Art. 4. 1. Il Governo e' autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.
Articolo 3Articolo 5
Articolo 4 della Legge 30 luglio 1990, n. 219
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21 agosto 1990
21 agosto 1990
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