Articolo 307 del Codice ambientale
Articolo 237 terdeciesArticolo 237 quindecies
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29 aprile 2006
Art. 307. (notificazione delle misure preventive e di ripristino) 1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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