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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1716/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1716 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del
24.10.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e 20 giorni, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Pomezia, Via Roma n. 18, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Di Micco che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._3
Avv.ti Gilberto Marra e ed elettivamente domiciliati CP_1 presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Nicolò Porpora n. 16, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellati contumaci (non costituiti dopo riassunzione)
E
C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa
Elia e Flavio De Battista ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Corso d'Italia n. 97, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
E
1 (CF , deceduto nel corso CP_4 C.F._4 del giudizio) e (C.F. , CP_5 C.F._5 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Gamba e Fabio Taglialatela ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Gaspara Stampa n. 99, presso lo studio di quest'ultimo in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellati contumaci (non costituiti dopo riassunzione)
E
, e , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 in qualità di eredi di CP_4 appellati contumaci
E
(deceduto nel corso del giudizio) Controparte_9 appellati contumaci
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.
948/2016 – actio confessoria servitutis ex art. 1079 c.c.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , in qualità di proprietario di un appezzamento di Parte_1 terreno sito nel Comune di Trevignano, ereditato dal defunto padre
, si rivolgeva al Tribunale di Civitavecchia Persona_1 chiedendo di accertare l'esistenza e il contenuto della servitù di passo carraio, gravante sui lotti confinanti di proprietà di e CP_1
(quanto al terreno distinto al foglio n. 10, part. n. 313) CP_2
e della società (quanto al lotto distinto al foglio Controparte_3
n. 10, part. n. 312) in favore del terreno di sua proprietà e, per l'effetto, di ordinare la rimozione di ogni opera od ostacolo all'esercizio della servitù stessa e di condannare i convenuti al risarcimento del danno.
Deduceva, a tal fine, quanto segue: il proprio terreno, distinto al foglio n. 10, part. n. 143, era stato donato ad da Persona_1 Per_2
(nonno dell'attore) con atto pubblico di donazione e
[...] divisione del 14.5.1961, trascritto alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Roma in data 26.5.1961 (reg. ord. n. 34313 e reg. formalità n. 22478); con il medesimo atto, donava Persona_2 alle figlie e i due lotti di terreno Controparte_10 CP_11 confinanti con quello donato ad , rispettivamente, il Persona_1 terreno distinto al foglio n. 10, part. 143/b (ora n. 312) e il terreno distinto al foglio n. 10, part. n. 143/c (ora n. 313); i donatari accettavano
2 la donazione/divisione dei beni con tutti i pesi, diritti, azioni, servitù attive e passive (cfr. art. 2 e 4 dell'atto pubblico di donazione e divisione); i terreni donati ad e Controparte_10 CP_11
“rimanevano gravati” da servitù di transito con tutti i mezzi, in favore del fondo attribuito ad (cfr. art. 4 dell'atto pubblico Persona_1 di donazione e divisione); successivamente, il terreno di proprietà di veniva acquistato dai coniugi e CP_11 CP_1 CP_2
mentre il terreno di proprietà di veniva
[...] Controparte_10 acquistato dai coniugi e i quali CP_4 CP_5 successivamente lo alienavano alla società Controparte_3
(all'epoca “Il Lupo Cattivo S.r.l.”); negli atti di compravendita dei terreni in questione era espressamente previsto che la vendita era fatta e accettata nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili compravenduti si trovavano, comprendendo tutti i diritti, azioni, ragioni inerenti, servitù attive e passive;
la suddetta servitù di transito era stata esercitata prima da e poi dall'attore Persona_1 Parte_1 fino al settembre 1997, momento nel quale l'attore, recandosi sul posto, trovava una recinzione che gli impediva di raggiungere la sua proprietà con i mezzi agricoli necessari alla ripulitura del terreno.
Si costituivano in giudizio , e la società CP_1 CP_2 deducendo: l'inidoneità della disposizione Controparte_3 contenuta nell'art. 4 dell'atto di donazione e divisione del 1961 a essere titolo costitutivo di servitù prediale;
la non veridicità dell'affermazione secondo cui dai successivi atti di compravendita dei lotti nn. 312-313 si desumerebbe l'esistenza della servitù in questione;
infine, l'inopponibilità ai convenuti, terzi acquirenti in buona fede, della asserita servitù di passaggio, per non aver formato il negozio asseritamente costitutivo della stessa specifico oggetto di trascrizione nei registri immobiliari;
l'inesistenza/mancato esercizio della servitù, la quale si sarebbe comunque estinta per non uso ultraventennale sin dal
1983 (e non dal 1997). Concludevano chiedendo: in via preliminare, di autorizzare la chiamata in giudizio di , in qualità di Controparte_9 erede di oltre che di e Controparte_10 CP_4 CP_5
(in qualità di aventi causa di ) e ( in Controparte_10 CP_12 qualità di erede di;
in via principale, previo accertamento CP_11 dell'inesistenza della pretesa servitù di passaggio e della inopponibilità della stessa per mancata trascrizione nei registri immobiliari, di respingere tutte le domande attoree;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza e della opponibilità ai terzi della servitù, di accertare e dichiarare la sua estinzione per non uso ultraventennale;
in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità dei terzi chiamati in causa per non aver
3 dichiarato l'esistenza della servitù in questione negli atti di trasferimento dei lotti di terreno asseritamente serventi, dichiarandoli tenuti al risarcimento del danno arrecato ai convenuti;
con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_9 aderendo, nel merito, alle argomentazioni dedotte dall'attore.
[...]
e rimanevano contumaci. Anche CP_4 CP_5 CP_12 non si costituiva in giudizio. All'esito dell'istruttoria (svoltasi mediante produzione documentale) e dopo la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.3.2016 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 948/2016, riteneva infondate tutte le domande di (affermando, nella parte Parte_1 motiva, che la donazione/divisione con atto notarile del 1961, all'art. 4, non costituiva in modo sufficientemente chiaro alcun diritto di servitù
a favore del fondo di e a carico dei fondi confinanti Persona_1 delle sorelle e “rimandando piuttosto CP_11 Controparte_10 ad una dichiarazione meramente ricognitiva o di accertamento di una situazione di mero fatto, del tutto inidonea a ritenere integrato l'elemento essenziale del consenso” e, inoltre, escludendo che detta servitù eventualmente costituta fosse opponibile ai terzi, stante la mancanza di specifica e/o espressa nota di trascrizione). Compensava interamente le spese di lite tra e e Parte_1 Controparte_9 condannava a rifondere in favore dei convenuti le spese Parte_1 di lite, liquidate in euro 4.835,00 per compensi, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso forfettario.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, contestava Parte_1 le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado, per il seguente motivo:
2.a) erronea valutazione del titolo costitutivo della servitù di passo carraio e della nota di trascrizione. Il Giudice di primo grado rigettava la domanda attorea sulla scorta di due ordini di ragioni: in primo luogo, dall'esame dell'atto pubblico di donazione e divisione del 1961 allegato dall'attore a sostegno della titolarità del diritto di servitù, non riteneva provato il titolo costitutivo del diritto fatto valere in giudizio in quanto il verbo “restare”, utilizzato all'art. 4 del suddetto atto (“i terreni in Con località 'Le Prata' attribuiti alle signore e Controparte_10 restano gravati di servitù di transito con tutti i mezzi a favore del terreno nella stessa località attribuito ad ”) sarebbe Persona_1 stato equivoco circa la volontà delle parti di costituire il suddetto diritto
4 di servitù; in secondo luogo, pur ammettendo l'esistenza del diritto di servitù in questione, lo stesso non sarebbe stato, in ogni caso, opponibile ai terzi acquirenti dei terreni presunti serventi, in quanto nella nota di trascrizione dell'atto di donazione e divisione datata 26.5.1961 mancava qualsiasi espressa indicazione della servitù prediale in favore di gravante sui terreni di proprietà di Persona_1
