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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r. g. 6363/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nata il [...] a [...]; Parte_1
2) nato il [...] a [...] - Stati Uniti d'America, Persona_1 minore legalmente rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre
, precedentemente qualificata, e dal padre Parte_1 Parte_1 Persona_2 nato il [...] a [...]/CE;
[...]
3) nata il [...] a [...] – Chile, minore legalmente Persona_3 rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre Parte_1
, precedentemente qualificata, e dal padre nato il
[...] Persona_2
06.04.1974 a Fortaleza/CE.
Tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell'Avvocato
Giuseppe Pinelli che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 22-08-2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti di , nato il [...], a [...] Persona_4
(SA) (cfr. doc. 1), emigrato in Brasile e sposato con la signora . Controparte_2
I ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
In data 07.05.2025 veniva fissata l'udienza di prima comparizione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
In data 07.05.2025, con note di trattazione scritta, parte ricorrente chiedeva la remissione in termini al fine di poter notificare il decreto di fissazione udienza ai controinteressati, adducendo di non essere venuta a conoscenza della data di fissazione dell'udienza a causa dell'innumerevole flusso di pec ricevute dall'indirizzo di posta elettronica certificata dello studio legale.
Il ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa in data 13.05.2025, Controparte_1 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, preso atto delle difficoltà rappresentate da parte ricorrente, rinviava l'udienza alla data
21.10.2025, evidenziando la carenza di procure valide ed efficaci. Dall'esame degli atti di causa, infatti, risultava il deposito in data 22.08.2024 di una procura speciale sottoscritta digitalmente, conferita all'Avvocato Giuseppe Pinelli e all'Avvocato stabilito Gabriela Rotunno Val de Sousa in
Brasilia il 26 giugno 2024, priva del certificato qualificato di firma digitale e della necessaria traduzione in lingua italiana dell'attività certificativa svolta dal notaio o da altro pubblico ufficiale.
Pertanto, il Giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., invitava parte ricorrente a depositare valida procura comprensiva del certificato qualificato di firma digitale se firmata digitalmente, o in alternativa procura con firma autografa, entrambe con traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio.
In data 02.10.2025, con note di trattazione scritta, parte ricorrente comunicava il deposito della procura corretta come richiesto dal Giudice nel provvedimento emesso in data 25.06.2025. Tuttavia, la nuova procura depositata in data 2 ottobre 2025 non risultava essere rilasciata dai ricorrenti, ma da altri soggetti estranei al presente ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 26.11.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso.
La procura alle liti costituisce requisito essenziale per la valida costituzione del difensore, come stabilito dall'art. 83 c.p.c., secondo cui "quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura".
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il diritto alla cittadinanza ha natura personalissima e può essere fatto valere in giudizio solo dal diretto interessato, oppure da un suo rappresentante munito di valido potere rappresentativo conferito nelle forme di legge” (cfr.
Cassazione civile, ordinanza n. 4420/2022).
La procura alle liti deve essere conferita personalmente dalla parte che intende agire in giudizio o da un suo rappresentante munito di validi poteri, dovendo il difensore certificare l'autenticità della sottoscrizione del conferente. La carenza di una valida procura rilasciata dal diretto interessato o da un suo legittimo rappresentante determina l'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. civ. ord. n. 4420/2022).
Considerato che nel caso di specie, nonostante il termine concesso dal Giudice ai sensi dell'art. 182
c.p.c. per il rilascio di valida procura o per la sua rinnovazione, il difensore ha depositato in data
02.10.2025 una procura rilasciata da soggetti completamente estranei al presente ricorso;
tale circostanza non può in alcun modo sanare il vizio originario e determina inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto manca completamente il rapporto di rappresentanza tra i ricorrenti effettivi e il difensore.
Così come stabilito dalla Corte di Cassazione: “la mancanza della procura speciale, debitamente sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti. Tale requisito formale trova il suo fondamento nella necessità di verificare l'effettiva volontà della parte di proporre il ricorso e la legittimazione del difensore a rappresentarla” (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 12026/2024)
Rilevato che nel caso in esame, il termine assegnato per la regolarizzazione della procura è decorso inutilmente, non essendo stata depositata alcuna procura valida rilasciata dai ricorrenti, ma solo una procura di soggetti estranei al rapporto processuale, la mancata produzione di valida procura speciale impedisce a questo Tribunale di procedere all'accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, comportando la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al rimborso delle spese di lite, in favore della parte resistente, a carico dell'Avvocato Giuseppe Pinelli in proprio, il tutto come liquidate in dispositivo
(secondo i parametri medi previsti dal previsti dal D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa - scaglione valore indeterminabile - complessità bassa - nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata dalla parte resistente - con esclusione delle fasi istruttoria/trattazione e conclusionale). Infatti, “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità: conseguentemente
è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (cfr. Cass. S.U. n. 10706/2006; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 16/05/2018, n.11930).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale alle liti;
• condanna l'Avvocato Giuseppe Pinelli in proprio al pagamento delle spese processuali in favore del , che liquida in complessivi euro 1.696,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r. g. 6363/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nata il [...] a [...]; Parte_1
2) nato il [...] a [...] - Stati Uniti d'America, Persona_1 minore legalmente rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre
, precedentemente qualificata, e dal padre Parte_1 Parte_1 Persona_2 nato il [...] a [...]/CE;
[...]
