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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.14990/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Donato D'Angelo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Donato D'Angelo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25, depositate in data 27.11.25
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma (RM), tra i Sigg.ri e (C.F. Parte_1 Parte_2
e trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio dello Stato C.F._2
Civile di Roma (RM), dell'anno 2011, atto 01787, parte 103, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2) i coniugi, sotto la loro esclusiva e piena responsabilità, danno atto di aver provveduto alla divisione bonaria di ogni bene in comune e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra; 3) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti di talché rinunciano reciprocamente a richiedere assegni mensili di mantenimento;
il
Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno divorzile una tantum di € 1.000,00 Pt_2 Pt_1
(mille/00); 4) i coniugi convengono che le condizioni economiche concordate decorrano dalla data del deposito del presente ricorso;
5) i coniugi dichiarano infine che le spese processuali siano integralmente compensate tra le parti”; . rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 10.12.2011 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01787, parte I, serie 03, anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.14990/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Donato D'Angelo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Donato D'Angelo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25, depositate in data 27.11.25
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma (RM), tra i Sigg.ri e (C.F. Parte_1 Parte_2
e trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio dello Stato C.F._2
Civile di Roma (RM), dell'anno 2011, atto 01787, parte 103, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2) i coniugi, sotto la loro esclusiva e piena responsabilità, danno atto di aver provveduto alla divisione bonaria di ogni bene in comune e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra; 3) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti di talché rinunciano reciprocamente a richiedere assegni mensili di mantenimento;
il
Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno divorzile una tantum di € 1.000,00 Pt_2 Pt_1
(mille/00); 4) i coniugi convengono che le condizioni economiche concordate decorrano dalla data del deposito del presente ricorso;
5) i coniugi dichiarano infine che le spese processuali siano integralmente compensate tra le parti”; . rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 10.12.2011 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01787, parte I, serie 03, anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi