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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2452/2023 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Volontaria Giurisdizione -
Il Tribunale, in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. 2452/2023, avente come oggetto: “adozione di maggiorenne” promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...], assistita Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Emiliano Faccardi e Valentina Tonsi
per l'adozione di
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Algeria) il 2/12/1989, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9/2/2023, ha chiesto di adottare Parte_1 [...]
ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c.. Parte_2
Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto prima dell'entrata in vigore della c.d. «Riforma Cartabia», sicché ad esso non si applica il rito unico di cui al D.Lgs. 149/2022.
Tanto premesso, si osserva che parte ricorrente ha dedotto che l'adottando risulta stabilmente inserito nel proprio nucleo familiare ove è stato collocato in affido familiare, giusta decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia, a partire dal 10/7/2002 (doc. 7).
Il sig. è stato in seguito adottato con sentenza n. 10/2018 pronunciata Parte_2 dal Tribunale di Brescia dal coniuge della ricorrente sig. , statuizione alla quale ha fatto Persona_1
1 seguito l'autorizzazione del Prefetto della Provincia di Brescia al cambio del cognome dell'adottando
(doc. 8-9).
All'udienza tenutasi il 13/2/2025 sono comparsi l'adottante e l'adottando che hanno prestato il loro consenso, oltreché (marito dell'adottante) che ha dato il proprio assenso e il Giudice Persona_1 relatore si è riservato rimettendo la causa al Collegio in vista della decisione.
* * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
Sono stati, infatti, manifestati il consenso dell'adottante, e dell'adottando, Parte_1 [...]
nonché l'assenso del marito dell'adottante il quale ha adottato Parte_2 Persona_1 il sig. giusta sentenza n. 10/2018 del 16/4/2018. Parte_2
L'adottando è di stato libero (doc. 5), come da questi ribadito all'udienza del 13/2/2025.
Non risultano ulteriori assensi da acquisire ex art. 297 c.c. stante l'irreperibilità dei genitori biologici dell'adottando (doc. 8).
La ricorrente, inoltre, è nata nel 1946 mentre l'adottando è nato nel 1989 e, pertanto, risultano anche rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottante e adottando.
Neppure è ostativa all'adozione la circostanza che l'adottando sia già stato adottato dal sig. Per_1
, essendo preclusa l'adozione da parte di più persone “salvo che i due adottanti siano marito
[...]
e moglie” (art. 294 comma 2 c.c.), come appunto nel caso in esame (doc. 3).
Il fascicolo è stato messo in visibilità al P.M. che non ha fatto pervenire parere contrario e le informative della Stazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia del 14/11/2024 hanno riportato che l'adottante è persona di buona condotta morale e civile ed esente da segnalazioni pregiudizievoli.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottando con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultimo e l'adottante che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che
"l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio", ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Con l'adozione, l'adottato, ai sensi dell'art. 299 c.c. così come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 286/2016, conserverà il cognome “ (doc. 9). Per_1
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, stante la natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:
visti gli artt. 291 ss c.c., fa luogo all'adozione di Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], da parte di C.F._2
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
dispone che l'adottando conservi il cognome;
Per_1
2 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di pubblicità ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 6/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Volontaria Giurisdizione -
Il Tribunale, in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. 2452/2023, avente come oggetto: “adozione di maggiorenne” promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...], assistita Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Emiliano Faccardi e Valentina Tonsi
per l'adozione di
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Algeria) il 2/12/1989, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9/2/2023, ha chiesto di adottare Parte_1 [...]
ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c.. Parte_2
Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto prima dell'entrata in vigore della c.d. «Riforma Cartabia», sicché ad esso non si applica il rito unico di cui al D.Lgs. 149/2022.
Tanto premesso, si osserva che parte ricorrente ha dedotto che l'adottando risulta stabilmente inserito nel proprio nucleo familiare ove è stato collocato in affido familiare, giusta decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia, a partire dal 10/7/2002 (doc. 7).
Il sig. è stato in seguito adottato con sentenza n. 10/2018 pronunciata Parte_2 dal Tribunale di Brescia dal coniuge della ricorrente sig. , statuizione alla quale ha fatto Persona_1
1 seguito l'autorizzazione del Prefetto della Provincia di Brescia al cambio del cognome dell'adottando
(doc. 8-9).
All'udienza tenutasi il 13/2/2025 sono comparsi l'adottante e l'adottando che hanno prestato il loro consenso, oltreché (marito dell'adottante) che ha dato il proprio assenso e il Giudice Persona_1 relatore si è riservato rimettendo la causa al Collegio in vista della decisione.
* * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
Sono stati, infatti, manifestati il consenso dell'adottante, e dell'adottando, Parte_1 [...]
nonché l'assenso del marito dell'adottante il quale ha adottato Parte_2 Persona_1 il sig. giusta sentenza n. 10/2018 del 16/4/2018. Parte_2
L'adottando è di stato libero (doc. 5), come da questi ribadito all'udienza del 13/2/2025.
Non risultano ulteriori assensi da acquisire ex art. 297 c.c. stante l'irreperibilità dei genitori biologici dell'adottando (doc. 8).
La ricorrente, inoltre, è nata nel 1946 mentre l'adottando è nato nel 1989 e, pertanto, risultano anche rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottante e adottando.
Neppure è ostativa all'adozione la circostanza che l'adottando sia già stato adottato dal sig. Per_1
, essendo preclusa l'adozione da parte di più persone “salvo che i due adottanti siano marito
[...]
e moglie” (art. 294 comma 2 c.c.), come appunto nel caso in esame (doc. 3).
Il fascicolo è stato messo in visibilità al P.M. che non ha fatto pervenire parere contrario e le informative della Stazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia del 14/11/2024 hanno riportato che l'adottante è persona di buona condotta morale e civile ed esente da segnalazioni pregiudizievoli.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottando con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultimo e l'adottante che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che
"l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio", ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Con l'adozione, l'adottato, ai sensi dell'art. 299 c.c. così come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 286/2016, conserverà il cognome “ (doc. 9). Per_1
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, stante la natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:
visti gli artt. 291 ss c.c., fa luogo all'adozione di Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], da parte di C.F._2
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
dispone che l'adottando conservi il cognome;
Per_1
2 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di pubblicità ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 6/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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