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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3745/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ZZ IO (RC), Via Cavour n. 41, presso lo studio dell'Avv. ADRIANA
CREA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
AR IO ed TO RI, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente nonché contro ( ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), Via
Nicola Serre n. 96, presso lo studio dell'Avv. GIANLUCA FAVA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
resistente nonché contro
Controparte_4
( , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3
resistente contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che in data
13.10.2023 l le notificava l'intimazione di Controparte_5
pagamento n. 09420239007430414/000 per l'importo di € 20.504,73 – di cui €
5.116,45 per contributi I.V.S. - relativi all'anno 2016 già richieste con CP_6
l'avviso di addebito n. 39420170004037940000 asseritamente notificato il
04.01.2018; € 5.188,14 per contributi relativi agli anni 2017 e 2018, CP_7 CP_6
dovuti in virtù dell'avviso di addebito n. 394 20180003836252000, asseritamente notificato il 14.12.2018; € 5.019,97 sempre per contributi stavolta Controparte_8
riguardanti gli anni 2018 e 2019, già portati dall'avviso di addebito n. 394
20190005200002000, asseritamente notificato il 14.10.2020; € 5.180,17 quale importo dovuto giusto avviso di addebito n. 394 20180003836252000, asseritamente notificato il 04.11.2021, a titolo di contributi relativi agli anni 2019 e Controparte_8
spese notifica afferenti al 2021 - deduceva: 1) che i richiesti contributi non sarebbero dovuti stante la mancanza in capo alla ricorrente dei requisiti di AP (Imprenditore
Agricolo Professionale); 2) che i crediti richiesti si sarebbero comunque estinti per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge 8 agosto
1995, n. 335; 3) la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, stante la mancata iscrizione a ruolo dei crediti de quibus entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento previsto dalla citata disposizione. Concludeva chiedendo: “In via preliminare: 1) Disporre la sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto. In via principale, nel merito: 3) Dichiarare la nullità e
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento;
4) Disporre l'annullamento di quest'ultimo o dichiararne non dovute le somme ivi richieste in quanto la signora
non ha mai svolto l'attività di AP ed è stata iscritta d'ufficio. In Parte_1
subordine: 5) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall' iscrizione a ruolo;
6)
Dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste, per la parte che ne risulti viziata. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l deducendo: 1) la tardività dell'opposizione ex art. 24, CP_2
comma 5, d.lgs. 46/1999 con conseguente inammissibilità del primo motivo di ricorso;
2) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, stante l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento impugnata ed il mancato decorso del termine utile all'estinzione per prescrizione dei diritti di credito ivi portati;
3) che con riferimento all'eccezione di prescrizione, è necessario in ogni caso tener conto anche della sospensione del relativo termine introdotta dall'articolo art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che hanno complessivamente aggiunto 311 giorni di sospensione;
4) l'inammissibilità del motivo di ricorso vertente sulla decadenza dall'iscrizione a ruolo per tardività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999. Si costituiva altresì in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_9
passiva e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e diritto.
Non si costituiva la pur ritualmente intimata. Controparte_4
Ad esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva definita con la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel vagliare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 24, d.lgs. 46/99 sollevata da entrambe le parti resistenti è opportuno primariamente qualificare correttamente l'azione proposta dalla ricorrente.
Sul punto si evidenzia, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24, d.lgs. n. 46/99; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
1) L'art. 24, d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva, e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc.).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22, legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019, n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6, d.lgs. 46/99.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi nelle forme ordinarie.
2) Il debitore può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere in executivis.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella (o, come in questo caso, dell'avviso di addebito), come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
3) Infine, con l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
2. Tanto premesso, occorre fare applicazione dei principi appena espressi al caso di specie.
2.1 Ciò consente in primis di ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , atteso che, sulla scorta di Controparte_5
quanto appena delineato, nessuno dei motivi di ricorso investe vizi attinenti all'intimazione impugnata. Nel presente giudizio, difatti, come si esporrà meglio in seguito, risultano essere stati sollevati motivi di opposizione esclusivamente riconducibili al merito della pretesa creditoria ovvero vizi formali relativi agli avvisi di addebito, formati dall' , motivo per cui si ritiene sussistente la sola CP_2
legittimazione passiva dell'ente impositore.
2.2 Nel merito, il ricorso è infondato.
La ricorrente agisce in giudizio con tre motivi di ricorso: 1) l'insussistenza soggettiva ed oggettiva dei requisiti di I.A.P.; 2) l'estinzione dei contributi portati dall'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione;
3) l'asserita decadenza per decorso del termine per l'iscrizione al ruolo.
2.3 Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'istante lamenta la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
(disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) la cui sola presenza ne potrebbe consentire la qualificazione quale I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale).
Con tale motivo, la ricorrente sostanzialmente deduce che, difettandone i requisiti, ella non avrebbe mai dovuto essere iscritta quale I.A.P., con la conseguenza che gli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento impugnata non avrebbero, a monte, mai dovuto essere formati e notificati.
Si tratta di motivo di censura che attiene al merito della pretesa creditoria e, come tale, incontra il limite insuperabile costituito dal termine di decadenza previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999: la ricorrente avrebbe dovuto sollevare la questione con opposizione agli avvisi di addebito nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione.
Sostiene tuttavia parte opponente che gli avvisi di addebito in esame non sarebbero mai stati notificati, così ponendo le premesse per una opposizione recuperatoria, nei termini dianzi prospettati.
Vi è però prova in atti della regolare notifica di tutti gli avvisi portati dall'intimazione impugnata, essendo stati prodotti i relativi avvisi di ricevimento.
In particolare, gli atti in questione risultano notificati presso l'indirizzo della ricorrente mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, comma 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/73, che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge. n. 890/1982, poiché si è ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione sia pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'Agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass. 12470/2020; Cass. 28872/2018).
La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass.
12470/2020; Cass. 4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito che: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n.
602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui
l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass.
n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)”.
In particolare, vi è prova in atti che: l'AVA n. 39420170004037940000 è stato notificato il 04.01.2018 con raccomandata a.r. 66546401063-8; l'AVA
39420180003836252000, veniva notificato con raccomandata a.r. n. 68953727576-9 il 14.12.2018; l'AVA n. 39420190005200002000 veniva notificato il 14.01.2020 con raccomandata a.r. n. 68957599166-5 e l'AVA n. 39420210000632953000 con raccomandata a.r. 68979875836-7 in data 04.11.2021. Tutte le ricevute risultano regolarmente sottoscritte da soggetto la cui relazione col destinatario ha costituito oggetto di preliminare accertamento dall'addetto alla consegna, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, mentre l'AVA n. 39420210000632953000 risulta notificato a mani della ricorrente.
Ne deriva che, non potendosi riconoscere all'opposizione in esame funzione recuperatoria, la stessa risulta inammissibile ex art. 24, d.lgs. n. 46/99, atteso che avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica di ciascuno degli avvisi di addebito sopra riportati, con conseguente irretrattabilità dei crediti portati.
2.4 Parte ricorrente eccepisce poi la prescrizione dei crediti contributivi asseritamente maturata in epoca successiva alla notifica dei citati avvisi di addebito, intendendo così far valere un fatto estintivo sopravvenuto della pretesa.
Tale azione è qualificabile quale opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e
618 bis c.p.c., dunque, come già rilevato, non sottoposta a termini decadenziali.
La stessa è, ad ogni modo, infondata.
Dalle date di notifica degli AVA, come testé riportate, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 13.10.2023, non è infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995,
n. 335. Se ciò emerge prima facie con riferimento agli AVA notificati il 14.12.2018, il 14.01.2020 e il 04.11.2021, alla medesima conclusione deve addivenirsi anche in ordine all'AVA notificato il 04.01.2018. Se invero rispetto a tale atto il termine di prescrizione parrebbe maturato, si deve tener conto della sospensione del relativo termine introdotta dalla legislazione emergenziale emanata durante la pandemia da
SARS-COV2 (art. 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con mod., e art. 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con mod.), che ha complessivamente aggiunto 542 giorni di sospensione al termine ordinario.
Di conseguenza, il secondo motivo di ricorso va rigettato.
2.5 L'ultimo motivo di censura attiene alla decadenza dall'iscrizione a ruolo per violazione dei termini di cui all'art. 25, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento).
Tale motivo di ricorso, tuttavia, afferendo a vizi formali degli AVA regolarmente notificati, avrebbe dovuto essere dedotto con opposizione agli atti esecutivi da proporsi entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica degli atti richiamati, con conseguente inammissibilità dello stesso.
