Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5124
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Nell'ipotesi di ritenuta connessione fra più domande proposte nello stesso giudizio, alcune delle quali di competenza del tribunale ordinario, altre di competenza della sezione specializzata agraria, spetta al giudice adito la valutazione circa la necessità o l'opportunità del "simultaneus processus", talché ove il Tribunale ordinario abbia rimesso l'intera causa alla Sezione Specializzata Agraria, quest'ultima non può richiedere il regolamento di competenza in ordine ad alcune soltanto delle domande, facendo risorgere su di esse la competenza che il Tribunale ordinario aveva negato in ordine a tutta la causa, in violazione del principio secondo cui il giudice "ad quem" può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, anche in relazione ad alcune soltanto delle cause connesse unitariamente rimessegli, ma esclusivamente se ritiene che la loro cognizione sia riservata per materia al giudice "a quo", sicché non gli è consentito, altrimenti, disporre la separazione dei processi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5124
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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