Ordinanza presidenziale 9 dicembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10373 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07026/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7026 del 2021, proposto da MI De OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui al Prot. n. M_D AFE002 REG2021 0005042 del 23.04.2021, notificato in pari data alla ricorrente, a mezzo del quale l''Amministrazione ha negato alla ricorrente il riconoscimento del premio di fine ferma previsto per gli Ufficiali in ferma prefissata – Art. 1796 D. Lgs. 66/10.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente in data 28.12.2020 finalizzata ad ottenere, ai sensi dell’art. 1796 cod. ord. mil, la liquidazione e pagamento delle competenze asseritamente spettanti a titolo di premio di fine ferma maturato al 31.12.2019 e 31.12.2020;
- il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mera forma;
- con memoria depositata in atti in data 30.01.2025 l’avvocato della ricorrente ha dichiarato “di voler rinunciare, nei limiti dell’iscrizione a ruolo dinanzi a Codesto TAR del Lazio-Roma, agli atti del giudizio di cui al R.G.N. 7026/2021, con richiesta di compensazione delle spese processuali” perché per un mero errore materiale il ricorso in esame era stato incardinato anche presso questo Tribunale, essendo invece il giudizio già incardinato correttamente presso il TAR Emilia Romagna, presso il quale è iscritto a ruolo con R.G.N. 557/2021;
- sono pertanto sussistenti i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c);
- in considerazione di tale esito, possa disporsi la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO