Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di ritenuta connessione fra più domande proposte nello stesso giudizio, alcune delle quali di competenza del tribunale ordinario, altre di competenza della sezione specializzata agraria, spetta al giudice adito la valutazione circa la necessità o l'opportunità del "simultaneus processus", talché ove il Tribunale ordinario abbia rimesso l'intera causa alla Sezione Specializzata Agraria, quest'ultima non può richiedere il regolamento di competenza in ordine ad alcune soltanto delle domande, facendo risorgere su di esse la competenza che il Tribunale ordinario aveva negato in ordine a tutta la causa, in violazione del principio secondo cui il giudice "ad quem" può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, anche in relazione ad alcune soltanto delle cause connesse unitariamente rimessegli, ma esclusivamente se ritiene che la loro cognizione sia riservata per materia al giudice "a quo", sicché non gli è consentito, altrimenti, disporre la separazione dei processi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di CAGLIARI, con ordinanza del 6/10/97, vertente tra SU AR ES, SU ND, SU NL, SU IC, SU AR CA, SU LI, SU AR;
- non costituito in questa fase - e LL IO;
- non costituito in questa fase - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/1/99 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, decidendo sulla richiesta d'ufficio di regolamento di competenza, dichiari sulla domanda in questione, la competenza del Tribunale di Cagliari, in composizione ordinaria, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 25 marzo 1991 AR TE, AN, MA, AR CA e CH AS - premesso che con un contratto preliminare del 1 settembre 1976 si erano obbligati a vendere alcuni loro terreni in agro di Gesturi a AN LL per il prezzo di lire 9.000.000, a condizione che non venisse esercitata la prelazione spettante all'affittuario FE DA, il quale invece si era avvalso di tale suo diritto - citarono il promittente acquirente davanti al Tribunale di Cagliari, chiedendo: che fosse accertata la definitiva inefficacia del negozio o che in subordine fosse pronunciata la sua risoluzione, essendosi il convenuto reso inadempiente;
che quindi egli fosse condannato al rilascio dei fondi, i quali gli erano stati concessi in godimento provvisoriamente per un anno verso un compenso di lire 220.000, nonché al risarcimento dei danni;
che in via ancor più gradata il corrispettivo della vendita fosse determinato secondo gli attuali prezzi di mercato. Il LL si costituì in giudizio, contestando la fondatezza di tali domande e chiedendo in via riconvenzionale la pronuncia di una sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso;
sostenne inoltre di trovarsi nella detenzione degli immobili in questione in base a un contratto di affitto intercorso con i AS e pertanto eccepì, in subordine, l'incompetenza del tribunale in composizione ordinaria. Chiamati in causa per integrazione del contraddittorio, in quanto anch'essi promittenti venditori, DU e RC AS affermarono di non essere più proprietari dei terreni oggetto del giudizio e chiesero quindi il rigetto della riconvenzionale, associandosi comunque alle domande proposte dagli attori.
Con sentenza del 14 gennaio 1997 il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione formulata dal convenuto, dichiarò la propria incompetenza, rilevando che era stata dedotta l'esistenza di un rapporto il cui accertamento era riservato alla Sezione specializzata agraria.
Quest'ultimo giudice, adito in riassunzione da AR TE, AN, MA, AR CA e CH AS, con ordinanza del 6 ottobre 1997 ha richiesto di ufficio il regolamento di competenza, ritenendo a sua volta di essere incompetente su tutte le domande delle parti, salvo che su quelle di rilascio e di risarcimento di danni proposte dagli attori, per le quali contestualmente ha disposto la separazione della relativa causa, ordinandone altresì la sospensione fino alla definizione delle altre. Il Procuratore generale ha concluso per l'affermazione della competenza del Tribunale di Cagliari in composizione ordinaria. Le parti private non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La particolarità del conflitto di competenza in esame è che non concerne l'intera controversia, quale era stata devoluta alla cognizione del Tribunale di Cagliari in composizione ordinaria, bensì soltanto alcune sue componenti: essendosi il primo giudice dichiarato incompetente, la Sezione specializzata agraria, adita in riassunzione, ha riconosciuto la propria competenza sulle domande di rilascio dei terreni in questione e di risarcimento di danni, proposte dagli attori (cui il convenuto aveva opposto l'asserita sua qualità di affittuario di quei fondi), mentre l'ha reputata insussistente, a propria volta, limitatamente alle altre, riguardanti la dedotta inefficacia o la risoluzione del contratto preliminare di vendita degli stessi immobili intercorso tra le parti (fatte valere dai AS), nonché la sua esecuzione in forma specifica (richiesta in via riconvenzionale dal LL), osservando che la relativa decisione aveva carattere pregiudiziale e poteva eventualmente definire il giudizio, senza necessità di alcuna pronuncia sull'esistenza del rapporto di affitto, sicché ha disposto la sospensione del processo trattenuto presso di sè, previa sua separazione dall'altro.
Appare evidente che in tal modo è stato violato il principio secondo cui il giudice ad quem può richiedere di ufficio il regolamento di competenza, anche in relazione ad alcune soltanto delle cause connesse unitariamente rimessegli, ma esclusivamente se ritiene che la loro cognizione sia riservata per materia al giudice a quo (v., tra le più recenti, Cass. 13 maggio 1998 n. 4793), sicché non gli è consentito, altrimenti, disporre la separazione dei processi, artificiosamente facendo risorgere, in maniera parziale, la competenza che il primo giudice aveva declinato in ordine a "tutta la causa", ai sensi degli art. 34 ss. c.p.c. e ponendo così nel nulla la valutazione circa la necessità o l'opportunità del simultaneus processus, che solo allo stesso primo giudice spetta: la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Cagliari ha appunto arbitrariamente spezzato la connessione che essa stessa ha riconosciuto esistente tra le domande proposte in giudizio dall'una e dall'altra parte e che la rende competente per tutte, in ragione dell'"attrazione" esercitata sulle altre da quella di cui per materia le è riservata in via esclusiva la cognizione. Nè rileva il ritenuto carattere di pregiudizialità - che più propriamente consiste in una semplice priorità logica, dovuta alla natura preliminare e assorbente delle domande principali proposta dagli attori - degli accertamenti relativi all'affermata inefficacia (per avveramento della condizione sospensiva negativa) e alla dedotta risoluzione (per inadempimento) del contratto preliminare di vendita intercorso tra le parti, rispetto all'indagine circa il rapporto agrario, che il convenuto ha opposto, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento di tali domande, al fine di paralizzare quelle conseguenziali di rilascio dei fondi e di risarcimento di danni: anche nelle ipotesi di vera e propria pregiudizialità, come è confermato dal-l'art. 40 c.p.c., le due cause vanno decise nello stesso processo, se una delle due rientra nella materia attribuita alla competenza del giudice specializzato (cfr. Cass. 2 marzo 1998 n. 2269, relativa proprio a un caso analogo a quello qui in considerazione).
Deve pertanto essere affermata la competenza della Sezione specializzata per le controversie agrarie del Tribunale di Cagliari. Non vi è da provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo le parti private svolto attività difensiva.
DISPOSITIVO
La Corte dichiara la competenza della Sezione specializzata per le controversie agrarie del Tribunale di Cagliari.