Art. 52. (Disposizioni in materia di indennita' di
accompagnamento).
1. All' articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 1 18 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell' articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469 , e successive modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennita' di accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidita' di servizio o di altra indennita' di accompagnamento".
2. Per le finalita' di cui all' articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuati dalle commissioni mediche di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , integrate, a richiesta dell'interessato o dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
accompagnamento).
1. All' articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 1 18 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell' articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469 , e successive modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennita' di accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidita' di servizio o di altra indennita' di accompagnamento".
2. Per le finalita' di cui all' articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuati dalle commissioni mediche di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , integrate, a richiesta dell'interessato o dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.