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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2023
DA
Parte_1
Con Avv. NASTARI DOMENICO
RICORRENTE
CONTRO
1) CP_1
Con Avv. DORO LAURA
2) Controparte_2
Con Avv. PAMIO GIOVANNI BATTISTA
3 Controparte_3
Con gli Avv.ti MICOLI ENRICO e BERGAMO ALESSANDRA
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 16/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
1. In via principale, previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, condannarsi le odierne convenute, in via solidale tra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere all'odierno ricorrente, per i titoli in premesse, la somma di euro 94.041,85 o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e previa rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
2. nel merito, in via subordinata: con riferimento ai rapporti di lavoro svolti dal ricorrente rispettivamente con , dell'omonima ditta, con , titolare dell'omonima ditta, e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
titolare dell'omonima ditta condannare ciascuno dei convenuti a corrispondere al ricorrente, per i titoli in premesse l'importo totale di € 31.347,28, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre previdenziali ed assistenziali, con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
3. Spese rifuse, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
PER LA RESISTENTE CP_1
In principalità e nel merito:
1) Per le ragioni di cui in narrativa, rigettarsi tutte le domande proposte dal ricorrente.
2) Con vittoria di spese,
PER IL RESISTENTE Controparte_2
In principalità e nel merito
1) Per le ragioni di cui in narrativa rigettarsi tutte le domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2) Con vittoria di spese
PER LA RESISTENTE Controparte_3
contrariis rejectis Voglia il Tribunale di Pordenone:
In via principale:
1) rigettare il ricorso avversario per i motivi di cui in narrativa
2) con vittoria delle spese di giudizio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2023 il Signor – nel dedurre di aver prestato Parte_1 contemporaneamente attività lavorativa di natura subordinata senza soluzione di continuità tra il
01/01/2015 al 30/04/2021 alle dipendenze di tre ditte individuali operanti nel settore del commercio di abbigliamento e calzature costituenti un unico centro d'imputazione, segnatamente:
• punto vendita all'insegna “ ” sito in Caorle Rio Terra delle Botteghe 47 di proprietà del Pt_2
signor ; Controparte_2
• punto vendita all'insegna “L'altra mia Zia” in Caorle Rio Terra delle Botteghe 15 di proprietà della signora;
CP_1
• punto vendita all'insegna “ sito in Caorle Rio Terra delle Botteghe 2 di proprietà di CP_3
– ha inteso evocare in giudizio le menzionate tre ditte, in persona dei rispettivi Controparte_3
titolari, per sentirle condannare, in via solidale tra loro, al pagamento di € 94.041,85 per asserite differenze retributive a vario titolo vantate chiedendo in subordine la condanna di ciascuna impresa al versamento dell'importo di € 31.347,28 previo versamento dei contributi previdenziale ed assistenziali.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come le pretese giudizialmente azionate debbano andare disattese nel merito in assenza di espletamento di attività istruttoria per il seguente dirimente ordine di considerazioni.
A) Innanzitutto, all'evidente fine di tentare di superare l'onere probatorio incombente su parte ricorrente in punto CONCRETE MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLA ASSERITA PRESTAZIONE
LAVORATIVA, il ha sostenuto a pag. 12 dell'atto introduttivo di aver “prestato la propria Pt_1
attività lavorativa congiuntamente, indifferentemente e contemporaneamente a favore di tutte e tre le ditte convenute. La cumulatività delle prestazioni …. caratterizzate da un intreccio tra quelle rese a favore dell'una ovvero dell'altra società e la conseguente impossibilità di disgiungerle tra loro rende chiaramente riferibile la titolarità del rapporto a tutte e tre le società congiuntamente, essendo impossibile individuare i tempi e i modi delle prestazioni rese ad una più che ad altra società”. SENZA TUTTAVIA AVVEDERSI DI UN DATO LOGICO PRIMA ANCORA CHE GIURIDICO, ovvero che per sua natura una attività lavorativa non può essere stata prestata contemporaneamente e indistintamente in tre negozi diversi. In tal senso si rivelano palesemente inammissibili anche per la loro genericità ed elementi valutativi i capitoli sub 9 (“vero che il lavoro svolto era equamente suddiviso, in termini di orario, in favore dei suddetti datori di lavoro, e che nel corso della giornata lavorativa il ricorrente ha svolto le mansioni cui era adibito indistintamente e nell'interesse degli odierni resistenti svolgendo la prestazione presso i vari negozi di proprietà dei suddetti datori di lavoro”), sub 15 e 19 esprimenti il medesimo concetto (operatività contemporanea ed indifferenziata per le tre ditte individuali esercenti tutte attività di commercio di abbigliamento e calzature).
B) Quanto alla richiesta di differenze retributive per straordinari asseritamente effettuati, difetta nel caso di specie – in palese contrasto con la giurisprudenza adottata anche da questo Tribunale –
L'OMESSA INDICAZIONE AD OPERA DEL RICORRENTE DI CIRCOSTANZE DI FATTO PRECISE E
PUNTUALI VOLTE A RICOSTRUIRE IN OGNI SINGOLO PERIODO PRESO IN CONSIDERAZIONE
ESATTAMENTE LE ATTIVITÀ COMPIUTE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO.
C) Parte ricorrente non è riuscita neppure a provare l'esistenza di un vincolo di soggezione e direttivo asseritamente unitario, facendo più volte riferimento nei capitoli formulati in via istruttoria al duplice nominativo di e . Controparte_2 Controparte_3
Peraltro, il sul punto non è riuscito neppure a dimostrare che esistesse un vincolo di Pt_1
controllo costante traducentesi in direttive non di carattere generale, bensì specifiche, reiterate e cogenti provenienti da tutte e tre le ditte evocate in giudizio (Cass. civ. sez. lav. 24/07/2020 n°
15922).
Per quanto precede vanno disattese le domande attoree.
Le spese di lite infine seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore di ciascuna parte convenuta.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierno ricorrente.
2) Condanna quest'ultimo a rifondere alle convenute ditte individuale , ditta Controparte_2
nonché a le spese di lite, complessivamente liquidate in € CP_4 CP_1 Controparte_3
4.500,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna parte processuale
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 16/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci