifici avevano sempre affermato che i rischi da movimentazione manuale dei carichi e da posture incongrue erano riferiti solo tratto rachide lombare non anche, come affermato dal giudice, al tratto rachide cervicale. Del pari risultavano incomprensibili le valutazioni operate dal tribunale, sempre quanto all'interessamento del rachide cervicale, circa l'esclusione dell'incidenza di fenomeni degenerativi legati all'età. Infine, il tribunale, nello scomputare dal danno civilistico attualizzato al 2021 il danno biologico riconosciuto dall' CP_3 avrebbe dovuto attualizzare anche questo danno all'attualità, tenendo conto che esso ammontava nel 2021 ad euro 5.856,12, non più ad euro 5.187,00.
14) Tale motivo di appello deve essere esaminato unitamente al motivo di appello incidentale con cui il lavoratore ha contestato la liquidazione della somma di euro 21.383,70 per non avere il tribunale condannato al pagamento degli interessi compensativi dal 2003 sulla somma citata, devalutata CP_2 di anno in anno. Se tanto avesse fatto, come imposto dalla costante giurisprudenza di legittimità, ne sarebbe derivata una somma a titolo di interessi legali pari ad euro 4.980,05 da sommare alla somma riconosciuta in sentenza di euro 21383,70.
15) Tali ultimi due motivi devono essere esaminati alla luce del rinnovo delle operazioni peritali, con cui sono stati demandati al consulente di ufficio i seguenti quesiti: A) dica se, in conseguenza della vicenda per cui è causa, l'appellante abbia subito una lesione dell'integrità psicofisica limitatamente alle lamentate patologie ostero-articolari e, in caso affermativo, descriva le lesioni riportate, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse;
B) dica se sussistano esiti di carattere permanente derivati dalla vicenda di cui è causa;
C) nel caso in cui abbia accertato l'esistenza di una invalidità permanente, ne indichi la decorrenza e la valuti in percentuale in riferimento alle tabelle attualmente in uso per la valutazione della menomazione in responsabilità civile, precisando a questo proposito a quale criterio orientativo medico legale ("barème") abbia fatto riferimento”. Il tutto previo esame degli atti di causa e della documentazione medica già prodotta, visitato l'appellante ed eseguito ogni esame ritenuto opportuno.
16) Il consulente nominato in questo grado di giudizio, espletata visita sulla persona del , CP_1 esaminata la corposa documentazione sanitaria in atti e valutate in modo approfondito le concrete mansioni svolte dal ricorrente per come risultanti dagli atti di causa, con precise e circostanziate argomentazioni medico-legali ha accertato come di natura professionale la presenza di una cervico- lombartrosi con discopatie multiple. Ha quindi indicato, sulla base dei baremes medico legali di cui a pag. 22 dell'elaborato, nell'8% la inabilità permanente da cui il è affetto sin dal 2003, epoca CP_1 di conclusione del rapporto di lavoro e di un esame radiografico risalente a tale anno.
17) Il consulente ha quindi esaminato i rilievi critici con cui ha contestato il nesso di causa tra CP_2 lavorazioni e patologie del rachide cervicale, mentre il ha contestato la percentuale di danno CP_1 biologico accertata dall'ausiliare e l'epoca di relativa insorgenza, confermando le sue conclusioni sulla base di argomentazioni che devono essere condivise per la loro specificità e grado di approfondimento.
18) In particolare, quanto al nesso di causa tra le lavorazioni svolte e la patologia al tratto del rachide cervicale il consulente ha ribadito che: In sostanza, non sussistono dubbi che quanto di patologico riscontrato a carico del rachide del periziando riconosca natura tecnopatica. Ed infatti, relativamente al quadro artrosico accertato a carico dei segmenti del rachide, quale emerso dalla documentazione sanitaria in nostro possesso, con riferimento alle sedi interessate dalla compromissione degenerativa dei metameri vertebrali, è da ritenersi compatibile con l'attività lavorativa svolta dal periziando. Ciò perché sono proprio il tratto cervicale e quello lombo - sacrale ad essere coinvolti prevalentemente, nella loro componente degenerativa, in quanto maggiormente sollecitati sia nei movimenti del capo sul collo che nella dinamica della movimentazione manuale dei carichi. Ciò, con riferimento alla tipologia specifica delle rispettive lavorazioni cui sono ascrivibili i rischi di determinare la patologia di cui si discute. La molteplicità e la diversità dei fattori che prevedevano in più occasioni intense e ripetute sollecitazioni a carico del rachide del periziando in dipendenza delle operazioni di cui si è detto precedentemente e cui lo stesso poteva trovarsicoinvolto, ne sono una evidente dimostrazione. Per avere la chiara percezione circa la gravosità delle mansioni espletate dal periziando è sufficiente soffermare l'attenzione sull'entità dei pesi che egli, sia da solo che in associazione con altri colleghi, doveva sollevare, deporre, spostare o trasportare nonché sulle posture incongrue che doveva assumere nel corso della sua giornata lavorativa. Il fatto, poi, che dalle risultanze delle indagini radiografiche i metameri prevalentemente danneggiati corrispondono a quelli abitualmente coinvolti nelle operazioni suddette, rispetto agli altri, fornisce anche una indiretta conferma per escludere ulteriori significativi fattori eziopatogenetici nel loro determinismo. Ed infatti, il tratto cervicale è il segmento maggiormente impegnato in posizione statica nel momento in cui l'operaio si trova sopra una scala (o con i ramponi) con il capo iperesteso verso l'alto. La predetta postura era obbligata sia nell'infilare le mensole alla cima del palo ove andavano poi ancorati i vari accessori della linea aerea, sia in questa seconda fase, ove si doveva armare la predetta mensola con gli isolatori di porcellana e gli altri sostegni necessari per applicarvi prima la fune di sostegno del conduttore e, quindi, questa ulteriore componente della linea elettrica per procedere, infine, alla fascettatura dei due cavi. Del resto si è precisato che, anche per quanto riguarda il tratto lombo - sacrale, le funzioni ed i compiti svolti dal periziando configuravano nella maggior parte dei casi posizioni incongrue, sia statiche che dinamiche, della colonna vertebrale, oltre che condizioni operative comportanti la necessità di sollevare carichi. Ciò poteva verificarsi sia in postazioni sopraelevate dal suolo sia su scale sia con ramponi lungo i pali oppure richiedere la movimentazione di materiali di discreto peso anche in spazi ristretti e difficili da spostare oltre che nelle fasi di messa in opera dei pali delle linee aeree, ecc. così da imporre frequenti sollecitazioni del rachide lombo - sacrale, talvolta con posture decisamente antiergonomiche. Tutto ciò al fine di dimostrare che il periziando ha sempre svolto lavoriparticolarmente onerosi anche per le strutture osteomiolegamentose di questo segmento del rachide le cui componenti degenerative sono da considerarsi pertanto compatibili, nel loro determinismo, con le notevoli sollecitazioni subite nel corso del suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell' E d'altra parte, circa la documentazione CP_2 scientifica portata ad esempio dal Dr. a sostegno della propria tesi va rilevato che essa Per_3 riguarda periodi di tempo successivi a quelli in cui è stato svolto il lavoro dal periziando - il quale, ricordiamo, ha lavorato dal 1968 al 2003 - mentre le Linee Guida cui fa riferimento il CTP sono del 2009 e del 2015 e, addirittura, il DM è del 2023; a ciò si aggiunga il fatto che, abbiamo precisato, come non si possano assolutamente assimilare né il territorio della Calabria a quello della Lombardia né le conseguenti condizioni di lavoro in cui il periziando ha lungamente espletato la propria attività lavorativa. Oltretutto, va sottolineato come lo stesso C.T.P. riconosca che, nemmeno sulla base della documentazione cui ha fatto riferimento, è possibile “escludere con certezza” quanto da noi sostenuto circa la riconducibilità della patologia a carico del rachide cervicale con l'attività lavorativa espletata dal periziando.
