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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. IA LL Presidente Rel.
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021e promossa
DA
(C.F.: ), nata a (5001) Berat (Albania) il 19.05.1971 Parte_1 C.F._1
e residente a [...],rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Villa (C.F.: ) del Foro di Fermo, come da delega in calce all'atto C.F._2 introduttivo del giudizio di primo grado, con P.e.c.: e Fax: 0734 Email_1
– 301472; con lui elettivamente domiciliata in (60121) NC (AN), Via Goito n. 1, presso lo studio dell'Avv. Roberta Tacconelli.
APPELLANTE
CONTRO
(ex elett. dom. presso e nello studio dell'Avv. Domenico De CP_1 CP_2
Angelis e dal medesimo rapp. e dif. per procura speciale.
APPELLATO
CONTRO
(c.f. ) residente in [...], CP_3 C.F._3 rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Mauro Gionni (cod.fisc. - pec e dall'Avv. Barbara Gagliardi del Foro C.F._4 Email_2 di Ascoli Piceno (cf. ) entrambi con Studio in Ascoli Piceno, Via Porta CodiceFiscale_5
Torricella n. 11
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 17.06.2020 e in materia di responsabilità medica
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva la domanda di risarcimento dei danni Cont proposta da contro l' di NC (ora e il Dott. . Parte_1 CP_2 CP_3
La in data 19/6/2014 era stata sottoposta a intervento chirurgico di isterectomia totale Pt_1 radicale per via laparoscopica (classe C1 di Querleu) con annessiectomia sinistra e salpingectomia destra.
A seguito di errori nell'esecuzione dell'intervento, la paziente asseriva di aver subito lesioni anatomiche- funzionali (alle strutture nervose pelviche e al nervo otturatorio) con conseguenze psichiche e morali: da qui la richiesta di condanna in solido dei convenuti al pagamento dell'importo di € 394.682,25 o della somma benvista.
Il Tribunale affermava che: 1) il consenso era stato adeguatamente fornito;
2) la gravità della patologia non aveva consentito un approccio conservativo;
3) l'intervento era stato condotto a regola d'arte; 4) dall'operazione chirurgica non erano dipese ulteriori patologie impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Parte_2
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'impugnazione.
E' bene premettere che a fronte delle contestazioni della perizia di primo grado e delle doglianze in ordine alle mancate risposte alle osservazioni del CTP della , la Corte ha disposto una nuova Pt_1 consulenza tecnica.
Per economia espositiva la Corte prende le mosse dall'asserito difetto di un valido consenso informato.
La doglianza è infondata ove si consideri che la giurisprudenza (Cassazione civile sez. III - 15/05/2018, n. 11749) ricorda come: “L'obbligo ha per oggetto l'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento prospettato ed in particolare la possibilità del verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione dello stesso (Cass. 13/04/2007, n. 8826; Cass. 30/07/2004, n. 14638), di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, onde porre quest'ultimo in condizione di consentire consapevolmente al trattamento medesimo (Cass. 14/03/2006, n. 5444). Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, nonchè in ordine alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili.” Ma aggiunge pure che: “Quando si alleghi che la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato abbia determinato (anche) un danno alla salute, è, peraltro, necessario dimostrare il nesso causale tra questo danno e quella violazione: il medico può essere quindi chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (Cass. 09/02/2010, n. 2847; Cass. 30/03/2011, n. 7237; Cass.27/11/2012, n. 20984; Cass. 16/02/2016, n. 2998; Cass. 13/10/2017, n. 24074).”
Nel caso di specie, l'eventuale rifiuto della paziente all'intervento o la sua scelta di una operazione chirurgica maggiormente conservativa non risultano né allegati né provati.
Per altro verso, a scorrere la citazione introduttiva della non v'è alcun cenno a una pretesa Pt_1 risarcitoria in tal senso (vedi le pagg.16 e 17 dove sono indicati e quantificati i danni di cui si chiede il risarcimento e non si cita la lesione al libero consenso).
La seconda doglianza da considerare è quella che attiene alla tipologia dell'intervento che, a detta dell'appellante, avrebbe dovuto essere maggiormente conservativo.
Sul punto, la CTU di questo grado, dopo aver ricordato che l'intervento è consistito in una isterectomia totale laparoscopica con linfadenectomia pelvica, riferisce che le linee guida (FIGO 2010 riportate nelle linee guida dell' per la cervice (2013 e 2014)) prevedevano al tempo CP_4 dell'intervento (2014) l'isterectomia radicale per il trattamento del cervico-carcinoma in stadio precoce;
per quanto riguarda la linfadenectomia pelvica era indicata già allo stadio I A1 con invasione degli spazi linfovascolari e comunque dallo stadio IA2 in poi (Livello di evidenza +1). La
presentava la stadiazione di IB1 (lesione macroscopica < a 4 cm.) alla quale si aggiungeva Pt_1
l'iniziale infiltrazione stromale presente sul cono cervicale e i residui di displasia grave e carcinoma in situ con estensione su sezione di ulteriori 5,5 mm: ne consegue che l'intervento chirurgico eseguito era quello corretto e in linea con le indicazioni del tempo.
Quanto alla possibilità di un intervento diverso e più conservativo (cfr. le Linee Guida Aiom Figo 2013 2018 citate dal CTP e dalle difese della ), il CTU ha adeguatamente risposto ribadendo Pt_1 che quelle citate dal perito di parte sono successive all'intervento e che quelle precedenti non prevedevano l'utilizzo del linfonodo sentinella che in relazione alla sicurezza in termini di prognosi oncologica è ancora in corso di stima (D. Cibula et al, Eur J Cancer, 137 (2020) F. Lecuru et al, Int J Gynecol Cancer, 29 (2019)).
L'ulteriore doglianza concerne gli asseriti errori compiuti durante l'intervento e in particolare l'interessamento del nervo otturatorio e del nervo pudendo.
A tale riguardo si deve premettere che nessuna valenza confessoria può essere attribuita alle argomentazioni della difesa del chirurgo in ordine ai possibili effetti, durante l'intervento, del calore scaturito dagli strumenti elettromedicali utilizzati per la dissezione dei tessuti e la coagulazione dei vasi: si tratta soltanto della formulazione di una ipotesi (appunto la possibilità di provocare danni alle strutture nervose) e non certo dell'ammissione di un fatto.
In relazione alle asserite lesioni, il CTU ha riferito che a seguito della visita in data 05.08.24 non è emerso alcun deficit neurologico agli arti inferiori, nel mentre per quanto concerne l'incontinenza urinaria l'esame urodinamico effettuato il 14.03.2018 é indicativo di una “ostruzione cervico uretrale”: trattasi di un problema ostruttivo meccanico e non del reliquato di un danno neurologico vescicale.
Con riferimento alla genesi della patologia neurologica poi risolta (vedi il paragrafo che precede), il CT della e la difesa hanno evidenziato che l'appellante dopo le dimissioni (26.06.2014) Pt_1 avrebbe lamentato, durante la visita ginecologica del 07.07.14, dolori persistenti agli arti inferiori, sicché vi sarebbe il requisito cronologico, fatto è che il CTU ha precisato che la RMN lombosacrale dell'agosto 2014 aveva riscontrato una protrusione discale L3-L4 ed L5-S1, nonché una ernia discale L4-L5 e che i disturbi legati alle predette protrusioni sono gli stessi, o simili, a quelli che vengono attribuiti come complicanza dell'isterectomia radicale con linfadenectomia pelvica. L'ausiliario ha altresì sottolineato che se l'intervento avesse provocato la sintomatologia dolorosa neuropatica “vi sarebbe stata estrinsecazione clinica nell'immediatezza dello stesso: nulla risulta invece documentato in cartella”.
La difesa della giustifica il ritardo della sintomatologia dolorosa con la circostanza che la Pt_1 paziente dopo l'intervento fosse allettata e impossibilitata a muoversi, ma è sufficiente scorrere la cartella clinica e in particolare il diario assistenziale dove si legge che l'appellante in data 19.06.2014 è stata “mobilizzata” e che il 20.06.2014 “si è mobilizzata” nonché il diario clinico nel quale sempre per lo stesso giorno si evidenzia “Buone condizioni … si è alzata”.
La totale assenza di una sintomatologia postoperatoria immediata esclude il nesso causale tra l'intervento e la pregressa patologia. Al contempo le condizioni rappresentate dalla RMN predetta riconducono i postumi alla discopatia compressiva lombare che il CTU ritiene insorta almeno due anni prima dell'operazione tanto da richiedere l'assunzione di farmaci (nella scheda anestesiologica era riportata l'assunzione di Lyrica da circa due anni per prurito e bruciore ai piedi, circostanze riferite anche nella perizia di parte riversata nell'atto di citazione introduttivo dove si legge - tra l' altro – che la paziente accusava formicolii e parestesie agli arti inferiori con disestesie fino ai piedi e talvolta edema periferico alle estremità).
Ogni altro motivo di doglianza o di osservazione è assorbito dal difetto di un nesso causale come sopra evidenziato.
Per quanto esposto, la Corte di Appello deve rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione del valore indeterminabile di complessità media a fronte della laboriosità delle questioni trattate dal CTU e dai CTP.
Le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di NC, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di (ex nonché di
[...] CP_1 CP_2 [...]
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: CP_3
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del grado, spese che liquida in € 2.518 + 1.665 + 3.686 + 4.287 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione ed esborsi, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Spese di ctu come liquidate in atti definitivamente a carico dell'appellante;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
NC li 25.11.2025
IL PRESIDENTE Est.
IA LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. IA LL Presidente Rel.
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021e promossa
DA
(C.F.: ), nata a (5001) Berat (Albania) il 19.05.1971 Parte_1 C.F._1
e residente a [...],rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Villa (C.F.: ) del Foro di Fermo, come da delega in calce all'atto C.F._2 introduttivo del giudizio di primo grado, con P.e.c.: e Fax: 0734 Email_1
– 301472; con lui elettivamente domiciliata in (60121) NC (AN), Via Goito n. 1, presso lo studio dell'Avv. Roberta Tacconelli.
APPELLANTE
CONTRO
(ex elett. dom. presso e nello studio dell'Avv. Domenico De CP_1 CP_2
Angelis e dal medesimo rapp. e dif. per procura speciale.
APPELLATO
CONTRO
(c.f. ) residente in [...], CP_3 C.F._3 rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Mauro Gionni (cod.fisc. - pec e dall'Avv. Barbara Gagliardi del Foro C.F._4 Email_2 di Ascoli Piceno (cf. ) entrambi con Studio in Ascoli Piceno, Via Porta CodiceFiscale_5
Torricella n. 11
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 17.06.2020 e in materia di responsabilità medica
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva la domanda di risarcimento dei danni Cont proposta da contro l' di NC (ora e il Dott. . Parte_1 CP_2 CP_3
La in data 19/6/2014 era stata sottoposta a intervento chirurgico di isterectomia totale Pt_1 radicale per via laparoscopica (classe C1 di Querleu) con annessiectomia sinistra e salpingectomia destra.
A seguito di errori nell'esecuzione dell'intervento, la paziente asseriva di aver subito lesioni anatomiche- funzionali (alle strutture nervose pelviche e al nervo otturatorio) con conseguenze psichiche e morali: da qui la richiesta di condanna in solido dei convenuti al pagamento dell'importo di € 394.682,25 o della somma benvista.
