Ordinanza cautelare 26 novembre 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/02/2026, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12933/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12933 del 2025, proposto da
Md HE MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Baccarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e del silenzio dell'Ambasciata italiana di Dhaka in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato, inoltrata da parte ricorrente e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso per le cause di cui in narrativa, ordinando la fissazione di un appuntamento immediato con urgenza per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato in favore dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato via PEC il 28.10.2025 e depositato in pari data il ricorrente si doleva del provvedimento di decadenza emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, il 14.8.2025, atto emesso in relazione al nulla osta in precedenza rilasciato, nonché del silenzio serbato dall’Ambasciata di Italia in Dhaka in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato.
Alla camera di consiglio del 17.2.2026, con riferimento alla domanda proposta avverso l’inerzia dell’Ambasciata di Italia in Dhaka, il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73 co. 3 c.p.a., della possibilità di definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata stante la tardiva notifica del ricorso.
Come già rilevato dal Collegio con l’ordinanza n. 6611/2025, si ritiene che l’azione proposta avverso la predetta inerzia non è stata tempestiva ai sensi dell’art. 31 co. 2 c.p.a. (“ L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ”). Invero, il procedimento presso la predetta Ambasciata, come risulta dallo stesso ricorso, è iniziato in data 31.5.2023 e si sarebbe dovuto concludere entro venti giorni ai sensi dell’art. 42 co. 3 D.L. n. 73/2022. Ergo, alla luce del dettato dell’art. 31 co. 2 c.p.a., entro giugno del 2024 il ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, circostanza, tuttavia, non avvenuta, essendo stato il ricorso odierno notificato il 28.10.2025.
Per la ragione esposta, il ricorso avverso il silenzio va dichiarato irricevibile (art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.).
Con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento di decadenza emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, il 14.8.2025, manda al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica per la definizione del merito, compatibilmente con il carico di lavoro della Sezione e nel rispetto dei criteri di fissazione previsti dal codice di rito, salvo urgenze rappresentate dalla parte ricorrente.
Spese all’esito del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), pronunciando sul ricorso limitatamente alla domanda avverso il silenzio, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Manda al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica per la definizione del merito della domanda di annullamento del provvedimento di decadenza emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, il 14.8.2025, nei sensi di cui in motivazione.
Spese all’esito del merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN OV, Presidente
AN CO, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | AN OV |
IL SEGRETARIO