19) Quanto ai rilievi sollevati dall'appellante incidentale, essi sono espressivi al più di un mero dissenso diagnostico poiché essi risultano del tutto inidonei ad evidenziare un errore scientifico o una carenza diagnostica in cui il perito sarebbe incorso, non avendo tra l'altro chiarito la parte cosa emergerebbe nello specifico dalla documentazione sanitaria risalente al 2011, mentre è rimasta incontestata l'affermazione per cui, relativamente al periodo di tempo compreso tra il 2004 e il 2010, non è presente in atti alcuna documentazione sanitaria, eccettuata una visita ortopedica praticata il 19.04.2010. Ad ogni modo, anche con riferimento a tali critiche, l'ausiliare ha puntualmente replicato quanto segue: Per quanto riguarda, poi, le osservazioni redatte dall'Avv. Inella e dalla Dr.ssa Procopio ribadiamo che, a nostro parere, non siano ravvisabili quelle lacune lamentate da parte appellata giacchè è stata data puntuale risposta a tutti i quesiti formulati dall'Ecc.ma Corte così come non avrebbe avuto alcun senso, secondo un corretto operato medico – legale, sottoporre il periziando attualmente ad eventuali indagini clinico – strumentali stante il lungo lasso di tempo trascorso dall'epoca di cessazione della propria attività lavorativa (2003). In proposito, è opportuno ribadire che, per quanto attiene alla quantificazione degli esiti, abbiamo ritenuto necessario fare prevalentemente riferimento al quadro anatomo - clinico che attiene al periodo in cui il Sig. CP_1
è stato dipendente dell'Azienda e, cioè, fino alla fine del 2003 giacchè, una volta terminata l'esposizione del lavoratore alle noxe patogene derivanti dall'espletamento dell'attività lavorativa, con alta probabilità - e, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata - è da ritenere che la progressione dei processi degenerativi a carico del rachide emergente dalla documentazione relativa agli accertamenti espletati successivamente non possa più imputarsi ad esse, bensì sia compatibile con fatti di degenerazione osteoarticolare legati a fenomeni normali di senescenza e, pertanto, non riconducibili all'attività lavorativa svolta e, per ciò stesso, non rientranti nella valutazione percentualistica. Ebbene, le certificazioni mediche presenti in atti, e relative al periodo 1982 - 2000, fanno riferimento prevalentemente ad un interessamento del tratto dorso - lombare del rachide;
ciò trova ulteriore conferma nelle risultanze della rx - grafia del rachide in toto praticato dal periziando in data 3.10.2003 presso il Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero di San Giovanni in Fiore dell' di Crotone da cui, oltre ad un interessamento del tratto di colonna in questione, risulta CP_5 la presenza di patologia artrosica anche a carico del tratto cervicale. Tenuto conto di tutto ciò, ai fini della valutazione percentualistica delle menomazioni riscontrate nel periziando, per come richiesto dall'Ecc.ma Corte, ovviamente, non può farsi riferimento in questo caso, come fatto dai precedenti CC.TT.UU., alle tabelle di cui al D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000, bensì ai comuni barèmes in uso ( “Guida alla valutazione Parte_4 medico - legale del danno biologico e dell'invalidità permanente”, Giuffré Ed. Milano;
Bargagna M. Canale M. Consigliere F. Palmieri L. Umani Ronchi G. “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente”, Giuffré Ed. Milano;
Controparte_6
“Linee Guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito
[...] civilistico”, Giuffrè Ed. Milano 2016) oppure, come fatto dal C.T.U. di primo grado, alle tabelle di legge (Decreto Ministero della Salute 3 luglio 2003; Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n.209). Ebbene, tanto utilizzando gli uni quanto le altre si perviene, a nostro parere, alla medesima percentuale di permanente danno biologico dell'8% (otto per cento). Ed infatti, utilizzando le “Linee Guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico” della
[...]
per quanto riguarda la menomazione a carico del Controparte_6 tratto lombo - sacrale, possiamo fare riferimento alla voce “Patologia discale - Classe I: protrusione discale o esiti di erniectomia ad un livello con lieve deficit funzionale” , riconoscendo, tuttavia, una percentuale lievemente superiore rispetto a quella massima del 5% riconosciuta in tali casi, in quanto, anche se non si tratta di ernia discale, tuttavia il deficit funzionale riscontrato è stato di media entità; inoltre, va tenuto conto anche della presenza di osteoartrosi a tale livello. Va, inoltre, considerata anche la situazione a carico del tratto cervicale che, pur se in minor misura, tuttavia, appare innegabile che anch'essa incida sull'integrità psico - fisica del soggetto stante l'indiscutibile presenza anche a tale livello di patologia artrosica e per la quale, utilizzando le medesime Linee Guida, possiamo, per analogia, utilizzare la voce relativa agli esiti di distorsione di grado II WAD che prevede valutazioni comprese tra l'1% e il 3%. Ovviamente, non si può procedere alla somma aritmetica delle percentuali individuate bensì, tenuto conto che risulta interessato il medesimo apparato (locomotore) è necessario procedere ad una valutazione complessiva che tiene conto dell'effettiva entità delle menomazioni residuate e che, a nostro parere, risultano complessivamente valutabili con un tasso di permanente danno biologico dell'8% (otto per cento) in relazione all'obiettività clinica riscontrata e descritta (cfr. Esame Obiettivo). Peraltro, anche utilizzando la procedura seguita dal C.T.U. di primo grado, va rilevato che, a differenza da quanto fatto dal Dr. non possono essere utilizzate le risultanze degli accertamenti effettuati dal periziando nel Per_4 2011 giacchè il Sig. , per come precedentemente ricordato, ha lavorato fino alla fine del 2003 CP_1 e, quindi, tenuto conto di quanto dimostrato essere presente con elevata probabilità in tale epoca, si perviene alla medesima percentuale di permanente danno biologico dell'8%, precedentemente prospettata, in quanto, ripetiamo, si trattava a livello lombare di una discopatia e non di un'ernia mentre, a livello, del tratto cervicale, per analogia, quanto presente all'epoca poteva essere valutato alla stregua di esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo.
20) In conformità quanto accertato dal consulente di ufficio deve dunque ritenersi accertato che in conseguenza delle mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro siano residuati in capo al CP_1 postumi permanenti nella misura dell'8% con decorrenza dal 3.10.03.
21) Tenuto conto della inabilità permanente accertata dal consulente di ufficio, la stessa deve essere liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate al 2025, sicché al lavoratore spetta, a titolo di risarcimento del danno alla salute strettamente inteso, la somma di euro 16.724,21 attualizzata alla data della presente decisione.
22) Da tale somma deve essere detratta, come già fatto dal tribunale, la somma che a titolo capitalizzazione dell'indennizzo in capitale è stata già corrisposta al lavoratore e che ammonta CP_3 ad euro 5.187,30, come risulta dall'attestazione aggiornata al 4.5.18, non al 2014 come sostenuto CP_3 dall'appellante (cfr. prospetto di liquidazione allegato alle memorie difensive del CP_3 CP_1 11.10.18). 23) Ne deriva che all'appellato spetta, in parziale accoglimento dell'appello e in sostituzione della somma riconosciuta con la sentenza impugnata, la minor somma di euro di euro 11.536,91, oltre interessi legali calcolati su tale somma, devalutata di anno in anno dalla data odierna al 3.10.03, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla medesima somma dalla data odierna all'effettivo soddisfo.
24) Proprio sotto tale profilo l'appello incidentale risulta fondato laddove il tribunale non ha riconosciuto gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di danno biologico differenziale, devalutata di anno in anno, mentre è infondato laddove il lavoratore contraddittoriamente sostiene che gli interessi compensativi dovevano essere riconosciuti in aggiunta alla somma attualizzata al 2021.
25) Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto del fatto che la domanda è risultata comunque fondata, del decisum nel presente grado di giudizio e del parziale accoglimento dell'appello, le stesse devono essere confermate per come regolate nel primo grado di giudizio, mentre devono essere compensate quelle del grado di appello, con l'ulteriore conseguenza che devono essere poste in solido a carico di entrambe le parti quelle dell'espletata consulenza, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n° Controparte_1 916/21, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di euro 11.536,91, Parte_1 oltre interessi legali calcolati su tale somma, devalutata di anno in anno dalla data odierna al 3.10.03, e rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla medesima somma dalla data odierna all'effettivo soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del grado di appello;
4) pone le spese di Ctu svolta in questo grado di giudizio, liquidate come da separato decreto, in solido a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.8.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 569 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Furio Tartaglia Parte_1 e Stefano Mattei
appellante e appellata incidentale
E
, con gli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis Controparte_1
appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 12.6.15 esponeva: Controparte_1
a) di avere lavorato alle dipendenze di dal 16.2.68 al 31.12.03 con mansioni di operaio CP_2 elettricista addetto alle squadre di lavoro ed esercizio, in particolare svolgendo le sue mansioni nell'ambito del grande progetto di elettrificazione per la realizzazione delle nuove linee elettriche di media e bassa tensione, nonché per l'ammodernamento dei vecchi elettrodotti ubicati in zone rurali e di montagna;
b) che all'esito di un precedente ricorso proposto contro nel 2011, con sentenza n° 346/14 il CP_3 tribunale di Crotone aveva riconosciuto come contratte nello svolgimento delle mansioni alle dipendenze di una spondiloartrosi del rachide con discopatie cervico-lombari, accertando CP_2 una menomazione psico-fisica pari all'8% delle tabelle con decorrenza dalla domanda CP_3 amministrativa del 12.3.09; c) che le suddette patologie, nonché una ipoacusia percettiva bilaterale, di cui alla documenta sanitaria e alla consulenza di parte in atti, erano tutte di origine professionale, nonché conseguenza della violazione da parte del datore di lavoro di norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori;
d) che, in particolare, aveva svolto lavori in altezza sulle apparecchiature poste in cima ai pali utilizzando ramponi di ferro ai piedi, scale di legno e cestelli elevatori, sollevando con una fune materiali del peso tra i 20 e i 95 Kg, tra i 3 e i 40 Kg e tra i 50 e i 70 Kg;
inoltre era stato addetto al riposizionamento dei sostegni delle linee elettriche, della stesura dei conduttori con ancoraggio agli isolatori, degli scavi per i sostegni, getti per fondamenta, installazione e sostituzione di trasformatori, posa di linee con cavi sotterranei e defrascamento e taglio alberi;
e) che durante tali lavori aveva mantenuto posture incongrue della colonna vertebrale con iperestensione del tratto cervico-lombare-sacrale, aveva subito vibrazioni meccaniche dovute all'utilizzo di utensili vibranti, nonché altri utensili quali picconi e badili ed aveva proceduto alla spinta ed al traino di pesanti trasformatori per il loro collocamento manuale sulle cabine;
f) che aveva predisposto solo nel 2002 il documento di valutazione dei rischi e che tale CP_2 documento non contemplava molte delle lavorazioni svolte nel tempo, tra cui quelle di costruzione e ristrutturazione degli elettrodotti MT e BT eseguite fino alla fine degli anni 90 e i lavori svolti in altezza con posture incongrue e prolungate svolti dalla fine degli anni 90. Inoltre, aveva CP_2 predisposto il Dvr in netto ritardo rispetto alle previsioni dell'art. 4 D. Lgs. n° 626/94 e del Dpr 303/56 e sulla base di uno studio commissionato all' , da cui emergevano prescrizioni cui Parte_2 non aveva mai ottemperato, né richiamato nel Dvr, come attestato da un esperto di clinica del CP_2 lavoro nominato Ctu in analoga controversia svolta presso il tribunale di Frosinone. Il Dvr, ancora, non aveva previsto i coefficienti di rischio da escursioni bioclimatiche, non teneva conto delle lavorazioni relative alla costruzione degli elettrodotti di media e bassa tensione, dei rischi da posture incongrue associate ai lavori in altezza che dalla fine degli anni 90 avevano rappresentato il lavoro prevalentemente svolto dal ricorrente, non contemplava le lavorazioni di trasporto e verticalizzazione dei sostegni;
g) che, inoltre, il datore di lavoro lo aveva sottoposto a turni di reperibilità ben più frequenti di una settimana su quattro, come previsto dall'art. 39 del CCNL di categoria, aveva fornito abbigliamento inadeguato, non aveva posto a disposizione degli operai adeguati mezzi meccanici per lo spostamento dei pali e per gli scavi che, dunque, venivano svolti a mano, non aveva mai sottoposto il ricorrente a sorveglianza sanitaria periodica per i rischi da posture incongrue, da vibrazioni e da movimentazione dei pesi e che ciò era avvenuto solo a partire dall'ottobre 2007 dopo la proposizione di una serie di cause per risarcimento danni da parte di altri lavoratori, non aveva formato ed informato il ricorrente sui rischi da vibrazioni e scuotimenti e movimentazione di carichi pesanti;
h) che la gestione del rapporto di lavoro da parte ra risultata in contrasto con le previsioni degli CP_2 artt. 4, 24 e 33 Dpr 303/56, dell'art. 37 del CCNL applicato, relativo all'obbligo di adeguato avvicendamento dei lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio e di controlli sanitari periodici, e degli artt. 3, 4, 16, 21 e 22 D. Lgs. 626/94; i) che le patologie contratte per inadempimento del datore di lavoro non erano state compiutamente risarcite con l'indennizzo pari all'8% erogato dall' e che quindi gli spettava il danno differenziale CP_3 da quantificare attraverso le tabelle in uso presso il tribunale di Milano, tenuto conto del danno da cenestesi lavorativa, del danno morale soggettivo e del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
2) Concludeva chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di CP_2 nella causazione dei danni patiti con condanna del datore di lavoro al risarcimento degli stessi in via equitativa. 3) Nella resistenza di , con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone, Parte_3 espletata la prova orale e consulenza medico legale, ha condannato il datore di lavoro, detratto l'indennizzo in capitale già corrisposto da al pagamento della somma di euro 21.383,70, CP_3 attualizzata al 2021, a titolo di danno differenziale da malattia professionale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.
