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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/11/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10581 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, rimessa al Collegio per la decisione il
TRA
) rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. IODICE GENEROSO MARCO TULLIO
) presso cui è elettivamente domiciliato;
C.F._2
RICORRENTE
E
) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. TARTAGLIONE CLETO ) presso cui è elettivamente C.F._4 domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/09/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi agli atti di causa. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 29.11.2019, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in Marcianise (CE) in data 5.09.2006 dal quale era nata la figlia
(il 31.07.2007) e di essersi separato con decreto di omologa del 9.06.2017, ove era Per_1
1 stato previsto l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, la previsione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento di €. 700,00 di cui €. 200,00 in favore della resistente ed €. 500,00 in favore della figlia minore.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 2.09.2021, si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva disporsi l'affido condiviso della figlia Per_1 con collocamento presso la stessa, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 200,00 e la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27.10.2021, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, confermando le condizioni della separazione ad eccezione del diritto di visita del padre.
All'udienza del 16.11.2022 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 16.12.2022 il Giudice, ritenuto che la condizione n.5 dell'accordo vertente su diritti indisponibili era in contrasto con la legge, rimetteva la causa sul ruolo onerando le parti di fornire chiarimenti.
Con comparsa conclusionale per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025 il ricorrente riferiva di essere disoccupato e, pertanto, chiedeva la riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento della figlia e della moglie da euro 700,00 ad euro 400,00 mensili.
Con comparsa conclusionale per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025 la resistente chiedeva pronunciarsi sentenza di divorzio riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 17.09.2025 il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione con termini ridotti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9.06.2017. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2 Quanto all'affido e ai tempi di permanenza con il padre, della figlia (nata il [...]) Per_1 nulla si dispone in quanto nelle more del giudizio la stessa ha raggiunto la maggiore età.
In relazione al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, occorre osservare quanto segue. Parte riesistente chiedeva disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili così come stabilito in sede di separazione e confermato con ordinanza presidenziale del 27.10.2021. Parte resistente, che nel corso del giudizio ha rappresentato di aver avuto anche un'altra figlia dalla nuova relazione, soltanto con comparsa conclusionale del 15.10.2025 ha riferito di trovarsi in uno stato di disoccupazione chiedendo, pertanto, la riduzione dell'assegno di mantenimento. Tale deduzione, oltre ad essere tardiva, non è stata provata , mentre la circostanza della nascita di un'altra figlia, poiché avvenuta prima dell'instaurazione del presente giudizio, non rileva ai fini della domanda. Pertanto, in assenza di elementi idonei a giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento, questo Collegio conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di Per_1 euro 500,00 mensili da corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale Istat. Il padre dovrà, altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie o previamente concordate e documentate.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente va rigettata.
La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale, determinandosi una sospensione dei soli doveri “personali” del matrimonio
(quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio. L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione
«patrimonialistica» del matrimonio (Cfr. Cass. civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive
e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018). Nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della
3 domanda. Non sussiste tra le parti una significativa disparità reddituale in quanto il ricorrente ha dichiarato di essere attualmente privo di occupazione, mentre la resistente non ha mai svolto attività lavorativa né dispone di proprie fonti di sostentamento. La resistente, inoltre, non ha provato di essersi attivata autonomamente nella ricerca di un lavoro. Invero, nonostante il tempo trascorso dalla separazione (anno 2017), durante il quale la ha goduto dell'assegno di Controparte_1 mantenimento, quest'ultima non ha documentato di aver fattivamente cercato un lavoro retribuito o, comunque, di essersi adoperata al fine di trovare lavoro. Non ha offerto la prova di aver tentato l'inserimento lavorativo e di non essere riuscita per causa a sé non imputabile così come, non ha provato la sussistenza di circostanze ostative allo svolgimento dell'attività lavorativa. Peraltro,
l'attenuazione del principio di autoresponsabilità, espressione della solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno divorzile perequativo-assistenziale, non può essere dilatata oltre ragionevoli limiti, sino a deresponsabilizzare il coniuge richiedente e ad esonerarlo dall'osservanza del dovere solidaristico cui è parimenti tenuto.
In definitiva, la domanda va rigettata, dovendosi peraltro far presente che l'assegno divorzile era stato già oggetto di rinunzia da parte della resistente nell'accordo negoziale non trasfuso in sentenza del 16\12\2021( cfr. in atti ).
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in IA (CE) il 05.09.2006 da ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.10.1963 e ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
20.09.1967;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 14, Parte
I, Serie, Anno 2006);
3. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla ricorrente la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno;
4. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente est.
4 dott. Giovanni D'Onofrio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10581 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, rimessa al Collegio per la decisione il
TRA
) rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. IODICE GENEROSO MARCO TULLIO
) presso cui è elettivamente domiciliato;
C.F._2
RICORRENTE
E
) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. TARTAGLIONE CLETO ) presso cui è elettivamente C.F._4 domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/09/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi agli atti di causa. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 29.11.2019, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in Marcianise (CE) in data 5.09.2006 dal quale era nata la figlia
(il 31.07.2007) e di essersi separato con decreto di omologa del 9.06.2017, ove era Per_1
1 stato previsto l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, la previsione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento di €. 700,00 di cui €. 200,00 in favore della resistente ed €. 500,00 in favore della figlia minore.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 2.09.2021, si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva disporsi l'affido condiviso della figlia Per_1 con collocamento presso la stessa, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 200,00 e la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27.10.2021, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, confermando le condizioni della separazione ad eccezione del diritto di visita del padre.
All'udienza del 16.11.2022 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 16.12.2022 il Giudice, ritenuto che la condizione n.5 dell'accordo vertente su diritti indisponibili era in contrasto con la legge, rimetteva la causa sul ruolo onerando le parti di fornire chiarimenti.
Con comparsa conclusionale per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025 il ricorrente riferiva di essere disoccupato e, pertanto, chiedeva la riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento della figlia e della moglie da euro 700,00 ad euro 400,00 mensili.
Con comparsa conclusionale per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025 la resistente chiedeva pronunciarsi sentenza di divorzio riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 17.09.2025 il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione con termini ridotti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9.06.2017. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2 Quanto all'affido e ai tempi di permanenza con il padre, della figlia (nata il [...]) Per_1 nulla si dispone in quanto nelle more del giudizio la stessa ha raggiunto la maggiore età.
In relazione al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, occorre osservare quanto segue. Parte riesistente chiedeva disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili così come stabilito in sede di separazione e confermato con ordinanza presidenziale del 27.10.2021. Parte resistente, che nel corso del giudizio ha rappresentato di aver avuto anche un'altra figlia dalla nuova relazione, soltanto con comparsa conclusionale del 15.10.2025 ha riferito di trovarsi in uno stato di disoccupazione chiedendo, pertanto, la riduzione dell'assegno di mantenimento. Tale deduzione, oltre ad essere tardiva, non è stata provata , mentre la circostanza della nascita di un'altra figlia, poiché avvenuta prima dell'instaurazione del presente giudizio, non rileva ai fini della domanda. Pertanto, in assenza di elementi idonei a giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento, questo Collegio conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di Per_1 euro 500,00 mensili da corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale Istat. Il padre dovrà, altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie o previamente concordate e documentate.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente va rigettata.
La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale, determinandosi una sospensione dei soli doveri “personali” del matrimonio
(quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio. L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione
«patrimonialistica» del matrimonio (Cfr. Cass. civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive
e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018). Nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della
3 domanda. Non sussiste tra le parti una significativa disparità reddituale in quanto il ricorrente ha dichiarato di essere attualmente privo di occupazione, mentre la resistente non ha mai svolto attività lavorativa né dispone di proprie fonti di sostentamento. La resistente, inoltre, non ha provato di essersi attivata autonomamente nella ricerca di un lavoro. Invero, nonostante il tempo trascorso dalla separazione (anno 2017), durante il quale la ha goduto dell'assegno di Controparte_1 mantenimento, quest'ultima non ha documentato di aver fattivamente cercato un lavoro retribuito o, comunque, di essersi adoperata al fine di trovare lavoro. Non ha offerto la prova di aver tentato l'inserimento lavorativo e di non essere riuscita per causa a sé non imputabile così come, non ha provato la sussistenza di circostanze ostative allo svolgimento dell'attività lavorativa. Peraltro,
l'attenuazione del principio di autoresponsabilità, espressione della solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno divorzile perequativo-assistenziale, non può essere dilatata oltre ragionevoli limiti, sino a deresponsabilizzare il coniuge richiedente e ad esonerarlo dall'osservanza del dovere solidaristico cui è parimenti tenuto.
In definitiva, la domanda va rigettata, dovendosi peraltro far presente che l'assegno divorzile era stato già oggetto di rinunzia da parte della resistente nell'accordo negoziale non trasfuso in sentenza del 16\12\2021( cfr. in atti ).
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in IA (CE) il 05.09.2006 da ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.10.1963 e ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
20.09.1967;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 14, Parte
I, Serie, Anno 2006);
3. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla ricorrente la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno;
4. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12/11/2025
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