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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7082 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composta: Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere rel. Elena Gelato Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 5245 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con provvedimento del 23.5.2025 e vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Eustachio Sarra presso il cui suo studio in Matera alla piazza Michele Bianco n. 36 è elettivamente domiciliata APPELLANTE E
, (già Controparte_1 [...]
) (c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12, Roma. APPELLATA
Avente ad OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, emessa all'esito del procedimento n. 22112/2018 R.G., introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., comunicata il 16 settembre 2020.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate, in riforma dell'appellata sentenza, così provvedere: 1) ritenuta la propria giurisdizione e competenza sulla domanda proposta, accertare e dichiarare che l' , è tenuta a corrispondere gli interessi CP_1 Controparte_3 legali per il ritardato pagamento delle somme dovute alla signora Parte_1
a titolo di aiuti comunitari e nazionali, denominati set-aside, relativi alla compagna 1994; 2) accertare e dichiarare che gli interessi, dovuti dall'1 aprile 1995 al 15 dicembre 2003 ammontano ad € 6.161,27 ovvero a quella maggiore o minore che dovesse risultare
1 in corso di causa;
3) per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 [...]
di detta somma, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda Parte_1 al soddisfo;
4) accertare e dichiarare che ha diritto al pagamento Parte_1 delle indennità per aiuti comunitari e nazionali dall'anno 1996 all'anno 2002 per la complessiva somma di € 77.115,45 o di quella somma maggiore o minore, che risulterà in corso di causa anche a seguito di eventuali esperimenti istruttori;
5) condannare l' al pagamento di dette somme, oltre agli interessi al tasso legale CP_1 dall'1 gennaio dell'anno successivo all'annata agraria di riferimento e sui contributi spettanti, ovvero dal 10 febbraio 2004, data di costituzione in mora, ed oltre agli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
6) condannare i convenuti tutti al pagamento delle spese di giudizio per il primo e secondo grado di giudizio.” Per l'appellata: “Voglia codesta Eccellente Corte territoriale, contrariis reiectis, rigettare l'avverso appello. Con vittoria di spese, competenze, onorari”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di Parte_1 olta ad ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
1) ritenuta la propria giurisdizione e competenza sulla domanda proposta, accertare e dichiarare che l' , è tenuta a corrispondere CP_1 Controparte_3 gli interessi legali per il ritardato pagamento delle somme dovute alla signora
[...]
a titolo di aiuti comunitari e nazionali, denominati set-aside, relativi agli Parte_1 anni 1994-1995;
2) accertare e dichiarare che alla data odierna gli interessi, dovuti dall'1 gennaio 1996 ad oggi ammontano ad € 6.342,12
3) per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1 detta somma, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. da oggi al soddisfo,
4) accertare e dichiarare che ha diritto al pagamento delle Parte_1 indennità per aiuti comunitari e nazionali dall'anno 1996 all'anno 2002 per la complessiva somma di € 77.115,45 o di quella somma maggiore o minore, che risulterà in corso di causa anche a seguito di eventuali esperimenti istruttori;
5) condannare l' al pagamento di dette somme, oltre agli interessi al tasso legale, CP_1 quantificati ad oggi nella complessiva misura di € 30.522,90, oltre agli interessi successivi anche anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. all'effettivo soddisfo.
6) condannare i convenuti tutti al pagamento delle spese di giudizio. A fondamento della decisione di rigetto, il Tribunale ha ritenuto che: “quanto agli interessi, deve osservarsi che gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione (Cass., n. 19084 del 2015; Cass., n. 19320 del
2 2005). La ricorrente non ha costituito in mora l' prima del pagamento e quindi CP_1 non le spettano gli interessi richiesti.” Inoltre, “quanto agli aiuti comunitari, la ricorrente non è titolare di alcun credito certo, liquido ed esigibile, atteso che, in base alla documentazione dalla stessa prodotta, risulta che le domande per il periodo dal 1996 al 2002 sono in fase di controllo (1996) o sospese (1998) per la sospensione del produttore (1997 e 2000) o bloccate per la presenza di anomalie (2001, 2002) o in istruttoria (1999). A nulla rileva l'allegata sentenza del Tribunale di Matera (depositata il 10.12.2001), della quale la ricorrente non ha neanche provato l'eventuale passaggio in giudicato. Infatti, il procedimento amministrativo di accertamento e liquidazione del contributo non si è concluso e pertanto la ricorrente non ha diritto ad alcuna somma. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell' . CP_1
Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la Pt_1
Con il primo motivo, la parte contesta l'approdo del primo giudice, laddove ha ritenuto che la corresponsione degli interessi richiesti fosse subordinata alla formulazione di una messa in mora, trattandosi di interessi di natura compensativa. Evidenzia, in fatto, l'errore del Tribunale poiché, nel caso di specie, aveva rimesso diffida alla con lettera del CP_1
10.02.2004. Il motivo è fondato. Non possono essere in primo luogo, esaminate questioni o eccezioni svolte dalla , CP_1 in fatto, solo nel presente giudizio, le quali impingerebbero nel divieto ex art. 345 cpc essendo rimasta la stessa parte contumace in primo grado. La parte è ammessa dunque a svolgere eccezioni e deduzioni difensive che non incorrano nel predetto divieto. Passando al merito, la domanda azionata inerisce alla richiesta di pagamento degli interessi maturati sulla somma, liquidata dalla per le provvidenze per la campagna CP_1
1994-95, con assegno del 15.12.2003 per € 14.691,74, emesso in ritardo, dunque, rispetto al tempo massimo di erogazione fissato al 31.12.1995. da tale ultima data, dunque, era iniziato a maturare il credito per interessi, fino alla data del soddisfo, per un totale complessivo di € 6.432,12 come da prospetti allegati al ricorso ed oggetto di sollecito con raccomandata del 10.02.2004. Il Tribunale ha escluso il diritto al pagamento degli interessi moratori applicando correttamente il principio generale della necessità della costituzione in mora nei confronti della Amministrazione tenuta al pagamento. (v. ex pluribus Cass. 25.09.2015 n. 19084). Infatti, con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3, c.c., occorrendo invece affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno - la costituzione in mora
3 mediante intimazione scritta di cui al primo comma dello stesso art. 1219 (v., tra le tante, Cass. n. 19320/2005, n. 5066/2009). Pertanto, infondatamente il ricorrente invoca il diritto agli interessi moratori a decorrere da una data precedente a quella della costituzione in mora, da individuarsi nella trasmissione della predetta raccomandata. Infatti, risulta in atti (doc 5 produzioni ricorrente in primo grado) la rimessione di una diffida contenente la specifica richiesta di interessi sugli aiuti, erroneamente collocata alla data del 31.12.1995 (quale, in tesi, data di maturazione del diritto alla provvidenza) ed affidata ad una missiva trasmessa per raccomandata spedita il 10.02.2004, ricevuta da il 23.02.2004. CP_1
Ne consegue come il diritto agli interessi richiesti vada computato - sulla somma liquidata, con assegno del 15.12.2003 per € 14.691,74 - solo a decorrere dal 10.02.2004 fino alla data del definitivo saldo. Quanto alla ulteriore domanda relativa agli aiuti comunitari non corrisposti, la parte aveva dedotto:
- di aver diritto ai pagamenti delle somme a titolo di aiuti comunitari, settore
“seminativi pac”, con riferimento alle campagne agricole dal 1996 al 2002, rimaste inspiegabilmente inevasi, sebbene avesse proposto per ciascuna annata formale domanda attraverso l'associazione di categoria di appartenenza ossia Confagricoltura di Napoli;
- - di essere, quindi, creditore delle seguenti prestazioni economiche, puntualmente richieste con i moduli di domande (prodotte ai docc. da 10 a 16) inoltrate all' (poi trasformata in ) per il tramite della Confagricoltura, sede di CP_2 CP_1
Napoli, per gli anni e per gli importi elencati nel seguente prospetto:
- 1996 - n. 6110756184 892.000 ha 31.75.00 28.321.008 14.626,58
- 1997 - n. 7110836216 892.000 ha 31.75.00 28.321.008 14.626,58
- 1998 - n. 8111072424 892.000 ha 31.75.00 28.321.008 14.626,58
- 1999 - n. 9111468826 187.818 ha 31.75.00 5.963.228 3.079,75
- 2000 - n. 01104468432 855.000 ha 31.75.00 27.052.209 13.971,30
- 2001 - n. 11113302431 854.000 ha 31.75.00 26.764.363 13.822,64
- 2002 - n. 21101851141 187.818 ha 12.95.00 2.432.243 1.256,15
- 2002 - n. 21101851141 219.283 ha 18.84.00 4.131.291 2.133,63 E così per totali €uro 77.963,21
- che ogni sollecitazione al pagamento di tale somma era rimasta inevasa;
- che a seguito di una istanza di accesso agli atti aveva appreso, dalle schede informative acquisite, che la aveva riconosciuto il credito per € 77.115,45 CP_1 nelle quali era stata annotata la intervenuta sospensione della liquidazione senza alcuna motivazione.