4) In particolare, il giudice di primo grado
4.1) ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda nel costituirsi in giudizio. Premesso che nel caso di specie il termine era decennale, il dies a quo non poteva coincidere, come voluto da dall'anno 2003. Ciò in quanto dalla documentazione sanitaria risalente a tale anno non CP_2 emergeva alcun elemento da cui desumere la natura professionale delle patologie ivi descritte. La conoscenza della origine lavorativa delle patologie denunciate doveva essere ancorata, in mancanza di altri elementi, al momento di presentazione della domanda amministrativa presso ovvero al CP_3 12.3.09, sicché nessuna prescrizione poteva dirsi maturata tra il 12.3.09 e il 12.6.15, data di proposizione del ricorso nei confronti del datore di lavoro. In ogni caso, la prescrizione non poteva dirsi maturata nemmeno considerando quale termine iniziale il 31.12.03, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente. Ciò in quanto il aveva efficacemente interrotto il corso CP_1 della prescrizione con la diffida di pagamento ricevuta da il 28.1.09, dal contenuto idoneo a CP_2 essere considerata quale valido atto interruttivo della prescrizione.
4.2) ha ritenuto che dall'istruttoria svolta era emerso lo svolgimento delle mansioni nei termini descritti in ricorso e che l'azienda non aveva fornito prova del rispetto degli adempimenti imposti, con riferimento alla tutela della salute del lavoratore, dal Dpr 303/56 e dal D. Lgs. 626/94, anch'essi dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio. Riportate le testimonianze rese dai colleghi del ricorrente,
e ha rilevato che dalle risultanze testimoniali assunte, è emerso con Testimone_1 Tes_2 evidenza come il ricorrente sia stato impiegato in lavori di realizzazione delle nuove linee elettriche di MT e BT in aree sconnesse e montane del Paese per il periodo dal 1968 al 1990 e, successivamente, a partire dagli 90 ai lavori di manutenzione degli elettrodi a MT e BT cd. in altezza, in cima su sostegni;
che quotidianamente avesse movimentato a mano carichi molto pesanti, in quanto i mezzi meccanici in dotazione non erano idonei ad arrivare sino al luogo di lavoro, sito in aree isolate e sconnesse e che avesse fatto uso frequente di strumenti vibranti e rotativi (anche ad aria compressa); che a causa dello svolgimento di tale attività, peraltro spesso svolte in condizioni climatiche avverse, era costretto ad assumere posture incongrue e coatte per il rachide cervicale e lombare;
che l'orario lavorativo spesso si prolungava oltre le otto ore giornaliere e che i turni di reperibilità erano più frequenti rispetto alle previsioni contrattuali. Di contro, la società resistente non ha dimostrato di aver effettivamente provveduto alla valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi e del sovraccarico biomeccanico degli arti connesso alle mansioni svolte dal ricorrente, sin dal lontano 1968, atteso che l'unico DVR prodotto, che risale al 1996, quindi adottato a distanza di quasi trent'anni dalla data di assunzione del AR, non contiene alcuna valutazione specifica circa le principali caratteristiche orografiche del territorio regionale. La resistente, peraltro, dichiarata decaduta dalla prova testimoniale, nulla ha dimostrato in ordine all'adozione di cautele dirette a prevenire, eliminare o quanto meno ridurre i rischi specifici connessi alle vibrazioni al sistema mano- braccia ed al corpo intero, alla movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico biomeccanico, alle posture prolungate e coatte per i lavori in altezza, nonostante detti rischi specifici fossero conosciuti dal datore di lavoro come risulta dalle procedure di lavoro che la Società ha standardizzato nel 1985 con i Metodi Di Lavoro Unificato;
ha inoltre omesso la sorveglianza sanitaria periodica annuale che, contrariamente a quanto riferito, era obbligatoria già dal D.P.R. 303/56 (per le vibrazioni e gli scuotimenti) nonché dal D.lgs. 626/94 per la movimentazione manuale dei carichi in forza di quanto stabilito dall'art.16. Neppure, infine, risulta essere stata fornita alcuna prova in ordine alla formazione/informazione dei lavoratori sui rischi specifici e le misure di prevenzione, obbligatoria a decorrere dal D.P.R. 303/56 e ribadita dagli artt. 21 e 22 del D.lgs. n.626 del 1996. Appare evidente dunque che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare precauzioni idonee ad evitare che i dipendenti fossero esposti senza alcuna protezione ai molteplici fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e conseguenziale alla elettrificazione. In conseguenza della mancata adozione di queste regole di sicurezza, desumibili dalla disposizione generale e dalle norme preventive richiamate, va allora affermata la responsabilità del datore di lavoro in ordine all'insorgenza a carico dell'attore delle accertate patologie.
4.3) Quanto all'accertamento dei danni fisici permanenti derivanti dalle lavorazioni, il tribunale ha dapprima dato atto che il consulente di ufficio aveva ravvisato una menomazione pari al 10%, secondo le tabelle di cui al D. Lgs. n° 209/05 e al DM 3.7.03. Ha quindi dissentito dal Ctu quanto alla valutazione delle patologie a carico del tratto rachide cervicale, affermando quanto segue: Orbene, questo giudice non condivide le osservazioni cui è giunto il CTU. Invero, il danno documentato a carico del rachide cervicale è del tutto sovrapponibile a quello a carico del distretto lombare, trattandosi in entrambi i casi di “ protrusioni” che hanno interessato rispettivamente l'area cervicale e lombare;
la sola circostanza che a livello lombare le protrusioni fossero evidenti in misura maggiore rispetto a quelle cervicali, non può comportare un declassamento delle prime a semplici “ esiti di trauma minore al collo” inscrivibili nelle menomazioni di “lieve entità”, atteso che la protrusione rappresenta pur sempre una forma di “ernia discale”, seppur in forma lieve, atteso che la fuoriuscita del nucleo polposo attraverso l'anulus fibroso è di minima entità rispetto all'ernia contenuta o espulsa ( e tanto spiegherebbe perché il CTU, classificava le protrusioni a livello lombare nella categoria “ernia del disco lombare post-traumatica con interessamento radicolare documentato clinicamente e strumentalmente”). Pertanto, il CTU, per non incorrere in evidente contraddizione, in analogia con quanto effettuato per la valutazione del rachide lombare, avrebbe dovuto utilizzare, anche per quello cervicale, la voce “Ernia del disco cervicale post-traumatica con interessamento radicolare documentato clinicamente e strumentalmente” di cui all'art. 138 del D.lgs. 209/05, potendo successivamente differenziare il danno con una percentualizzazione minima ed una valutazione sincretica complessiva. A parere di questo giudice, inoltre, risulta del tutto illogico, soprattutto alla luce dell'usurante e prolungata attività lavorativa svolta dal ricorrente, per come accertata nel corso dell'istruttoria, ritenere prevalente un'origine multifattoriale per la noxa patogena a carico del distretto cervicale e, di contro, accertare per il distretto lombare un'eziologia lavorativa. Non sono stati, infatti, documentati clinicamente traumi o eventi acuti a carico del distretto cervicale, idonei di per sé a cagionare il danno in maniera autonoma e sufficiente, sì da spezzare il nesso causale tra lo svolgimento dell'attività lavorativa ed il danno riportato. Né eventuali concause, quali fenomeni degenerativi legati all'età del soggetto (cfr. artrosi), possono avere un ruolo preponderante rispetto al dato clinico consistente nella presenza, (anche a livello cervicale) di plurime protrusioni discali. In altre parole, se il CTU ha ritenuto preponderante l'eziologia lavorativa per le protrusioni che interessano i tre dischi lombari, lo stesso avrebbe dovuto fare, in assenza di ragioni ostative, per le protrusioni a carico dei dischi cervicali. Sul punto, quindi, si condividono le osservazioni articolate dal CTP dott. Quanto alla quantificazione Persona_1 della percentuale di danno biologico a carico del ricorrente, tuttavia, dovendo effettuare un apprezzamento complessivo che tenga conto del grado di menomazione riportato a carico dello stesso apparato, procedendo con un giudizio generale sincretico, si ritiene equa una percentualizzazione del 12% per la patologia rachidea complessivamente considerata (percentuale che, peraltro, è stata accertata in sede ). CP_3
4.4) Quanto alla liquidazione del danno differenziale, lo ha calcolato in euro 21.383,70 con le seguenti motivazioni: Accertata dunque la sussistenza di un danno biologico pari al 12%, per la quantificazione dello stesso si ritiene opportuno adottare i criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di Milano nelle Tabelle per la quantificazione del danno non patrimoniale, che individuano il nuovo valore del c.d. “punto” partendo da quello delle Tabelle 2008 (relativo al solo danno biologico permanente), aumentato di una percentuale ponderata riferita alla componente di danno non patrimoniale concernente la “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), prevedendo altresì percentuali massime di “aumento personalizzato”. Considerata la media gravità del danno subito dal ricorrente, nonché la sua età all'epoca dei fatti (60 anni all'epoca della costituzione in mora della resistente), e facendo dunque riferimento alle Tabelle di Milano, che costituiscono adeguato
“parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III n. 12408 del 7.6.2011), l'ammontare del risarcimento dovuto al lavoratore va stabilito in € 20.758,00 per danno biologico oltre ad euro 5.813,00 per incremento da sofferenza soggettiva e quindi complessivamente nella somma di euro 26.571,00. Non si ritiene di poter operare alcun aumento 'per personalizzazione', posto che è carente qualsiasi allegazione riferita alle 'particolarità del caso concreto', come noto “Soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014) Parimenti, quanto al richiesto danno da cinestesi lavorativa, si ritiene di non poter procedere alla liquidazione dello stesso in ragione del fatto che il ricorrente alla data dell'accertamento della patologia professionale (anno 2009) aveva compiuto 60 anni e aveva già cessato l' attività lavorativa per cui è causa da più di sei anni (31.12.2003), per cui non sussistono le condizioni per risarcire un danno da maggior usura per lo svolgimento della specifica attività lavorativa per cui è causa, sul punto si rammenta che “il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (Nella specie,la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di un'invalidità permanente del venticinque per cento riportata da una minore, aveva incrementato l'importo liquidato a titolo di danno biologico, in considerazione del pregiudizio da "cenestesi lavorativa" che la stessa avrebbe presumibilmente sofferto in futuro, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'incidenza della menomazione sul reddito che la stessa avrebbe presumibilmente conseguito). (Cfr. ord. 12572 del 22/05/2018). Tanto premesso, occorre prendere in considerazione l'indennizzo già corrisposto dall' in favore del ricorrente;
come noto ai fini della determinazione CP_3 del risarcimento spettante al ricorrente occorre evidenziare come “Il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa , in termini coerenti con la struttura bipolare del danno - CP_3 conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma CP_3 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale, senza che su tale soluzione spieghi effetti lo ius superveniens rappresentato dalla l. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, (legge finanziaria per l'anno 2019) che ha modificato il d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, atteso che dette modifiche non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2019.” (cfr. Cass. Civ. 13645/2019) - Orbene, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, operata la detrazione per poste omogenee, ossia sottraendo dal danno biologico civilistico il danno biologico
, (20.758,00 -5.187,30= 15.570,70), aggiungendo l'importo a titolo di danno da sofferenza CP_3 soggettiva (euro 5.813,00), si giunge alla somma complessiva, a titolo di risarcimento per danno differenziale pari ad euro 21.383,70. In considerazione dell'utilizzazione, per il calcolo del risarcimento, delle tabelle di Milano aggiornate all' anno 2021, le somme riconosciute al ricorrente a titolo di capitale devono essere maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della sentenza al saldo.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello , già Parte_1 Parte_3 concludendo per la integrale riforma della decisione impugnata con rigetto della domanda giudiziale.
6) Il si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, nonché proponendo appello CP_1 incidentale.
7) In data 26.10.24 il Collegio ha ritenuto indispensabile rinnovare le operazioni medico-legali. Depositato l'elaborato peritale, comprensivo delle repliche alle critiche avanzate da entrambe le parti, queste hanno depositato note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Con il primo motivo l'appellante ha denunciato l'erronea statuizione con cui il tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione. In particolare, il tribunale aveva ingiustamente negato che la prescrizione aveva cominciato il suo corso dall'anno 2003, in cui al ricorrente erano state diagnosticate Uncoartrosi cervicale, spondilosi dorso-lombare con iniziale osteofitosi del tratto lombare. Ridotto L5-S1. Il tribunale aveva omesso di considerare che le patologie diagnosticate nel 2003 erano le stesse poste a base della domanda del 2009, poi confermate con la Ctu svolta in corso di causa, così CP_3 come aveva omesso di considerare che tra la documentazione sanitaria del 2003 e il certificato medico allegato alla domanda amministrativa presentata all' nel 2009 non era intervenuta altra CP_3 certificazione sanitaria. Il tribunale aveva anche errato nel ritenere valido atto interruttivo della prescrizione la diffida notificata il 28.1.09, dal momento che essa non conteneva alcuna specifica costituzione in mora, ma solo una generica doglianza circa il carattere gravoso delle mansioni svolte e una mera generica richiesta di ottenere documentazione da parte del datore di lavoro.
8.1) La censura è infondata. Premesso che l'onere della prova dell'eccezione di prescrizione incombe su chi la solleva, nel caso di specie l'appellante si limita ad ancorare il dies a quo della prescrizione decennale ad una diagnosi risalente al 2003 da cui, nella sua prospettiva, già risultavano alcune delle patologie poste a base della domanda risarcitoria. Tuttavia, la mera manifestazione della patologia è circostanza insufficiente al decorso della prescrizione, essendo invece costante l'insegnamento di legittimità (Cass. n° 12699/10; Cass. n° 1263/12; Cass. n° 7194/15), secondo cui la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. In altri termini, la prescrizione comincia il suo corso dall'esteriorizzazione del danno, quale oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato, non solo come lesione della propria integrità psicofisica, ma anche sotto il profilo della riferibilità causale al contegno dell'asserito responsabile. Nel caso di specie, l'appellante, come detto, gravato dell'onere della prova, non ha spiegato, prima ancora che provato, perché nel 2003 il lavoratore avesse o potesse avere contezza che le patologie diagnosticate fossero da porre in correlazione alla nocività dell'ambiente di lavoro, limitandosi ad evidenziare la diagnosi avvenuta in tale anno. Deve dunque ritenersi che la conoscenza della origine professionale delle patologie denunciate va collocata, come fatto dal tribunale, nel marzo 2009 in cui il AR propose la domanda di malattia professionale nei confronti dell' come risulta dalla sentenza n° 346/14 con cui venne definito il primo grado della CP_3 causa previdenziale. La conseguenza è che anche il solo ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 19.11.15, ha interrotto tempestivamente il corso della prescrizione che nel caso di specie è decennale, come ammesso dalla stessa appellante.
8.2) Ma soprattutto, ogni questione relativa alla prescrizione è in radice superata dalla diffida che il ricorrente notificò al datore di lavoro il 28.1.09. Si tratta certamente di valido atto di messa in mora del datore di lavoro in relazione ai danni azionati nel presente giudizio. Ciò risulta evidente dal tenore dell'atto stragiudiziale in cui si faceva riferimento alle condizioni di lavoro particolarmente usuranti e gravose che avevano caratterizzato il rapporto di lavoro e si invitava espressamente l'azienda a formulare una offerta risarcitoria dei danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali patiti. Ne consegue che, anche a voler aderire alla tesi di una decorrenza della prescrizione dal 2003, tenuto conto che il periodo di prescrizione è certamente decennale, il relativo corso è stato dapprima interrotto il 28.1.09 e, a seguire, con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio nel 2015.
9) Con un secondo, articolato, motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado sotto vari profili.
10) In primo luogo, denuncia che il tribunale ha affermato una responsabilità dell'azienda per danno differenziale solo sul carattere gravoso delle mansioni senza accertamento di una specifica inadempienza di qualificabile come fatto reato perseguibile di ufficio. Nel caso di specie, il CP_2 giudice non aveva accertato un fatto reato e, comunque, le lesioni dedotte in giudizio configuravano lesioni lievi punibili a querela, che nel caso di specie difettava. Nel caso di specie non risultavano condanne penali “a carico dell' e il ricorrente non aveva allegato gli elementi di una qualche CP_2 fattispecie di reato.
10.1) La censura è infondata. Quanto alla denunciata insussistenza di un fatto-reato procedibile di ufficio e alla conseguente inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 10 Dpr 1124/65, può ricordarsi quanto stabilito da Cass. n° 29401/18 a fronte di analogo motivo di ricorso con cui si denunciava violazione degli artt. 13 D. Lgs. n° 38/00 e 10 Dpr 1124/65 per insussistenza di un fatto-reato procedibile di ufficio. Nell'occasione la Corte ha chiarito quanto segue: Come già rilevato da questa corte, (Cfr Cass. n. 8204/2003 e Cass. n.20142/2010 ) " l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n.1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. cív., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, dì adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato". Ed infatti, a seguito della sentenza della corte costituzionale n.118/1986, il giudice ha la facoltà di accertare il fatto reato, da cui discende l'obbligo risarcítorio del datore di lavoro, anche in essenza della promozione dell'azione penale. 7) E tale principio vale altresì con riferimento c.d. danno biologico differenziale che va liquidato oltre l'importo relativo alla rendita , prevista dall'art.13 del D.Lgs n. 38/2000. CP_3
10.2) Inoltre, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritiene la società appellante, il tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, ha incidentalmente accertato l'esistenza di ciò che nel ricorso era stato allegato, ovvero un reato procedibile di ufficio che è quello di lesioni colpose aggravate risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 590, commi 1, 2, 3 e 5, e 583, comma 1, c.p.
10.3) A ciò va aggiunto che la Suprema Corte ha affrontato tale specifica questione anche con pronuncia n° 7390/22, resa in precedente del tutto analogo al presente giudizio in cui era parte CP_2 Ora, premesso che anche la sentenza impugnata in questa sede ha accertato una responsabilità
[...] di ex art. 2087 c.c. a seguito degli allegati inadempimenti del datore di lavoro, con la pronuncia CP_2 n° 7390/22 la Corte ha chiarito che “Dall'allegazione fornita dal lavoratore in ordine alla sussistenza di gravi infortuni o patologie professionali e alla presenza di condizioni di lavoro incompatibili con lo stato di salute, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità datoriale per violazione quantomeno dell'art. 2087 cc (posto che il lavoratore non deve mai essere posto ad operare in condizioni di lavoro nocive). Ciò vale ad integrare, ad un tempo, sia l'illiceità penale del fatto ex art. 10 TU, sia l'esistenza dei requisiti occorrenti per la liquidazione del danno differenziale. Infatti, laddove vi sia la violazione dell'art. 2087 cc è sempre astrattamente configurabile un fatto di reato”.
11) In secondo luogo, l'appellante denuncia l'errore del tribunale per avere, con ordinanza del 8.3.19, dichiarato dichiarata decaduta dalla prova orale riferita al teste per non CP_2 Testimone_3 avere l'azienda provato che il teste fosse stato regolarmente citato per l'udienza del 3.5.18. L'appellante sostiene che all'udienza dell'8.10.18, la difesa depositava “l'intimazione CP_2 testimoniale” del dando atto di aver depositato intimazione del medesimo testimone anche Tes_3 per la scorsa udienza;
quindi, come si è dato atto a verbale, è stata versata in atti l'avvenuta intimazione del teste sia per l'udienza del 3.5.2018 che per quella del 8.10.2018. Tes_3 L'appellante aggiunge che erano state già depositate in atti nel corso del giudizio di primo grado e vengono nuovamente allegate al presente atto le cartoline relative alla intimazioni del teste Tes_3 del 3.5.2018 (spedita il 24.4.2018) e del 11.10.2018 (spedita il 28.9.2018): cartoline che, in base alle date di spedizione ricordate, non potevano che essere riferite e riferibili alle intimazioni per le precedenti udienze del 3.5.2018 e del 8.10.2018…… Al di là del fatto che le intimazioni al teste risultavano già prodotte all'udienza del 8.10.2018 (v. relativo verbale), doveva (e dovrebbe) ritenersi assorbente il fatto che le due cartoline di spedizione/ricezione versate in atti non potevano che riferirsi a quelle intimazioni. Laddove poi, essendo il teste presente all'udienza del Tes_3 10.12.2018, non sussistevano affatto i presupposti di decadenza dalla diritto della sua escussi ai sensi del combinato disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. Infine, l'appellante denuncia che il tribunale non si era limitato a dichiarare la decadenza dalla prova orale per il solo ma aveva Tes_3 finito per estenderla anche al secondo teste.
11.1) La doglianza è infondata. Dai verbali di causa emerge che il tribunale, all'udienza del 26.10.17, ha ammesso la prova orale articolata dalle parti, rinviando per l'escussione di un teste per parte all'udienza del 4.5.18. Dal verbale di tale udienza emerge che il tribunale, a parziale modifica dell'ordinanza del 26.10.17, ridusse i capitoli di prova di cui ai rispettivi atti introduttivi, procedendo all'escussione del teste di parte ricorrente . Dal verbale del 4.5.18 non emerge la Testimone_1 presenza di alcun teste di parte resistente, né alcuna precisazione sul punto venne fornita da tale parte. Ad ogni modo, il giudice rinviava la causa al 8.10.18 per l'escussione di un teste di parte resistente. Dal verbale di tale successiva udienza, da cui continua a non risultare la presenza di alcun teste di parte resistente, il difensore di affermava di depositare “intimazione testimoniale del testimone CP_2 dando atto di aver depositato intimazione del medesimo testimone anche per Testimone_3 la scorsa udienza”. In assenza di testi di parte resistente, il tribunale rinviava al 10.12.18 sempre per l'escussione di un teste di parte resistente. Dal fascicolo telematico risulta che in data 3.12.18 CP_2 depositò in atti le cartoline di ritorno relative alla citazione del teste “per le udienze del 3 Tes_3 maggio 2018 e dell'8 ottobre 2018”, mentre all'udienza del 10.12.18 dava atto del deposito telematico dell'intimazione testimoniale del testimone per la precedente udienza e per quella odierna. Tes_3 Sta di fatto che il giudice rinviò al 7.3.19 per verificare la regolare intimazione del teste di parte resistente e per sentire altro teste di parte ricorrente. In tale udienza, sentito il secondo teste di parte ricorrente, la difesa di ribadì l'eccezione di decadenza dalla prova orale già sollevata CP_1 all'udienza del 10.12.18. A scioglimento della riserva assunta il 7.3.19, in data 8.3.19 il tribunale ha adottato la seguente ordinanza: Rilevato che parte resistente ha depositato copia cartacea di attestazione ufficio postale di spedizione di due raccomandate spedite al testimone ocn relative ricevute di ritorno;
Che ai sensi dell'art. 250 c.p.c. il difensore che ha spedito l'atto da notificare è tenuto a depositare in cancelleria copia dell'atto inviato con attestazione di conformità, oltre all'avviso di ricevimento, a pena di decadenza dalla prova ex art. 104 disp. att. c.p.c.; Considerato che nel caso di specie manca in atti l'atto di intimazione del testimone;
Che pertanto, contrariamente a quanto ritenuto in data 8.10.2018 manca la prova della spedizione dell'intimazione testimoniale del 3.5.2018, Dichiara parte resistente decaduta dalla prova testimoniale con il testimone Tes_3
Con tale ordinanza, inoltre, il tribunale rinviava all'udienza del 17.10.19 per l'escussione
[...] dell'ulteriore teste di parte resistente. Dopo vari rinvii della causa fino al 24.11.20, dal verbale di tale udienza non risulta la presenza dell'ulteriore teste di parte resistente, ma del solo per il Tes_3 quale la parte era stata già dichiarata decaduta dalla prova, né ha documentato la citazione CP_2 dell'ulteriore teste, sicché il giudice dichiarava ecaduta dall'ulteriore attività istruttoria orale. CP_2 Dopo di che non risulta che abbia mai insistito nella richiesta di prove orali o abbia mai chiesto CP_2 la revoca delle due ordinanze con cui era stata dichiarata la sua decadenza, avendo anzi, dopo l'espletamento di Ctu, con le note difensive del 3.12.21 insistito “per il rigetto del ricorso con favore dei compensi” e all'udienza del 14.12.21 chiesto, unitamente a controparte, che la causa venga trattenuta in decisione.
11.2) Così ricostruito l'andamento dei fatti di causa, entrambe le ordinanze con cui è stata CP_2 dichiarata decaduta dalla prova orale risultano corrette.
11.3) Quanto al teste e alle udienze del 4.5.18 e del 8.10.18, come correttamente rilevato Tes_3 dal tribunale, l'azienda non ha provato che, come prescritto dall'art. 250, ultimo comma c.p.c., i due avvisi di ricevimento depositati telematicamente il 3.12.18 fossero riferiti alla intimazione del teste per l'udienza del 4.5.18 e all'udienza del 8.10.18. Continuano a mancare in atti, e ciò il Tes_3 tribunale ha rilevato, i due atti di intimazione e la prova che i due avvisi di ricevimento fossero relativi proprio alle due intimazioni spedite in vista di tali udienze, mentre l'art. 250, ultimo comma, c.p.c. prescrive che il difensore che ha spedito l'atto deve depositare nella cancelleria del giudice l'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento. In mancanza degli atti di intimazione e dei relativi attestati di conformità all'originale, la prova non può essere desunta, come vorrebbe l'appellante, dal fatto che dagli avvisi di ricevimento depositati emergono spedizioni avvenute il 24.4.18 e il 28.9.18 e che in base alle date di spedizione ricordate, non potevano che essere riferite e riferibili alle intimazioni per le precedenti udienze del 3.5.2018 e del 8.10.2018. Si tratta di elemento del tutto insufficiente, tanto più che, come ben a conoscenza della società appellante, il teste è stato da essa citato in plurime cause, del tutto analoghe alla Testimone_3 presente, instaurate presso il tribunale di Crotone, dovendosi aggiungere che dalle sole cartoline di ricevimento prodotte, comunque insufficienti, non risulta, come prescritto dall'art. 250, comma 1, c.p.c. il giorno, il luogo e l'ora dell'udienza, né risulta la causa in cui il teste doveva essere Tes_3 sentito.
11.4) Poco è a dirsi quanto al teste di parte resistente che, per quanto detto, doveva Testimone_4 essere citato per l'udienza del 24.11.20, mentre a tale udienza il teste non era presente e la difesa CP_2 nulla ha dedotto e documentato sul punto anche nel presente grado di giudizio.
11.5) È infine inconferente il richiamo che l'appellante ha fatto all'art. 208 c.p.c. perché nel caso di specie il tribunale di Crotone ha correttamente dichiarato la decadenza ai sensi degli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., non dell'art. 208.
12) Con una terza censura l'appellante si duole che l'affermazione di una responsabilità del datore di lavoro era avvenuta in assenza di allegazioni, da parte del lavoratore, di carenze organizzative, inadempienze riferite ai turni, al godimento di riposi, alla perduranza dell'attività lavorativa e ai Dpi, né erano state allegate violazioni degli standard di sicurezza riferite a periodi così risalenti, tali da imporre ad di porre in essere una sorveglianza sanitaria periodica per il tipo di mansioni svolte CP_2 il cui obbligo era sorto solo nel 2008. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, un tale obbligo non era previsto dall'art. 37 del CCNL, peraltro risalente al 1973 e non riproposto nei successivi CCNL, né dal DPR 303/56. In ogni caso, le previsioni di tale ultima fonte normativa non potevano applicarsi al settore lavorativo del ricorrente e alle mansioni dedotte in giudizio, quali quelle riferite all'uso di strumenti vibranti, così come le stesse esulavano dalle previsioni dell'art. 16 D. Lgs. 626/94 comunque entrato in vigore solo l'1.1.97. Inoltre, il non aveva mai segnalato CP_1 particolari disagi fisici, non aveva trasmesso certificazioni mediche attestanti la esistenza di patologie osteoarticolari in corso di evoluzione;
né risultava essere stato interessato da una particolare morbilità, così come non aveva chiesto di essere esonerato dai turni di reperibilità. Il tribunale, poi, non aveva considerato che i due testi di parte ricorrente avevano affermato l'esistenza di mezzi meccanici in ausilio ai lavoratori, per cui non potevano ravvisarsi carenze o inadempienze di nello CP_2 svolgimento del rapporto di lavoro, che non potevano essere desunte da normative in materia di prevenzione infortuni non attinenti al caso di specie. Né il tribunale aveva chiarito quali fossero le precauzioni in relazione alle quali l'azienda era rimasta inadempiente e che non potevano essere nemmeno individuate nel mancato adempimento agli obblighi di formazione e informazione, per i quali non vi era alcuna norma di legge prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n° 626/94. Il tribunale, inoltre, aveva errato anche sotto il profilo della valutazione dei rischi, dal momento che il Dvr era stato adottato da già nel 1996 sebbene con prioritaria valutazione dei rischi da elettrocuzione. CP_2
Ma in quel Dvr erano stati valutati anche i rischi da movimentazione manuale dei carichi attraverso il rinvio espresso ai Metodi di lavoro unificati del 1986. La adeguatezza di una tale valutazione dei rischi era confermata dal fatto che le patologie osteoarticolari lungo-latenti da vibrazioni erano state previste in ambito solo “molti anni dopo” e che nella statistica epidemiologica “fino agli anni CP_3 2000 non erano correlati con le attività operaie”. Tanto ciò vero che le patologie osteoarticolari erano state ricomprese in ambito solo “in tempi recenti”, mentre lo Stato le aveva prese in esame solo CP_3 con il D. Lgs. n° 81/08.
12.1) Anche tale censura è infondata. In primo luogo, non può condividersi l'affermazione secondo cui nel ricorso introduttivo non fossero state dedotte, da un lato, le gravose condizioni di lavoro e, dall'altro, le inadempienze datoriali. Ciò è invece avvenuto nei termini sopra riassunti al punto 1). E le allegazioni attoree hanno trovato, come rilevato dal tribunale, piena conferma nelle dichiarazioni dei due testi e colleghi del ricorrente, in relazione alle quali con l'atto di appello non si muove alcuna censura. Ad ogni modo, i testi e hanno confermato la gravosità delle mansioni dedotte Tes_1 Tes_2 in ricorso e di cui ai capitoli di prova, avendo riferito circa i lavori in altezza in zone impervie e fuori dai centri abitati, il che imponeva di lavorare solo manualmente, ovvero trasportando a spalla i nuovi pali per sostituire quelli danneggiati;
hanno inoltre riferito le modalità manuali con cui i pali dovevano essere posizionati in verticale;
hanno confermato l'uso di mezzi vibranti ad aria compressa per forare la roccia, quali demolitori di più grandi e di più piccole dimensioni;
che venivano svolti turni di reperibilità nella misura di due o tre settimane al mese, non di una come previsto dal contratto collettivo. In definitiva, deve convenirsi con la sentenza impugnata che, quanto alla nocività delle mansioni svolte e al loro concreto svolgimento, ha ritenuto provato quanto dedotto in ricorso sulla base di dichiarazioni rese da chi con il ricorrente lavorava, della cui piena attendibilità non vi sono motivi per dubitare anche in ragione delle mancate censure di parte appellante.
12.2) L'azienda, poi, denuncia l'inapplicabilità alle lavorazioni dedotte in ricorso e provate all'esito dell'istruttoria, della normativa in materia di prevenzione infortuni che invece il tribunale ha ritenuto violata dal datore di lavoro. Senonché su tale questione, posta da anche in sede di legittimità in CP_2 giudizio analogo al presente, è già intervenuta la Corte di cassazione con la richiamata pronuncia n° 7390/22. In tale precedente la Corte ha dapprima dato conto del secondo motivo di ricorso con cui denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cc;
b) la violazione e falsa CP_2 applicazione del d.p.r. n. 164 del 7 gennaio 1956; c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 CCNL 20.5.1973, degli artt. 4, 24, 33, 34 e Tabella d.p.r. 303/1956 nonché degli artt. 4, 16, CP_2 21 e 22 d.lgs. n. 626/1994, in relazione alla imputata omissione della sorveglianza sanitaria;
d) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 626/1994, 2087 cc e 11 diposizioni sulla legge in generale, in relazione al profilo della omessa considerazione della movimentazione manuale dei carichi da parte del e) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati CP_4 oggetto di discussione tra le parti;
si sostiene che erroneamente la Corte di appello aveva dichiarato la sussistenza di un obbligo di sorveglianza sanitaria periodica predeterminata, rispetto al lavoratore in epigrafe, riconducendolo anche all'art. 37 CCNL 1973, al dpr 303/1956 e al d.lgs. n. CP_2 626/1994 i cui oneri non erano configurabili rispetto all'attività svolta dal lavoratore, anche per difetto di uso costante e prolungato di strumenti vibranti, nonché erroneamente aveva rilevato la mancata valutazione dei rischi specifici nel DVR predisposto nel 1996.
12.3) La Corte ha quindi respinto tale motivo con le seguenti motivazioni del tutto sovrapponibili al presente giudizio: 11. dallo storico di lite della sentenza impugnata si evince che il quale Per_2 fonte della responsabilità datoriale aveva dedotto: a) la omessa sorveglianza obbligatoria ex d.P.R. n. 303/1956 prevista annualmente per i rischi tabellati (vibrazioni e scuotimenti); b) la omessa sorveglianza sanitaria obbligatoria ex d.lgs. n. 626/1994 a fronte di attività implicanti la movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue e coatte, la spinta e il traino con le caratteristiche dell'allegato V al d.lgs. n. 626/1994; c) la omessa valutazione rischi prevista sia dal d.P.R. n 393/1956 per le vibrazioni che dal d. Igs n. 626/1994 per le posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi spinta e traino. 12. La Corte di merito ha ritenuto accertato lo svolgimento delle attività fonte degli obblighi datoriali come sopra dedotti (v. sentenza, pag.9) sulla base delle dichiarazioni rese dal lavoratore nel corso del libero interrogatorio che ha ritenuto suffragate dalla documentazione in atti evidenziando altresì che non vi era stata specifica contestazione da parte datoriale. 13. Tale accertamento non è validamente censurato dalla odierna ricorrente;
la decisione non si pone infatti in contrasto con il principio per cui le dichiarazioni rese nel libero interrogatorio costituiscono argomenti di prova ossia elementi sussidiari al libero convincimento, posto che il decisum di secondo grado non risulta fondato solo su tali dichiarazioni ma anche sulla produzione documentale del ricorrente;
né possono trovare ingresso in sede di legittimità le valutazioni relative al significato probatorio di tale documentazione in quanto a prescindere dalla genericità della doglianza sul punto tali documenti in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non sono specificamente individuati, né è trascritto il relativo contenuto e neppure indicata la sede di relativa produzione, dovendo ulteriormente osservarsi che le critiche sviluppate investono il giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, come nello specifico. 14. Tanto premesso, fermo l'accertamento del giudice di merito, non vi è spazio per ritenere il vizio di sussunzione sostanzialmente denunziato dalla società ricorrente, in relazione alle attività svolte dal in quanto l'utilizzo di strumenti vibranti è espressamente previsto dalla tabella allegata al Per_2 d.P.R. n. 303/1956 e determinava l'obbligo per la società datrice della sorveglianza sanitaria;
le caratteristiche dell'attività come in sentenza ricostruite implicavano l'adozione delle necessarie misure di prevenzione;
quanto al documento di valutazione dei rischi il relativo apprezzamento sotto il profilo della completezza ed effettività della valutazione delle lavorazioni appartiene al merito ed è insindacabile con il ricorso per cassazione. 15. La Corte ha accertato, con apprezzamento insindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, che le mansioni cui era adibito il lavoratore rientrassero nell'ipotesi prevista dalla lettera i dell'art. 37 CCNL ENEL ("personale che presta la propria opera in condizione di particolare gravosità e disagio") e, quindi, il datore di lavoro fosse tenuto ad adottare delle tutele ulteriori e diversificate: in particolare, l'avvicendamento tra i lavoratori che prestassero la loro opera nelle predette condizioni e la loro sottoposizione a controlli medici necessari a prevenire il verificarsi di conseguenze dannose per la loro integrità. 16. L'esame delle concrete mansioni svolte dal lavoratore, così come l'ambiente in cui egli si trovava a prestare la propria attività hanno condotto i Giudici di seconde cure a ritenere che ricorressero i presupposti operativi richiesti dalla normativa speciale, che prevede degli obblighi di sorveglianza gravanti sul datore, aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, stante la natura particolarmente gravosa delle mansioni svolte. Pertanto, non è ravvisabile il vizio di sussunzione invocata dalla ricorrente. Gli ulteriori profili di censura attengono altresì al merito e aspirano ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, già ampiamente esaminate dalla Corte territoriale. I Giudici di seconde cure, infatti, si sono conformati al consolidato orientamento di questa Suprema Corte che ha specificato che grava sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno a causa dell'attività svolta, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altra, mentre incombe sul datore l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza c.d. innominate, intendendosi quelle non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico- scientifiche o su altre fonti analoghe (Cass. 10319/2017; Cass. 29879/2019; Cass. n. 12041/2020).
12.4) Si osserva, inoltre, che con il ricorso introduttivo (pagg. 19/20) il lavoratore aveva denunciato, tra le altre, la inadempienza dell'azienda ai suoi obblighi di adeguato avvicendamento dei lavoratori nello svolgimento delle mansioni di particolare gravosità e disagio confermate dall'istruttoria (art. 37 del CCNL del 1973), nonché dell'obbligo di imporre solo una settimana di reperibilità su quattro, come previsto dall'art. 4 del CCNL del 1989, mentre nei fatti la reperibilità veniva richiesta con frequenza ben maggiore a causa della carenza di personale. Tale inadempienza, come detto, è stata appieno confermata dai testi di parte ricorrente nei termini sopra chiariti.
12.5) Quanto, poi, ad una esclusione di una responsabilità colposa per essere state le patologie osteoarticolari introdotte solo con il D. Lgs. n° 81/08, è sufficiente rilevare che tale decreto non è relativo alle patologie tabellate in ambito ma è stato emanato con l'intento di “riordinare e CP_3 coordinare” le normative già esistenti, tra le quali il DPR 303/56 e il d.lgs. 626/94 sopra citati.
13) Con il quarto ed ultimo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto una invalidità pari al 12%, quando lo stesso Ctu aveva limitato il grado menomazione al 10%. Sul punto, oltre a non essere stata chiarita dal Ctu una menomazione pari al 10%, ancor più erronea risultava l'elevazione operata dal tribunale sulla base di argomentazioni prive di fondamento medico- legale, dal momento che gli studi scientifici avevano sempre affermato che i rischi da movimentazione manuale dei carichi e da posture incongrue erano riferiti solo tratto rachide lombare non anche, come affermato dal giudice, al tratto rachide cervicale. Del pari risultavano incomprensibili le valutazioni operate dal tribunale, sempre quanto all'interessamento del rachide cervicale, circa l'esclusione dell'incidenza di fenomeni degenerativi legati all'età. Infine, il tribunale, nello scomputare dal danno civilistico attualizzato al 2021 il danno biologico riconosciuto dall' CP_3 avrebbe dovuto attualizzare anche questo danno all'attualità, tenendo conto che esso ammontava nel 2021 ad euro 5.856,12, non più ad euro 5.187,00.
14) Tale motivo di appello deve essere esaminato unitamente al motivo di appello incidentale con cui il lavoratore ha contestato la liquidazione della somma di euro 21.383,70 per non avere il tribunale condannato al pagamento degli interessi compensativi dal 2003 sulla somma citata, devalutata CP_2 di anno in anno. Se tanto avesse fatto, come imposto dalla costante giurisprudenza di legittimità, ne sarebbe derivata una somma a titolo di interessi legali pari ad euro 4.980,05 da sommare alla somma riconosciuta in sentenza di euro 21383,70.
15) Tali ultimi due motivi devono essere esaminati alla luce del rinnovo delle operazioni peritali, con cui sono stati demandati al consulente di ufficio i seguenti quesiti: A) dica se, in conseguenza della vicenda per cui è causa, l'appellante abbia subito una lesione dell'integrità psicofisica limitatamente alle lamentate patologie ostero-articolari e, in caso affermativo, descriva le lesioni riportate, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse;
B) dica se sussistano esiti di carattere permanente derivati dalla vicenda di cui è causa;
C) nel caso in cui abbia accertato l'esistenza di una invalidità permanente, ne indichi la decorrenza e la valuti in percentuale in riferimento alle tabelle attualmente in uso per la valutazione della menomazione in responsabilità civile, precisando a questo proposito a quale criterio orientativo medico legale ("barème") abbia fatto riferimento”. Il tutto previo esame degli atti di causa e della documentazione medica già prodotta, visitato l'appellante ed eseguito ogni esame ritenuto opportuno.
16) Il consulente nominato in questo grado di giudizio, espletata visita sulla persona del , CP_1 esaminata la corposa documentazione sanitaria in atti e valutate in modo approfondito le concrete mansioni svolte dal ricorrente per come risultanti dagli atti di causa, con precise e circostanziate argomentazioni medico-legali ha accertato come di natura professionale la presenza di una cervico- lombartrosi con discopatie multiple. Ha quindi indicato, sulla base dei baremes medico legali di cui a pag. 22 dell'elaborato, nell'8% la inabilità permanente da cui il è affetto sin dal 2003, epoca CP_1 di conclusione del rapporto di lavoro e di un esame radiografico risalente a tale anno.
17) Il consulente ha quindi esaminato i rilievi critici con cui ha contestato il nesso di causa tra CP_2 lavorazioni e patologie del rachide cervicale, mentre il ha contestato la percentuale di danno CP_1 biologico accertata dall'ausiliare e l'epoca di relativa insorgenza, confermando le sue conclusioni sulla base di argomentazioni che devono essere condivise per la loro specificità e grado di approfondimento.
18) In particolare, quanto al nesso di causa tra le lavorazioni svolte e la patologia al tratto del rachide cervicale il consulente ha ribadito che: In sostanza, non sussistono dubbi che quanto di patologico riscontrato a carico del rachide del periziando riconosca natura tecnopatica. Ed infatti, relativamente al quadro artrosico accertato a carico dei segmenti del rachide, quale emerso dalla documentazione sanitaria in nostro possesso, con riferimento alle sedi interessate dalla compromissione degenerativa dei metameri vertebrali, è da ritenersi compatibile con l'attività lavorativa svolta dal periziando. Ciò perché sono proprio il tratto cervicale e quello lombo - sacrale ad essere coinvolti prevalentemente, nella loro componente degenerativa, in quanto maggiormente sollecitati sia nei movimenti del capo sul collo che nella dinamica della movimentazione manuale dei carichi. Ciò, con riferimento alla tipologia specifica delle rispettive lavorazioni cui sono ascrivibili i rischi di determinare la patologia di cui si discute. La molteplicità e la diversità dei fattori che prevedevano in più occasioni intense e ripetute sollecitazioni a carico del rachide del periziando in dipendenza delle operazioni di cui si è detto precedentemente e cui lo stesso poteva trovarsicoinvolto, ne sono una evidente dimostrazione. Per avere la chiara percezione circa la gravosità delle mansioni espletate dal periziando è sufficiente soffermare l'attenzione sull'entità dei pesi che egli, sia da solo che in associazione con altri colleghi, doveva sollevare, deporre, spostare o trasportare nonché sulle posture incongrue che doveva assumere nel corso della sua giornata lavorativa. Il fatto, poi, che dalle risultanze delle indagini radiografiche i metameri prevalentemente danneggiati corrispondono a quelli abitualmente coinvolti nelle operazioni suddette, rispetto agli altri, fornisce anche una indiretta conferma per escludere ulteriori significativi fattori eziopatogenetici nel loro determinismo. Ed infatti, il tratto cervicale è il segmento maggiormente impegnato in posizione statica nel momento in cui l'operaio si trova sopra una scala (o con i ramponi) con il capo iperesteso verso l'alto. La predetta postura era obbligata sia nell'infilare le mensole alla cima del palo ove andavano poi ancorati i vari accessori della linea aerea, sia in questa seconda fase, ove si doveva armare la predetta mensola con gli isolatori di porcellana e gli altri sostegni necessari per applicarvi prima la fune di sostegno del conduttore e, quindi, questa ulteriore componente della linea elettrica per procedere, infine, alla fascettatura dei due cavi. Del resto si è precisato che, anche per quanto riguarda il tratto lombo - sacrale, le funzioni ed i compiti svolti dal periziando configuravano nella maggior parte dei casi posizioni incongrue, sia statiche che dinamiche, della colonna vertebrale, oltre che condizioni operative comportanti la necessità di sollevare carichi. Ciò poteva verificarsi sia in postazioni sopraelevate dal suolo sia su scale sia con ramponi lungo i pali oppure richiedere la movimentazione di materiali di discreto peso anche in spazi ristretti e difficili da spostare oltre che nelle fasi di messa in opera dei pali delle linee aeree, ecc. così da imporre frequenti sollecitazioni del rachide lombo - sacrale, talvolta con posture decisamente antiergonomiche. Tutto ciò al fine di dimostrare che il periziando ha sempre svolto lavoriparticolarmente onerosi anche per le strutture osteomiolegamentose di questo segmento del rachide le cui componenti degenerative sono da considerarsi pertanto compatibili, nel loro determinismo, con le notevoli sollecitazioni subite nel corso del suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell' E d'altra parte, circa la documentazione CP_2 scientifica portata ad esempio dal Dr. a sostegno della propria tesi va rilevato che essa Per_3 riguarda periodi di tempo successivi a quelli in cui è stato svolto il lavoro dal periziando - il quale, ricordiamo, ha lavorato dal 1968 al 2003 - mentre le Linee Guida cui fa riferimento il CTP sono del 2009 e del 2015 e, addirittura, il DM è del 2023; a ciò si aggiunga il fatto che, abbiamo precisato, come non si possano assolutamente assimilare né il territorio della Calabria a quello della Lombardia né le conseguenti condizioni di lavoro in cui il periziando ha lungamente espletato la propria attività lavorativa. Oltretutto, va sottolineato come lo stesso C.T.P. riconosca che, nemmeno sulla base della documentazione cui ha fatto riferimento, è possibile “escludere con certezza” quanto da noi sostenuto circa la riconducibilità della patologia a carico del rachide cervicale con l'attività lavorativa espletata dal periziando.
