Sentenza 27 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2004, n. 6163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6163 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - rel. Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES NI, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore.
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis (ATTO DI COSTITUZIONE DEL 10/7/003);
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 2956/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 11/05/00 R.G.N. 40366/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello di PO ET, riteneva, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti dal Ministero dell'interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e, tuttavia, senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione.
La parte privata suindicata ha proposto ricorso per SS (in unico motivo) nei confronti dell'INPS, che ha depositato procura, e del Ministero dell'Interno, che ha depositato atto di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2944, 2946 e 2948 cod. civ., dell'art. 429 cod. proc. civ. e dell'art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data del tardivo pagamento.
Va anzitutto rilevata l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'INPS, che è stato estraneo al giudizio concluso dalla sentenza impugnata;
nulla deve disporsi per le relative spese, essendosi l'Istituto limitato al deposito di procura (v. Cass. 4 febbraio 1994 n. 1153). Va altresì osservato che nel presente giudizio non possono avere applicazione le disposizioni in materia d'invalidità civile di cui all'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del procedimento giurisdizionale concernenti l'invalidità civile al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuarsi sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi del Ministero, riferendosi tale obbligo agli atti introduttivi del giudizio di primo grado, come deve intendersi per la indicazione contenuta della norma oltre che per il tenore complessivo del primo comma del citato articolo, che tale notifica dispone.
Il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno è da accogliere alla stregua delle considerazioni seguenti.
Va rilevato che la presente fattispecie si sottrae all'applicabilità dell'art. 16, sesto comma della legge n. 416/'91, stante -alla stregua delle indicazioni della sentenza e di parte ricorrente- l'anteriorità, rispetto ad essa, della data di maturazione dei ratei delle prestazioni corrisposti in ritardo (v. Cass., sez. un., n. 5895/'96). Si osserva, poi, che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza 25 luglio 2002, n. 10955, dando, da un lato, continuità ad orientamenti sostanzialmente consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di durata della prescrizione del diritto ad interessi e rivalutazione dovuti su ratei di prestazioni assistenziali corrisposti in ritardo e, dall'altro lato, risolvendo il contrasto insorto nella stessa giurisprudenza circa il potere officioso di applicazione di norme di previsione di un termine prescrizionale diverso da quello invocato dalla parte che abbia eccepito il relativo fatto estintivo del diritto in contestazione, hanno sancito i seguenti principi:
"a) a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale - che ha esteso anche ai crediti previdenziali la disciplina dettata dall'art. 429 cod. proc. civ. in materia di crediti di lavoro - la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito dell'assicurato, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato;
la disciplina legale applicabile è pertanto sempre ed unicamente quella per lo specifico credito previdenziale dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ritenere assoggettata la porzione di credito contabilmente imputabile a rivalutazione e interessi ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio ascrivibile a somma capitale.
b) alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione comune desumibile dall'art., 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di erogazione della spesa e cioè come messa a disposizione delle somme a favore dell'avente diritto, secondo quanto reso palese dal disposto dell'art. 129 del r.dl. 4 ottobre 1935,. 7527, a norma del quale si prescrivono in cinque anni, a favore dell'istituto, le rate di pensione "non riscosse". Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione e interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129. e) Il credito per la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali, spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori;
e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale. d) In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli arti. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa;
e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddicono sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso",
Tali principi - dai quali la Corte non reputa di doversi discostare - sono applicabili anche alla fattispecie, nella quale, peraltro, neanche l'adempimento parziale dell'obbligazione da parte Ministero, avente ad oggetto il pagamento dei ratei arretrati nella sola misura della somma capitale, poteva indurre a ritenere intervenuta la ®liquidazione¯, ai sensi e per gli effetti di cui sopra, della prestazione ulteriore, riferibile solo contabilmente al titolo degli interessi e della rivalutazione, ma causalmente imputabile, come s'è detto, allo stesso titolo della prestazione principale, quale parte integrante della medesima.
Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, poiché la ritenuta applicabilità di una norma di previsione della durata del termine prescrizionale, diversa da quella applicata dal giudice del merito, implica rinnovazione, nella ricordata osservanza del principio del contraddittorio, degli accertamenti necessari per stabilire, in relazione alla diversa dimensione temporale del fatto estintivo, se questo siasi effettivamente compiuto e, in ipotesi negativa, in quale diversa misura debba essere quantificato il credito vantato dalla parte privata: ciò che compete esclusivamente al giudice del merito, giusta il principio per cui la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000, n. 7367; Id., 25 marzo 1996, n. 2629; Id., 16 marzo 1996, n. 2238; Id.) 24 novembre 1995, n. 12145).
La SS non può, dunque, avvenire che con rinvio ad altro giudice, il quale procederà a tali accertamenti, uniformandosi ai sopra riferiti principi di diritto.
Allo stesso giudice - che si designa nella Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044) - si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di SS.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS;
nulla per le relative spese. Accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2004