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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/05/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 30/11/2023 al n. 865 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 13/05/2025
PROMOSSA DA
in persona del suo legale rappresentante, con l'avv. Cinque Parte_1
Vincenzo e l'avv. Marinig Paolo
RICORRENTE
CONTRO
con l'avv. Maggio Giovanni Maria e l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Iero Luca CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 1 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e di ogni altro atto rispetto allo stesso OM e/o consequenziale;
in via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 2 del presente ricorso, accertare l'intervenuta prescrizione del credito contributivo in capo all' e, per CP_1
l'effetto, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e di ogni altro atto rispetto allo stesso OM e/o consequenziale;
in via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 3 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e di ogni altro atto rispetto allo stesso OM e/o consequenziale;
in via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 4 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e di ogni altro atto rispetto allo stesso OM e/o consequenziale;
in via principale, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 5 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e di ogni altro atto rispetto allo stesso OM e/o consequenziale;
in via subordinata, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 6 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, ridurre il quantum della pretesa creditoria azionata da controparte. In via ulteriormente subordinata nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 7 del presente ricorso, ridursi il quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a). Spese di lite rifuse”
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa. Nel merito, rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e conseguentemente, confermare l'avviso di addebito n.
41520230000323679000; condannare in ogni caso la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicate nell'avviso di addebito n. 41520230000323679000 o al diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo.
Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15% e gli oneri riflessi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/11/2023 la società proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41520230000323679000, recante l'importo complessivo di € 118.341,94, per crediti contributivi riferiti al periodo CP_1
da gennaio 2017 a giugno 2022.
A monte di tale avviso di addebito vi era il verbale unico di accertamento n.
UD00000/2023-001-01 del 20 gennaio 2023 redatto a seguito della verifica ispettiva avente ad oggetto le attività svolte e l'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale nei confronti del personale occupato dalla società ricorrente, in esecuzione del contratto di appalto di servizi da questa stipulato con la avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di Parte_2
disosso, taglio e mondatura di carni bovine, nonché il loro confezionamento presso lo stabilimento di AS (UD) in via Nazario Sauro, n. 27.
All'esito dell'ispezione i funzionari dell' avevano imputato alla ricorrente infedeli CP_2
registrazioni sul Libro Unico del Lavoro con riguardo a somme erogate a titolo di “rimborsi chilometrici” e “trasferta” e conseguentemente avevano intimato alla
[...]
di pagare le somme dovute a titolo di contributi previdenziali omessi. Parte_1
La difesa della società opponente eccepiva la nullità dell'avviso di addebito impugnato per violazione e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost, sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, ritenendo che non trovasse alcuna giustificazione il lasso temporale intercorso tra la conclusione degli accertamenti e la notificazione dell'avviso di addebito.
Secondo la parte opponente l'avviso di addebito impugnato sarebbe stato illegittimo anche per intervenuta prescrizione del corrispondente asserito credito contributivo in capo all' ed inoltre per la violazione e omessa applicazione dell'art. 3 della legge CP_1
n. 241/90, sotto il profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo.
Non era, infatti, possibile comprendere come fosse stato quantificato dall'ente resistente il complessivo importo preteso in pagamento, né a quali lavoratori tale importo facesse riferimento.
Nell'avviso di addebito si faceva riferimento ad un altro atto amministrativo (verbale
Ispettivo NIU 2021006955 PROT. . 8600.20/01/2023. 0015953 del 20.01.2023 CP_1
notificato il 01.02.2023) ma la motivazione per relationem ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, per essere valida richiedeva che questi ultimi fossero allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproducesse il contenuto essenziale, condizioni queste non rispettate nel caso di specie.
Ancora, l'opponente eccepiva la violazione e omessa applicazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 sotto il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione e nel merito l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza dei presupposti.
La contestazione formulata, infatti, atteneva all'esenzione dal punto di vista contributivo (praticata dalla società ricorrente) delle somme erogate al personale dipendente a titolo di trasferta.
La ricorrente, invero, svolgeva attività di macellazione, scuoiatura e processi successivi degli animali bovini, equini e ovini ed operazioni consequenziali della linea di macellazione;
disosso di carni bovine, suine, equine ed avicole, loro taglio, cernita delle carni, porzionamento e confezionamento, lavorazioni successive, legatura, pesatura, etichettatura, accatastamento e disaccatastamento e movimentazione manuale e/o con mezzi meccanici.
A tal fine operava tramite contratti di appalto di servizi con imprese committenti del settore.
In particolar modo, negli ultimi anni, aveva intrattenuto relazioni Parte_1
commerciali in prevalenza con suo principale Parte_2
cliente, ove i dipendenti della ricorrente venivano inviati per lo svolgimento delle loro mansioni.
La somma omnicomprensiva di € 30,00 era stata, pertanto, erogata a titolo di trasferta.
La difesa attorea richiamava la normativa a la giurisprudenza esistenti in materia e sosteneva che, tenuto conto dei profili fattuali e alla luce della norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 51 del TUIR di cui all'art.
7-quinquies
D.L. n. 193 del 2016, era assolutamente legittimo il regime di esenzione totale delle erogazioni in parola, con conseguente radicale illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato.
In via subordinata riteneva, comunque, che le somme erogate potessero concorrere a formare il reddito solo nella misura del 50% del loro ammontare con conseguente riduzione delle somme portate dal provvedimento impugnato e, in via di ulteriore subordine, essendo la materia attinente alla fattispecie in esame stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, tali da richiedere un intervento diretto del legislatore attraverso una norma di interpretazione autentica, instava per una riduzione del quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a).
2. Si costituiva in giudizio l sostenendo, invece, la perfetta legittimità formale e CP_1 sostanziale dell'avviso di addebito impugnato e prendendo posizione su ciascuna delle eccezioni svolte da controparte.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 13/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso, si evidenzia che la parte ricorrente con un unico ricorso ha introdotto un concorso di azioni avverso, da un lato, la regolarità formale dell'avviso di addebito e, dall'altro, la fondatezza nel merito della pretesa dell'Ente.
Caratteristica fondamentale del sistema di riscossione coattiva dei crediti contributivi
è, infatti, che l'avviso di addebito, oltre che atto assimilabile al titolo esecutivo e al precetto, è anche atto impositivo della pretesa, sicché dalla notifica della stessa decorrono i termini perentori sia per l'opposizione agli atti esecutivi, qualora il contrasto verta sulla regolarità formale del procedimento di riscossione, che per l'opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa.
In tale contesto non si può seriamente mettere in discussione l'ammissibilità di un unico ricorso in opposizione che presenti diversi profili di doglianza ed è prassi comune che questo sia strutturato ponendo preliminarmente le eccezioni di ordine procedimentale (ad esempio, eccezione di decadenza, carenza di motivazione, presenza di impedimenti, quali ricorsi pendenti in sede amministrativa o giudiziale) e di seguito le eccezioni afferenti alla fondatezza della pretesa dell'ente nel merito.
Secondo un principio fino a oggi assolutamente consolidato dal chiaro disposto dell'art. 29 comma 2 d.lgs. n. 46 del 1999, in forza del quale le opposizioni agli atti esecutivi della riscossione esattoriale si propongono nelle forme ordinarie, discende che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo;
non è invece invocabile il più lungo termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5 dello stesso decreto legislativo, riferibile esclusivamente all'opposizione nel merito della pretesa.
A parere di questo giudice, invece, risulta condivisibile l'orientamento - inaugurato dalla Cassazione con la pronuncia n. 14963 del 2012 - secondo il quale nel caso in cui l'opponente, unitamente all'atto esecutivo, contesti anche il merito della pretesa, debba applicarsi unicamente il termine di quaranta giorni, non trovando applicazione il più breve termine di venti giorni.
Secondo il Collegio Supremo è, dunque, necessario distinguere la contestazione di assoluta indeterminatezza della pretesa dalla contestazione di difetto di motivazione che, comunque, consenta al contribuente di approntare la difesa nel merito. Nel primo caso siamo davanti ad un'opposizione agli atti esecutivi, perché il vizio assoluto dell'atto ha precluso al contribuente la stessa possibilità di difendersi nel merito e l'accoglimento dell'eccezione comporta l'immediata definizione del giudizio, restando la sentenza necessariamente limitata al profilo dell'esecuzione, atteso che il credito vantato non è neanche riconoscibile.
La situazione è ben diversa nel caso – come quello qui in esame - in cui l'opponente abbia comunque articolato le difese nel merito, perché il contraddittorio sulla fondatezza della pretesa si è a questo punto ormai radicato e il giudizio deve essere comunque definito nel merito, avendo comunque l'atto raggiunto lo scopo.
