Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2026REG.PROV.COLL.
N. 01163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2025, proposto da
GR SE Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio eletto presso il suo studio in via Giacomo Cusumano, n. 40, Palermo;
contro
Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, nella persona del legale rappresentante pro tempore , Presidenza della Regione Siciliana, nella persona del Presidente pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti
Comune di GI OS, Regione Siciliana, non costituiti in giudizio;
Ufficio Locale Marittimo di GI OS, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., 12 settembre 2025, n. 699, emessa all’esito del giudizio n. 785/2025 R.G..
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti – Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. LA NA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. La società GR SE Soc. Coop. ha proposto ricorso per revocazione nei confronti della sentenza 12 settembre 2025, n. 699, emessa da questo Consiglio all’esito del giudizio n. 785/2025 R.G., con la quale è stata riformata la sentenza pronunciata dal T.A.R. Sicilia 30 giugno 2025, n. 2056, avente a oggetto la domanda di annullamento della nota prot. n. 13826 del 18 aprile 2024 con cui la Capitaneria di Porto di Messina – AMS Messina aveva rigettato l’istanza per l’affidamento in concessione del servizio di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi presso il porto di GI OS e negli specchi acquei di competenza, compresa la rada prospicente, accogliendo il ricorso proposto “ annullando gli atti gravati sul presupposto che nel caso di specie difettano in radice i presupposti di operatività del regime derogatorio previsto dall’art. 5, comma 8, d.lgs. n. 197/2021 ”.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Messina Autorità Marittima dello Stretto e la Presidenza della Regione Siciliana, regolarmente evocati in giudizio, si sono costituiti depositando un’unica memoria.
3. Il Comune di GI OS e l’Ufficio Locale Marittimo di GI OS, pure evocati in giudizio, non hanno svolto difese.
4. La società GR SE Soc. Coop. ha depositato memoria di replica.
5. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1.Con il primo e unico motivo del ricorso per revocazione deduce la società ricorrente che il Giudice d’appello, in tesi certamente per mera svista, non si era avveduto del fatto che, nel caso in esame, non ricorrevano tutti i presupposti cumulativamente richiesti dalla norma perché potesse trovare applicazione la deroga del citato art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 167 del 2001. In effetti, come comprovato dagli atti del giudizio, era escluso in punto di fatto il ricorrere (quantomeno) di due condizioni di operatività del regime derogatorio: 1. l’integrazione degli impianti di raccolta portuali nel sistema di gestione dei rifiuti comunale; 2. la comunicazione all’utenza portuale delle informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti. Come attestato dalla stessa Amministrazione comunale il servizio di raccolta dei rifiuti aveva a oggetto unicamente gli RSU e, per di più, unicamente con riferimento alle aree portuali (molo, banchine, calate portuali) e non ricomprendeva il ritiro con natanti dei rifiuti da bordo delle navi e neppure la raccolta e il trattamento di tali specifici rifiuti. La sentenza impugnata per revocazione era evidentemente l’effetto di un errore di fatto, essendosi omesso di rilevare la carenza di tale imprescindibile presupposto, normativamente richiesto e documentalmente provato. Inoltre, in difetto della necessaria integrazione degli impianti di raccolta portuali nel sistema di gestione dei rifiuti comunali non poteva mai essere messa a disposizione degli utenti del porto alcuna informazione relativa al sistema di gestione dei rifiuti. Anche rispetto a tale ulteriore aspetto, non contestato dalla difesa erariale, la decisione del Giudicante in appello era censurabile per omessa pronuncia. In conclusione, l’accertamento delle superiori circostanze di fatto avrebbe determinato inevitabilmente il rigetto del ricorso in appello proposto dall’Autorità Marittima. In aggiunta, si rendeva opportuno evidenziare che la pronuncia in esame aveva escluso la deroga di cui all’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 197 del 2021 – che riguardava, invece, unicamente “ i piccoli porti non commerciali che sono interessati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto ” – perché il porto di GI OS era “ di dimensioni assai modeste ”, mentre, al contrario, il porto di GI OS, pur non avendo una prevalente destinazione commerciale, era caratterizzato da un traffico di imbarcazioni incompatibile con la qualificazione di “ piccolo porto ” operata arbitrariamente e in difetto dei presupposti dalla stessa Capitaneria di Porto – AMS Messina con decreto n. 10 del 3 febbraio 2022, che non aveva considerato che la rada era parte integrate del porto, così come definita dall’art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 197 del 2021. La sentenza d’appello aveva, in altri temini, omesso di rilevare un fatto documentato e incontestato che avrebbe condotto al rigetto del motivo di gravame.
1.1 In disparte il profilo della mancanza di “ soggettività giuridica unitaria ” dedotto dalla difesa erariale, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, pure richiamata, (Cass., Sez. U., 8 maro 1986, n. 1561; Cass., 3 ottobre 1986, n. 1583; Cass., 7 marzo 1987, n. 2433), ma da intendersi superato alla luce dell’avvenuta costituzione della Presidenza della Regione Siciliana, il ricorso per revocazione è inammissibile.
1.2 È necessario premettere che l'istanza di revocazione di una pronuncia del Consiglio di Stato, proponibile ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.a, espressamente richiamati, implica, per quel che rileva nel caso in esame, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cons. Stato, sez. IV, Sentenza, 25 settembre 2025, n. 7530; Cons. Stato, sez. VII, 5 agosto 2025, n. 6942; Cass., 28 ottobre 2000 n. 14256; Cass., 11 gennaio 2019, n. 442).
1.3 In particolare, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella del C.G.A.R.S., presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato, b) risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., 15 marzo 2023, n. 7435; Cass., 10 giugno 2021, n. 16439).
1.4 Di poi, il giudice, sempre nella fase rescindente del giudizio di revocazione, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cons. Stato, sez. V, Sentenza, 15 luglio 2025, n. 6191; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5714; Cass., 23 aprile 2020, n. 8051).
1.5 Rientra, altresì, fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, sicché, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass., 4 aprile 2019, n. 9527).
1.6 Al riguardo, giova precisare che l'errore costituisce un punto controverso oggetto della decisione non soltanto nel caso in cui cada su un fatto, in relazione al quale siano emerse posizioni contrapposte tra le parti, di talché vi è stata una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice assume necessariamente una dimensione valutativa (Cass., 8 giugno 2018, n. 14929; Cass., 30 ottobre 2018, n. 14929); ma anche nel caso in cui (sotteso al presente ricorso) l'errore cada su un fatto controvertibile, di un fatto cioè che è stato prospettato da una delle parti o, eventualmente, dallo stesso giudice e che, per tale ragione, è rimasto acquisito al processo (Cass., 16 dicembre 2014, n. 26451; Cass., 15 marzo 2023, n. 7435).
1.7 Invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo o nell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso anche tra le parti. In definitiva, punto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.., non è soltanto il fatto che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche il fatto che, essendo stato introdotto da una parte, sia divenuto per ciò solo controvertibile, di modo che debba ritenersi che abbia comunque formato oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia, con la quale il giudice ha definito il processo.
1.8 In conclusione, la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiede che l'errore sia una chiara svista percettiva riguardante l'esistenza o il contenuto degli atti di causa, non includendo contestazioni sull'attività valutativa del giudice o sull'esatta lettura e interpretazione del materiale probatorio. La revocazione non può pertanto essere fondata su questioni di diritto o su interpretazioni errate del contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti e, in particolare, non può giustificare una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto; di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono "fatti" ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa e interpretativa del giudice (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2025, n. 6191). Inoltre, ai fini della revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore deve essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l'attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5714).
2. Tanto premesso in punto di principi normativi e giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame, il C.G.A.R.S., con la sentenza 12 settembre 2025, n. 699, in applicazione del principio della ragione più liquida, inteso quale corollario del principio di economia processuale, ha esaminato il terzo motivo d’appello (dei quattro proposti), stante la sua manifesta fondatezza, con il quale le Amministrazioni appellanti avevano lamentato la violazione dell’art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 197/2021 sulla qualifica di “ piccolo porto ” del porto di GI OS, oltre che la violazione del principio di non contestazione e il travisamento dei fatti e ha riformato la sentenza di primo grado, rinvenendo che il giudice di prime cure avrebbe “ 9.1. (…) errato nell’applicare, nel caso di specie, il principio di non contestazione, avendo le amministrazioni marittime espressamente contestato, in punto di fatto, quanto affermato dalla ricorrente in primo grado, circa le dimensioni e l’attività del porto di GI OS (cfr. pag. 6 della memoria del 1° maggio 2025); in secondo luogo il predetto porto è di dimensioni assai modeste (potendo quindi rientrare nella categoria di “piccolo porto non commerciale”, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 197/2021), sia per fatto notorio, sia alla luce di quanto rilevato dalle amministrazioni appellanti, essendo costituito da un solo molo di circa 200 metri, ove possono trovare ormeggio solo pescherecci e barche da diporto, considerato altresì che le navi devono rimanere in rada, non potendo accostare il porto a causa dei bassi fondali ”.
2.1 Va precisato, al riguardo, che il Giudice di primo grado, con la sentenza appellata, aveva accolto il secondo ed il terzo motivo, in quanto il porto di GI OS era « interessato da un non trascurabile traffico di imbarcazioni da diporto (come sostenuto dalla parte ricorrente e non eccepito dalle controparti pubbliche), specialmente durante la stagione estiva, vista l’alta vocazione turistica della zona, oltre che di pescherecci e navi da crociera », non potendo quindi il predetto porto essere qualificato come “ piccolo porto non commerciale ”.
2.2 Va, pure, evidenziato che la società GR SE Soc. Coop. aveva riproposto in sede di appello il quarto motivo del ricorso di primo grado, non esaminato dal T.A.R. (“ violazione degli articoli 7, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, violazione del principio del contraddittorio, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto e erroneità della motivazione, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, sviamento, ingiustizia manifesta, non avendo l’amministrazione tenuto in considerazione le osservazioni formulate dalla società istante ai sensi dell’art. 10-bis l.n. 241/1990 ”) che è stato rigettato dal Giudice di secondo grado ritenendo che “ le osservazioni formulate dalla GR SE in sede procedimentale (cfr. all. 6 del ricorso di primo grado) sono state ritenute dalla Capitaneria di Porto non idonee a superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, avendo il gravato provvedimento di diniego fornito una esaustiva motivazione idonea anche a replicare a quanto dedotto dalla società istante (motivazione sopra riportata al § 2 della presente sentenza) ”.
2.3 Ciò posto, osserva il Collegio come, nella specie, non sussista alcun errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza di questo Consiglio 12 settembre 2025, n. 699, né le circostanze evidenziate dalla società ricorrente vertono su fatti incontroversi, avendo formato espressamente oggetto di discussione tra le parti e, per ciò solo, non essendo questioni suscettibili di revocazione.
2.3.1 Più specificamente, come già precisato, la società ricorrente ha sostanzialmente dedotto che il Giudice d’appello non si era avveduto del fatto che non sussistevano i presupposti (cumulativi) di legge per l’operatività della deroga di cui all’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 167 del 2001 e che la sentenza revocanda aveva omesso di rilevare che il servizio di raccolta dei rifiuti aveva a oggetto unicamente gli RSU e, per di più, unicamente con riferimento alle aree portuali e che nessuna informazione relativa al sistema di gestione dei rifiuti poteva mai essere messa a disposizione degli utenti del porto in difetto della necessaria integrazione degli impianti di raccolta portuali nel sistema di gestione dei rifiuti comunale. Ancora lamenta la società ricorrente che la sentenza revocanda aveva escluso la deroga di cui all’art. 5, comma 8 del d.lgs. n. 197 del 2021 ritenendo che il porto di GI Naxox fosse “ di dimensioni assai modeste ”, mentre, al contrario, il porto di GI OS era caratterizzato da un traffico di imbarcazioni incompatibile con la qualificazione di “ piccolo porto ” e che tale qualificazione era stata operata in difetto dei presupposti stabiliti dalla stessa Capitaneria di Porto – AMS Messina con decreto n. 10 del 3 febbraio 2022, nemmeno considerando che la rada fosse parte integrate del porto ex art. 2, comma 1, lettera i, d.lgs. n. 197 del 2021.
2.3.2 E, invero, laddove si discute della sussistenza degli altri presupposti previsti dall’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 167 del 2001, potrebbe trattarsi, al più, di un errore di diritto nell’interpretazione della norma, che, peraltro, nel caso in esame non sussiste alla luce proprio del tenore letterale della norma (“ 8. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali ”) che richiede, ai fini dell’esenzione, come premessa fattuale necessaria la sussistenza della caratteristica di “piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto ” , atteso che soltanto detti porti sono esentati “ se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali ”. Con l’ulteriore e necessario corollario che l’accertamento delle superiori circostanze di fatto, proprio in ragione di quanto esplicitato dal Legislatore, non avrebbe affatto determinato il rigetto del ricorso in appello proposto dall’Autorità Marittima.
2.3.3 Per quel che concerne l’errore revocatorio dedotto con riferimento all’accertamento operato dal Giudice sulle dimensioni modeste del porto di GI OS, si tratta, all’evidenza, di mere prospettazioni difensive già svolte nel giudizio di primo e di secondo grado e, dunque, di argomentazioni prospettate su fatti controversi, come tali non suscettibili di assurgere a valido vizio revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., che, involgono un giudizio sul fatto e ne propongono un diverso esito valutativo che configurano ancora una volta un errore di diritto.
2.3.4 Deve, peraltro, precisarsi che il Collegio non ha affatto affermato, come sostiene la società ricorrente, che la rada non vada compresa nella nozione di porto, ma ha evidenziato che il porto del Comune GI OS è di dimensioni assai modeste sia per fatto notorio (motivazione questa che costituisce una autonoma ragione del decidere che non è stata minimamente censurata in sede di revocazione), sia perché è costituito da un solo molo di circa 200 metri dove potevano trovare ormeggio solo pescherecci e barche da diporto, dato che le navi dovevano rimanere in rada, non potendo accostare il porto a causa dei bassi fondali.
2.4 In conclusione, il ricorso per revocazione proposto è inammissibile, in quanto non prospetta alcun errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., quanto piuttosto un (asserito) errore di giudizio, peraltro su fatti controversi, che non rientra, per ciò solo, nell'area dell'errore di percezione, ma, al più, in quella, normativamente e ragionevolmente insindacabile, della valutazione.
3. La ritenuta inammissibilità della revocazione nella fase rescindente, osta al passaggio alla fase rescissoria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8686).
3.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 1163/2025, R.G. lo dichiara inammissibile.
Condanna la società appellante al pagamento, in favore delle controparti costituite, delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN de CI, Presidente
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
LA NA, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LA NA | NN de CI |
IL SEGRETARIO