e Sulla prima motivazione, il Giudice Controparte_10 CP_11 di prime cure avrebbe mal interpretato la clausola costitutiva della servitù contenuta nell'art. 4 dell'atto pubblico di donazione e divisione del 1961: piuttosto, avrebbe dovuto interpretare il verbo “restare gravato” nel senso di manifestazione della volontà dei donatari di costituire il gravame della servitù sui lotti di e Controparte_10 in favore del lotto di proprietà dell'odierno appellante. In CP_11 merito alla seconda motivazione, invece, il Giudicante sarebbe incorso in un errore nella valutazione degli atti, perché non avrebbe considerato che nel 1961 le Conservatorie non erano informatizzate e, quindi, non erano previsti appositi quadri dove annotare i vari vincoli gravanti sugli immobili;
di conseguenza, i notai compilavano la relativa nota di trascrizione trascrivendo l'intero atto con tutte le clausole ivi contenute. Pertanto, ai fini della dichiarazione di esistenza e di opponibilità ai terzi della servitù gravante sui fondi di proprietà delle sorelle CP_10 sarebbe stata sufficiente la trascrizione del già menzionato art. 4 dell'atto di donazione e divisione del 1961, non essendo necessaria alcuna espressa o autonoma nota di trascrizione, come invece sostenuto dal Giudice di prime cure.
Concludeva chiedendo: di dichiarare nulla e/o annullabile la sentenza impugnata e, per l'effetto, di riformarla integralmente accogliendo le conclusioni articolate nel corso del primo grado di giudizio;
con vittoria di spese, diritti e onorari anche del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Si costituivano in giudizio , e la CP_1 CP_2 chiedendo: di rigettare integralmente l'appello Controparte_3 in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, confermando conseguentemente la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza e della opponibilità della servitù, di accertare e dichiarare la sua estinzione per non uso ultraventennale;
in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità dei terzi chiamati in causa in primo grado per non aver dichiarato l'esistenza della servitù in questione negli atti di trasferimento dei lotti di terreno presunti serventi, dichiarandoli tenuti al risarcimento del danno arrecato agli odierni appellati;
con vittoria di spese e compensi.
5 A seguito di integrazione del contraddittorio disposta all'udienza del 21.9.2017, si costituivano in giudizio e CP_4 CP_5 chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
4. All'udienza del 15.3.2018, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.2.2024, la Corte dichiarava l'interruzione del processo per il sopravvenuto decesso di CP_4 successivamente riassunto da parte dell'appellante anche nei confronti degli eredi di con atto depositato in data 6.5.2024. CP_4
All'udienza del 4.7.2024, la Corte rinviava all'udienza del 24.10.2024 ordinando il rinnovo della notifica a nonché il deposito Controparte_9 della prova dell'avvenuta notifica a (in qualità di erede CP_6 di entro il 30.9.2024. CP_4
Dopo la verifica della regolarizzazione della citazione in giudizio degli eredi di (deceduto in data 2.12.2023) non costituitisi e Controparte_9 di , non costituitosi al pari degli altri eredi di CP_6 [...]
( e ), all'udienza del CP_4 Controparte_7 Controparte_8
24.10.2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (poi presentate dalla sola difesa di ridotti Controparte_3 rispettivamente a 30 e 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte dichiara la contumacia di , CP_1
degli eredi di ( CP_2 CP_5 CP_4 [...]
, e ) e degli eredi di CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
.
[...]
5. L'appello va rigettato.
La questione della opponibilità della servitù asseritamente costituita a favore del fondo di proprietà di in virtù di quanto Parte_1 previsto nell'art. 4 dell'atto notarile di divisione e donazione del 1961, a giudizio della Corte, ha rilievo preliminare e decisivo e, sul punto, i rilievi in gravame non sono meritevoli di accoglimento.
Come anticipato, risulta trascritto, nella sua interezza, il solo atto notarile di divisione e donazione del 14.5.1961.
Per la parte che qui interessa e che, a parere dell'appellante, rappresenterebbe valida costituzione del diritto di servitù, l'art. 4 dell'atto trascritto così recita: “i terreni in località 'Le Prata' attribuiti Con alle signore e restano gravati di servitù di Controparte_10 transito con tutti i mezzi a favore del terreno nella stessa località attribuito ad ”. Persona_1
6 Come preme evidenziare, tale formulazione - trascritta nel corpo dell'atto di divisione/donazione- non individua, in modo sufficientemente chiaro, i due fondi (dominante e servente), né la volontà delle parti di costituire il diritto, nè le modalità di esercizio (oggetto e portata), né (ai sensi dell'art 2659 c.c., ultimo comma), eventuali termine o condizione se presenti. Trattandosi di una servitù prediale costituita in un contratto avente un altro scopo (ovvero l'atto di donazione e divisione), era opportuna una nota autonoma di trascrizione (essendo quest'ultima la modalità elettivamente indicata dal legislatore per procedere a tale forma di pubblicità, ai sensi dell'art. 2643, n. 4, c.c.) o, quantomeno, pur rimanendo inserita nell'unica nota di trascrizione presentata (come ipotizza l'appellante, trattandosi di formalità effettuata in epoca risalente), sarebbe stata necessaria una menzione chiara e inequivoca della volontà di costituire la servitù
(Cass. sent n. n. 2626/1963; n. 848/1967; n. 3765/1976; n. 5626/1985;
n. 8448/1998). L'incertezza che permea l'art. 4 in esame, invece, esclude che si possa individuare il contenuto giuridico essenziale del diritto reale di godimento acquisito senza possibilità di equivoci o di incertezze in ordine al suo concreto atteggiarsi, ai fini della sua opponibilità.
Non essendo state adottate modalità idonee ad assolvere detto adempimento presso i pubblici registri, nel caso concreto, la servitù vantata dalla parte appellante deve ritenersi non trascritta e, quindi, secondo i principi generali (art. 2644, comma 1, c.c.) essa non è opponibile alle controparti /aventi causa di e Controparte_10 CP_11
(originarie proprietarie dei fondi asseritamente serventi).
[...]
Tale conclusione risponde ad esigenze di chiarezza e sicurezza della circolazione dei diritti reali immobiliari e, in via indiziaria, trova conferma nell'esame degli atti notarili di compravendita dei terreni di e contraddistinti ai fogli 10, partt. nn. CP_11 Controparte_10
312 e 313, dove non è riportata alcuna servitù a favore del terreno di
. Parte_1
Rimane assorbita la questione (anch'essa eccepita nell'unico motivo di appello sollevato) sulla interpretazione dell'art. 4 dell'atto di divisione/donazione del 1961 quale clausola costitutiva del diritto di servitù.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medio-minimi (in quanto i difensori hanno svolto difese sovrapponibili a quelle di primo grado) delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.200,00 e inferiore a euro
26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria, a favore delle seguenti
7 parti: (deceduto), costituitosi insieme a CP_4 CP_5
(con distrazione ai difensori antistatari e con liquidazione della sola fase di studio e introduttiva non essendosi costituiti dopo la riassunzione);
e (con Controparte_3 CP_1 CP_2 liquidazione della sola fase di studio e introduttiva non essendosi costituiti dopo la riassunzione).
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. Parte_1
948/2016 nei confronti di , CP_1 CP_2 [...]
e degli eredi di e degli eredi CP_3 CP_5 Controparte_9 di CP_4
1) dichiara la contumacia di , CP_1 CP_2 CP_5
eredi di ed eredi di
[...] Controparte_9 CP_4
2) rigetta l'appello;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore di: Controparte_3
in euro 2400,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di
[...] legge;
in euro 1350,00 oltre spese generali al 15% oltre CP_5 accessori di legge con distrazione agli Avv. Carlo Gamba e Fabio
Taglialatela dichiaratisi antistatari;
in euro 1350,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge a favore di e CP_1 CP_2
[...]
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 9.1.2024.
Il consigliere estensore
Caterina Garufi Il Presidente
Franca Mangano
La decisione è stata redatta con il contributo della dott.ssa Sarah Varlese
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