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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8964/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giusi Domenica Liberto, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonino Fontana, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 22/1/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/7/2024, , premesso che dalla convivenza more Parte_1 uxorio con sono nati i figli il 30/7/2018, ed il Controparte_1 Per_1 Per_2
1 30/1/2020, ha chiesto a questo Tribunale la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori e, in particolare: l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno;
l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle un assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi, nonché l'integrale percezione dell'assegno unico in proprio favore.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando parzialmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo: l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre e diversa regolamentazione del diritto di visita paterno;
obbligo a suo carico di corrispondere in favore di la somma di € 200,00 mensili a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori (€ 100,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi, con rinuncia alla propria metà dell'assegno unico.
All'udienza del 22/1/2025 le parti hanno rappresentato la volontà di definire il giudizio sulla base delle condizioni proposte dal resistente in seno alla propria comparsa di costituzione e in questa sede integralmente riportate:
1) affidamento condiviso dei figli minori ed con domiciliazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
2) diritto per il padre di incontrare e tenere con sé i figli minori tutte le volte che lo riterrà opportuno, compatibilmente con le esigenze degli stessi, e in caso di disaccordo:
- un giorno alla settimana, prestabilito con un preavviso di almeno 48 ore prima, con onere di prelevare i minori ad un orario preventivamente concordato e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre entro e non oltre le ore 21:30 con mezzo privato e non pubblico;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 19:00 della domenica, con onere di prelevare e riaccompagnare i minori presso l'abitazione della madre con mezzo privato e non pubblico;
- durante le festività natalizie, per cinque giorni consecutivi nel periodo tra Natale e
Capodanno, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- in occasione delle festività pasquali, per tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
2 - durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
3) obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno relative agli stessi, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
4) attribuzione dell'integrale percezione dell'Assegno Unico in favore di . Parte_1
Ebbene, tali condizioni non appaiono in contrasto con il preminente interesse dei minori e possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei figli minori delle parti,
e , sia regolato alle condizioni dalle stesse concordate e Controparte_2 Persona_3
integralmente riportate in parte motiva;
b) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8964/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giusi Domenica Liberto, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonino Fontana, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 22/1/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/7/2024, , premesso che dalla convivenza more Parte_1 uxorio con sono nati i figli il 30/7/2018, ed il Controparte_1 Per_1 Per_2
1 30/1/2020, ha chiesto a questo Tribunale la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori e, in particolare: l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno;
l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle un assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi, nonché l'integrale percezione dell'assegno unico in proprio favore.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando parzialmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo: l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre e diversa regolamentazione del diritto di visita paterno;
obbligo a suo carico di corrispondere in favore di la somma di € 200,00 mensili a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori (€ 100,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi, con rinuncia alla propria metà dell'assegno unico.
All'udienza del 22/1/2025 le parti hanno rappresentato la volontà di definire il giudizio sulla base delle condizioni proposte dal resistente in seno alla propria comparsa di costituzione e in questa sede integralmente riportate:
1) affidamento condiviso dei figli minori ed con domiciliazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
2) diritto per il padre di incontrare e tenere con sé i figli minori tutte le volte che lo riterrà opportuno, compatibilmente con le esigenze degli stessi, e in caso di disaccordo:
- un giorno alla settimana, prestabilito con un preavviso di almeno 48 ore prima, con onere di prelevare i minori ad un orario preventivamente concordato e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre entro e non oltre le ore 21:30 con mezzo privato e non pubblico;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 19:00 della domenica, con onere di prelevare e riaccompagnare i minori presso l'abitazione della madre con mezzo privato e non pubblico;
- durante le festività natalizie, per cinque giorni consecutivi nel periodo tra Natale e
Capodanno, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- in occasione delle festività pasquali, per tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
2 - durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
3) obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno relative agli stessi, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
4) attribuzione dell'integrale percezione dell'Assegno Unico in favore di . Parte_1
Ebbene, tali condizioni non appaiono in contrasto con il preminente interesse dei minori e possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei figli minori delle parti,
e , sia regolato alle condizioni dalle stesse concordate e Controparte_2 Persona_3
integralmente riportate in parte motiva;
b) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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