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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/07/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 177/2021 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 22 luglio 2025 ad ore 10:10 innanzi al dott.ssa Giulia Civiero, sono comparsi: per l'avv. BONALUME PAOLO, l'avv. GOMEZ PALOMA Parte_1
GIOVANNI, l'avv. CARDONA GIUSEPPE e l'avv. DEL BENE MICHELE, oggi sostituiti dall'avv.
MANCINI MARCO;
per l'avv. D'ALESIO ANTONIO. Controparte_1
È altresì presente il c.t.u. dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni in merito alla questione preliminare relativa alla legittimità del rifiuto della cessione del debito da parte della convenuta.
Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da nota di trattazione scritta dell'11.7.2024 (riportate in comparsa conclusionale).
Il procuratore di parte convenuta precisa le proprie conclusioni come da allegato foglio di pc sulla questione preliminare.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Chiedono altresì al Giudice di essere esonerati dall'attesa della lettura della sentenza.
Il Giudice, previa concessione dell'autorizzazione richiesta, si ritira in camera di consiglio alle ore 10:15.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 10:45.
pagina 1 di 13 Il Giudice
dott.ssa Giulia Civiero
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 177/2021 promosso da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, dall'avv. Giovanni Gomez Paloma, dall'avv. Michele Del
Bene e dall'avv. Giuseppe Cardona giusta mandato allegato telematicamente dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Milano, corso Magenta n. 84;
c.f.: P.IVA_1
- attrice - contro
Controparte_1
in persona del Direttore Generale pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio d'Alesio giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via
Fonderia n. 10;
pagina 3 di 13 c.f.: P.IVA_2
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei Parte_2 CP_1
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo CP_1
pagamento in favore di Parte_2
I. € 63.005,65 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A - B;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub ALL. A – B (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 7.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
pagina 4 di 13 V. € 719.437,69 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. C – D - E
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
VII. l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
VIII. € 48.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. F, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il
predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_2
ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di
[...] CP_1 CP_1 [...]
i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er: Parte_2 Parte_2
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
pagina 5 di 13 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione
ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_2
pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di di CP_1 CP_1 Parte_2
ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_2
dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n.
55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
pagina 6 di 13 Per parte convenuta: nel merito:
Parte accertarsi e dichiararsi la liceità e dunque la validità dei rifiuti formalizzati da rispetto alle cessioni di credito notificatele
Part e compiute in favore di , per le ragioni dedotte in corso di causa e da ultimo nella comparsa conclusionale e di replica.
Con vittoria di spese ed onorari.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al pagamento di un considerevole importo, Controparte_1
superiore ad € 1.200.000,00. Tale pretesa si componeva, principalmente, di una sorte capitale di €
504.755,58, derivante da fatture emesse da vari fornitori dell' e asseritamente cedute all'attrice, di € CP_1
737.302,23 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre forniture, nonché di ulteriori somme per interessi anatocistici e per il rimborso forfettario dei costi di recupero ai sensi dell'art. 6 del
D.Lgs. n. 231/2002.
Si costituiva in giudizio l con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
23.7.2021, contestando integralmente le pretese avversarie.
In particolare, la convenuta eccepiva la non debenza delle somme richieste, asserendo di aver già
Part provveduto al pagamento, in parte direttamente a e in parte ai fornitori originari a seguito del legittimo rifiuto delle cessioni di credito.
A tal proposito, sosteneva l'inopponibilità delle cessioni di credito, sia per vizi formali ai sensi degli artt. 69
e 70 del R.D. 2440/1923, sia per l'espresso e tempestivo rifiuto opposto ai sensi della normativa speciale contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici.
pagina 7 di 13 La convenuta eccepiva, inoltre, l'estinzione parziale del debito per compensazione con note di credito emesse dai fornitori o con penali contrattuali addebitate agli stessi nonché la prescrizione decennale per i crediti più risalenti.
Sosteneva, infine, l' la non debenza di alcune fatture in quanto erroneamente intestate ovvero CP_1
oggetto di formale contestazione.
All'udienza di prima comparizione, le parti chiedevano ed ottenevano la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Nel corso del giudizio, a fronte delle eccezioni e della documentazione prodotta dalla convenuta, parte attrice provvedeva a più riprese a ridurre la propria pretesa creditoria.
In particolare, con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ., la richiesta per sorte capitale veniva ridotta a € 323.335,29, per poi essere ulteriormente contenuta, in sede di comparsa conclusionale, all'importo di € 63.005,65. Anche la pretesa per interessi di mora su forniture diverse veniva rideterminata in € 719.437,69.
La causa veniva inizialmente ritenuta di natura documentale e dunque matura per la decisione. Infatti, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 18.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. In tale sede, il G.I. tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di scritti conclusivi.
Tuttavia, il Giudice – in sede decisoria – ritenuta la particolare complessità tecnica della materia, legata alla necessità di analizzare migliaia di fatture, pagamenti e atti di cessione, e rilevata la genericità delle allegazioni attoree a fronte delle specifiche contestazioni della convenuta, con ordinanza del 9.12.2024 disponeva la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di una c.t.u. contabile. Il quesito posto al c.t.u., individuato nella persona del dott. (che prestava giuramento all'udienza del 20.12.2024) Persona_1
mirava a ricostruire analiticamente i rapporti di dare-avere, verificando per ogni credito l'esistenza della documentazione giustificativa, le date di scadenza e di effettivo pagamento, il soggetto beneficiario del pagina 8 di 13 pagamento e la presenza di formali rifiuti delle cessioni o di altre contestazioni.
Nel corso delle operazioni peritali emergeva la necessità, evidenziata dal c.t.u. mediante apposita istanza ex art. 92 disp. att. cod. proc. civ., della previa risoluzione della questione di diritto relativa alla legittimità del rifiuto della cessione da parte della convenuta.
Previa adeguata instaurazione del contraddittorio con le parti, il G.I. fissava apposita udienza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. per la discussione orale sulla sola questione suddetta.
All'udienza del 22.7.2025, i procuratori delle parti precisavano sul punto le proprie conclusioni, discutevano la causa ed il Giudice pronunciava il presente provvedimento ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
* * *
Nel corso delle operazioni peritali svolte dal dott. è emersa l'opportunità, in via preliminare e Persona_1
dirimente, di risolvere la questione relativa alla validità ed efficacia, nei confronti della convenuta, delle plurime cessioni di credito poste a fondamento delle pretese attoree.
Part La pretesa creditoria di poggia, infatti, sull'assunto di essere l'unica e legittima titolare dei crediti per cui è causa, in virtù di contratti di factoring stipulati con i fornitori dell' CP_1
Di contro, la difesa della convenuta si fonda sulla legittimità dei rifiuti opposti a tali cessioni e sulla conseguente efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti in favore dei creditori originari.
La risoluzione di tale contrasto non risiede in una mera analisi fattuale, ma richiede di definire correttamente la gerarchia delle fonti normative applicabili alla fattispecie.
Orbene, parte attrice invoca l'applicazione della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, che disciplina la cessione dei crediti d'impresa. Sostiene che tale normativa, in quanto lex specialis in materia di factoring, richieda la sola notifica al debitore ceduto per rendere la cessione opponibile, escludendo qualsiasi facoltà di rifiuto in capo a quest'ultimo.
Tale prospettazione, sebbene astrattamente corretta con riferimento ai rapporti tra privati, non può essere accolta nel caso di specie, in cui il debitore ceduto è un' Controparte_2
pagina 9 di 13 , pacificamente qualificabile come Controparte_3
“amministrazione aggiudicatrice” ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei Contratti
Pubblici), applicabile ratione temporis alla maggior parte delle cessioni in esame.
L'argomento di parte attrice trascura infatti la natura del rapporto giuridico sottostante. Se la Legge n.
52/1991 è speciale rispetto alla disciplina generale della cessione del credito contenuta nel Codice Civile, il
Codice dei Contratti Pubblici è, a sua volta, lex specialis rispetto alla Legge n. 52/1991 quando la cessione ha ad oggetto crediti derivanti da contratti di appalto di forniture e servizi stipulati da una pubblica amministrazione.
Il rapporto tra le fonti si risolve, pertanto, non in un'antinomia, ma in un concorso di norme in cui la disciplina speciale dettata per il soggetto pubblico e per la tipologia di contratto prevale su quella, pur speciale, relativa all'operazione di factoring in generale.
Come correttamente eccepito dalla convenuta e come già affermato da questo stesso Tribunale in precedenti pronunce (cfr. sent. n. 2018/2021, doc. O;
sent. n. 1609/2023, doc. Q), le disposizioni del
Codice dei Contratti Pubblici sono state introdotte dal legislatore per presidiare interessi di natura pubblicistica, quali la trasparenza, la tracciabilità dei flussi finanziari e la garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni in favore della P.A.
Tali interessi trascendono la mera dinamica privatistica del rapporto di credito-debito e giustificano una deroga alla libera cedibilità del credito.
In particolare, l'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 (e le analoghe disposizioni contenute nei precedenti codici) stabilisce in modo inequivocabile che: “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
La norma non lascia adito a dubbi interpretativi: il legislatore ha attribuito alla stazione appaltante una chiara facoltà potestativa di rifiuto. L'efficacia della cessione nei confronti dell'ente pubblico non è un pagina 10 di 13 effetto automatico della notifica, ma è condizionata al comportamento (inerte o di assenso) dell'Amministrazione stessa. Il rifiuto, esercitato nel termine perentorio di 45 giorni, agisce come una condizione risolutiva dell'opponibilità, rendendo l'accordo tra cedente e cessionario tamquam non esset per il debitore pubblico.
Ne consegue che, laddove l' abbia comunicato il proprio motivato o immotivato rifiuto sia al CP_1
Part fornitore cedente che a cessionaria nel rispetto del termine e delle forme di legge, essa ha legittimamente impedito che la cessione producesse effetti nei suoi confronti.
Di conseguenza, il pagamento eseguito al creditore originario (il fornitore) deve considerarsi pienamente
Part valido e liberatorio, non potendo pretendere un secondo pagamento per il medesimo titolo.
L'argomentazione attorea secondo cui tale facoltà sarebbe limitata ai soli contratti in corso di esecuzione non è condivisibile. Se è vero che la ratio storica della norma era quella di evitare che l'appaltatore venisse privato dei mezzi finanziari necessari a completare la prestazione, è altrettanto vero che il tenore letterale della disposizione vigente non pone più tale esplicita limitazione, conferendo alla P.A. una facoltà più ampia, legata alla sua natura e alla necessità di garantire un ordinato e trasparente flusso dei pagamenti pubblici.
Inoltre, i rapporti di fornitura in ambito sanitario, sebbene possano concretizzarsi in singole vendite, si inseriscono spesso in contratti quadro o di durata che impegnano le parti per periodi prolungati, rendendo difficile stabilire con certezza il momento di esaurimento del rapporto contrattuale.
Per tutte le ragioni appena esposte, si deve concludere che la disciplina delle cessioni di credito vantati verso un' Pubblica e derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi è regolata dal Controparte_2
Codice dei Contratti Pubblici, la cui normativa speciale prevale su quella generale della Legge n. 52/1991, con la conseguenza che il rifiuto opposto dall' ai sensi dell'art. 106, co. 13, D.Lgs. Controparte_2
50/2016, se ritualmente e tempestivamente comunicato, rende la cessione inefficace e inopponibile nei suoi confronti.
pagina 11 di 13 Part Alla luce di tale principio, le pretese di devono essere rigettate per tutti i crediti per i quali la
Part convenuta ha fornito prova documentale del legittimo e tempestivo rifiuto della cessione. L'analisi demandata al c.t.u., come specificato nel quesito, dovrà quindi distinguere puntualmente tra le fatture relative a cessioni validamente rifiutate e quelle per cui il rifiuto non è intervenuto o è stato tardivo, poiché solo per queste ultime potrà astrattamente residuare un obbligo di pagamento in capo all' e nei CP_1
Part confronti di
In considerazione del fatto che il presente procedimento dovrà proseguire per il completamento della c.t.u., si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta che le pretese di devono essere rigettate per tutti i crediti per i quali Parte_1
la convenuta ha fornito prova documentale del legittimo e Controparte_4
tempestivo rifiuto della cessione;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, 22 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Treviso, 22 luglio 2025.
pagina 12 di 13 Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
pagina 13 di 13