Il Tribunale affermava che: 1) il consenso era stato adeguatamente fornito;
2) la gravità della patologia non aveva consentito un approccio conservativo;
3) l'intervento era stato condotto a regola d'arte; 4) dall'operazione chirurgica non erano dipese ulteriori patologie impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Parte_2
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'impugnazione.
E' bene premettere che a fronte delle contestazioni della perizia di primo grado e delle doglianze in ordine alle mancate risposte alle osservazioni del CTP della , la Corte ha disposto una nuova Pt_1 consulenza tecnica.
Per economia espositiva la Corte prende le mosse dall'asserito difetto di un valido consenso informato.
La doglianza è infondata ove si consideri che la giurisprudenza (Cassazione civile sez. III - 15/05/2018, n. 11749) ricorda come: “L'obbligo ha per oggetto l'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento prospettato ed in particolare la possibilità del verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione dello stesso (Cass. 13/04/2007, n. 8826; Cass. 30/07/2004, n. 14638), di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, onde porre quest'ultimo in condizione di consentire consapevolmente al trattamento medesimo (Cass. 14/03/2006, n. 5444). Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, nonchè in ordine alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili.” Ma aggiunge pure che: “Quando si alleghi che la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato abbia determinato (anche) un danno alla salute, è, peraltro, necessario dimostrare il nesso causale tra questo danno e quella violazione: il medico può essere quindi chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (Cass. 09/02/2010, n. 2847; Cass. 30/03/2011, n. 7237; Cass.27/11/2012, n. 20984; Cass. 16/02/2016, n. 2998; Cass. 13/10/2017, n. 24074).”
Nel caso di specie, l'eventuale rifiuto della paziente all'intervento o la sua scelta di una operazione chirurgica maggiormente conservativa non risultano né allegati né provati.
Per altro verso, a scorrere la citazione introduttiva della non v'è alcun cenno a una pretesa Pt_1 risarcitoria in tal senso (vedi le pagg.16 e 17 dove sono indicati e quantificati i danni di cui si chiede il risarcimento e non si cita la lesione al libero consenso).
La seconda doglianza da considerare è quella che attiene alla tipologia dell'intervento che, a detta dell'appellante, avrebbe dovuto essere maggiormente conservativo.
Sul punto, la CTU di questo grado, dopo aver ricordato che l'intervento è consistito in una isterectomia totale laparoscopica con linfadenectomia pelvica, riferisce che le linee guida (FIGO 2010 riportate nelle linee guida dell' per la cervice (2013 e 2014)) prevedevano al tempo CP_4 dell'intervento (2014) l'isterectomia radicale per il trattamento del cervico-carcinoma in stadio precoce;
per quanto riguarda la linfadenectomia pelvica era indicata già allo stadio I A1 con invasione degli spazi linfovascolari e comunque dallo stadio IA2 in poi (Livello di evidenza +1). La
presentava la stadiazione di IB1 (lesione macroscopica < a 4 cm.) alla quale si aggiungeva Pt_1
l'iniziale infiltrazione stromale presente sul cono cervicale e i residui di displasia grave e carcinoma in situ con estensione su sezione di ulteriori 5,5 mm: ne consegue che l'intervento chirurgico eseguito era quello corretto e in linea con le indicazioni del tempo.
Quanto alla possibilità di un intervento diverso e più conservativo (cfr. le Linee Guida Aiom Figo 2013 2018 citate dal CTP e dalle difese della ), il CTU ha adeguatamente risposto ribadendo Pt_1 che quelle citate dal perito di parte sono successive all'intervento e che quelle precedenti non prevedevano l'utilizzo del linfonodo sentinella che in relazione alla sicurezza in termini di prognosi oncologica è ancora in corso di stima (D. Cibula et al, Eur J Cancer, 137 (2020) F. Lecuru et al, Int J Gynecol Cancer, 29 (2019)).
L'ulteriore doglianza concerne gli asseriti errori compiuti durante l'intervento e in particolare l'interessamento del nervo otturatorio e del nervo pudendo.
A tale riguardo si deve premettere che nessuna valenza confessoria può essere attribuita alle argomentazioni della difesa del chirurgo in ordine ai possibili effetti, durante l'intervento, del calore scaturito dagli strumenti elettromedicali utilizzati per la dissezione dei tessuti e la coagulazione dei vasi: si tratta soltanto della formulazione di una ipotesi (appunto la possibilità di provocare danni alle strutture nervose) e non certo dell'ammissione di un fatto.
In relazione alle asserite lesioni, il CTU ha riferito che a seguito della visita in data 05.08.24 non è emerso alcun deficit neurologico agli arti inferiori, nel mentre per quanto concerne l'incontinenza urinaria l'esame urodinamico effettuato il 14.03.2018 é indicativo di una “ostruzione cervico uretrale”: trattasi di un problema ostruttivo meccanico e non del reliquato di un danno neurologico vescicale.
Con riferimento alla genesi della patologia neurologica poi risolta (vedi il paragrafo che precede), il CT della e la difesa hanno evidenziato che l'appellante dopo le dimissioni (26.06.2014) Pt_1 avrebbe lamentato, durante la visita ginecologica del 07.07.14, dolori persistenti agli arti inferiori, sicché vi sarebbe il requisito cronologico, fatto è che il CTU ha precisato che la RMN lombosacrale dell'agosto 2014 aveva riscontrato una protrusione discale L3-L4 ed L5-S1, nonché una ernia discale L4-L5 e che i disturbi legati alle predette protrusioni sono gli stessi, o simili, a quelli che vengono attribuiti come complicanza dell'isterectomia radicale con linfadenectomia pelvica. L'ausiliario ha altresì sottolineato che se l'intervento avesse provocato la sintomatologia dolorosa neuropatica “vi sarebbe stata estrinsecazione clinica nell'immediatezza dello stesso: nulla risulta invece documentato in cartella”.
La difesa della giustifica il ritardo della sintomatologia dolorosa con la circostanza che la Pt_1 paziente dopo l'intervento fosse allettata e impossibilitata a muoversi, ma è sufficiente scorrere la cartella clinica e in particolare il diario assistenziale dove si legge che l'appellante in data 19.06.2014 è stata “mobilizzata” e che il 20.06.2014 “si è mobilizzata” nonché il diario clinico nel quale sempre per lo stesso giorno si evidenzia “Buone condizioni … si è alzata”.
La totale assenza di una sintomatologia postoperatoria immediata esclude il nesso causale tra l'intervento e la pregressa patologia. Al contempo le condizioni rappresentate dalla RMN predetta riconducono i postumi alla discopatia compressiva lombare che il CTU ritiene insorta almeno due anni prima dell'operazione tanto da richiedere l'assunzione di farmaci (nella scheda anestesiologica era riportata l'assunzione di Lyrica da circa due anni per prurito e bruciore ai piedi, circostanze riferite anche nella perizia di parte riversata nell'atto di citazione introduttivo dove si legge - tra l' altro – che la paziente accusava formicolii e parestesie agli arti inferiori con disestesie fino ai piedi e talvolta edema periferico alle estremità).
Ogni altro motivo di doglianza o di osservazione è assorbito dal difetto di un nesso causale come sopra evidenziato.
Per quanto esposto, la Corte di Appello deve rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione del valore indeterminabile di complessità media a fronte della laboriosità delle questioni trattate dal CTU e dai CTP.
Le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di NC, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di (ex nonché di
[...] CP_1 CP_2 [...]
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: CP_3
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del grado, spese che liquida in € 2.518 + 1.665 + 3.686 + 4.287 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione ed esborsi, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Spese di ctu come liquidate in atti definitivamente a carico dell'appellante;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
NC li 25.11.2025
IL PRESIDENTE Est.
IA LL