3. Nei confronti dell' e dell' le spese di lite seguono la soccombenza e CP_2 CP_9
sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Nulla sulle spese con riferimento a essendo l'ente rimasto Controparte_4
contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell in persona del legale CP_9
rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti;
- dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso;
- rigetta il ricorso nel resto;
- nulla sulle spese con riferimento ai rapporti tra la parte ricorrente e Controparte_4
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell' e dell , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che liquida CP_2 CP_9
in favore di ciascun resistente in complessivi € 1.865,00, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3745/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ZZ IO (RC), Via Cavour n. 41, presso lo studio dell'Avv. ADRIANA
CREA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
AR IO ed TO RI, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente nonché contro ( ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), Via
Nicola Serre n. 96, presso lo studio dell'Avv. GIANLUCA FAVA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
resistente nonché contro
Controparte_4
( , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3
resistente contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che in data
13.10.2023 l le notificava l'intimazione di Controparte_5
pagamento n. 09420239007430414/000 per l'importo di € 20.504,73 – di cui €
5.116,45 per contributi I.V.S. - relativi all'anno 2016 già richieste con CP_6
l'avviso di addebito n. 39420170004037940000 asseritamente notificato il
04.01.2018; € 5.188,14 per contributi relativi agli anni 2017 e 2018, CP_7 CP_6
dovuti in virtù dell'avviso di addebito n. 394 20180003836252000, asseritamente notificato il 14.12.2018; € 5.019,97 sempre per contributi stavolta Controparte_8
riguardanti gli anni 2018 e 2019, già portati dall'avviso di addebito n. 394
20190005200002000, asseritamente notificato il 14.10.2020; € 5.180,17 quale importo dovuto giusto avviso di addebito n. 394 20180003836252000, asseritamente notificato il 04.11.2021, a titolo di contributi relativi agli anni 2019 e Controparte_8
spese notifica afferenti al 2021 - deduceva: 1) che i richiesti contributi non sarebbero dovuti stante la mancanza in capo alla ricorrente dei requisiti di AP (Imprenditore
Agricolo Professionale); 2) che i crediti richiesti si sarebbero comunque estinti per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge 8 agosto
1995, n. 335; 3) la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, stante la mancata iscrizione a ruolo dei crediti de quibus entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento previsto dalla citata disposizione. Concludeva chiedendo: “In via preliminare: 1) Disporre la sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto. In via principale, nel merito: 3) Dichiarare la nullità e
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento;
4) Disporre l'annullamento di quest'ultimo o dichiararne non dovute le somme ivi richieste in quanto la signora
non ha mai svolto l'attività di AP ed è stata iscritta d'ufficio. In Parte_1
subordine: 5) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall' iscrizione a ruolo;
6)
Dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste, per la parte che ne risulti viziata. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l deducendo: 1) la tardività dell'opposizione ex art. 24, CP_2
comma 5, d.lgs. 46/1999 con conseguente inammissibilità del primo motivo di ricorso;
2) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, stante l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento impugnata ed il mancato decorso del termine utile all'estinzione per prescrizione dei diritti di credito ivi portati;
3) che con riferimento all'eccezione di prescrizione, è necessario in ogni caso tener conto anche della sospensione del relativo termine introdotta dall'articolo art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che hanno complessivamente aggiunto 311 giorni di sospensione;
4) l'inammissibilità del motivo di ricorso vertente sulla decadenza dall'iscrizione a ruolo per tardività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999. Si costituiva altresì in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_9
passiva e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e diritto.
Non si costituiva la pur ritualmente intimata. Controparte_4
Ad esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva definita con la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel vagliare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 24, d.lgs. 46/99 sollevata da entrambe le parti resistenti è opportuno primariamente qualificare correttamente l'azione proposta dalla ricorrente.
Sul punto si evidenzia, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24, d.lgs. n. 46/99; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
1) L'art. 24, d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva, e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc.).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22, legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019, n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6, d.lgs. 46/99.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi nelle forme ordinarie.
2) Il debitore può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere in executivis.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella (o, come in questo caso, dell'avviso di addebito), come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
3) Infine, con l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
2. Tanto premesso, occorre fare applicazione dei principi appena espressi al caso di specie.
2.1 Ciò consente in primis di ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , atteso che, sulla scorta di Controparte_5
quanto appena delineato, nessuno dei motivi di ricorso investe vizi attinenti all'intimazione impugnata. Nel presente giudizio, difatti, come si esporrà meglio in seguito, risultano essere stati sollevati motivi di opposizione esclusivamente riconducibili al merito della pretesa creditoria ovvero vizi formali relativi agli avvisi di addebito, formati dall' , motivo per cui si ritiene sussistente la sola CP_2
legittimazione passiva dell'ente impositore.
2.2 Nel merito, il ricorso è infondato.
La ricorrente agisce in giudizio con tre motivi di ricorso: 1) l'insussistenza soggettiva ed oggettiva dei requisiti di I.A.P.; 2) l'estinzione dei contributi portati dall'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione;
3) l'asserita decadenza per decorso del termine per l'iscrizione al ruolo.
2.3 Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'istante lamenta la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
(disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) la cui sola presenza ne potrebbe consentire la qualificazione quale I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale).
Con tale motivo, la ricorrente sostanzialmente deduce che, difettandone i requisiti, ella non avrebbe mai dovuto essere iscritta quale I.A.P., con la conseguenza che gli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento impugnata non avrebbero, a monte, mai dovuto essere formati e notificati.
Si tratta di motivo di censura che attiene al merito della pretesa creditoria e, come tale, incontra il limite insuperabile costituito dal termine di decadenza previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999: la ricorrente avrebbe dovuto sollevare la questione con opposizione agli avvisi di addebito nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione.
Sostiene tuttavia parte opponente che gli avvisi di addebito in esame non sarebbero mai stati notificati, così ponendo le premesse per una opposizione recuperatoria, nei termini dianzi prospettati.
Vi è però prova in atti della regolare notifica di tutti gli avvisi portati dall'intimazione impugnata, essendo stati prodotti i relativi avvisi di ricevimento.
In particolare, gli atti in questione risultano notificati presso l'indirizzo della ricorrente mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, comma 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/73, che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge. n. 890/1982, poiché si è ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione sia pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'Agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass. 12470/2020; Cass. 28872/2018).
La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass.
12470/2020; Cass. 4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito che: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n.
602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui
l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass.
n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)”.
In particolare, vi è prova in atti che: l'AVA n. 39420170004037940000 è stato notificato il 04.01.2018 con raccomandata a.r. 66546401063-8; l'AVA
39420180003836252000, veniva notificato con raccomandata a.r. n. 68953727576-9 il 14.12.2018; l'AVA n. 39420190005200002000 veniva notificato il 14.01.2020 con raccomandata a.r. n. 68957599166-5 e l'AVA n. 39420210000632953000 con raccomandata a.r. 68979875836-7 in data 04.11.2021. Tutte le ricevute risultano regolarmente sottoscritte da soggetto la cui relazione col destinatario ha costituito oggetto di preliminare accertamento dall'addetto alla consegna, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, mentre l'AVA n. 39420210000632953000 risulta notificato a mani della ricorrente.
Ne deriva che, non potendosi riconoscere all'opposizione in esame funzione recuperatoria, la stessa risulta inammissibile ex art. 24, d.lgs. n. 46/99, atteso che avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica di ciascuno degli avvisi di addebito sopra riportati, con conseguente irretrattabilità dei crediti portati.
2.4 Parte ricorrente eccepisce poi la prescrizione dei crediti contributivi asseritamente maturata in epoca successiva alla notifica dei citati avvisi di addebito, intendendo così far valere un fatto estintivo sopravvenuto della pretesa.
Tale azione è qualificabile quale opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e
618 bis c.p.c., dunque, come già rilevato, non sottoposta a termini decadenziali.
La stessa è, ad ogni modo, infondata.
Dalle date di notifica degli AVA, come testé riportate, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 13.10.2023, non è infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995,
n. 335. Se ciò emerge prima facie con riferimento agli AVA notificati il 14.12.2018, il 14.01.2020 e il 04.11.2021, alla medesima conclusione deve addivenirsi anche in ordine all'AVA notificato il 04.01.2018. Se invero rispetto a tale atto il termine di prescrizione parrebbe maturato, si deve tener conto della sospensione del relativo termine introdotta dalla legislazione emergenziale emanata durante la pandemia da
SARS-COV2 (art. 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con mod., e art. 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con mod.), che ha complessivamente aggiunto 542 giorni di sospensione al termine ordinario.
Di conseguenza, il secondo motivo di ricorso va rigettato.
2.5 L'ultimo motivo di censura attiene alla decadenza dall'iscrizione a ruolo per violazione dei termini di cui all'art. 25, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento).
Tale motivo di ricorso, tuttavia, afferendo a vizi formali degli AVA regolarmente notificati, avrebbe dovuto essere dedotto con opposizione agli atti esecutivi da proporsi entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica degli atti richiamati, con conseguente inammissibilità dello stesso.
3. Nei confronti dell' e dell' le spese di lite seguono la soccombenza e CP_2 CP_9
sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Nulla sulle spese con riferimento a essendo l'ente rimasto Controparte_4
contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell in persona del legale CP_9
rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti;
- dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso;
- rigetta il ricorso nel resto;
- nulla sulle spese con riferimento ai rapporti tra la parte ricorrente e Controparte_4
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell' e dell , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che liquida CP_2 CP_9
in favore di ciascun resistente in complessivi € 1.865,00, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi