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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/12/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2001/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2001/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Laura TETI, del Foro di C.F._1
Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Teramo n.7, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e
1 nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in [...], rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Sabrina DI FURIA, del Foro di Teramo, presso il cui studio legale, sito in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Botticelli n.13, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 17 ottobre 2025 da
[...]
e Parte_1 Parte_2
rilevato che all'udienza del 1° dicembre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Venezia in data 13 novembre 2020 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.134 – Parte II – Serie C – Anno 2020.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI) 2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2001/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Laura TETI, del Foro di C.F._1
Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Teramo n.7, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e
1 nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in [...], rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Sabrina DI FURIA, del Foro di Teramo, presso il cui studio legale, sito in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Botticelli n.13, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 17 ottobre 2025 da
[...]
e Parte_1 Parte_2
rilevato che all'udienza del 1° dicembre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Venezia in data 13 novembre 2020 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.134 – Parte II – Serie C – Anno 2020.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI) 2