- che le domanda proposte osservavano i requisiti previsti dal Regolamento CEE 1765/92 come modificato dal Regolamento 1678/98. non sussistendo alcun ostacolo, dunque, alla erogazione delle relative provvidenze;
- anche per tali importi competevano gli interessi, maturati dal 1 gennaio successivo alla annata di competenza e cosi per complessivi € 30.552
4 Su tali aspetti, il Tribunale ha così motivato:
“Quanto agli aiuti comunitari, la ricorrente non è titolare di alcun credito certo, liquido ed esigibile, atteso che, in base alla documentazione dalla stessa prodotta, risulta che le domande per il periodo dal 1996 al 2002 sono in fase di controllo (1996) o sospese (1998) per la sospensione del produttore (1997 e 2000) o bloccate per la presenza di anomalie (2001, 2002) o in istruttoria (1999). A nulla rileva l'allegata sentenza del Tribunale di Matera (deposita-ta il 10.12.2001), della quale la ricorrente non ha neanche provato l'eventuale passaggio in giudicato. Infatti, il procedimento amministrativo di accertamento e liquidazione del contributo non si è concluso e pertanto la ricorrente non ha diritto ad alcuna somma” Con il secondo motivo di appello la parte contesta specificamente questo approdo, in particolare l'avere il primo Giudice escluso la rilevanza della sentenza del Tribunale di Matera n. 1031 del 23.09.2001 con la quale era stata annullata l'ordinanza ingiunzione emessa dall' sulla erronea premessa della mancata Controparte_4 attestazione del passaggio in giudicato della decisione. Produceva, pertanto, certificazione del passaggio in giudicato della predetta decisione, giusta annotazione della cancelleria del Tribunale di Matera. Sotto autonomo profilo, la parete censura come “marchiano” l'errore del Tribunale nell'aver valorizzato, ai fini del rigetto della domanda, “annotazioni informali, sicuramente officiose e mai poste a conoscenza o conosciute dal produttore, da cui desumere lo stato di inibizione al pagamento degli aiuti comunitari per le campagne agricole riferite agli anni dal 1996 al 2002”. Addebita dunque al primo giudice di avere “tratto da locuzioni a tecniche ed incerte e dall'accezione lessicale non univoca – “in fase di controllo”, “sospeso” “per la sospensione del produttore” “bloccate per la presenza di anomalie” “in istruttoria” – il convincimento che il credito della non sia certo, liquido ed esigibile”. Pt_1
Evidenzia, sul punto come, le varie sollecitazioni di pagamento rivolte all' fossero CP_1 rimaste inevase mentre nessuna notizia di sospensione delle provvidenze aveva ricevuto la parte le richieste di sospensione;
nel silenzio della PA, la parte aveva ipotizzato che la mancata erogazione degli aiuti fosse dipesa dalla ingiunzione di pagamento di cui era stata destinataria nel 1999 da parte dell'Ispettorato del Repressioni Frodi di Bari per aver percepito indebiti aiuti comunitari nella domanda presentata nel 1990. Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza CP_1 appellata. Il motivo è infondato. In primo luogo, la parte non può - senza incorrere in un'aporia difensiva - sdoppiare a proprio favore la valenza delle schede informative della , ovvero, da un lato, CP_1 sminuire le attestazioni, ivi apposte, relative alla sospensione dei pagamenti ritenuti “in fase di controllo” , “bloccate per la presenza di anomalie” o per la “sospensione del produttore”, e, dall'altro, valorizzarne a proprio favore la natura di accertamento del credito in ordine alla determinazione del quantum. La domanda, riproposta con l'odierno appello, è, in ogni caso, infondata.
5 In linea con quanto già rilevato dal primo giudice, rileva il Collegio come la parte istante fosse onerata, per principio generale, di provare la esistenza del credito azionato. Orbene, i documenti allegati a sostegno della pretesa (in dettaglio schede informative acquisite dalla parte presso la a seguito di apposita istanza di accesso agli atti) CP_1 costituiscono atti istruttori interni al procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, da parte della Autorità, del diritto alla provvidenza. Fino al compimento di tutte le attività necessarie alla verifica dei presupposti di fatto e giuridici per la concessione del beneficio, non vi è spazio per l'insorgenza di alcun credito utilmente azionabile in questa sede Conclusivamente, mentre, in accoglimento del primo motivo di appello, va accolta, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data di costituzione in mora, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione va, per il resto confermata la decisione di rigetto assunta in primo grado. Le spese del grado seguono la parziale soccombenza della appellata e si CP_3 liquidano, come da dispositivo, nella misura dell'accolto, onerandone la parte appellata nella misura di 1/3 e compensando i 2/3 residui
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinte sull'appello avente ad oggetto la ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Roma emessa il 15.09.2020, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, previa parziale riforma del provvedimento impugnato, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di , degli interessi legali sulla somma Parte_1 di € 14.691,74 dal 23.02.2004 fino alla data dell'effettivo saldo;
- rigetta nel resto;
- condanna la delle spese Controparte_1 del grado nella misura di 1/3 qui direttamente liquidata in € 2.000 per compensi oltre Iva e Cpa se dovute e spese generali al 15%, compensando le spese ulteriori;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
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