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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/11/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 901/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e quale liquidatore della (c.f. ), in proprio e Controparte_1 P.IVA_1 quale socio unico della HOTEL IO SRL IN LIQUIDAZIONE (c.f. ), tutti con il P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Roberto Cicerone
APPELLANTI
Contro
(in seguito ”) (c.f. Controparte_2 CP_3
) e per esso , c.f. P.IVA_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Pinza del foro di Forlì Cesena e dell'avv. Vittorio P.IVA_4
Bonetti del foro di Bologna
APPELLATA
Oggetto: Appello in materia di contratto di mutuo. Tassi di mora usurari.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello, per i motivi di impugnazione esplicitati in narrativa: riformare la sentenza n. 48/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna, dr. Massimo Vicini, il 21 gennaio 2022 nella causa iscritta al R.G. degli affari contenziosi n. 5074/2018, pubblicata il 27 gennaio pagina 1 di 8 2022 e notificata il 23 febbraio 2022 (doc. a) e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1038/2018 del 13 settembre 2018 emesso dal Tribunale di Ravenna, notificato il
4 ottobre 2018 per nullità parziale, ex art. 1419 c.c., del contratto di mutuo stipulato tra le parti il 21 dicembre 2009 nella parte in cui prevede l'applicazione di tassi usurari;
nullità parziale, ex art. 1419
c.c., del contratto di mutuo chirografario stipulato tra le parti il 6 dicembre 2007 nella parte in cui prevede l'applicazione di tassi usurari;
il tutto con rideterminazione del debito residuo dovuto, rimettendo in termini la mutuataria per il pagamento rateale del capitale residuo. In via istruttoria: si chiede disporsi integrazione della CTU con i quesiti di cui alla 2^ memoria 183 c.p.c. ai quali, per brevità, si rimanda. Si reiterano le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure”.
Per Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (in seguito “il Fondo”) (c.f. Contr
) e per esso : “Voglia P.IVA_3 Controparte_4
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna: respingere l'appello proposto in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato e comunque per le motivazioni tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello e nei precedenti atti di causa;
il tutto confermando la pronuncia di prime cure. Nel merito condannare, per i motivi tutti esposti in narrativa della presente comparsa di costituzione ed in atti precedenti, a pagare al Controparte_2
, costituito ai sensi del D. Lgs. 659/1996, con sede legale in Roma (RM), Via
[...] CP_5
Lucrezia Romana n.ri 41/47, C.F. , le seguenti somme: • Euro 2.169.708,11 (per residua P.IVA_3 esposizione debitoria del mutuo ipotecario n. 320014182), oltre ad interessi al tasso convenzionale del
3,50% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal 14.07.2015 fino al saldo effettivo, da parte della società HOTEL IO s.r.l. in liquidazione (cod. fisc.: P.IVA_2
P.Iva: ) – sede in Ravenna, località Lido Di SA (RA), Via Romagna n. 155 –, in P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore (che risulta essere il sig. cod. fisc.: Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Vico XI C.F._2
Del Nord n. 3), nonché dei sig.ri (cod. fisc.: ) – nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 26.04.1972 e residente in [...] – e (cod. fisc.: Parte_2
) – nato a [...] il [...] e residente in [...], Vico XI C.F._2
Del Nord n. 3 – e della società (cod. fisc. e P.Iva: ) - sede in Cervia (RA), CP_1 P.IVA_1
Lungomare Grazia Deledda n. 130 -, in persona del legale rappresentante pro tempore (che risulta essere il sig. cod. fisc.: , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], Vico XI Del Nord n. 3), questi ultimi nei limiti delle garanzie prestate;
pagina 2 di 8 • Euro 12.485,14 (per residua esposizione debitoria del mutuo chirografario n. 262160402), oltre ad interessi al tasso convenzionale del 3,50% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n.
108/1996) a decorrere dal 14.07.2015 fino al saldo effettivo, da parte della società HOTEL IO s.r.l. in liquidazione (cod. fisc.: ; P.Iva: ) – sede in Ravenna, località Lido Di P.IVA_2 P.IVA_5
SA (RA), Via Romagna n. 155, in persona del legale rappresentante pro tempore (che risulta essere il sig. cod. fisc.: , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
DU (IS), Vico XI Del Nord n. 3), nonché dei sig.ri (cod. fisc.: Parte_1
) – nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 100 – e (cod. fisc.: ) – nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], Vico XI Del Nord n. 3 –, questi ultimi nei limiti delle garanzie prestate;
• Euro 1.193.452,78 (per residua esposizione debitoria del mutuo ipotecario n. 262060007), oltre ad interessi al tasso convenzionale del 3,75% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n.
108/1996) a decorrere dal 14.07.2015 fino al saldo effettivo, da parte della società HOTEL IO s.r.l. in liquidazione (cod. fisc.: ; P.Iva: ) – sede in Ravenna, località Lido Di P.IVA_2 P.IVA_5
SA (RA), Via Romagna n. 155 –, in persona del legale rappresentante pro tempore (che risulta essere il sig. cod. fisc.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in DU (IS), Vico XI Del Nord n. 3), nonché dei sig.ri (cod. fisc.: Parte_1
) – nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 100 – e (cod. fisc.: ) – nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], Vico XI Del Nord n. 3 –, questi ultimi nei limiti delle garanzie prestate;
• Euro 493.087,53 (per scoperto del conto corrente ipotecario n. 26-000133978), oltre ad interessi al tasso convenzionale del 3,50% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal 14.07.2015 fino al saldo effettivo, da parte della società HOTEL IO s.r.l. in liquidazione (cod. fisc.: ; P.Iva: ) – sede in Ravenna, località Lido Di SA P.IVA_2 P.IVA_5
(RA), Via Romagna n. 155 –, in persona del legale rappresentante pro tempore (che risulta essere il sig.
cod. fisc.: , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
DU (IS), Vico XI Del Nord n. 3), nonché dei sig.ri (cod. fisc.: Parte_1
) – nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 100 – e (cod. fisc.: ) – nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], Vico XI Del Nord n. 3 –, questi ultimi nei limiti delle garanzie prestate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari afferenti entrambe le fasi del giudizio, oltre a 12,5% ex art. 15 T.P., CPA ed IVA come per legge”.
pagina 3 di 8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n.1038/2018 del 14 settembre 2018, notificato il 4 ottobre 2018, il Tribunale di Ravenna ha ingiunto alla società Hotel Tokio S.r.l. in liquidazione quale debitrice principale nonché alla società
a e a quali suoi fideiussori di pagare al Fondo di Garanzia la CP_1 Parte_2 Parte_1 somma di € 3.868.733,56, con limitazione della solidarietà di all'importo di € 2.169.708, CP_1 oltre accessori di legge. Evidenziava che il credito azionato avrebbe avuto origine nei seguenti contratti di finanziamento stipulati con la Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo Romagna Centro Contr e Macerone – società cooperativa (in seguito, ):
- mutuo ordinario del 21.12.2009 per atto a rogito del notaio rep. n. 4939 racc. n. Persona_1
2498, distinto al n. 320014182;
- mutuo chirografario distinto al n. 06/21/60402;
- mutuo ipotecario del 19.05.2006, per atto a rogito del notaio , rep. n. 8696, racc. n. Persona_2
5482, distinto al n. 1.400.000,00;
- contratto di apertura credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 14.01.2009, giusta atto a rogito del notaio a valere sul conto corrente ipotecario n. 26-000133978. Persona_3
Gli ingiunti hanno proposto rituale opposizione avverso tale provvedimento monitorio, assumendo in primo luogo l'usurarietà dei tassi di mora previsti dai tre contratti di mutuo atteso che: 1) con il contratto di mutuo ipotecario stipulato il 19 maggio 2006 con atto a rogito del notaio Persona_2
(rep. 8696; racc. 5482), distinto al n. 262060007, all'art. 5 veniva pattuito un interesse corrispettivo pari al 5,495% (pari all'euribor maggiorato di 2,5 punti) e un tasso di mora pari all'8,495% (tasso corrispettivo maggiorato di tre punti), laddove, in riferimento al primo trimestre 2006, il tasso soglia stabilito dalla Banca d'Italia, con riferimento ai mutui a tasso variabile, era pari al 6,24%, di gran lunga Contr inferiore rispetto a quello applicato dalla;
2) con il contratto di mutuo ordinario del 21 dicembre
2009 a rogito del notaio all'art. 3 veniva previsto che il tasso di mora fosse Persona_1 calcolato sulla base del tasso corrispettivo, maggiorato di tre punti percentuali, di tal che il tasso corrispettivo minimo era pari al 3,50%, mentre il tasso di mora era pari al 6,50%, laddove il Tegm relativo ai mutui a tasso variabile per il quarto trimestre 2009 era pari al 3,25%, che aumentato del 50% forniva come soglia il 4,875%, di gran lunga inferiore al tasso nominale di mora;
3) con il contratto di Contr mutuo chirografario del 06.12.2007, la aveva concesso agli opponenti il finanziamento di €
150.000,00, ma all'art. 2 delle condizioni generali di contratto il tasso di mora veniva convenuto sulla base del tasso corrispettivo (7,185%), maggiorato di tre punti percentuali, con conseguente determinazione del tasso di mora nella misura di 10,185% (doc. 3), laddove il tasso soglia riferito alla pagina 4 di 8 categoria anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre €
5.000, in relazione al quarto trimestre 2007, risultava pari al 6,63% che, aumentato del 50%, forniva come tasso soglia il 9,945%, inferiore al tasso nominale di mora applicato all'Opponente pari al
10,185%; sottolineava dunque di aver pagato interessi per euro 27.710,74 e di essere creditrice nei confronti dell'opposto per euro 15.342,06.
In secondo luogo, eccepivano l'inserimento nei contratti di finanziamento del 6.12.2007 n. 06/21/60402
e del 21.12.2009 della “clausola floor”, in quanto entrambi gli accordi negoziali prevedevano che il tasso di interesse non avrebbe potuto mai essere inferiore al 3,50% nominale annuo e, dunque, si trattava di uno strumento derivato implicito, da ritenersi illegittimo per il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria, di diligenza, correttezza e trasparenza prevista dal Decreto Legislativo n. 58/1998 (cd Testo Unico Finanziario), dalla Delibera Consob n. 16190/2007 (c.d. Regolamento Intermediari) e dalla Comunicazione Consob del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.
Infine, contestavano l'illegittima previsione nei contratti di mutuo del 6.12.2007 e del 21.12.2009 di un tasso variabile legato al parametro Euribor in violazione della normativa antitrust;
l'inesattezza dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) dichiarato nel contratto di mutuo del 21.12.2009, essendo il valore indicato (3.56%) inferiore a quello reale, con conseguente violazione dell'art.1284 c.c. e degli artt.116 e 117 TUB;
l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente in quanto non prevista da alcuna pattuizione scritta.
2. Si costituiva in giudizio il Fondo di Garanzia dei Depositanti Cooperativo, rappresentato CP_2 da contestando integralmente la Controparte_6 fondatezza delle difese avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.All'esito dell'espletamento della consulenza tecnica contabile e dell'esame dei documenti prodotti dalle parti, il Tribunale di Ravenna ha pronunciato la sentenza n.48/2022 in data 21 gennaio 2022, pubblicata il 27 gennaio 2022 nel giudizio iscritto al n.R.G. 4074/2018, notificata il 23 febbraio 2022, con la quale respingeva l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 1038/2018 del 14/09/2018; condannava Hotel Tokio s.r.l. in liquidazione, e , CP_1 Parte_2 Parte_1 in solido tra loro, a rifondere al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo le spese del giudizio, che liquidava in € 23.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ponendo in via definitiva interamente a carico degli opponenti il compenso dovuto al C.T.U., già liquidato in corso di causa.
Per quanto di interesse ai fini della presente impugnazione, il Tribunale di Ravenna ha escluso
“l'asserita usurarietà dei tassi di mora previsti dai tre contratti di mutuo stipulati da Hotel Tokio s.r.l. pagina 5 di 8 con Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone – società cooperativa”, condividendo le risultanze della C.T.U. contabile espletata in corso di causa dalla dott.ssa Persona_4
4. Avverso tale sentenza gli opponenti hanno proposto appello, deducendo, quale unico motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 e 2697 c.c., il travisamento dei fatti e l'erronea valutazione degli elementi probatori nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di nullità per usurarietà della clausola sugli interessi moratori, per aver condiviso la metodologia usata dal consulente tecnico d'ufficio per la determinazione del tasso effettivo di mora, senza tener conto del dirimente insegnamento per cui il tasso deve essere preso nella sua effettività, considerando tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Assumevano che, se il contratto prevedeva che gli interessi di mora si applicassero sulla rata scaduta composta da capitale e interessi, i due indici andavano valutati congiuntamente e, in caso di superamento del tasso soglia, il mutuo doveva essere considerato usurario ab origine con conseguente applicazione della sanzione civilistica dell'art. 1815 c.c. e della non debenza degli interessi.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto sia per l'improcedibilità dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 347 e 348 c.p.c. sia in quanto infondata nel merito.
Dichiarata l'interruzione del processo con ordinanza ex artt.299 e 300 c.p.c. del 5 novembre 2024 a seguito della cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese in data 22.12.2023 di HOTEL IO
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, il processo era riassunto con istanza depositata il 4.2.2025 da
[...] in proprio e quale liquidatore della liquidazione, in Parte_3 CP_1 proprio e quale socio unico della HOTEL IO SRL IN LIQUIDAZIONE.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.5.2025, con ordinanza del 28.5.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art.190 cpc per lo scambio di memorie conclusive e di replica.
5. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt.347 e 348 c.p.c. formulata dall'appellata, in considerazione del suo carattere assorbente.
E' documentale ed incontestato che la citazione in appello è stata notificata al Fondo appellato in data
25 marzo 2022, mentre la causa è stata iscritta a ruolo, con conseguente costituzione dell'appellante, il
16 maggio 2022.
Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 347 e 348 c.p.c., l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. In base all'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 165 c.p.c.. Ne deriva che l'appellante deve costituirsi mediante deposito, nella cancelleria del giudice di secondo grado, del proprio fascicolo, pagina 6 di 8 contenente la nota di iscrizione a ruolo, l'originale dell'atto d'appello notificato, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, tra cui la copia della sentenza impugnata, con attestazione del cancelliere ed il fascicolo di parte di primo grado. La costituzione dell'appellante, in particolare, deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame, oppure, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., entro cinque giorni. Il termine per la costituzione decorre dal perfezionamento della notificazione e non dalla consegna dell'atto di appello all'ufficiale giudiziario da parte dell'appellante. La mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 24-01-2006, n. 1322, Cass. civ. Sez. III, 31-05-2005, n. 11594, Cass. civ. Sez. I,
23-07-2003, n. 11423).
La Suprema Corte in proposito ha chiarito che in tali ipotesi all'appellante si presentano tre scelte, tutte corrette: costituirsi in termini rispetto alla [prima] notifica, attendere l'udienza di prima comparizione e, in caso di mancata costituzione dell'appellata, chiedere l'autorizzazione alla rinotifica;
provvedere spontaneamente alla rinnovazione della notificazione, costituendosi, però, entro dieci giorni dalla notifica ritenuta invalida;
non costituirsi in giudizio e, una volta divenuto l'appello improcedibile giusta l'art. 348 cod. proc. civ., riproporlo "ex novo" avvalendosi di quanto sancito dall'art. 358 di detto codice
(Cass.Sez. 1, n. 6654 del 15/03/2013), condotte non realizzate nel caso in esame.
L'eccezione preliminare è dunque fondata e l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
6. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c., le spese di lite anche del secondo grado di giudizio devono porsi a carico degli appellanti in solido tra loro.
7. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da e in proprio e quale Parte_1 Parte_2 liquidatore della in proprio e quale socio unico della HOTEL IO SRL Controparte_1
IN LIQUIDAZIONE contro la sentenza n. 48/2022 pubblicata dal Tribunale di Ravenna il 27.1.2022.
Condanna e in proprio e quale liquidatore della in Parte_1 Parte_2 CP_1 liquidazione, in proprio e quale socio unico della HOTEL IO SRL IN LIQUIDAZIONE a rifondere, in solido tra loro, a favore di Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e, per esso, di , le spese del giudizio di Controparte_4 appello, liquidate in euro 15.643,00 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
pagina 7 di 8 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 901/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e quale liquidatore della (c.f. ), in proprio e Controparte_1 P.IVA_1 quale socio unico della HOTEL IO SRL IN LIQUIDAZIONE (c.f. ), tutti con il P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Roberto Cicerone
APPELLANTI
Contro
(in seguito ”) (c.f. Controparte_2 CP_3
) e per esso , c.f. P.IVA_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Pinza del foro di Forlì Cesena e dell'avv. Vittorio P.IVA_4
Bonetti del foro di Bologna
APPELLATA
Oggetto: Appello in materia di contratto di mutuo. Tassi di mora usurari.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello, per i motivi di impugnazione esplicitati in narrativa: riformare la sentenza n. 48/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna, dr. Massimo Vicini, il 21 gennaio 2022 nella causa iscritta al R.G. degli affari contenziosi n. 5074/2018, pubblicata il 27 gennaio pagina 1 di 8 2022 e notificata il 23 febbraio 2022 (doc. a) e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1038/2018 del 13 settembre 2018 emesso dal Tribunale di Ravenna, notificato il
4 ottobre 2018 per nullità parziale, ex art. 1419 c.c., del contratto di mutuo stipulato tra le parti il 21 dicembre 2009 nella parte in cui prevede l'applicazione di tassi usurari;
nullità parziale, ex art. 1419
c.c., del contratto di mutuo chirografario stipulato tra le parti il 6 dicembre 2007 nella parte in cui prevede l'applicazione di tassi usurari;
il tutto con rideterminazione del debito residuo dovuto, rimettendo in termini la mutuataria per il pagamento rateale del capitale residuo. In via istruttoria: si chiede disporsi integrazione della CTU con i quesiti di cui alla 2^ memoria 183 c.p.c. ai quali, per brevità, si rimanda. Si reiterano le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure”.
Per Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (in seguito “il Fondo”) (c.f. Contr
) e per esso : “Voglia P.IVA_3 Controparte_4
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna: respingere l'appello proposto in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato e comunque per le motivazioni tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello e nei precedenti atti di causa;
il tutto confermando la pronuncia di prime cure. Nel merito condannare, per i motivi tutti esposti in narrativa della presente comparsa di costituzione ed in atti precedenti, a pagare al Controparte_2
, costituito ai sensi del D. Lgs. 659/1996, con sede legale in Roma (RM), Via
[...] CP_5
Lucrezia Romana n.ri 41/47, C.F. , le seguenti somme: • Euro 2.169.708,11 (per residua P.IVA_3 esposizione debitoria del mutuo ipotecario n. 320014182), oltre ad interessi al tasso convenzionale del
3,50% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal 14.07.2015 fino al saldo effettivo, da parte della società HOTEL IO s.r.l. in liquidazione (cod. fisc.: P.IVA_2
P.Iva: ) – sede in Ravenna, località Lido Di SA (RA), Via Romagna n. 155 –, in P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore (che risulta essere il sig. cod. fisc.: Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Vico XI C.F._2
Del Nord n. 3), nonché dei sig.ri (cod. fisc.: ) – nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 26.04.1972 e residente in [...] – e (cod. fisc.: Parte_2
) – nato a [...] il [...] e residente in [...], Vico XI C.F._2
Del Nord n. 3 – e della società (cod. fisc. e P.Iva: ) - sede in Cervia (RA), CP_1 P.IVA_1
Lungomare Grazia Deledda n. 130 -, in persona del legale rappresentante pro tempore (che risulta essere il sig. cod. fisc.: , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], Vico XI Del Nord n. 3), questi ultimi nei limiti delle garanzie prestate;
pagina 2 di 8 • Euro 12.485,14 (per residua esposizione debitoria del mutuo chirografario n. 262160402), oltre ad interessi al tasso convenzionale del 3,50% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n.
108/1996) a decorrere dal 14.07.2015 fino al saldo effettivo, da parte della società HOTEL IO s.r.l. in liquidazione (cod. fisc.: ; P.Iva: ) – sede in Ravenna, località Lido Di P.IVA_2 P.IVA_5
SA (RA), Via Romagna n. 155, in persona del legale rappresentante pro tempore (che risulta essere il sig. cod. fisc.: , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
DU (IS), Vico XI Del Nord n. 3), nonché dei sig.ri (cod. fisc.: Parte_1
) – nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 100 – e (cod. fisc.: ) – nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], Vico XI Del Nord n. 3 –, questi ultimi nei limiti delle garanzie prestate;
• Euro 1.193.452,78 (per residua esposizione debitoria del mutuo ipotecario n. 262060007), oltre ad interessi al tasso convenzionale del 3,75% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n.
108/1996) a decorrere dal 14.07.2015 fino al saldo effettivo, da parte della società HOTEL IO s.r.l. in liquidazione (cod. fisc.: ; P.Iva: ) – sede in Ravenna, località Lido Di P.IVA_2 P.IVA_5
SA (RA), Via Romagna n. 155 –, in persona del legale rappresentante pro tempore (che risulta essere il sig. cod. fisc.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in DU (IS), Vico XI Del Nord n. 3), nonché dei sig.ri (cod. fisc.: Parte_1
) – nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 100 – e (cod. fisc.: ) – nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], Vico XI Del Nord n. 3 –, questi ultimi nei limiti delle garanzie prestate;
• Euro 493.087,53 (per scoperto del conto corrente ipotecario n. 26-000133978), oltre ad interessi al tasso convenzionale del 3,50% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal 14.07.2015 fino al saldo effettivo, da parte della società HOTEL IO s.r.l. in liquidazione (cod. fisc.: ; P.Iva: ) – sede in Ravenna, località Lido Di SA P.IVA_2 P.IVA_5
(RA), Via Romagna n. 155 –, in persona del legale rappresentante pro tempore (che risulta essere il sig.
cod. fisc.: , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
DU (IS), Vico XI Del Nord n. 3), nonché dei sig.ri (cod. fisc.: Parte_1
) – nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 100 – e (cod. fisc.: ) – nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], Vico XI Del Nord n. 3 –, questi ultimi nei limiti delle garanzie prestate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari afferenti entrambe le fasi del giudizio, oltre a 12,5% ex art. 15 T.P., CPA ed IVA come per legge”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n.1038/2018 del 14 settembre 2018, notificato il 4 ottobre 2018, il Tribunale di Ravenna ha ingiunto alla società Hotel Tokio S.r.l. in liquidazione quale debitrice principale nonché alla società
a e a quali suoi fideiussori di pagare al Fondo di Garanzia la CP_1 Parte_2 Parte_1 somma di € 3.868.733,56, con limitazione della solidarietà di all'importo di € 2.169.708, CP_1 oltre accessori di legge. Evidenziava che il credito azionato avrebbe avuto origine nei seguenti contratti di finanziamento stipulati con la Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo Romagna Centro Contr e Macerone – società cooperativa (in seguito, ):
- mutuo ordinario del 21.12.2009 per atto a rogito del notaio rep. n. 4939 racc. n. Persona_1
2498, distinto al n. 320014182;
- mutuo chirografario distinto al n. 06/21/60402;
- mutuo ipotecario del 19.05.2006, per atto a rogito del notaio , rep. n. 8696, racc. n. Persona_2
5482, distinto al n. 1.400.000,00;
- contratto di apertura credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 14.01.2009, giusta atto a rogito del notaio a valere sul conto corrente ipotecario n. 26-000133978. Persona_3
Gli ingiunti hanno proposto rituale opposizione avverso tale provvedimento monitorio, assumendo in primo luogo l'usurarietà dei tassi di mora previsti dai tre contratti di mutuo atteso che: 1) con il contratto di mutuo ipotecario stipulato il 19 maggio 2006 con atto a rogito del notaio Persona_2
(rep. 8696; racc. 5482), distinto al n. 262060007, all'art. 5 veniva pattuito un interesse corrispettivo pari al 5,495% (pari all'euribor maggiorato di 2,5 punti) e un tasso di mora pari all'8,495% (tasso corrispettivo maggiorato di tre punti), laddove, in riferimento al primo trimestre 2006, il tasso soglia stabilito dalla Banca d'Italia, con riferimento ai mutui a tasso variabile, era pari al 6,24%, di gran lunga Contr inferiore rispetto a quello applicato dalla;
2) con il contratto di mutuo ordinario del 21 dicembre
2009 a rogito del notaio all'art. 3 veniva previsto che il tasso di mora fosse Persona_1 calcolato sulla base del tasso corrispettivo, maggiorato di tre punti percentuali, di tal che il tasso corrispettivo minimo era pari al 3,50%, mentre il tasso di mora era pari al 6,50%, laddove il Tegm relativo ai mutui a tasso variabile per il quarto trimestre 2009 era pari al 3,25%, che aumentato del 50% forniva come soglia il 4,875%, di gran lunga inferiore al tasso nominale di mora;
3) con il contratto di Contr mutuo chirografario del 06.12.2007, la aveva concesso agli opponenti il finanziamento di €
150.000,00, ma all'art. 2 delle condizioni generali di contratto il tasso di mora veniva convenuto sulla base del tasso corrispettivo (7,185%), maggiorato di tre punti percentuali, con conseguente determinazione del tasso di mora nella misura di 10,185% (doc. 3), laddove il tasso soglia riferito alla pagina 4 di 8 categoria anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre €
5.000, in relazione al quarto trimestre 2007, risultava pari al 6,63% che, aumentato del 50%, forniva come tasso soglia il 9,945%, inferiore al tasso nominale di mora applicato all'Opponente pari al
10,185%; sottolineava dunque di aver pagato interessi per euro 27.710,74 e di essere creditrice nei confronti dell'opposto per euro 15.342,06.
In secondo luogo, eccepivano l'inserimento nei contratti di finanziamento del 6.12.2007 n. 06/21/60402
e del 21.12.2009 della “clausola floor”, in quanto entrambi gli accordi negoziali prevedevano che il tasso di interesse non avrebbe potuto mai essere inferiore al 3,50% nominale annuo e, dunque, si trattava di uno strumento derivato implicito, da ritenersi illegittimo per il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria, di diligenza, correttezza e trasparenza prevista dal Decreto Legislativo n. 58/1998 (cd Testo Unico Finanziario), dalla Delibera Consob n. 16190/2007 (c.d. Regolamento Intermediari) e dalla Comunicazione Consob del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.
Infine, contestavano l'illegittima previsione nei contratti di mutuo del 6.12.2007 e del 21.12.2009 di un tasso variabile legato al parametro Euribor in violazione della normativa antitrust;
l'inesattezza dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) dichiarato nel contratto di mutuo del 21.12.2009, essendo il valore indicato (3.56%) inferiore a quello reale, con conseguente violazione dell'art.1284 c.c. e degli artt.116 e 117 TUB;
l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente in quanto non prevista da alcuna pattuizione scritta.
2. Si costituiva in giudizio il Fondo di Garanzia dei Depositanti Cooperativo, rappresentato CP_2 da contestando integralmente la Controparte_6 fondatezza delle difese avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.All'esito dell'espletamento della consulenza tecnica contabile e dell'esame dei documenti prodotti dalle parti, il Tribunale di Ravenna ha pronunciato la sentenza n.48/2022 in data 21 gennaio 2022, pubblicata il 27 gennaio 2022 nel giudizio iscritto al n.R.G. 4074/2018, notificata il 23 febbraio 2022, con la quale respingeva l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 1038/2018 del 14/09/2018; condannava Hotel Tokio s.r.l. in liquidazione, e , CP_1 Parte_2 Parte_1 in solido tra loro, a rifondere al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo le spese del giudizio, che liquidava in € 23.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ponendo in via definitiva interamente a carico degli opponenti il compenso dovuto al C.T.U., già liquidato in corso di causa.
Per quanto di interesse ai fini della presente impugnazione, il Tribunale di Ravenna ha escluso
“l'asserita usurarietà dei tassi di mora previsti dai tre contratti di mutuo stipulati da Hotel Tokio s.r.l. pagina 5 di 8 con Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone – società cooperativa”, condividendo le risultanze della C.T.U. contabile espletata in corso di causa dalla dott.ssa Persona_4
4. Avverso tale sentenza gli opponenti hanno proposto appello, deducendo, quale unico motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 e 2697 c.c., il travisamento dei fatti e l'erronea valutazione degli elementi probatori nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di nullità per usurarietà della clausola sugli interessi moratori, per aver condiviso la metodologia usata dal consulente tecnico d'ufficio per la determinazione del tasso effettivo di mora, senza tener conto del dirimente insegnamento per cui il tasso deve essere preso nella sua effettività, considerando tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Assumevano che, se il contratto prevedeva che gli interessi di mora si applicassero sulla rata scaduta composta da capitale e interessi, i due indici andavano valutati congiuntamente e, in caso di superamento del tasso soglia, il mutuo doveva essere considerato usurario ab origine con conseguente applicazione della sanzione civilistica dell'art. 1815 c.c. e della non debenza degli interessi.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto sia per l'improcedibilità dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 347 e 348 c.p.c. sia in quanto infondata nel merito.
Dichiarata l'interruzione del processo con ordinanza ex artt.299 e 300 c.p.c. del 5 novembre 2024 a seguito della cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese in data 22.12.2023 di HOTEL IO
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, il processo era riassunto con istanza depositata il 4.2.2025 da
[...] in proprio e quale liquidatore della liquidazione, in Parte_3 CP_1 proprio e quale socio unico della HOTEL IO SRL IN LIQUIDAZIONE.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.5.2025, con ordinanza del 28.5.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art.190 cpc per lo scambio di memorie conclusive e di replica.
5. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt.347 e 348 c.p.c. formulata dall'appellata, in considerazione del suo carattere assorbente.
E' documentale ed incontestato che la citazione in appello è stata notificata al Fondo appellato in data
25 marzo 2022, mentre la causa è stata iscritta a ruolo, con conseguente costituzione dell'appellante, il
16 maggio 2022.
Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 347 e 348 c.p.c., l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. In base all'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 165 c.p.c.. Ne deriva che l'appellante deve costituirsi mediante deposito, nella cancelleria del giudice di secondo grado, del proprio fascicolo, pagina 6 di 8 contenente la nota di iscrizione a ruolo, l'originale dell'atto d'appello notificato, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, tra cui la copia della sentenza impugnata, con attestazione del cancelliere ed il fascicolo di parte di primo grado. La costituzione dell'appellante, in particolare, deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame, oppure, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., entro cinque giorni. Il termine per la costituzione decorre dal perfezionamento della notificazione e non dalla consegna dell'atto di appello all'ufficiale giudiziario da parte dell'appellante. La mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 24-01-2006, n. 1322, Cass. civ. Sez. III, 31-05-2005, n. 11594, Cass. civ. Sez. I,
23-07-2003, n. 11423).
La Suprema Corte in proposito ha chiarito che in tali ipotesi all'appellante si presentano tre scelte, tutte corrette: costituirsi in termini rispetto alla [prima] notifica, attendere l'udienza di prima comparizione e, in caso di mancata costituzione dell'appellata, chiedere l'autorizzazione alla rinotifica;
provvedere spontaneamente alla rinnovazione della notificazione, costituendosi, però, entro dieci giorni dalla notifica ritenuta invalida;
non costituirsi in giudizio e, una volta divenuto l'appello improcedibile giusta l'art. 348 cod. proc. civ., riproporlo "ex novo" avvalendosi di quanto sancito dall'art. 358 di detto codice
(Cass.Sez. 1, n. 6654 del 15/03/2013), condotte non realizzate nel caso in esame.
L'eccezione preliminare è dunque fondata e l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
6. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c., le spese di lite anche del secondo grado di giudizio devono porsi a carico degli appellanti in solido tra loro.
7. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da e in proprio e quale Parte_1 Parte_2 liquidatore della in proprio e quale socio unico della HOTEL IO SRL Controparte_1
IN LIQUIDAZIONE contro la sentenza n. 48/2022 pubblicata dal Tribunale di Ravenna il 27.1.2022.
Condanna e in proprio e quale liquidatore della in Parte_1 Parte_2 CP_1 liquidazione, in proprio e quale socio unico della HOTEL IO SRL IN LIQUIDAZIONE a rifondere, in solido tra loro, a favore di Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e, per esso, di , le spese del giudizio di Controparte_4 appello, liquidate in euro 15.643,00 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
pagina 7 di 8 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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