19) Quanto ai rilievi sollevati dall'appellante incidentale, essi sono espressivi al più di un mero dissenso diagnostico poiché essi risultano del tutto inidonei ad evidenziare un errore scientifico o una carenza diagnostica in cui il perito sarebbe incorso, non avendo tra l'altro chiarito la parte cosa emergerebbe nello specifico dalla documentazione sanitaria risalente al 2011, mentre è rimasta incontestata l'affermazione per cui, relativamente al periodo di tempo compreso tra il 2004 e il 2010, non è presente in atti alcuna documentazione sanitaria, eccettuata una visita ortopedica praticata il 19.04.2010. Ad ogni modo, anche con riferimento a tali critiche, l'ausiliare ha puntualmente replicato quanto segue: Per quanto riguarda, poi, le osservazioni redatte dall'Avv. Inella e dalla Dr.ssa Procopio ribadiamo che, a nostro parere, non siano ravvisabili quelle lacune lamentate da parte appellata giacchè è stata data puntuale risposta a tutti i quesiti formulati dall'Ecc.ma Corte così come non avrebbe avuto alcun senso, secondo un corretto operato medico – legale, sottoporre il periziando attualmente ad eventuali indagini clinico – strumentali stante il lungo lasso di tempo trascorso dall'epoca di cessazione della propria attività lavorativa (2003). In proposito, è opportuno ribadire che, per quanto attiene alla quantificazione degli esiti, abbiamo ritenuto necessario fare prevalentemente riferimento al quadro anatomo - clinico che attiene al periodo in cui il Sig. CP_1
è stato dipendente dell'Azienda e, cioè, fino alla fine del 2003 giacchè, una volta terminata l'esposizione del lavoratore alle noxe patogene derivanti dall'espletamento dell'attività lavorativa, con alta probabilità - e, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata - è da ritenere che la progressione dei processi degenerativi a carico del rachide emergente dalla documentazione relativa agli accertamenti espletati successivamente non possa più imputarsi ad esse, bensì sia compatibile con fatti di degenerazione osteoarticolare legati a fenomeni normali di senescenza e, pertanto, non riconducibili all'attività lavorativa svolta e, per ciò stesso, non rientranti nella valutazione percentualistica. Ebbene, le certificazioni mediche presenti in atti, e relative al periodo 1982 - 2000, fanno riferimento prevalentemente ad un interessamento del tratto dorso - lombare del rachide;
ciò trova ulteriore conferma nelle risultanze della rx - grafia del rachide in toto praticato dal periziando in data 3.10.2003 presso il Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero di San Giovanni in Fiore dell' di Crotone da cui, oltre ad un interessamento del tratto di colonna in questione, risulta CP_5 la presenza di patologia artrosica anche a carico del tratto cervicale. Tenuto conto di tutto ciò, ai fini della valutazione percentualistica delle menomazioni riscontrate nel periziando, per come richiesto dall'Ecc.ma Corte, ovviamente, non può farsi riferimento in questo caso, come fatto dai precedenti CC.TT.UU., alle tabelle di cui al D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000, bensì ai comuni barèmes in uso ( “Guida alla valutazione Parte_4 medico - legale del danno biologico e dell'invalidità permanente”, Giuffré Ed. Milano;
Bargagna M. Canale M. Consigliere F. Palmieri L. Umani Ronchi G. “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente”, Giuffré Ed. Milano;
Controparte_6
“Linee Guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito
[...] civilistico”, Giuffrè Ed. Milano 2016) oppure, come fatto dal C.T.U. di primo grado, alle tabelle di legge (Decreto Ministero della Salute 3 luglio 2003; Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n.209). Ebbene, tanto utilizzando gli uni quanto le altre si perviene, a nostro parere, alla medesima percentuale di permanente danno biologico dell'8% (otto per cento). Ed infatti, utilizzando le “Linee Guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico” della
[...]
per quanto riguarda la menomazione a carico del Controparte_6 tratto lombo - sacrale, possiamo fare riferimento alla voce “Patologia discale - Classe I: protrusione discale o esiti di erniectomia ad un livello con lieve deficit funzionale” , riconoscendo, tuttavia, una percentuale lievemente superiore rispetto a quella massima del 5% riconosciuta in tali casi, in quanto, anche se non si tratta di ernia discale, tuttavia il deficit funzionale riscontrato è stato di media entità; inoltre, va tenuto conto anche della presenza di osteoartrosi a tale livello. Va, inoltre, considerata anche la situazione a carico del tratto cervicale che, pur se in minor misura, tuttavia, appare innegabile che anch'essa incida sull'integrità psico - fisica del soggetto stante l'indiscutibile presenza anche a tale livello di patologia artrosica e per la quale, utilizzando le medesime Linee Guida, possiamo, per analogia, utilizzare la voce relativa agli esiti di distorsione di grado II WAD che prevede valutazioni comprese tra l'1% e il 3%. Ovviamente, non si può procedere alla somma aritmetica delle percentuali individuate bensì, tenuto conto che risulta interessato il medesimo apparato (locomotore) è necessario procedere ad una valutazione complessiva che tiene conto dell'effettiva entità delle menomazioni residuate e che, a nostro parere, risultano complessivamente valutabili con un tasso di permanente danno biologico dell'8% (otto per cento) in relazione all'obiettività clinica riscontrata e descritta (cfr. Esame Obiettivo). Peraltro, anche utilizzando la procedura seguita dal C.T.U. di primo grado, va rilevato che, a differenza da quanto fatto dal Dr. non possono essere utilizzate le risultanze degli accertamenti effettuati dal periziando nel Per_4 2011 giacchè il Sig. , per come precedentemente ricordato, ha lavorato fino alla fine del 2003 CP_1 e, quindi, tenuto conto di quanto dimostrato essere presente con elevata probabilità in tale epoca, si perviene alla medesima percentuale di permanente danno biologico dell'8%, precedentemente prospettata, in quanto, ripetiamo, si trattava a livello lombare di una discopatia e non di un'ernia mentre, a livello, del tratto cervicale, per analogia, quanto presente all'epoca poteva essere valutato alla stregua di esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo.
20) In conformità quanto accertato dal consulente di ufficio deve dunque ritenersi accertato che in conseguenza delle mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro siano residuati in capo al CP_1 postumi permanenti nella misura dell'8% con decorrenza dal 3.10.03.
21) Tenuto conto della inabilità permanente accertata dal consulente di ufficio, la stessa deve essere liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate al 2025, sicché al lavoratore spetta, a titolo di risarcimento del danno alla salute strettamente inteso, la somma di euro 16.724,21 attualizzata alla data della presente decisione.
22) Da tale somma deve essere detratta, come già fatto dal tribunale, la somma che a titolo capitalizzazione dell'indennizzo in capitale è stata già corrisposta al lavoratore e che ammonta CP_3 ad euro 5.187,30, come risulta dall'attestazione aggiornata al 4.5.18, non al 2014 come sostenuto CP_3 dall'appellante (cfr. prospetto di liquidazione allegato alle memorie difensive del CP_3 CP_1 11.10.18). 23) Ne deriva che all'appellato spetta, in parziale accoglimento dell'appello e in sostituzione della somma riconosciuta con la sentenza impugnata, la minor somma di euro di euro 11.536,91, oltre interessi legali calcolati su tale somma, devalutata di anno in anno dalla data odierna al 3.10.03, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla medesima somma dalla data odierna all'effettivo soddisfo.
24) Proprio sotto tale profilo l'appello incidentale risulta fondato laddove il tribunale non ha riconosciuto gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di danno biologico differenziale, devalutata di anno in anno, mentre è infondato laddove il lavoratore contraddittoriamente sostiene che gli interessi compensativi dovevano essere riconosciuti in aggiunta alla somma attualizzata al 2021.
25) Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto del fatto che la domanda è risultata comunque fondata, del decisum nel presente grado di giudizio e del parziale accoglimento dell'appello, le stesse devono essere confermate per come regolate nel primo grado di giudizio, mentre devono essere compensate quelle del grado di appello, con l'ulteriore conseguenza che devono essere poste in solido a carico di entrambe le parti quelle dell'espletata consulenza, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n° Controparte_1 916/21, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di euro 11.536,91, Parte_1 oltre interessi legali calcolati su tale somma, devalutata di anno in anno dalla data odierna al 3.10.03, e rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla medesima somma dalla data odierna all'effettivo soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del grado di appello;
4) pone le spese di Ctu svolta in questo grado di giudizio, liquidate come da separato decreto, in solido a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale