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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/05/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6875 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO ANNAMARIA in forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice opponente
contro
(C.F.: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. RONCAGALLI ARTURO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta opposta
In punto: Vendita di cose mobili;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale espletata, il
Giudice osserva quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 2192/2023, emesso in data 31.7.2023 su ricorso di il Tribunale di Verona ha Controparte_1 ingiunto a di pagare alla parte ricorrente la somma di euro 15.000,00 Parte_1
a saldo delle fatture n. 38, 61, 64 e 71 del 2018, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione l Controparte_1
affermando che a seguito della macellazione la carne
[...] vendita di vitelli da latte oggetto delle fatture n. 61, 64 e 71 sarebbe apparsa eccessivamente grassa, di colore scuro e particolarmente dura, tale da renderla inidonea all'uso e non commerciabile.
Costituendosi in giudizio, l Controparte_1 ha eccepito, in via preliminare, la decadenza e prescrizione dell'azione di
[...] garanzia ai sensi dell'art. 1495, comma 3, c.c., per non avere parte opponente mai denunciato i vizi lamentati, mentre nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 15.000,00 o del diverso importo accertato in corso di causa.
Tanto premesso l'opposizione è infondata e va respinta.
Nessuna contestazione sussiste in ordine alla consegna della merce oggetto delle fatture azionate in via monitoria e al prezzo pattuito.
Parte opponente ha eccepito l'esistenza dei vizi della carne oggetto delle fatture n. 61, 64 e 71, asseritamente denunciati verbalmente alla società opposta.
Ora, è noto che a mente dell'art. 1495 c.c. il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (comma primo). L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (comma terzo).
Sotto il profilo probatorio, ove il venditore eccepisca la tardività della denuncia, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver tempestivamente denunziato i vizi nel termine di legge.
Ciò posto, la società opponente non ha fornito la prova della denuncia dei vizi lamentati alla società venditrice.
Il teste ha riferito, infatti, circostanza apprese solo de relato Testimone_1 da , all'epoca dei fatti legale rappresentante della Testimone_2 Parte_1
Il teste ha dichiarato, invece: che i vitelli acquistati Testimone_2 dall (oggetto delle fatture n. 61, 64 e 71 del 2018) erano Controparte_1 stati consegnati a a che, dopo la lavorazione, Controparte_2 Controparte_3 avevano contestato la merce, rifiutando di corrispondere all'opponente il prezzo dovuto perché la carne appariva scura e dura ed avevano interrotto con essa ogni rapporto;
che, il giorno stesso in cui aveva ricevuto tali contestazioni, Parte_1 aveva, a sua volta, contestato i vizi all Controparte_1 CP_
che, nella persona di EL , si era impegnata ad emettere note
[...] di credito a fronte delle fatture relative alla merce viziata.
La deposizione del teste non è tuttavia idonea a fornire la prova in Tes_2 giudizio della denuncia dei vizi alla società convenuta opposta dal momento che:
1) Le dichiarazioni di (della cui attendibilità è legittimo Testimone_2 dubitare in quanto legale rappresentante della società opponente all'epoca dei fatti) sono prive di riscontro ed anzi risultano smentite dalla documentazione in atti perché nello scambio di messaggi whattsapp intercorso tra le parti (docc. 11 di parte convenuta) non c'è alcun riferimento all'esistenza di vizi della carne compravenduta ed anche il sollecito di pagamento inviato dal legale dell' Controparte_1 alla il 16.5.2023 (doc. 12 di parte opposta) è rimasto privo di riscontro. Parte_1
Inoltre, coerentemente con quanto desumibile dal richiamato scambio di messaggi, il teste (fratello del legale rappresentante della società opposta) Testimone_3 ha confermato che nel corso di un incontro avvenuto il 22.3.2022 Testimone_2 aveva confermato a che avrebbe pagato quanto ancora dovuto Controparte_1 per la merce acquistata
2) La denuncia dei vizi può essere effettuata a soggetto diverso dal venditore solo nell'ipotesi in cui il destinatario della denuncia abbia poteri rappresentativi del venditore al momento della denuncia dei vizi. Dalla visura camerale dimessa in atti
(doc. 18 di parte convenuta) e dalle dichiarazioni dei testi , Testimone_4 dipendente della società convenuta opposta dal 2012, e , Testimone_5 commercialista della società convenuta opposta, risulta che non fa CP_5 parte della compagine sociale dell' Controparte_1
e che nel 2018-2019 quest'ultima non aveva altri dipendenti al di fuori di
[...] Tes_4
. Le dichiarazioni eventualmente rese da (indicato in atti
[...] CP_5 come padre di e ) in ordine ad una possibile dilazione CP_1 Controparte_1 dei pagamenti e all'emissione di note di credito a favore della non Parte_1 sarebbero pertanto idonee ad impegnare la società convenuta.
In conseguenza di quanto precede, l'opposizione è infondata e va respinta e la società opponente va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere alla società convenuta opposta le spese processuali, con i compensi liquidati ai sensi dell'art. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2192/2023, emesso da questo Tribunale in data 31.7.2023;
b) condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
e spese processuali, che liquida in Controparte_1
€ 5.917,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Verona, il 4.5.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)