CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO AN, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3654/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Iacp Della Provincia Di Napoli In Liquidazione - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cimitile - Via Enrico De Nicola Snc 80030 Cimitile NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 19 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC 19_2_IMU 1598 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7621/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza alle ore 11:55. Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza alle ore 11:55.
Visto e letto l'atto di appello dell' Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli in Liquidazione (IACP) ; Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione di Comune di SO.GE.R.T. S.p.A. – Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Cimitile;
non costituito l'intimato Comune di Cimitile;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresi i documenti e le memorie illustrative depositai rispettivamente il 16 ottobre 2025 e il 27 novembre 2025 dallo IACP;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso dell'IACP contribuente avverso avviso di accertamento per IMU 2019 ad oggetto una pluralità di immobili, dettagliatamente indicati, per parziale pagamento, ritenendo la esenzione della imposta per gli immobili ripresi a tassazione in quanto alloggi sociali;
-che in particolare, per quanto qui interessa specificamente, la sentenza appellata ha fondato la sua decisione sulla considerazione che: << ... in particolare, è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie;
… l'alloggio sociale deve essere dunque "adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457" e "deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative", ed è altresì previsto quanto segue: "Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina"; … allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli "alloggi sociali", così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica;
…. lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200». Tale ricostruzione pone, dunque, il problema della natura di alloggi sociali (o meno) degli immobili oggetto degli avvisi di accertamento, qualità che in concreto non è stata provata, non essendo adeguata la perizia depositata e non essendo stata portata alcuna censura specifica sul punto da parte del ricorrente, che si limita ad affermare la erronea esclusione della coincidenza fra gli immobili assegnati da IACP e le caratteristiche degli alloggi sociali. Ne consegue l'infondatezza del motivo. >>
-che lo IACP ha proposto appello riproponendo tutte le questioni, in particolare per ciò che qui principalmente interessa: Violazione dell'art.13, comma 1 e 2, del D.L. 6/12/2011 n.201 conv. In L.214/2011, come modificato dall'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147. Violazione dell'art.1 del Decreto Ministero delle Infrastrutture del22/4/2008. Violazione del Regolamento Comunale per l'applicazione IMU del Comune di Cimitile. Error in judicando ed error in procedendo. Violazione e mancata applicazione alla fattispecie in esame dei principi di “collaborazione e buona fede” e “vicinanza alla prova”. Requisiti oggettivi e soggettivi di “alloggio sociale”. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. in materia di onere della prova. Violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. E (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 cpc Motivazione apparente della sentenza. Onere della prova.
-che in data 16 ottobre 2025 lo IACP depositava relazione amministrativa dell'ACER Campania asseverata dai propri funzionari, in cui per singolo immobile in accertamento venivano rilevate ed attestate le caratteristiche sì da certificare quelli aventi caratteristiche di alloggi sociali distinguendoli da quelli non aventi tali caratteristiche;
-che la GE si è costituita in data 15 novembre 2025 per resistere e, per quello che qui interessa principalmente, non ha contestato direttamente la detta relazione certifcatoria, ma ha così eccepito: << Si ribadisce che che l'onere della prova della natura di “alloggio sociale” ricade integralmente sul contribuente (IACP), che deve produrre documentazione aggiornata e completa su: Requisiti soggettivi degli assegnatari Procedura pubblica di assegnazione
Rispetto dei limiti di superficie e delle caratteristiche tecniche Canoni effettivamente applicati >> ;
-che l'IACP ha depositato memoria illustrativa in data 27 novembre 2025, con la quale ha replicato alle difese di GE, in particolare, per quanto qui principalmente interessa, riguardo all'onere della prova, invocando i principi che si sono andati consolidando in sede nomofilattica;
-che il Comune di Cimitile, benché ritualmente intimato, è rimasto, come in primo grado, assente;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- si sottrae alla eccepita da GE inammissibilità per aspecificità, in quanto contiene puntuale critica della sentenza appellata e specifica riproposizione dei motivi di primo grado, e va parzialmente accolto;
-che il primo motivo di appello , con il quale si è riproposto l'asserito vizio dell'assenza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento (tale da comportare l'annullamento integrale dell'avviso) e di conformità, è manifestamente infondato per quanto condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure sul punto, che il Collegio fa proprio;
-che, invece, il motivo inerente il merito è parzialmente fondato, in ragione del completamento della prova, offerta mediante la relazione e relativi allegati depositata il 16 ottobre 2025 avente natura certificatoria, in quanto formata e sottoscritta da incaricati di pubblico servizio funzionari di ACER Campania sulla base di quanto verificato e risultante dagli atti;
-che è ammissibile nel caso il deposito della documentazione in appello, secondo il diritto vivente formatosi sulla disposizione di cui all'art. 58 D.L.vo 546/1992 ante novella, posto che il ricorso di primo grado è stato introdotto con notifica in data 22 dicembre 2023 e dunque, all'esito della decisione della Corte Costituzionale n. 36/2025, è questo testo dispositivo che trova applicazione nella presente controversia;
-che comunque, anche ai sensi del novellato art. 58 co. 1 D.L.vo 546/1992, la detta documentazione deve ammettersi in quanto risulta indispensabile ai fini del decidere, perchè si tratta del completamento della prova il cui inizio è stato già dato in primo grado mediante consulenza di parte non ritenuta “adeguata”;
-che peraltro trattandosi di certificazione su requisito oggettivo strutturale e su quanto emergente agli atti di ufficio, è assolutamente necessaria per la decisione per l'immanente funzione del processo di giudicare sulla realtà oggettiva;
-che quindi, ammessa la detta relazione certificatoria, risultano specificamente individuati gli alloggi aventi caratteristiche sociali tra quelli di accertamento, che sono quelli dettagliate indicati in allegato 1 della detta relazione certificatoria;
-che quanto al generale problema dell'onere della prova sul requisito soggettivo, sulla procedura pubblica di assegnazione e sul canone applicati, come proposto dall'appellata GE, tale onere rimane a carico esclusivo del Comune (o della Concessionaria), secondo quanto oramai consolidato in giurisprudenza di legittimità (ex multiis, riguardo proprio i profili segnalati dal GE, da ult. la Sentenza della Cassazione, Sezione Tributaria nr. 6854 del 14.03.2025), che il Collegio applica per nomofilachia, non mancando di rilevare che nessuna specifica contestazione per singolo alloggio è stata svolta da GE (o dal Comune rimasto assente) né in primo né in secondo grado riguardo all'assegnazione, alla procedura di assegnazione e al canone applicato;
-che pertanto l'appello va parzialmente accolto nei limiti di cui innanzi e l'avviso di accertamento parzialmente annullato limitatamente ai sopra individuati alloggi sociali di cui all'allegato 1 alla relazione certificatoria ACER depositata il 16 ottobre 2025;
-che la imposta complessivamente dovuta va di conseguenza rideterminata al pari della sanzione per parziale versamento, non sussistendo -diversamente da quanto opina IACP- alcuna incertezza sulla normativa applicabile (la quale incertezza avrebbe potuto insorgere in effetti, al contrario, riguardo alla sussistenza della esenzione); interessi conseguenti come per Legge;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che stante la sostanziale reciproca soccombenza e considerato che la prova completa di alloggio sociale per la parte accolta e' stata offerta solo in appello e in limine litis, sussistono le ragioni di legge per la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello della parte contribuente e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla parzialmente l'avviso di accertamento limitatamente alle pretese per gli immobili di cui all'allegato n. 1 alla certificazione ACER depositata in data 16 ottobre 2025; conferma nel resto l'atto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO AN, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3654/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Iacp Della Provincia Di Napoli In Liquidazione - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cimitile - Via Enrico De Nicola Snc 80030 Cimitile NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 19 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC 19_2_IMU 1598 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7621/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza alle ore 11:55. Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza alle ore 11:55.
Visto e letto l'atto di appello dell' Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli in Liquidazione (IACP) ; Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione di Comune di SO.GE.R.T. S.p.A. – Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Cimitile;
non costituito l'intimato Comune di Cimitile;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresi i documenti e le memorie illustrative depositai rispettivamente il 16 ottobre 2025 e il 27 novembre 2025 dallo IACP;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso dell'IACP contribuente avverso avviso di accertamento per IMU 2019 ad oggetto una pluralità di immobili, dettagliatamente indicati, per parziale pagamento, ritenendo la esenzione della imposta per gli immobili ripresi a tassazione in quanto alloggi sociali;
-che in particolare, per quanto qui interessa specificamente, la sentenza appellata ha fondato la sua decisione sulla considerazione che: << ... in particolare, è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie;
… l'alloggio sociale deve essere dunque "adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457" e "deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative", ed è altresì previsto quanto segue: "Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina"; … allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli "alloggi sociali", così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica;
…. lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200». Tale ricostruzione pone, dunque, il problema della natura di alloggi sociali (o meno) degli immobili oggetto degli avvisi di accertamento, qualità che in concreto non è stata provata, non essendo adeguata la perizia depositata e non essendo stata portata alcuna censura specifica sul punto da parte del ricorrente, che si limita ad affermare la erronea esclusione della coincidenza fra gli immobili assegnati da IACP e le caratteristiche degli alloggi sociali. Ne consegue l'infondatezza del motivo. >>
-che lo IACP ha proposto appello riproponendo tutte le questioni, in particolare per ciò che qui principalmente interessa: Violazione dell'art.13, comma 1 e 2, del D.L. 6/12/2011 n.201 conv. In L.214/2011, come modificato dall'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147. Violazione dell'art.1 del Decreto Ministero delle Infrastrutture del22/4/2008. Violazione del Regolamento Comunale per l'applicazione IMU del Comune di Cimitile. Error in judicando ed error in procedendo. Violazione e mancata applicazione alla fattispecie in esame dei principi di “collaborazione e buona fede” e “vicinanza alla prova”. Requisiti oggettivi e soggettivi di “alloggio sociale”. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. in materia di onere della prova. Violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. E (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 cpc Motivazione apparente della sentenza. Onere della prova.
-che in data 16 ottobre 2025 lo IACP depositava relazione amministrativa dell'ACER Campania asseverata dai propri funzionari, in cui per singolo immobile in accertamento venivano rilevate ed attestate le caratteristiche sì da certificare quelli aventi caratteristiche di alloggi sociali distinguendoli da quelli non aventi tali caratteristiche;
-che la GE si è costituita in data 15 novembre 2025 per resistere e, per quello che qui interessa principalmente, non ha contestato direttamente la detta relazione certifcatoria, ma ha così eccepito: << Si ribadisce che che l'onere della prova della natura di “alloggio sociale” ricade integralmente sul contribuente (IACP), che deve produrre documentazione aggiornata e completa su: Requisiti soggettivi degli assegnatari Procedura pubblica di assegnazione
Rispetto dei limiti di superficie e delle caratteristiche tecniche Canoni effettivamente applicati >> ;
-che l'IACP ha depositato memoria illustrativa in data 27 novembre 2025, con la quale ha replicato alle difese di GE, in particolare, per quanto qui principalmente interessa, riguardo all'onere della prova, invocando i principi che si sono andati consolidando in sede nomofilattica;
-che il Comune di Cimitile, benché ritualmente intimato, è rimasto, come in primo grado, assente;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- si sottrae alla eccepita da GE inammissibilità per aspecificità, in quanto contiene puntuale critica della sentenza appellata e specifica riproposizione dei motivi di primo grado, e va parzialmente accolto;
-che il primo motivo di appello , con il quale si è riproposto l'asserito vizio dell'assenza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento (tale da comportare l'annullamento integrale dell'avviso) e di conformità, è manifestamente infondato per quanto condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure sul punto, che il Collegio fa proprio;
-che, invece, il motivo inerente il merito è parzialmente fondato, in ragione del completamento della prova, offerta mediante la relazione e relativi allegati depositata il 16 ottobre 2025 avente natura certificatoria, in quanto formata e sottoscritta da incaricati di pubblico servizio funzionari di ACER Campania sulla base di quanto verificato e risultante dagli atti;
-che è ammissibile nel caso il deposito della documentazione in appello, secondo il diritto vivente formatosi sulla disposizione di cui all'art. 58 D.L.vo 546/1992 ante novella, posto che il ricorso di primo grado è stato introdotto con notifica in data 22 dicembre 2023 e dunque, all'esito della decisione della Corte Costituzionale n. 36/2025, è questo testo dispositivo che trova applicazione nella presente controversia;
-che comunque, anche ai sensi del novellato art. 58 co. 1 D.L.vo 546/1992, la detta documentazione deve ammettersi in quanto risulta indispensabile ai fini del decidere, perchè si tratta del completamento della prova il cui inizio è stato già dato in primo grado mediante consulenza di parte non ritenuta “adeguata”;
-che peraltro trattandosi di certificazione su requisito oggettivo strutturale e su quanto emergente agli atti di ufficio, è assolutamente necessaria per la decisione per l'immanente funzione del processo di giudicare sulla realtà oggettiva;
-che quindi, ammessa la detta relazione certificatoria, risultano specificamente individuati gli alloggi aventi caratteristiche sociali tra quelli di accertamento, che sono quelli dettagliate indicati in allegato 1 della detta relazione certificatoria;
-che quanto al generale problema dell'onere della prova sul requisito soggettivo, sulla procedura pubblica di assegnazione e sul canone applicati, come proposto dall'appellata GE, tale onere rimane a carico esclusivo del Comune (o della Concessionaria), secondo quanto oramai consolidato in giurisprudenza di legittimità (ex multiis, riguardo proprio i profili segnalati dal GE, da ult. la Sentenza della Cassazione, Sezione Tributaria nr. 6854 del 14.03.2025), che il Collegio applica per nomofilachia, non mancando di rilevare che nessuna specifica contestazione per singolo alloggio è stata svolta da GE (o dal Comune rimasto assente) né in primo né in secondo grado riguardo all'assegnazione, alla procedura di assegnazione e al canone applicato;
-che pertanto l'appello va parzialmente accolto nei limiti di cui innanzi e l'avviso di accertamento parzialmente annullato limitatamente ai sopra individuati alloggi sociali di cui all'allegato 1 alla relazione certificatoria ACER depositata il 16 ottobre 2025;
-che la imposta complessivamente dovuta va di conseguenza rideterminata al pari della sanzione per parziale versamento, non sussistendo -diversamente da quanto opina IACP- alcuna incertezza sulla normativa applicabile (la quale incertezza avrebbe potuto insorgere in effetti, al contrario, riguardo alla sussistenza della esenzione); interessi conseguenti come per Legge;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che stante la sostanziale reciproca soccombenza e considerato che la prova completa di alloggio sociale per la parte accolta e' stata offerta solo in appello e in limine litis, sussistono le ragioni di legge per la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello della parte contribuente e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla parzialmente l'avviso di accertamento limitatamente alle pretese per gli immobili di cui all'allegato n. 1 alla certificazione ACER depositata in data 16 ottobre 2025; conferma nel resto l'atto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.