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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3445/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. NC IA Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU GA Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3445/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata in [...] 8 gennaio Parte_1 C.F._1
1979 in Tivoli (RM) ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Nasello , giusta procura in atti e
C.F. nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
(AL) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ZI NA, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 21 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 8 CP_1 giugno 2003 e precisando che dalla loro union e sono nate le figlie Persona_1
(il 21 ottobre 2007, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ) e Persona_2
(il 21 settembre 2009) hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
B) Il sig. si obbliga a versare, entro il 05 di ogni mese, a mezzo CP_1 bonifico alla signora , a titolo di assegno di mantenimento Parte_1 della stessa, l'importo mensile di € 50,00 ed a titolo di mantenimento delle figlie
e , l'importo mensile di euro 500,00, pari ad euro 250,00 cadauna, Per_1 Per_2 oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Tivoli e rivalutazione ISTAT come per legge;
C) La casa coniugale di proprietà del sig. sita in Tivoli (Rm), via CP_1
TO LV n. 1 sarà assegnata alla moglie;
D) Le figlie minori verranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Tivoli (Rm ), via TO LV n. 1,
E) La potestà genitoriale sulle figlie minori verrà esercitata di comune accordo e le decisioni di maggiore interesse per le stesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime;
F) Al padre è data facoltà di frequentare e tenere con sé le figlie almeno due fine settimana al mese dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, prelevando e riconsegnando le figlie presso la casa materna, previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i propri impegni;
qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati uno dei due coniugi si trovasse fuori sede per lavoro, il giorno di visita ed il weekend potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre, pr evia comunicazione ed accordo;
durante la settimana il padre potrà vedere le figlie quando vorrà compatibilmente con gli impegni di entrambi e delle figlie;
2 G) Le figlie trascorreranno con il padre n. 5 giorni durante le festività natalizie e
n. 3 giorni durante le festività pasquali e n. 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente di anno in anno;
H) I coniugi dichiarano che non sono pendenti tra loro ulteriori procedimenti di natura civile e/o penale;
I) I coniugi prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
J) I coniugi dichiarano, sin d'ora, di non volersi riconciliare e, per l'effetto, chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte rinunciando espressamente alla trattazione in presenza”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la giudice delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separati e la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione con ordinanza del 10 dicembre 2025.
2) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
possono pertanto, essere condivise da questo Collegio.
3) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 8 giugno 2003, CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), Anno 2003, Atto
N. 54, Parte II – Serie A;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
3 d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU GA NC IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. NC IA Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU GA Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3445/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata in [...] 8 gennaio Parte_1 C.F._1
1979 in Tivoli (RM) ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Nasello , giusta procura in atti e
C.F. nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
(AL) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ZI NA, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 21 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 8 CP_1 giugno 2003 e precisando che dalla loro union e sono nate le figlie Persona_1
(il 21 ottobre 2007, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ) e Persona_2
(il 21 settembre 2009) hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
B) Il sig. si obbliga a versare, entro il 05 di ogni mese, a mezzo CP_1 bonifico alla signora , a titolo di assegno di mantenimento Parte_1 della stessa, l'importo mensile di € 50,00 ed a titolo di mantenimento delle figlie
e , l'importo mensile di euro 500,00, pari ad euro 250,00 cadauna, Per_1 Per_2 oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Tivoli e rivalutazione ISTAT come per legge;
C) La casa coniugale di proprietà del sig. sita in Tivoli (Rm), via CP_1
TO LV n. 1 sarà assegnata alla moglie;
D) Le figlie minori verranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Tivoli (Rm ), via TO LV n. 1,
E) La potestà genitoriale sulle figlie minori verrà esercitata di comune accordo e le decisioni di maggiore interesse per le stesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime;
F) Al padre è data facoltà di frequentare e tenere con sé le figlie almeno due fine settimana al mese dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, prelevando e riconsegnando le figlie presso la casa materna, previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i propri impegni;
qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati uno dei due coniugi si trovasse fuori sede per lavoro, il giorno di visita ed il weekend potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre, pr evia comunicazione ed accordo;
durante la settimana il padre potrà vedere le figlie quando vorrà compatibilmente con gli impegni di entrambi e delle figlie;
2 G) Le figlie trascorreranno con il padre n. 5 giorni durante le festività natalizie e
n. 3 giorni durante le festività pasquali e n. 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente di anno in anno;
H) I coniugi dichiarano che non sono pendenti tra loro ulteriori procedimenti di natura civile e/o penale;
I) I coniugi prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
J) I coniugi dichiarano, sin d'ora, di non volersi riconciliare e, per l'effetto, chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte rinunciando espressamente alla trattazione in presenza”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la giudice delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separati e la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione con ordinanza del 10 dicembre 2025.
2) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
possono pertanto, essere condivise da questo Collegio.
3) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 8 giugno 2003, CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), Anno 2003, Atto
N. 54, Parte II – Serie A;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
3 d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU GA NC IA
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