3) nata il [...] a [...] – Chile, minore legalmente Persona_3 rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre Parte_1
, precedentemente qualificata, e dal padre nato il
[...] Persona_2
06.04.1974 a Fortaleza/CE.
Tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell'Avvocato
Giuseppe Pinelli che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 22-08-2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti di , nato il [...], a [...] Persona_4
(SA) (cfr. doc. 1), emigrato in Brasile e sposato con la signora . Controparte_2
I ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
In data 07.05.2025 veniva fissata l'udienza di prima comparizione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
In data 07.05.2025, con note di trattazione scritta, parte ricorrente chiedeva la remissione in termini al fine di poter notificare il decreto di fissazione udienza ai controinteressati, adducendo di non essere venuta a conoscenza della data di fissazione dell'udienza a causa dell'innumerevole flusso di pec ricevute dall'indirizzo di posta elettronica certificata dello studio legale.
Il ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa in data 13.05.2025, Controparte_1 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, preso atto delle difficoltà rappresentate da parte ricorrente, rinviava l'udienza alla data
21.10.2025, evidenziando la carenza di procure valide ed efficaci. Dall'esame degli atti di causa, infatti, risultava il deposito in data 22.08.2024 di una procura speciale sottoscritta digitalmente, conferita all'Avvocato Giuseppe Pinelli e all'Avvocato stabilito Gabriela Rotunno Val de Sousa in
Brasilia il 26 giugno 2024, priva del certificato qualificato di firma digitale e della necessaria traduzione in lingua italiana dell'attività certificativa svolta dal notaio o da altro pubblico ufficiale.
Pertanto, il Giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., invitava parte ricorrente a depositare valida procura comprensiva del certificato qualificato di firma digitale se firmata digitalmente, o in alternativa procura con firma autografa, entrambe con traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio.
In data 02.10.2025, con note di trattazione scritta, parte ricorrente comunicava il deposito della procura corretta come richiesto dal Giudice nel provvedimento emesso in data 25.06.2025. Tuttavia, la nuova procura depositata in data 2 ottobre 2025 non risultava essere rilasciata dai ricorrenti, ma da altri soggetti estranei al presente ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 26.11.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso.
La procura alle liti costituisce requisito essenziale per la valida costituzione del difensore, come stabilito dall'art. 83 c.p.c., secondo cui "quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura".
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il diritto alla cittadinanza ha natura personalissima e può essere fatto valere in giudizio solo dal diretto interessato, oppure da un suo rappresentante munito di valido potere rappresentativo conferito nelle forme di legge” (cfr.
Cassazione civile, ordinanza n. 4420/2022).
La procura alle liti deve essere conferita personalmente dalla parte che intende agire in giudizio o da un suo rappresentante munito di validi poteri, dovendo il difensore certificare l'autenticità della sottoscrizione del conferente. La carenza di una valida procura rilasciata dal diretto interessato o da un suo legittimo rappresentante determina l'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. civ. ord. n. 4420/2022).
Considerato che nel caso di specie, nonostante il termine concesso dal Giudice ai sensi dell'art. 182
c.p.c. per il rilascio di valida procura o per la sua rinnovazione, il difensore ha depositato in data
02.10.2025 una procura rilasciata da soggetti completamente estranei al presente ricorso;
tale circostanza non può in alcun modo sanare il vizio originario e determina inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto manca completamente il rapporto di rappresentanza tra i ricorrenti effettivi e il difensore.
Così come stabilito dalla Corte di Cassazione: “la mancanza della procura speciale, debitamente sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti. Tale requisito formale trova il suo fondamento nella necessità di verificare l'effettiva volontà della parte di proporre il ricorso e la legittimazione del difensore a rappresentarla” (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 12026/2024)
Rilevato che nel caso in esame, il termine assegnato per la regolarizzazione della procura è decorso inutilmente, non essendo stata depositata alcuna procura valida rilasciata dai ricorrenti, ma solo una procura di soggetti estranei al rapporto processuale, la mancata produzione di valida procura speciale impedisce a questo Tribunale di procedere all'accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, comportando la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al rimborso delle spese di lite, in favore della parte resistente, a carico dell'Avvocato Giuseppe Pinelli in proprio, il tutto come liquidate in dispositivo
(secondo i parametri medi previsti dal previsti dal D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa - scaglione valore indeterminabile - complessità bassa - nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata dalla parte resistente - con esclusione delle fasi istruttoria/trattazione e conclusionale). Infatti, “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità: conseguentemente
è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (cfr. Cass. S.U. n. 10706/2006; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 16/05/2018, n.11930).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale alle liti;
• condanna l'Avvocato Giuseppe Pinelli in proprio al pagamento delle spese processuali in favore del , che liquida in complessivi euro 1.696,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino