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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3301 /2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3301 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 20 novembre 2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Bitritto (Ba) alla via Trav. Pt_2
presso lo studio dell'Avv. Paparella Sabino (C.F.
[...]
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._2
di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Foggia
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti;
Il PM ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.
69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data
03.07.2024 chiedendo la separazione con addebito, Parte_1
ha dedotto: di aver contratto matrimonio civile con Controparte_1 in Foggia in data 01.02.2023; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che il nucleo familiare risiedeva in Foggia alla Via Strada del Salice Nuovo S. Lorenzo 4° Trav. N. 26; che il matrimonio era stato turbato dal comportamento del marito il quale, non soltanto si era reso responsabile di atteggiamenti violenti, ingiuriosi e minatori in danno della ma aveva anche costretto quest'ultima, unica Pt_1
produttrice di reddito, ad acquistare beni futili non di prima necessita, facendosi anticipare denaro dalle famiglie dove le stessa lavorava come collaboratrice domestica;
che il resistente faceva uso di sostanze stupefacenti;
che in seguito all'ultimo episodio di violenza, dove veniva minacciata di morte, ha denunciato il resistente. non si è costituito sebbene ritualmente citato in Controparte_1
giudizio.
- 2 -
All'esito dell'udienza del 06.11.2024 sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.11.2024 per la decisione.
All'udienza del 20.11.2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella pronuncia di separazione con addebito al marito, e preso atto del parere del PM, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il Controparte_1
quale non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la richiesta di addebito della separazione, il comportamento del resistente rimasto contumace, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
- 3 -
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Sulla domanda di addebito.
In ordine alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, questo Tribunale ritiene che la domanda debba essere rigettata.
Va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre C. 09/2707, C. 07/25618, C.
06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e
- 4 -
nello spazio – ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del
12.09.2011). Ancora, “Per l'addebito di responsabilità della separazione in capo ad uno dei due ex coniugi, è necessario verificare che la crisi del rapporto coniugale sia stata determinata dalla violazione dei doveri coniugali e non da altri fattori esterni
(nella specie, la Corte ha sottolineato che la situazione
d'intollerabilità della convivenza era maturata in una fase immediatamente vicina al deposito del ricorso di separazione personale e quindi per ragioni diverse dalla violazioni degli obblighi matrimoniali. Infatti, le denunce presentate dalla moglie per maltrattamenti, anche se successivamente risultate infondate, erano per tutelare i figli dal deterioramento del clima familiare, dovuto alla prossimità del ricorso per la separazione).”(Cassazione civile sez. I, 01/02/2016, n.1867).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che, dal quadro complessivo emergente dagli atti di causa come non risulti raggiunta la prova, secondo i principi civilistici del riparto del relativo onere di allegazione specifica e prova e dell'impossibilità di fare prova a favore di se.
Difatti, va evidenziato che la ricorrente ha posto a sostegno della propria domanda di addebito l'asserito comportamento violento del marito, narrando di episodi di violenza fisica e psichica posti in essere verso la moglie tanto da costringerla a denunciarlo presso le competente autorità con conseguente collocamento presso una struttura protetta;
evidenziava altresì la ricorrente che il marito,
- 5 -
oltre a non lavorare e fare uso di sostanze stupefacenti, obbligava la moglie ad acquistare beni futili e non di prima necessita facendosi anticipare il denaro dalla famiglie dove la stessa lavorava come collaboratrice domestica.
Ebbene, delle condotte asseritamente attuate dal resistente e dedotte in maniera generica dalla ricorrente non vi è prova certa né di quando effettivamente si siano realizzate né che le stesse siano la vera e propria causa della crisi coniugale né che siano state deliberatamente poste in essere in spregio ai doveri coniugali.
Difatti, le circostanze dedotte risultano non collocate nel tempo e nello spazio e non si riferiscono ad avvenimenti specifici e non possono trovare fondamento in questa sede nelle denunce proposte dalla stessa istante.
Tanto porta a far ritenere l'infondatezza della domanda, potendosi solo prendere atto dell'effettiva intollerabilità della convivenza, non avendo la prova che le sole, genericamente descritte, condotte del resistente abbiano effettivamente causato la disgregazione del nucleo familiare.
A ciò si aggiunga che anche se il resistente non si è costituito non significa che la contumacia equivalga a non contestazione, dovendosi in ogni caso fare applicazione del principio per cui chi vuol fare valere in giudizio un diritto ha l'obbligo di provare i fatti costitutivi della relativa pretesa.
Come già premesso, le allegazioni svolte dalla ricorrente non permettono di ritenere integrata una concreta violazione dei doveri coniugali capace di essere causa della crisi in questione, non essendo stato dedotto il relativo profilo in maniera concreta e specifica né risultando essere stata fornita sul punto prova idonea.
Ed invero, alcuna attività istruttoria è stata svolta ai fini della prova della asserita violazione dei doveri coniugali, né tantomeno parte
- 6 -
ricorrente ha formulato richieste istruttorie al fine di dimostrare tali violazioni in maniera puntuale e specifica e quindi in termini di capi ammissibili e rilevanti.
Orbene, in assenza dei presupposti di legge, così come elaborati dalla giurisprudenza, non può farsi luogo alla dichiarazione di addebitabilità della separazione e la domanda va pertanto rigettata.
4. Sulle spese processuali.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia del resistente, nulla va disposto in merito alle spese di lite che restano a carico dell'istante.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al procuratore della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, ex art. 83 D.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa o assorbita o dalle parti abbandonata, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e nato in [...] Controparte_1
il 19.05.1984, unitisi in matrimonio celebrato in Foggia in data
01.02.2023 (atto n. 9, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. rigetta la domanda di addebito formulata della ricorrente;
4. nulla sulle spese.
- 7 -
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del
26.11.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3301 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 20 novembre 2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Bitritto (Ba) alla via Trav. Pt_2
presso lo studio dell'Avv. Paparella Sabino (C.F.
[...]
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._2
di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Foggia
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti;
Il PM ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.
69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data
03.07.2024 chiedendo la separazione con addebito, Parte_1
ha dedotto: di aver contratto matrimonio civile con Controparte_1 in Foggia in data 01.02.2023; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che il nucleo familiare risiedeva in Foggia alla Via Strada del Salice Nuovo S. Lorenzo 4° Trav. N. 26; che il matrimonio era stato turbato dal comportamento del marito il quale, non soltanto si era reso responsabile di atteggiamenti violenti, ingiuriosi e minatori in danno della ma aveva anche costretto quest'ultima, unica Pt_1
produttrice di reddito, ad acquistare beni futili non di prima necessita, facendosi anticipare denaro dalle famiglie dove le stessa lavorava come collaboratrice domestica;
che il resistente faceva uso di sostanze stupefacenti;
che in seguito all'ultimo episodio di violenza, dove veniva minacciata di morte, ha denunciato il resistente. non si è costituito sebbene ritualmente citato in Controparte_1
giudizio.
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All'esito dell'udienza del 06.11.2024 sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.11.2024 per la decisione.
All'udienza del 20.11.2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella pronuncia di separazione con addebito al marito, e preso atto del parere del PM, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il Controparte_1
quale non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la richiesta di addebito della separazione, il comportamento del resistente rimasto contumace, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
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Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Sulla domanda di addebito.
In ordine alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, questo Tribunale ritiene che la domanda debba essere rigettata.
Va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre C. 09/2707, C. 07/25618, C.
06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e
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nello spazio – ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del
12.09.2011). Ancora, “Per l'addebito di responsabilità della separazione in capo ad uno dei due ex coniugi, è necessario verificare che la crisi del rapporto coniugale sia stata determinata dalla violazione dei doveri coniugali e non da altri fattori esterni
(nella specie, la Corte ha sottolineato che la situazione
d'intollerabilità della convivenza era maturata in una fase immediatamente vicina al deposito del ricorso di separazione personale e quindi per ragioni diverse dalla violazioni degli obblighi matrimoniali. Infatti, le denunce presentate dalla moglie per maltrattamenti, anche se successivamente risultate infondate, erano per tutelare i figli dal deterioramento del clima familiare, dovuto alla prossimità del ricorso per la separazione).”(Cassazione civile sez. I, 01/02/2016, n.1867).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che, dal quadro complessivo emergente dagli atti di causa come non risulti raggiunta la prova, secondo i principi civilistici del riparto del relativo onere di allegazione specifica e prova e dell'impossibilità di fare prova a favore di se.
Difatti, va evidenziato che la ricorrente ha posto a sostegno della propria domanda di addebito l'asserito comportamento violento del marito, narrando di episodi di violenza fisica e psichica posti in essere verso la moglie tanto da costringerla a denunciarlo presso le competente autorità con conseguente collocamento presso una struttura protetta;
evidenziava altresì la ricorrente che il marito,
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oltre a non lavorare e fare uso di sostanze stupefacenti, obbligava la moglie ad acquistare beni futili e non di prima necessita facendosi anticipare il denaro dalla famiglie dove la stessa lavorava come collaboratrice domestica.
Ebbene, delle condotte asseritamente attuate dal resistente e dedotte in maniera generica dalla ricorrente non vi è prova certa né di quando effettivamente si siano realizzate né che le stesse siano la vera e propria causa della crisi coniugale né che siano state deliberatamente poste in essere in spregio ai doveri coniugali.
Difatti, le circostanze dedotte risultano non collocate nel tempo e nello spazio e non si riferiscono ad avvenimenti specifici e non possono trovare fondamento in questa sede nelle denunce proposte dalla stessa istante.
Tanto porta a far ritenere l'infondatezza della domanda, potendosi solo prendere atto dell'effettiva intollerabilità della convivenza, non avendo la prova che le sole, genericamente descritte, condotte del resistente abbiano effettivamente causato la disgregazione del nucleo familiare.
A ciò si aggiunga che anche se il resistente non si è costituito non significa che la contumacia equivalga a non contestazione, dovendosi in ogni caso fare applicazione del principio per cui chi vuol fare valere in giudizio un diritto ha l'obbligo di provare i fatti costitutivi della relativa pretesa.
Come già premesso, le allegazioni svolte dalla ricorrente non permettono di ritenere integrata una concreta violazione dei doveri coniugali capace di essere causa della crisi in questione, non essendo stato dedotto il relativo profilo in maniera concreta e specifica né risultando essere stata fornita sul punto prova idonea.
Ed invero, alcuna attività istruttoria è stata svolta ai fini della prova della asserita violazione dei doveri coniugali, né tantomeno parte
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ricorrente ha formulato richieste istruttorie al fine di dimostrare tali violazioni in maniera puntuale e specifica e quindi in termini di capi ammissibili e rilevanti.
Orbene, in assenza dei presupposti di legge, così come elaborati dalla giurisprudenza, non può farsi luogo alla dichiarazione di addebitabilità della separazione e la domanda va pertanto rigettata.
4. Sulle spese processuali.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia del resistente, nulla va disposto in merito alle spese di lite che restano a carico dell'istante.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al procuratore della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, ex art. 83 D.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa o assorbita o dalle parti abbandonata, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e nato in [...] Controparte_1
il 19.05.1984, unitisi in matrimonio celebrato in Foggia in data
01.02.2023 (atto n. 9, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. rigetta la domanda di addebito formulata della ricorrente;
4. nulla sulle spese.
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Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del
26.11.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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