Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
proc. n. 3442/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni dieci, assegnato alle parti come da ordinanza resa in data 14/11/2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3442 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa dall'avv. SEBASTIANO ROMEO, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) nel merito accogliere il ricorso ed annullare il decreto di revoca del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Torino - in data 7 giugno 2022 n. 1194/2022 notificato alla ricorrente in data
- 1 -
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
PREMESSO IN FATTO
Il Questore di Torino, con provvedimento recante prot. nr. 1194/2022 del 07/06/2022, ha revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari nr. , dallo stesso Numero_1 rilasciato a , ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, in Parte_1 data 20/01/2020 e valido sino al 09/07/2023, in quanto convivente con coniuge cittadino italiano , nato il [...]. La p.a. ha comunicato, altresì, Persona_1 all'interessata che non era più autorizzata a trattenersi sul T.N. dal momento della notifica del provvedimento in questione e che la stessa era invitata a presentarsi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a tale data presso il posto di Polizia di Frontiera che le sarebbe stato indicato all'atto della notifica per il volontario esodo dal Territorio nazionale, avvisandola che, in caso di mancata presentazione, si sarebbe proceduto, nei suoi confronti, all'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 (cfr., in tal senso, decreto del Questore di Torino recante prot. nr. 1194/2022 depositato, sub n. 1, unitamente al ricorso). Con ricorso trasmesso telematicamente in data 26/02/2024 e depositato il giorno 27/02/2024, ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendo al Parte_1
Tribunale di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 11 e 12 dell'atto introduttivo del presente giudizio. L'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata accolta, previa rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza resa in data 18/04/2024, le cui motivazioni, per brevità, devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte (v. subprocedimento 1). In data 23/10/2024, la p.a. si è costituita, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 8 dell'atto di comparsa. Con ordinanza resa in data 14/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – è stato assegnato alle parti un termine di giorni dieci per il deposito di memorie di precisazione delle proprie conclusioni.
- 2 - Spirato il suddetto termine, di cui ha beneficiato solo la ricorrente, che ha provveduto al deposito delle sue memorie in data 25/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
IN DIRITTO
L'impugnazione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
a) Dei motivi di diniego del rilascio del permesso di soggiorno richiesto nonché dei motivi di impugnazione
Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Questore di Torino ha revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari nr. , dallo stesso rilasciato a Numero_1
ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, in data Parte_1
20/01/2020 e valido sino al 09/07/2023, in quanto convivente con coniuge cittadino italiano , nato il [...]. Persona_1
In particolare, la p.a. ha dato atto della circostanza che «in data 22/02/2022 la predetta è stata deferita all'A.G. per la violazione di cui all'art. 483 c.p., significando che agli atti d'Ufficio si rileva come il matrimonio è stato contratto con l'unico scopo di regolarizzare la propria posizione sul Territorio Nazionale ed è pertanto da ritenersi fittizio e finalizzato alla mera elusione delle disposizioni in materia di immigrazione, pertanto sono venute meno le condizioni che hanno determinato il rilascio della predetta autorizzazione al soggiorno» (cfr., in tal senso, decreto del Questore di Torino recante prot. nr. 1194/2022 depositato, sub n. 1, unitamente al ricorso). Ha precisato, poi, di aver tenuto conto del fatto che «l'art. 19 richiede espressamente la convivenza e non contempla ipotesi di esclusione, che nel caso specifico non sussiste “l'effettiva” convivenza con il familiare italiano, condizione necessaria per l'applicazione del richiamato articolo 19 del d.l.vo 286/98, in difetto della quale si ravvisa lo strumentale esercizio del diritto all'unità familiare al solo fine di eludere le disposizioni di legge in materia di soggiorno sul territorio nazionale» (ibidem). Ha quindi constatato che «la posizione giuridica di soggiorno del[la] richiedente non è regolarizzabile a nessun altro titolo e che non ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” che precludano l'adozione del … provvedimento» in questione (ibidem). La Questura ha precisato, infine di aver considerato che la comunicazione di inizio del procedimento amministrativo volto alla revoca del permesso di soggiorno datata 13/04/2022, predisposta ai sensi degli artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/199 e ss.mm., è stata trasmessa al Commissariato di P.S. Barriera Milano per la notifica all'interessata presso l'ultimo domicilio noto, Strada della Verna 20, in , come previsto ai sensi dell'art. 3, co. 2, CP_1
d.P.R. n. 394/99 in caso di irreperibilità del cittadino straniero e che, in data 13/05/2022, «il Commissariato di P.S. suddetto ha riferito che si era presentato presso [gli] Uffici solo il coniuge riferendo l'irreperibilità dell'interessata da circa sette mesi e confermando la falsità del matrimonio contratto» (ibidem).
- 3 - La ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto:
− di aver contratto matrimonio, secondo il rito civile, con , in Persona_1 data 24/10/2019, nel Comune di Torrazza Piemonte (TO);
− che, in data 20/01/2020, il Questore di Torino, dopo aver verificato l'effettiva convivenza dei coniugi, le ha rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido sino al 09/07/2023;
− di prestare attività lavorativa presso la società Accademia Servizi con contratto a tempo determinato;
− di prestare attività lavorativa presso la società Conquality con contratto a tempo determinato;
− di essere titolare di impresa individuale;
− che «il procedimento sotteso al decreto … oggetto dell'impugnazione è del tutto illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge, difetto dei presupposti per la sua adozione e carenza di istruttoria»;
− che «il Questore di Torino ha provveduto in data 20 gennaio 2020 a rilasciare [a lei] il permesso di soggiorno per motivi familiari …, dopo aver accertato dalle indagini espletate, l'effettiva convivenza [tra lei ed] il proprio coniuge nell'abitazione di Strada della Verna n° 20 interno 7
In data 07 giugno 2022 il Questore di Torino ha provveduto a revocare il permesso di CP_1 soggiorno, in maniera illegittima sulla semplice circostanza che la stessa è stata deferita all per il reato di cui all'art 483 c.p., non essendovi un provvedimento giudiziario che accerti la natura fittizia del matrimonio regolarmente contratto, non solo tale provvedimento di revoca non poteva nemmeno essere adottato in quanto, l'art 1 bis dell'art 30 D.lvo 286/98 dispone che 'La richiesta di rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno di cui al comma 1 lettera a) è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato', orbene l'articolo in questione fa riferimento alla richiesta di rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, non fa riferimento alla fattispecie giuridica del permesso di soggiorno già rilasciato dalla questura. In definitiva l'articolo in questione non può e non dovrebbe essere applicato in quanto la ricorrente non rientra nelle ipotesi di revoca disciplinate da tale articolo, ossia non è stato mai accertato giudizialmente la natura fittizia del matrimonio e non è stato mai chiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto la ricorrente era titolare di permesso di soggiorno regolarmente rilasciato dalla Questura di dopo che la stessa aveva provveduto ad accertare il requisito CP_1 della convivenza» (per tutti i profili richiamati e, in parte riportati, v. pagg.
2-5 del ricorso). Ha quindi articolato i seguenti motivi di impugnazione: a) “mancato avvio del procedimento amministrativo, ossia la mancata comunicazione di inizio del procedimento amministrativo volto alla revoca del permesso di soggiorno” (pagg.
5-7 del ricorso); b) “mancato accertamento matrimonio fittizio e annullamento dello stesso” (pag. 7 del ricorso); c) “sussistenza della convivenza” (pagg.
- 4 - 7-8 del ricorso); d) “violazione del principio di difesa e violazione delle norme del giusto processo” (pagg.
8-9 del ricorso). La p.a., con la sua comparsa di costituzione, ha meglio ribadito, in punto di fatto, che «la sig.ra entrata clandestinamente in Italia in data sconosciuta, nel 2020 [ha ottenuto] il Pt_1 rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) d.lgs. 286/1998 dopo avere sposato il sig. nato il [...]. Il 21.02.2022 il Sig. Persona_1 Per_1 si [è presentato] all'Ufficio denunce della Questura di riferendo di volere rilasciare una CP_1 dichiarazione in ordine al proprio matrimonio. Trovandosi in un periodo di difficoltà economiche, [ha dichiarato] di essersi sposato con la sig.ra a fronte del versamento di una somma di denaro, Pt_1 ma intendeva opporsi a fare entrare in Italia il figlio della moglie come invece questa pretendeva (doc. 1). In seguito alle dichiarazioni, entrambi [sono stati] indagati per falsità ideologica ai sensi dell'art. 483 c.p. Preso atto delle dichiarazioni, la Questura [ha proceduto] quindi con la formalizzazione della comunicazione di inizio procedimento amministrativo volto alla revoca del titolo di soggiorno in possesso della straniera: atto che non [è stato] possibile notificare dato che presso l'abitazione dichiarata come coniugale l'interessata non [è stata] reperita e il marito [ha dichiarato] che la stessa si era allontanata da circa sette mesi (doc. 2). [È stato] quindi emesso il decreto di revoca n. 1194/2022 del 07.06.2022 (doc. 3) contro il quale l'odierna ricorrente proponeva ricorso al Tribunale di Torino» (pagg.
1-2 della comparsa di costituzione depositata in data 23/10/2024). Ha argomentato, quindi, in ordine alla correttezza della decisione impugnata, evidenziando che, in relazione al tipo di permesso di soggiorno richiesto, «la 'convivenza' non costituisce un dettaglio irrilevante, ma rappresenta un preciso obbligo di legge, secondo quanto indicato [nell']art. 19 T.U., cui è necessario ottemperare (…) che è stata proprio la Questura di ad aver concesso il primo permesso di soggiorno, CP_1 sulla base di accertamenti di convivenza positivi e solo in un secondo momento, sulla scorta delle dichiarazioni fatte dal sig. è stato possibile accertare come sia il matrimonio che la convivenza Per_1 sono stati fittizi fin dall'inizio. Il titolo di soggiorno in possesso della ricorrente era stato emesso ai sensi dell'art. 19 e non dell'art. 30 del TUI come sostenuto. La norma applicata costituisce solo un divieto di espulsione fino a quando persiste la convivenza, condizione che evidentemente è venuta meno subito dopo l'ottenimento del titolo. A ciò si sono aggiunte le importanti dichiarazioni del sig. che hanno svelato Per_1 le reali intenzioni della ricorrente (…) Non potendo ignorare lo stato di fatto, la Questura ha emesso la revoca in esame: non vi è, peraltro, una norma che prescriva che la natura fittizia del matrimonio debba essere accertata giudizialmente. Si annota come siano privi di pregio gli accenni alla mancata applicazione dell'art. 30 d.lgs. 286/1998 perché, come già detto, il presente caso ricade nell'art. 19. Una seconda doglianza riguarda la mancata notifica dell'avvio del procedimento volta alla revoca del soggiorno. In un primo momento l'ufficio aveva tentato la notifica tramite personale del Parte_2 territorialmente competente, ma senza esito: è stata infatti riscontrata l'assenza della straniera. Tuttavia, la notifica è andata a buon fine il 10.9.2023 ad opera di personale dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di (doc. 4) il quale era chiamato ad intervenire su richiesta di un cittadino CP_1 marocchino (Sig. che lamentava che la propria compagna, la ricorrente appunto, gli aveva Persona_2 impedito di recuperare i propri documenti in vista di un rientro in patria per accertarsi delle condizioni dei
- 5 - propri parenti in seguito al terremoto. Questo ulteriore dato ha rivelato che la ricorrente conviveva con un altro soggetto, il cittadino marocchino Sig. in via Don Bosco 39; questa circostanza Persona_2 conferma ulteriormente la mancata convivenza con il marito italiano (doc. 5). Ricevuta la notifica la ricorrente si è astenuta dal prendere qualsivoglia contatto con l' al fine di esporre le Controparte_3 sue eventuali ragioni. A ciò si aggiunga che non si può certo imputare all'Amministrazione la prima mancata notifica, dato che è la straniera stessa che si è resa irreperibile mutando la residenza senza dare notizie di quella nuova, contravvenendo a quanto impone l'art. 6 co. 8 d.lgs. 286/1998 (…) Ulteriore accenno non pertinente riguarda il d. Lgs. n. 30/2007 dato che la signora non è mai stata titolare di una carta di soggiorno quinquennale ai sensi di detta normativa ma solo un permesso biennale emesso ai sensi dell'art. 19 d. lgs. 286/1998. Si ribadisce la contestazione inerente alla fittizietà del matrimonio, celebrato in modo strumentale per superare le limitazioni di legge e fatto oggetto di dichiarazioni (avallanti la fittizietà) rese proprio dal marito della ricorrente (…) Infine, per mera notizia, ma a riprova del comportamento ingannevole della ricorrente si rappresenta che il 20.6.2023 la medesima inoltrava, alla Questura di Cuneo, istanza di conversione del permesso di soggiorno, già oggetto di revoca, in motivi di lavoro autonomo dichiarando di abitare il Racconigi (CN) via San Domenico 14. È bene precisare però che qualche mese dopo, a settembre dello stesso anno, in occasione dell'intervento già citato risultava abitare, invece, in via Don Bosco 39. L'Amministrazione non è a conoscenza dei documenti presentati a CP_1 sostegno dell'istanza, tra l'altro definita con un diniego (doc. 6) ma ragionevolmente le basi per detto tipo di soggiorno erano carenti, dato che i proventi della ditta asseritamente avviata nel 2021 ammontano a poco più di 4.000 euro mentre nel 2022 la stessa ha percepito appena poco più di 2.000 come lavoratrice dipendente. Somme del tutto insufficienti per il proprio mantenimento. Nulla risulta per l'anno 2023. In conclusione, può ritenersi circostanza pacifica quelle per cui manchi la convivenza tra i coniugi e che non vi sia stata alcuna condivisione di valori o di progetti su cui basare la vita coniugale, considerato che il matrimonio è stato concluso a scopo di lucro e con il solo fine di regolarizzare la ricorrente che, diversamente, non avrebbe avuto alcun titolo a risiedere in Italia» (v. pagg.
2-8 della comparsa di costituzione depositata in data 23/10/2024). La ricorrente, in replica alle difese della p.a., ha rappresentato, con note di trattazione scritta depositate in data 30/10/2024, che il procedimento penale menzionato nel provvedimento impugnato è stato archiviato (v. subprocedimento 1) e che l'art. 30, co.
1- bis, d.lgs. n. 286/1998 «fa riferimento alla fattispecie giuridica del permesso di soggiorno già rilasciato dalla questura. In definitiva l'articolo in questione non può e non dovrebbe essere applicato in quanto la ricorrente non rientra nelle ipotesi di revoca disciplinate da tale articolo, ossia non è stato mai accertato giudizialmente la natura fittizia del matrimonio e non è stato mai chiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto [ella] era titolare di permesso di soggiorno regolarmente rilasciato dalla Questura di dopo che la stessa aveva provveduto ad accertare il requisito della convivenza» (pag. CP_1
2). Ha rivendicato l'applicazione, al suo caso, dell'art. 12 d.lgs. n. 30/2007; ha poi richiamato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale «il requisito della convivenza effettiva dello straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto anche ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, ove non sia contestata la natura fraudolenta o
- 6 - fittizia sin dall'origine del vincolo matrimoniale. Orbene, la di contrariamente a quanto CP_4 CP_1 sostenuto nel provvedimento di revoca, ha provveduto ed accertato dal momento del matrimonio la convivenza effettiva della ricorrente con il proprio marito, provvedendo al rilascio del permesso di soggiorno, la revoca successiva con il provvedimento del permesso di soggiorno, è evidente che è del tutto illegittima ed in contrasto con la legge su citata in quanto, la natura fraudolenta o fittizia del matrimonio, doveva essere contestata al momento del rilascio del permesso di soggiorno, non potendo provvedere alla revoca di un permesso di soggiorno in corso di validità, in mancanza di una richiesta di rinnovo e senza un provvedimento del Tribunale che accerti la natura fittizia del matrimonio e provveda all'annullamento del matrimonio, invero il deferimento della ricorrente all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'art. 483 c.p., deferimento archiviato non può essere considerato elemento sufficiente per considerare la natura fittizia del matrimonio e la mancata effettiva convivenza, effettiva convivenza, si ribadisce accertata dalla questura di prima del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In merito all'eccezione che è CP_1 stata rigettata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da motivi familiari a quelli lavorativi, tale richiesta è stata rigettata in virtù del provvedimento illegittimo di revoca del permesso di soggiorno, provvedimento di rigetto impugnato presso il TAR del Piemonte con numero di ruolo 570/2024 e non per altri motivi, per come si può evincere dal documento allegato 6 depositato da parte resistente. In merito alla natura fittizia del matrimonio, sono venuti meno i motivi su cui si basava il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, ossia la natura fittizia del matrimonio, invero con il provvedimento di archiviazione, si provvede definitivamente a chiarire la natura non fittizia del matrimonio, supposto in maniera arbitraria e soggettiva dalla Questura di nel provvedimento di revoca, pertanto, il CP_1 provvedimento impugnato dovrebbe essere dichiarato illegittimo, in quanto emesso su valutazioni soggettive smentite dal provvedimento di archiviazione stesso, essendo a tutt'oggi valido il matrimonio contratto dalla ricorrente e non essendovi in atto nessun provvedimento di separazione e/o divorzio. In merito al motivo di mancata notifica dell'avvio del procedimento, parte resistente conferma che tale notifica non è andata a buon fine, e che lo stesso è sato notificato in data 10-09-2023 ossia dopo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, pertanto non essendo stato preceduto dalla notifica di avviso del procedimento, il provvedimento di revoca né poteva né doveva essere emanato» (pagg. 3-5). Da ultimo, ha precisato le sue conclusioni come da memoria depositata in data 25/11/2024.
b) Dell'oggetto del giudizio
Tanto premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessata avverso la revoca del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I. da parte della non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto CP_4 soggettivo dell'istante a conservare il permesso di soggiorno precedentemente ottenuto o ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti tutte le doglianze
- 7 - puramente formali di cui al ricorso ed ai successivi scritti difensivi, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno, che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va considerato, poi, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, che l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. civ. 27/02/2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18/04/2019).
c) Della fattispecie normativa di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia
Venendo al merito della controversia, si osserva, dunque, per chiarezza espositiva, che l'azione spiegata dinanzi a questo Giudice va ricondotta all'art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/1998 che stabilisce che l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme di cui all'art. 20 d.lgs. n. 150/2011, contro i provvedimenti dell'Autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, ricorrendo, in particolare, alla sezione specializzata istituita dal d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017, giusta la nuova disciplina in tema di competenza delineata dagli artt. 3, lett. e), e 4 del d.l. cit. Ciò posto, va rilevato che, “secondo il disposto dell'art. 30, co.
1-bis, d.lgs. n. 286/1998, deve qualificarsi fittizio il matrimonio celebrato al solo scopo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato e, alla luce delle difficoltà riscontrate dagli Stati membri nell'individuare i casi di matrimoni fittizi e nello svolgere le relative indagini, la Commissione Europea ha elaborato delle Linee Guida contenenti una serie di criteri indicativi in forza dei quali è possibile escludere un abuso dei dritti comunitari. Essi tengono conto della circostanza che il cittadino straniero non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da solo il diritto di soggiorno, del fatto che la coppia stava insieme da molto tempo, aveva un domicilio comune, aveva assunto o meno un importante impegno giuridico-finanziario (per esempio un'ipoteca per l'acquisto di una casa), nonché della durata del matrimonio. La Commissione ha anche redatto un Manuale contente i c.d. indizi di abuso che fanno ragionevolmente presumere la natura fittizia del matrimonio, quali l'entrata o il soggiorno irregolare del cittadino straniero nello Stato membro, la mancanza di incontro personale dei coniugi prima della celebrazione, la corresponsione di una somma di denaro od altra utilità e la mancata convivenza dopo il matrimonio” (Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 13189/2024, data pubblicazione 14/05/2024). Ebbene, ritiene questo Giudice che, per la loro oggettività, “le 'linee guida' elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il 'manuale' redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi
- 8 - che fanno presumere tale abuso” possano assurgere a parametro di valutazione anche nel caso in cui la fittizietà sia contestata, come nella fattispecie in esame, in relazione ad un matrimonio contratto tra una cittadina extra UE ed un cittadino italiano. Invero, “secondo l'orientamento [della Suprema Corte di Cassazione] (tra le altre Cass. 6747/2021), in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso” (Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 13189/2024, data pubblicazione 14/05/2024). Venendo nuovamente al caso di specie, si rileva che la Questura di ha disposto la CP_1 revoca del permesso di soggiorno de quo proprio perché ha ritenuto che il matrimonio tra e sia “fittizio e finalizzato alla mera elusione delle Parte_1 Persona_1 disposizioni in materia di immigrazione”. A definitivo chiarimento, si rappresenta poi, a dispetto di quanto dedotto e costantemente ripetuto dalla difesa nel corso di tutto il giudizio, che, onde procedere alla revoca del permesso di soggiorno, la vigente legislazione non prevede né che debba esserci un preventivo accertamento, in sede giudiziaria, della natura fittizia del matrimonio né che alla revoca si debba procedere necessariamente ed esclusivamente in occasione della formalizzazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.
d) Delle risultanze processuali
Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale così sinteticamente richiamato, nel caso di specie, deve ritenersi pienamente integrata la prova del carattere fittizio del matrimonio, in applicazione dei criteri indicativi di matrice europea, essendo molteplici gli elementi in tal senso. In particolare, vanno valorizzati i seguenti indici: a) la ricorrente è entrata in Italia in data sconosciuta e non ha allegato che avrebbe avuto diritto ad un permesso di soggiorno per altri motivi;
b) il matrimonio è avvenuto in data 24/10/2019, ma non è stato allegato nulla circa l'epoca di conoscenza del marito e di instaurazione del legame sentimentale, né è stato indicato come la ricorrente ed il coniuge si mantenessero economicamente (si rileva, sul punto, che gli allegati nn.
7-9 depositati unitamente al ricorso si riferiscono ad anni successivi all'avvenuto accertamento dell'assenza di convivenza ed alla contestazione di aver contratto un matrimonio fittizio, ma nulla è stato provato circa l'epoca in cui il vincolo matrimoniale era asseritamente in essere); c) la ricorrente è risultata irreperibile all'indirizzo
- 9 - indicato come sede della abitazione familiare (cfr., in tal senso, decreto del Questore di Torino recante prot. nr. 1194/2022 depositato, sub n. 1, unitamente al ricorso); d) la ricorrente non ha allegato alcun elemento utile a descrivere come fossero strutturati i rapporti di frequentazione con il marito e come fosse condotto il menage coniugale, rispetto al contributo ed all'apporto di ciascuno. La ricorrente, sulla quale grava il relativo onere probatorio, nulla ha dedotto e provato in merito all'autenticità del vincolo coniugale, essendosi limitata ad affermare che, al momento del rilascio del permesso di soggiorno, la Questura aveva ritenuto sussistente la sua convivenza con (v. pagg.
1-2 delle note di trattazione scritta Persona_1 depositate in data 30/10/2024 nonché pagg. 1 e 2 della memoria conclusionale depositata in data 25/11/2024), senza nulla dedurre, invece, in ordine alla sussistenza dell'imprescindibile affectio coniugalis, che caratterizza le unioni autentiche. Va rimarcato, sul punto, che la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi e luoghi comuni e di progetti di vita comune;
nessun elemento e nessuna documentazione, neppure fotografica (ad eccezione di quella relativa al giorno delle nozze: v. allegato n. 14 depositato unitamente al ricorso), di momenti di vita insieme al coniuge prima e dopo il matrimonio. Non è stata menzionata né tantomeno provata l'assunzione di importanti impegni giuridico-finanziari da parte della coppia, indubbia testimonianza di una progettualità comune. La durata del matrimonio, irrisoria (inferiore a tre anni, se si tiene conto che il deferimento all' er la violazione di cui all'art. 483 c.p. è avvenuta in data 22/02/2022 e che in CP_2 data 13/05/2022 riferiva che l'odierna ricorrente gli risultava Persona_1 irreperibile già da circa sette mesi), pure assurge ad indice rivelatore di una non serietà del rapporto tra i coniugi. Anche rispetto a tale rilevante profilo, la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione, ancorché generica. Inoltre, pur avendo rappresentato e ribadito che la sua posizione, in sede penale, si è definita in senso a lei favorevole, essendo intervenuta l'archiviazione, attesa l'impossibilità, per il P.M., di svolgere ulteriori attività investigative – stante anche l'irreperibilità della odierna ricorrente – al fine di addivenire ad una completa ed esaustiva ricostruzione degli episodi narrati, nemmeno hai mai smentito le dichiarazioni rese dal Parte_1 marito italiano. Più specificatamente, in data 21/02/2022, “ veniva Persona_1
… escusso a sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 c.p.p. ove dichiarava che nell'anno 2019 gravava in condizioni economiche precarie e nell'estate di quell'anno, a aveva conosciuto casualmente un CP_1 cittadino marocchino a suo dire di nome a cui aveva raccontato le sue vicissitudini. Poco Per_3 tempo dopo lo straniero durante una conversazione telefonica gli proponeva di aiutare una sua connazionale ad ottenere il permesso di soggiorno in cambio di soldi (…) L'esposizione proseguiva con i fatti dell'estate del 2019 quando il sig. in compagnia del sig. , si recavano a Legnano (MI) Per_1 Pt_3 per conoscere la donna ed accordarsi in merito ad un matrimonio fittizio. La stessa che all'epoca era
- 10 - irregolare sul territorio nazionale si presentava come e dopo una breve Parte_1 contrattazione si accordava con il sig. per elargirgli in più versamenti la somma di 3.500 Per_1 euro in cambio di un matrimonio fittizio e dell'aiuto ad ottenere tutti i documenti di cui avrebbe potuto godere. Tale somma veniva consegnata in più donazioni avvenute per la maggior parte a mano direttamente della donna o tramite il sig. , solo in un'occasione l'uomo riceveva una ricarica di circa 400 Pt_3 euro sulla sua Postepay … Dopo questo accordo il sig. e la sig.ra a dire Per_1 Pt_1 dell'uomo, si incontravano a presso luoghi pubblici, solo esclusivamente per avviare le pratiche del CP_1 matrimonio e per il rilascio dei documenti della donna. Dopo essersi informati presso il comune di CP_1
e constatando tempi di attesa troppo lunghi per celebrare le nozze, decidevano di sposarsi nel mese di ottobre 2019 nel comune di Torrazza Piemonte (TO). Successivamente alle nozze la donna si trasferiva presso la residenza del sig. a in via strada della Verna n° 20/7 in attesa del controllo da Per_1 CP_1 parte dei vigili per accertare l'effettiva residenza. Per circa due mesi l'uomo dimorava fuori casa, prima in albergo “Hotel Miramonti” a in Piazza Derna e poi successivamente in un appartamento sempre CP_1 nello stesso quartiere in quanto non aveva alcun rapporto con la donna. La donna trascorso questo periodo non voleva abbandonare l'appartamento avanzando pretese nei confronti del marito, ma viste le difficoltà economiche che stava attraversando, il sig. faceva ritorno nella propria casa. A suo dire lei Per_1 usufruiva della camera da letto mentre lui si era trasferito sul divano. Le utenze erano esclusivamente a suo carico mentre la donna si pagava solo gli alimenti che lei stessa consumava. La sig.ra Pt_1 non parlava la lingua italiana pertanto i due non avevano un vero e proprio dialogo e in caso di necessità parlavano attraverso dei cittadini marocchini amici della donna che fungevano da interpreti. Nel mese di marzo 2021 l'uomo stufo della situazione in cui viveva chiedeva l'intervento di per far capire alla Pt_3 donna che doveva andarsene da casa sua e la stessa, sentendo che il marito era intenzionato a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, decideva di andarsene di casa. La donna in più occasioni e anche grazie all'intercessione di un suo amico di nazionalità marocchina, presumibilmente di nome , contattava Per_2 il sig. chiedendo di ottenere aiuto per far giungere in Italia il figlio minorenne della Per_4 donna in cambio di 500 euro. Il sig. riferisce di essersi sempre opposto a questa richiesta e Per_1 di aver insistito più volte per poter formalizzare il divorzio con La donna a suo dire Pt_1 attualmente si oppone al divorzio ed insiste per ottenere i documenti per suo figlio, tanto da far temere al che possa falsificare la sua firma e mandar avanti le pratiche senza il suo consenso”. Per_1
Va aggiunto, poi, venendo nuovamente ai principi generali che governano la materia che qui ci occupa, che a dimostrare la fittizietà del rapporto coniugale debba essere l'assenza di elementi indiziari apprezzabili e di significato opposto agli accertamenti, necessariamente solo sintomatici, svolti dall'amministrazione (v., sul punto, Cass. civ., 19 maggio 2016, n. 10392). Ebbene, è emerso in corso di causa, in quanto dedotto dalla p.a. e non contestato dalla ricorrente:
✓ che, già alla data del 13/05/2022, risultava irreperibile per il Parte_1 coniuge da circa sette mesi (v. provvedimento impugnato);
- 11 - ✓ che la straniera ha abbandonato la casa coniugale e ha intrecciato, in pendenza di matrimonio, una relazione sentimentale con tale con cui convive Persona_2 alla via Don Bosco, n. 39. Dunque, nel caso di specie, in base a quanto dedotto dalla p.a. (v. pag. 6 della comparsa di costituzione), ha già un nuovo compagno, circostanza che corrobora Parte_1
l'assenza di un legame attuale con il marito italiano. Inoltre, in base a quanto emerso dagli atti, non può dirsi raggiunta neanche la prova in ordine all'esistenza di un domicilio comune (v., sul punto, anche le deduzioni svolte alla pag. 7 della comparsa di costituzione in ordine agli indirizzi dichiarati in occasione della presentazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno), elemento valorizzato dalle Linee Guida elaborate dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri nell'individuazione dei casi di matrimoni fittizi e nello svolgere le relative indagini (v., più diffusamente, Cass. n. 6747/2021). Avuto precipuo riguardo alle istanze istruttorie, ritiene, invece, questo Giudice che la prova testimoniale, per come richiesta alla pag. 12 del ricorso, qualora pure ammessa, nemmeno avrebbe potuto condurre ad esiti diversi;
tenuto conto del reale thema probandum, le dichiarazioni della teste sarebbero state parimenti inidonee a provare ed approfondire la reale sussistenza dell'imprescindibile legame familiare, da intendere nel senso esplicitato dalla giurisprudenza di legittimità e non già da ricondurre alla mera coabitazione tra e . Parte_1 Persona_1
Va considerato, poi, che “l'ospitalità è … una relazione occasionale ben diversa dalla convivenza e che può fondarsi sulle più svariate ragioni, oltre ad essere intrinsecamente connotata dalla precarietà” (Cass. Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 5805/2024, data pubblicazione 05/03/2024): dunque, l'ospitalità, qualora pure dimostrata, non comporta alcun riconoscimento della effettività della relazione familiare. In definitiva, tenuto conto di tutto quanto sinora esposto, la ricorrente non solo non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, ma, ancor prima, neppure ha ottemperato all'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda dalla stessa proposta. La ricorrente non ha, invero, né dedotto né provato di essere stata una parte insostituibile di un nucleo familiare fondato su sincero affetto né è stato provato che quest'ultima abbia fornito un contributo determinante alla cura e all'assistenza del coniuge. Nulla è stato dedotto o allegato. Alcuna prova, in sintesi, risulta essere stata offerta in ordine ai fatti costitutivi del diritto invocato e nessun documento attesta l'effettiva condivisione di un percorso di vita tra e : proprio la sussistenza di tale requisito non Parte_1 Persona_1
è risultata in alcun modo corroborata dalle scarne risultanze degli atti confluiti nel fascicolo dell'odierno giudizio, che, invero, sono 'muti' rispetto al thema probandum e idonei, invece, a validare le prospettazioni della p.a.
- 12 - Le considerazioni che precedono paiono sufficienti a concludere per la reiezione del ricorso.
f) Delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come rimodulati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento in relazione alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, così individuato in ragione dell'esigenza di parametrare la liquidazione del compenso professionale all'attività in concreto svolta dalle parti ed all'effettiva consistenza della lite, applicati i valori minimi delle sole fasi di studio e introduttiva dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto della semplicità dello svolgimento processuale che discende dalla non complessità della causa, dalla totale assenza di attività istruttoria e dal fatto che, nell'interesse della p.a., non sono state depositate memorie conclusionali. Sussistono, invece, giustificati motivi per compensare le spese relative alla fase cautelare in quanto le risultanze ivi prese in considerazione sono state totalmente superate nel corso del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
-. RIGETTA il ricorso proposto, in data 26-27/02/2024, da , nata il Parte_1
21/09/1977 in Marocco, C.F. ; C.F._1
-. CONDANNA al rimborso, in favore di parte resistente, delle spese Parte_1 del giudizio di merito che liquida in euro 1.453,00 (millequattrocentocinquantatre/00) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, se dovuti;
-. COMPENSA integralmente le spese relative alla fase cautelare;
-. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 13/12/2024
Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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