Art. 307. (notificazione delle misure preventive e di ripristino) 1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.
Versione
29 aprile 2006
29 aprile 2006
Commentari • 2
- 1. Documenti costituzionali francesi (II parte):le costituzioni napoleonicheFulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020
Giurisprudenza • 65
- 1. Trib. Firenze, sentenza 15/10/2025, n. 1310Provvedimento: N. R.G. 2243/2024 TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2243/2024 tra Parte_1 RICORRENTE e Controparte_1 RESISTENTE Oggi 15 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi: Per Parte_1 presente personalmente, l'avv. CALVANI LORENZO Per Controparte_1 essuno ControSono presenti i dott.ri Matteo Papani e Parte_2 L'avv. Calvani si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti. Il Giudice Dott.ssa Silvia …Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- art. 307 CCNL Turismo Confindustria·
- giurisprudenza su sanzioni disciplinari·
- tardività sanzione disciplinare·
- art. 2120 c.c.·
- contratto di lavoro subordinato·
- scatti di anzianità·
- art. 95 CCNL Turismo Confindustria·
- onere della prova