Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02233/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2233 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pizzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n.10 del 3/9/2024, notificata il 14/9/2024, con cui il Responsabile facente funzione del 4° Settore Governo del Territorio del Comune di San Giovanni La Punta ha ingiunto la demolizione di opere ritenute abusive, realizzate in un immobile parzialmente di proprietà dello stesso ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi il verbale di accertamento del 4° Settore di Governo del territorio prot. n. 13514 del 26/03/2024 e la nota di segnalazione del 1° Settore Polizia Locale prot. n. 16834 del 17/04/2024, citati nella predetta ordinanza-ingiunzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. VA AC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente esponeva di essere proprietario della metà indivisa di un immobile, sito nel territorio del Comune di San Giovanni La Punta, di cui sarebbe stato comproprietario, per la restante metà, un soggetto terzo che vi avrebbe svolto attività di produzione artigianale.
Riferiva che nelle note e nei verbali di accertamento richiamati, per relationem , nella stessa ordinanza di demolizione impugnata, riguardante tale immobile, si sarebbe fatto riferimento ad abusi edilizi consistenti in: a) un ampliamento sul lato sud-est del cortile consistente nella realizzazione di un piano ammezzato adibito a deposito; b) la realizzazione di due modeste tettoie lignee e termocopertura; c) il frazionamento dell’unità immobiliare originaria con demolizione di parte del fabbricato posto sul lato ovest del fabbricato; d) il cambio della destinazione d’uso da civile abitazione a laboratorio artigianale.
Sulla base degli accertamenti compiuti, e ritenuto che le opere predette avrebbero necessitato sia di permesso di costruire, sia di nulla osta paesaggistico ai sensi degli artt. 1, nn. 3-4, della legge n. 1497/1939, il Comune aveva ritenuto sussistere la violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 ed aveva conseguentemente ingiunto, con la medesima ordinanza, per l’appunto la demolizione delle opere in questione.
Precisava, inoltre, che con il medesimo provvedimento era stato disposto, altresì, il pagamento di € 2.000,00, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, a titolo di sanzione amministrativa per l'abuso commesso.
2. Ciò premesso, impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe per le ragioni di seguito indicate.
2.1. In un primo motivo di ricorso rilevava l’asserita violazione della disciplina in materia urbanistica ed il difetto di istruttoria, dal momento che, a suo parere, né il frazionamento né la demolizione di una modesta parte dell’immobile, iniziative edilizie da cui sarebbe scaturita l’adozione dei provvedimenti impugnati, avrebbero potuto ritenersi idonee ad alterare il carico urbanistico.
Pertanto, affermava che le opere realizzate non avrebbero rappresentato fattispecie idonee a giustificare l’ordine di demolizione.
2.1.1. Inoltre, affermava che, a suo parere, la realizzazione delle contestate tettoie sarebbe rientrata tra le attività di edilizia libera di cui all’art. 6 b- ter del D.P.R. 380/2001, non necessitanti, come tali, di titolo abilitativo, in quanto, come riconosciuto dalla stessa P.A, si sarebbe trattato di strutture precarie di modeste dimensioni, ricoperte con una semplice termo copertura, con una limitata funzione di arredo e copertura.
2.2. Affermava che neanche il cambio di destinazione d’uso contestato dall’Amministrazione avrebbe comportato un aumento significativo del carico urbanistico, sicché, anche sotto tale profilo, l’ordine di demolizione sarebbe stato privo dei presupposti di legge e viziato da insufficiente istruttoria oltre che da carenza di motivazione.
2.3. Sottolineava che la contestata demolizione di parte del fabbricato di cui al punto g) del provvedimento sarebbe coincisa con la medesima contestazione contenuta nel punto a) sopra esaminato e sarebbe stata, dunque, illegittima, in quanto, come già rilevato, non avrebbe comportato un aumento, bensì, semmai, una diminuzione del carico urbanistico.
Anche in questo caso, dunque, l’ordine di demolizione sarebbe stato viziato da uno sviamento dalle effettive ragioni di tutela del territorio previste dalla legge.
3. In un secondo motivo di ricorso evidenziava che la contestazione riguardante la realizzazione di un ammezzato congiunto con l'area sottostante del locale avrebbe fatto, in realtà, riferimento ad una semplice difformità rispetto al titolo edilizio del 1966.
Avrebbero dovuto, dunque, trovare applicazione gli artt. 33 e 34 del D.P.R. 380/01, disciplinanti i casi di difformità delle opere contestate rispetto a quanto assentito, piuttosto che l’art. 31 del D.P.R. 380/01, riguardante i casi di totale assenza o difformità dal titolo edilizio.
In ogni caso, tra le sanzioni ripristinatorie sarebbero rientrate anche le sanzioni alternative alla demolizione, tra cui quelle pecuniarie, che sarebbero state doverose nelle ipotesi di impossibilità di rimozione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, da valutare anche sulla base di un’adeguata valutazione incentrata sui rischi di staticità e sul pregiudizio per le strutture preesistenti realizzate in conformità al titolo abilitativo.
Nel caso di specie, ad opinione del ricorrente, la demolizione del locale ammezzato avrebbe comportato gravi problematiche per le strutture portanti dell’intero edificio, ivi comprese le parti regolarmente assentite.
Proprio con specifico riferimento all’accertamento di tali circostanze, riguardanti i possibili rischi di natura statica derivanti all’edificio dalla prescritta demolizione, chiedeva l’effettuazione di una verificazione.
4. In un terzo motivo di ricorso sosteneva l’irrilevanza della dedotta sottoposizione del territorio comunale di riferimento al vincolo paesaggistico mettendo in evidenza che le opere contestate ed oggetto del provvedimento impugnato non avrebbero riguardato il prospetto esterno dell’edificio ma solamente l’interno dell’immobile ed il cortile interno, con conseguente mancanza di impatto sul paesaggio circostante.
5. In un ulteriore motivo di ricorso – nel quale premetteva che in caso di grave ritardo nella definizione del procedimento sarebbe stata necessaria l’indicazione dello specifico e concreto interesse pubblico perseguito, diverso da quello volto al mero ripristino della legalità, ed una sua approfondita valutazione in comparazione con l’interesse del privato – evidenziava, con riferimento alla peculiare fattispecie in esame, che la circostanza di avere acquistato l’immobile giusta decreto del Tribunale di Catania, combinata con il decorso di un lungo lasso di tempo (l’ammezzato adibito a deposito ritenuto abusivo sarebbe stato realizzato del 1973, per stessa ammissione dell’attuale occupante dell’immobile), avrebbe ingenerato in suo capo un legittimo affidamento, giuridicamente tutelabile, in ordine alla legittimità della situazione giuridica creatasi, a fronte del quale la mancata indicazione, nel provvedimento, sia del concreto ed attuale interesse pubblico perseguito, diverso dall’interesse al ripristino della legalità, e della sua prevalenza sull’affidamento creatosi in suo capo, così come la carenza di motivazione in ordine al sacrificio imposto ad un bene fondamentale quale quello della casa di abitazione, ne avrebbe determinato l’illegittimità.
Non sarebbero state, in effetti, tenuti in considerazione né il fatto che il ricorrente non sarebbe stato responsabile di alcun abuso edilizio - dato che le opere sarebbero state realizzate nel 1973, in epoca anteriore a quella del suo acquisto dell’unità immobiliare, avvenuto nel 2008 – né la circostanza che lo stesso non si sarebbe mai immesso nel possesso dell’immobile.
Affermava, in definitiva, che il comportamento tenuto dal Comune sarebbe stato illogico, irrazionale, contradditorio e lesivo del principio di buona fede e della tutela del suo legittimo affidamento.
6. Infine, in un ultimo motivo di ricorso evidenziava la mancanza di alcun rapporto materiale con le opere contestate, avendo acquistato la metà indivisa dell’immobile solamente nel 2008 ad un’asta giudiziaria, senza mai entrare in possesso dei manufatti abusivamente realizzati da terzi. Per tale ragione non avrebbe avuto in alcun modo la disponibilità degli stessi, con la conseguenza che non solo non avrebbe potuto provvedere al ripristino dei luoghi, ma, a suo parere, non avrebbe potuto essere neppure condannato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista nell’ordinanza impugnata.
7. In conclusione, per tutte le predette ragioni, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
8. Il Comune di San Giovanni La Punta, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio, limitandosi a depositare documentazione relativa al procedimento, comprendente, tra l’altro, una relazione degli uffici contenente la mera descrizione degli abusi e l’indicazione della cronologia delle pratiche edilizie che, nel tempo, avrebbero riguardato l’immobile.
9. All’udienza del 10 febbraio 2026, nessuno compariva, neanche per il ricorrente, ed il Collegio poneva la causa in decisione.
DIRITTO
10. Il ricorso è infondato.
11. Privo di fondamento è il primo motivo di ricorso, dal momento che ai fini dell’adozione di un ordine di demolizione deve ritenersi sufficiente l’accertamento che la realizzazione di determinate opere non sia stata assistita dal preventivo rilascio del relativo titolo edilizio.
In base alla giurisprudenza amministrativa consolidata, l'ordine di demolizione di opere realizzate in assenza o in difformità dal necessario titolo abilitativo costituisce un atto vincolato e dovuto, la cui legittimità si fonda sull'accertamento dell'abusività dell'intervento.
Di conseguenza, non è necessaria una specifica valutazione circa l'impatto dell'opera sul territorio, come l'eventuale aggravio del carico urbanistico.
In proposito, anche da ultimo è stato ribadito che “ presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità del permesso a costruire, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abusività del manufatto, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione ” (Consiglio di Stato 8779/24).
11.1. In effetti, la verifica del carico urbanistico assume rilevanza nella fase che precede la realizzazione dell'intervento, ovvero per determinare la tipologia di titolo edilizio necessario.
Un intervento che comporta un aumento del carico urbanistico, come un cambio di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente non omogenee, richiede il permesso di costruire. La sua realizzazione in assenza di tale titolo lo qualifica come abusivo e, di conseguenza, lo espone alla sanzione demolitoria.
Tuttavia, una volta accertata la mancanza del titolo abilitativo, l'amministrazione non è tenuta a svolgere ulteriori valutazioni sull'impatto sostanziale dell'opera, dal momento che la sanzione colpisce l'abuso in quanto tale, a prescindere dalla sua incidenza concreta sul territorio.
11.2. Va ancora aggiunto che, per costante giurisprudenza, “ la valutazione dell’abuso presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio (cfr. Cons. Stato n. 3330 del 2012) ” (Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2024, n. 1573, richiamata da C.G.A.R.S., Sezioni riunite, pareri n. 133 del 9 maggio 2024 e n. 202 del 30 settembre 2025).
Anche nel caso in esame l’Amministrazione non ha censurato gli interventi edilizi isolatamente considerati, ma li ha richiamati nel provvedimento unitariamente e complessivamente, seppur indicandoli in maniera distinta.
11.3. Non vale, pertanto, evidenziare, per esempio, l’entità asseritamente modesta delle demolizioni effettuate o l’asserita irrilevanza del parziale cambio di destinazione effettuato, in quanto si tratta di interventi che, tanto isolatamente quanto nel loro complesso, avrebbero richiesto per legge il preventivo rilascio del titolo edilizio.
11.4. Proprio riguardo al cambio di destinazione d’uso da civile abitazione a laboratorio artigianale, esiste copiosa giurisprudenza (da ultimo richiamata anche nella pronuncia del TAR Lazio, sez. II quater , 7 ottobre 2025, n. 17156) che conferma che “ il cambio di destinazione d'uso consiste nella modifica della finalità di utilizzo di un'unità immobiliare ed è urbanisticamente rilevante laddove si richieda il passaggio a una diversa categoria funzionale, nell'ambito di quanto disposto dall' art. 23-ter d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. Ne deriva la legittimità dell'ingiunzione di demolizione di un sottotetto avente in origine destinazione produttiva, poi mutata in residenziale/abitativa, dal momento che il cambio di destinazione d'uso comporta un aumento del carico urbanistico e configura un intervento di ristrutturazione edilizia, con modifiche dell'assetto della costruzione ” (Consiglio di Stato n. 7609/2024).
Analoga giurisprudenza mette in discussione gli stessi presupposti delle censure formulate dal ricorrente, evidenziando come “ il mutamento di destinazione d'uso di un immobile che determini, dal punto di vista urbanistico, il passaggio tra diverse categorie in rapporto di reciproca autonomia funzionale comporta inevitabilmente un differente carico ed un maggiore impatto urbanistico, da valutare in relazione ai servizi e agli standard ivi esistenti; tale cambio di destinazione d'uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee comporta la necessità di un previo permesso di costruire, senza che rilevi l'avvenuta esecuzione di opere strutturali” (T.A.R. Ancona n. 688/2024).
11.5. Parimenti, riguardo al presunto modesto impatto delle tettoie sul piano urbanistico - che, per tale ragione, secondo il ricorrente, dovrebbero farsi rientrare tra gli interventi di edilizia libera - va rilevato che, considerate nel loro complesso, non sembrano riconducibili a mere opere di protezione di parti modeste dell’immobile.
A questo proposito, anche da ultimo è stato affermato che “ è necessario il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia quando questa, per le sue caratteristiche costruttive, sia idonea ad alterare la sagoma dell'edificio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2024, n. 9054). Una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio e occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis , indipendentemente dall'eventuale vincolo di servizio o di ornamento nei riguardi di essa, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico, sua pertinenza e richiede il permesso di costruire. Estranee a detto regime sono da considerarsi unicamente le cc.dd. tettoie leggere non tamponate lateralmente su almeno tre lati, prive di autonomia e realizzate per valorizzare la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità al fine di rendere più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5605) ” (Consiglio di Stato, sez. VII, 30 ottobre 2025, n. 8421).
12. Riguardo all’asserita configurazione di almeno una parte degli abusi come mere difformità, per le quali, pertanto, al posto della demolizione, sarebbero state irrogabili sanzioni di natura solo pecuniaria ai sensi dell’art. 33 e 34 comma 2 del D.P.R. 380/01, va osservato che si tratta di profili non incidenti sulla legittimità del provvedimento impugnato, in quanto la giurisprudenza costantemente afferma che “ l'applicazione della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione, ai sensi dell'art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001, può essere verificata solamente in fase esecutiva e non pregiudica la legittimità del previo ordine di demolizione. La dimostrazione dell'impossibilità della demolizione spetta al privato interessato ” (Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza, 14/04/2025, n. 3168).
Non è, dunque, necessaria, in sede di adozione dell'ordine di demolizione, alcuna accurata valutazione delle conseguenze che la stessa determinerebbe sulle parti legittimamente edificate, tantomeno è necessaria l'esternazione delle ragioni tecniche che consentirebbero la demolizione senza danno, attenendo tali profili, come sopra rilevato, alla fase esecutiva dell'ordine ripristinatorio (T.A.R. Lazio Roma, II stralcio, 20/5/2024, n. 10108).
Per le medesime ragioni non merita accoglimento neanche l’istanza di verificazione formulata in seno al ricorso.
13. Riguardo alla mancanza del parere paesaggistico, risulta ineccepibile, come correttamente riportato nel provvedimento, che, in base al decreto 29/8/1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regionale Siciliana n. 53 del 9/12/1978, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico tutto il territorio comunale di San Giovanni La Punta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29/6/1939, n. 1497 e dell’art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3/6/1940, n. 1357, tutto il territorio comunale risulta sottoposto a vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania. È, d’altra parte, indimostrato, ed anzi contraddetto dalla stessa tipologia ed ubicazione degli interventi effettuati, che le opere realizzate - si pensi a quelle realizzate sull’ammezzato e alle demolizioni - avrebbero riguardato solamente parti interne, e come tali sarebbero state prive di impatto e di necessità di rilascio del parere paesaggistico.
In particolare, soprattutto a fronte delle demolizioni effettuate, appare inappropriato il riferimento all’intervento esclusivo su “opere interne” di cui all'art. 26 della l. n. 47 del 1985 o all'art. 3 della L.R. n. 16 del 2016, poiché evidentemente incidenti sulla statica del fabbricato (circostanza ostativa richiamata dalle predette disposizioni).
Tali circostanze legittimano, dunque, il potere repressivo del Comune, espressione del generale potere di vigilanza sull'attività edilizia attribuita a tale ente ex art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, anche con riguardo ai vincoli paesaggistici e in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, conferendogli la competenza e imponendogli l'obbligo di provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, indipendentemente dall'applicazione di altre sanzioni previste dall'ordinamento e dalla riconosciuta concorrente competenza della Soprintendenza (T.A.R Campania, sez. VI, 2 dicembre 2016, n. 5574).
14. Non si configura, infine, alcun affidamento tutelabile, in capo al ricorrente, riguardo alla regolarità dell’immobile.
La circostanza che l’acquisizione dell’immobile sia avvenuta mediante una vendita all'asta, nell'ambito di una procedura espropriativa, non ha effetto sanante degli abusi edilizi presenti nell’immobile, in quanto l’applicazione del principio generale del c.d. “effetto purgativo” derivante dalla natura di acquisto a titolo originario del bene riguarda, in realtà, “ i diritti, i pesi e le limitazioni legali gravanti sul bene, e non già lo stato di fatto materiale e antigiuridico in cui in ipotesi si trovi il bene ” (Cons. Stato, Sez. VII, sentenza 23/7/2025, n. 6521).
Irrilevante, d’altronde, è il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere ritenute abusive, dal momento che, come anche da ultimo enunciato dal giudice d’appello “ l'abusività delle opere, realizzate in assenza di qualsivoglia titolo, rende l'ordine di demolizione rigidamente vincolato, ragion per cui, persino in rapporto alla tutela dell'affidamento e all'interesse pubblico alla demolizione, esso non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo, peraltro, configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto. La tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti ” (Cons. giust. amm. Sicilia, 20 giugno 2025, n. 492; analogamente ex multis , Cons. Stato, sez. II, 19 agosto 2024, n. 7167; Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2220; T.A.R. Catania, sez. I, 10 febbraio 2025, n. 534).
14.1. D’altra parte, deve ritenersi irrilevante la circostanza che il ricorrente non avrebbe materialmente realizzato le opere contestate, dal momento che in materia urbanistico-edilizia, in caso di accertato abuso edilizio, il destinatario dell'ingiunzione di demolizione può essere il proprietario non responsabile dell'abuso, giacché l'amministrazione è tenuta a sanzionare in qualsiasi momento l'esecuzione di opere senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, a cui sul piano urbanistico-edilizio (non anche sotto il profilo della responsabilità penale) corrisponde un'esigenza di rimessa in pristino, da far valere nei confronti dei soggetti che abbiano la proprietà o comunque la disponibilità del bene, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa di questi ultimi, nei confronti degli esecutori materiali delle opere, sulla base dei rapporti interni intercorsi.
15. Pertanto, nel caso in esame – ove non risulta concretamente adottata, da parte del proprietario, alcuna specifica iniziativa per la rimozione delle opere abusive - l’asserita indisponibilità dell’immobile, risulta irrilevante dal momento che “ l'ordine di demolizione di un immobile abusivo è legittimamente rivolto al proprietario dell'immobile, indipendentemente dalla responsabilità storica nello svolgimento dell'illecito edilizio. A norma dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, il destinatario dell'ordine demolitorio è il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale ” (Cons. Stato, Sez. VII, sentenza, 26/1/2026, n. 636)
In tal senso, anche da ultimo è stato ribadito che “ il proprietario di un immobile, per sfuggire all'effetto sanzionatorio dell'ordine di demolizione ex art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, deve provare di aver intrapreso iniziative che dimostrino la sua estraneità all'abuso e che siano idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi. La mera indisponibilità materiale del manufatto non è sufficiente ” (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza, 13/10/2025, n. 8009).
16. In conclusione, per tutte le predette ragioni il ricorso deve essere rigettato.
17. Nulla deve disporsi sulle spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
VA TE MA AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TE MA AC | AG NN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.