In altri termini: se l'opponente si avvale del ricorso ex art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46 del
1999, e si difende (anche) nel merito, questo comportamento processuale è logicamente incompatibile con la contestazione di assoluta indeterminatezza della pretesa, sicché si apre la strada al giudizio ordinario di cognizione sul rapporto contributivo.
Con la pronuncia sopra richiamata la Corte ha anche confermato il proprio consolidato orientamento che esclude la definizione del giudizio nel caso di accertamento di un vizio di legittimità formale del ruolo, dovendo comunque il giudice
- alla stregua degli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo - passare all'esame della fondatezza del merito della pretesa contributiva avanzata in via stragiudiziale dall'ente e oggetto di contestazione da parte del contribuente.
Fermo il principio che l'opposizione per motivi di merito non è un'opposizione all'esecuzione, ma introduce un giudizio ordinario di cognizione avverso una pretesa avanzata in via stragiudiziale, occorre chiedersi se il rilievo dell'insufficiente motivazione del titolo stragiudiziale integri un vizio dell'atto esecutivo o afferisca al merito: in realtà entrambi questi profili sono coinvolti.
La norma prevede la motivazione dell'atto rivolto al contribuente e, dunque, non può seriamente dubitarsi sul fatto che la mancanza o insufficienza della motivazione vizi il titolo e sia per questo motivo di opposizione agli atti esecutivi.
In caso di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi il giudice deve, comunque, esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento.
In ordine all'eccezione di carenza di motivazione del verbale unico di accertamento e notificazione e dell'ordinanza ingiunzione (che sono stati impugnati con distinti paralleli procedimenti), basterà osservare che sia il verbale di accertamento sia l'ordinanza ingiunzione indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento delle violazioni e descrivono in modo dettagliato la contestazione per ogni singolo lavoratore.
L'obbligo di motivazione può essere ritenuto assolto anche quando l'esposizione dei motivi sia sintetica, purché sufficiente a rendere possibile il controllo della valutazione di responsabilità del trasgressore e di gravità del fatto compiuta dall'ufficio e per quanto riguarda l'ordinanza ingiuntiva anche mediante il solo riferimento al verbale di accertamento.
E' infatti pacificamente ammessa la motivazione per relationem e cioè la motivazione non risultante dal testo del provvedimento finale, ma dagli atti precedentemente compiuti nel corso dell'iter procedimentale.
In ogni caso con la sentenza n. 1786 del 28.01.2010 la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite ha avvalorato tale interpretazione, condivisa da questo Tribunale con orientamento uniforme e costante, statuendo che “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e quindi sussiste la cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”.
Poiché l'opposizione all'ordinanza ingiunzione – si legge anche nella sentenza – è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice trattandosi di giudizio su di un rapporto con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto.
Gli illeciti amministrativi sono puniti, ex art. 3 della legge 689/81, sia a titolo di dolo sia di colpa, ne deriva che la semplice buona fede non basta a escludere la punibilità dell'illecito materialmente commesso, occorrendo a questo scopo anche la prova che essa è dipesa da un errore causato da un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, non evitabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Si deve, inoltre, evidenziare che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, in forza delle quali ex art. 2697 c.c. grava sull'ente previdenziale l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, mentre grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle circostanza che limitano a riducono la pretesa impositiva dall'ente. In proposito è principio giurisprudenziale indiscusso che in ogni caso in cui si versi in una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto richiesti dal legislatore è a carico del datore di lavoro, perché grava sul soggetto che intenda beneficiare della riduzione l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (v., sul punto e con specifico riferimento alle riduzioni e/o agli esoneri previsti per il caso di trasferta dei dipendenti, o di rimborso per spese di viaggio, Cass. n. 16639/2014 e Cass. n. 18160/2018).
5. Fatte tali premesse, si deve dunque rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine di venti giorni dalla notifica del titolo, dovendo viceversa applicarsi il termine di quaranta giorni, che risulta rispettato nel caso di specie.
6. Parimenti infondata è l'eccezione della società opponente di prescrizione quinquennale delle pretese antecedenti il quinquennio dalla data di notifica dell'avviso di addebito (22.10.23).
L'Ente ha, infatti, provato che rispetto al periodo dal gennaio 2017 a giugno 2022 a cui si riferisce l'accertamento, la prescrizione è stata interrotta mediante la notifica della diffida allegata al verbale ispettivo del 20.01.23 ed il termine è, comunque, rimasto sospeso per un totale di 311 in forza della normativa emergenziale adottata a seguito della pandemia Covid-19 (v. Circolare n. 126/2021). CP_1
7. Circa la lamentata illegittimità del provvedimento impugnato per inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, va in primo luogo evidenziato che nel caso di specie non si verte in materia di opposizione avverso le sanzioni applicate a fronte dell'accertamento di violazioni amministrative, ma del recupero di contribuzione dovuta e non versata, non opera quindi l'art. 14 della L. n. 689/81. In ogni caso la questione dell'assenza di un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stata anche di recente affrontata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “in tema di sanzioni amministrative… trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l.
n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n.
689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente” (Cass. ord. 103478/24).
In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del
1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. sent. 21706/18 e nello stesso senso 31239/21
e n. 29404/22).
Deve, quindi, comunque essere rigettata anche tale eccezione svolte dalla difesa attorea.
8. Passando all'esame del merito, va, in primo luogo, ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno Controparte_3 piena prova – fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie) – dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così
Cass. 24.11.2017, n. 28060).
Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi.
Quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; Cass.
24461/18).
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
In particolare, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, si ritiene – in adesione alla consolidata giurisprudenza – che tali dichiarazioni siano in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, devono essere privilegiate le prime.
In questo giudizio, è stato depositato il verbale di accertamento dal quale risulta che le verifiche e le conseguenti contestazioni sono sorte a seguito dell'esame congiunto dei contratti di lavoro, del LUL, delle note afferenti alle trasferte e delle dichiarazioni dei lavoratori.
Deve ritenersi, quindi, che i dati estrapolati dagli ispettori da tali documenti siano dotati di un apprezzabile livello di affidabilità sia per quanto riguarda l'individuazione dei lavoratori, sia per l'individuazione degli importi erogati a titolo di indennità di trasferta.
Tali elementi, acquisiti dagli ispettori senza alcun margine di apprezzamento, sono dotati di una elevata valenza probatoria, che può essere messa in discussione solo da specifiche prove contrarie che dimostrino l'erroneità dei criteri adottati ovvero dei dati estrapolati. Sul punto la parte ricorrente non ha affatto indicato quali tra i dati estrapolati dagli ispettori e posti a fondamento delle proprie conclusioni e dei propri conteggi sarebbero errati, né ha offerto conteggi differenti.
Peraltro, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva sono state integralmente confermate in sede di istruttoria processuale, come sarà più oltre riportato.
Sempre in via preliminare, va rimarcato che la società ricorrente non contesta sostanzialmente le circostanze di fatto così come accertate dagli ispettori e riportate nel verbale, bensì sostiene che dalle stesse derivino diversi effetti giuridici.
Tuttavia, va considerato che il testo dell'art. 51, commi 5 e 6, del DPR n. 916/1987 stabilisce che: “5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (…).
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare (…)”.
In materia, è poi intervenuto l'art.
7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. in I. 10 dicembre 2016 n. 225), il quale, nel dettare disposizioni di «Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti», ha disposto che: “1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è volta. 2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51”.
La norma, che contiene un'interpretazione autentica del concetto di trasferta, stabilisce le specifiche condizioni in presenza delle quali è possibile distinguere, ai fini fiscali e previdenziali, il regime a cui sono sottoposti i «trasfertisti abituali» da quello a cui sono sottoposti i «trasfertisti occasionali» e si è in tal modo superato il precedente criterio distintivo che era, invece, collegato alla ricostruzione della singola fattispecie di volta in volta esaminata.
Sul punto, le SS.UU. con la sentenza n. 27093 del 16 novembre 2017, hanno affermato i seguenti principi di diritto: “a) «la predetta disposizione, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica, è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art.
6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il suo tenore letterale, ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito»; b) «in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica
e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità" - presente sia nell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del t.u.i.r. (così come nel comma 6 dell'art. 48 del t.u.i.r., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni”.
Alla luce dei suddetti criteri, pertanto, soltanto in caso di contestuale presenza delle tre condizioni richiamate dall'art.
7-quinquies del d.l. n. 193/2016, applicabile anche ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa, il lavoratore, inquadrabile nella categoria del «trasfertista», deve essere assoggettato al regime fiscale previsto dal sesto comma dell'art. 51 del t.u.i.r., ossia alla tassazione del 50% delle somme riconosciute a titolo di trasferta.
Nella fattispecie in esame le condizioni sopra descritte non ricorrono (in particolare la sede di lavoro è indicata nei contratti di assunzione).
L'insussistenza di una vicenda di trasfertismo non implica, però, automaticamente, che debba ravvisarsi la sussistenza della trasferta;
occorre, invece, pur sempre che sia provata la concreta sussistenza di una trasferta in senso tecnico, con onere della prova a carico del datore di lavoro, trattandosi di esenzione contributiva.
In questa ultima prospettiva risulta necessario apprezzare, come si è già chiarito più sopra, se lo spostamento dei lavoratori fosse determinato da fatti occasionali e contingenti, ovvero se i ripetuti spostamenti verso la sede della società appaltante, quale modalità immanente al lavoro, costituissero invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisse mero rimborso spese, bensì rappresentasse il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione
(cfr. Cass. n.15360/2002 e n.15889/2004); in tal caso infatti lo speciale emolumento previsto per compensare la peculiare connotazione di tale prestazione lavorativa ha natura retributiva e, quindi, va incluso nella base di calcolo dell'imponibile contributivo.
Nel caso di specie lo spostamento giornaliero dalla propria abitazione verso la sede della a AS era, per espressa allegazione della parte ricorrente, una Parte_2
modalità di lavoro immanente alle specifiche mansioni dei lavoratori dipendenti della
, che caratterizzava quotidianamente e non occasionalmente l'attività di Parte_1 questi lavoratori, onde deve escludersi che ricorresse un'ipotesi di trasferta in senso proprio e tecnico.
Nelle lettere di assunzione del personale dipendente della all'art. Parte_1
7 è specificato: “il lavoro verrà svolto presso la sede sita in Campoformido, via Roma
n. 59”. In tale sede non vi è alcuna attività produttiva ma solamente la sede legale della coincidente con l'abitazione del legale rappresentante della Parte_1
società, sig.ra (doc. 13, lettere di assunzione n. 2 lavoratori). Parte_3
Il fatto che l'immobile sia destinato ad abitazione di una persona fisica esclude in re ipsa che possa contestualmente avere anche una destinazione industriale (peraltro idonea alla specifica tipologia di mansioni svolte da questi lavoratori) e ciò rende del tutto irrilevante la circostanza che gli ispettori non vi abbiano fatto fisicamente accesso.
Tutti i lavoratori dipendenti della hanno invece svolto l'attività Parte_1 lavorativa sin dall'inizio del proprio rapporto di lavoro esclusivamente a AS (UD) in via Nazario Sauro n. 27 all'interno dei locali aziendali della società committente con la società ha Parte_2 Pt_4 Pt_1 Parte_1
stipulato numerosi contratti di appalto di servizi di durata variabile, aventi ad oggetto l'esecuzione di disosso, taglio e mondatura di carni bovine, il loro confezionamento in sottovuoto o con la sola confezione di nylon per alimenti.
Tutti i lavoratori hanno finanche sottoscritto il contratto di lavoro presso la sede della a AS (UD) e presso detta sede ricevevano anche la busta paga. Parte_2
Molti dipendenti risiedevano in AS e si recavano al lavoro a piedi o con i mezzi pubblici, in quanto non erano muniti di patente di guida, né possedevano un veicolo.
Altri dipendenti utilizzavano il proprio mezzo di trasporto unicamente per recarsi al lavoro, come dagli stessi dichiarato agli ispettori (docc. 4-9).
Tutte queste circostanze vengono confermate chiaramente anche dalla testimonianza resa all'udienza del 04.11.24 dal teste, nel Testimone_1 procedimento parallelo (i cui verbali dell'istruttoria svolta sono stati acquisiti), il quale ha dichiarato: “Io ho sempre lavorato a AS, anche il contratto l'ho firmato in ufficio a AS;
l'ho vista solo una o due volte. Io la mattina mi Parte_3
recavo direttamente a AS usando la mia auto e arrivato là prendevo ordini dal capo che all'epoca era era lui ad assegnarmi le mansioni da svolgere. Parte_2
Era o qualcuno dell'ufficio a AS a consegnarmi la busta paga e poi i soldi Pt_2
mi arrivavano sul conto corrente. Confermo integralmente le dichiarazioni che ho reso agli ispettori dell' Lavoro nel 2022 che mi sono state rilette e specifico Controparte_3 che la sig.ra portava le buste paga presso l'ufficio di e poi io mi Parte_3 Parte_2
recavo lì per ritirarla ogni mese. Anche lavorava con me sempre Persona_1
come disossatore a AS lavoravamo con le stesse modalità, adesso i miei colleghi hanno tutti cambiato lavoro e sono rimasto solo io. Molti sono andati a Gorizia ma non so per quale società lavorano, ricordo anche a lavorare assieme a me con le stesse modalità Hegyesi Imre, Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , , Per_5 Persona_6 Per_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
”.
[...] Persona_11 Da quanto dichiarato emerge come il sig. e i colleghi non effettuassero alcuna Tes_1
trasferta, ma si recassero semplicemente ogni giorno presso la loro sede di lavoro, lo stabilimento della a AS. Parte_2
Il teste ha confermato lo svolgimento delle prestazioni lavorative, con le medesime modalità di quelle da lui svolte, per n. 12 dei lavoratori contestati in ordinanza ingiunzione. Nelle dichiarazioni rese agli ispettori, da lui confermate in udienza, aveva inoltre affermato che anche altri 3 lavoratori, (LA ME LA Per_12
Soliman), (IN ) e avevano lavorato Per_13 Persona_14 Parte_5
sempre e solo a AS. Ha inoltre confermato di aver sempre lavorato presso lo stabilimento di AS, quindi per tutto il periodo contestato, da gennaio 2018 a giugno 2022, per un totale di 54 mesi.
Il teste responsabile dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali di Tes_2
Confartigianato Imprese Udine, ha espressamente dichiarato: “Non mi ricordo di essere mai stato nell'abitazione privata della sig.ra che, a quanto apprendo Pt_3 oggi, è la sede della società. Per quanto a me consta l'attività lavorativa veniva svolta presso le sedi dove i lavoratori erano inviati”.
In udienza, inoltre, il teste, come già evidenziato, ha confermato integralmente le dichiarazioni rese agli ispettori nel 2022.
In tale circostanza aveva specificato: “non so cosa siano quelle voci nella mia busta paga indicate come trasferta e rimborsi km, non guardo i dettagli in busta paga. Mi ricordo di aver firmato un documento che mi avete fatto vedere, riconosco la firma, relativo a 30 euro di rimborsi forfettari per ciascuna giornata di trasferta, ma non ne so spiegare il significato”.
Nonostante le richieste dei funzionari di vigilanza (con i verbali interlocutori del
10.08.22 e 17.10.22), la società non ha prodotto alcuna documentazione a comprova della effettività delle trasferte.
La società ricorrente si è limitata a fornire delle scritture aventi per oggetto: “trasferta
e riconoscimento indennità forfettaria” redatte dalla società stessa e sottoscritte dai lavoratori.
In tali scritture si legge: “Con la presente Le comunichiamo che Lei viene inviato in trasferta presso la sede della sita in via Nazario Parte_2
Sauro in Comune di AS. La ragione giustificatrice della trasferta è l'esecuzione del contratto di appalto con la scrivente e l'impresa come sopra identificata. Durante tale periodo per ciascuna giornata di trasferta Le verrà corrisposta un'indennità di trasferta forfettaria quantificata in € 30.00. Si specifica che rispondendo alla esigenza espressa dai lavoratori dipendenti di vedersi riconosciuto a livello morale un importo scorporato e relativo al riconoscimento per l'utilizzo del proprio veicolo;
l'impresa venendo incontro alle richieste dei lavoratori esporrà a cedolino paga una voce separata e diversa e ciò solo ed esclusivamente a titolo formale, in quanto resta inteso che quanto sopra è giusto una mera esposizione simbolica poiché il titolo e la natura dell'importo complessivo riconosciuto rimane quale corresponsione di indennità di trasferta forfettaria”.
Tali accordi sono stati fatti sottoscrivere ai lavoratori nello stesso momento della loro
Per_ assunzione (ad es. , , , , , Per_15 Per_11 Per_16 Per_10 Per_17
o al momento della trasformazione del contratto da tempo pieno a Per_12 Per_2
tempo parziale (ad es. Hegyesi, , ). Per_4 Per_6 Tes_1 Per_3 Per_5
Come si è detto, la trasferta può essere definita come lo spostamento temporaneo del lavoratore presso una sede di lavoro diversa rispetto a quella nella quale svolge abitualmente la propria opera, al fine di eseguire la prestazione lavorativa, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro.
La prima caratteristica della trasferta è, pertanto, la temporaneità.
La durata della trasferta dipende da ragioni economico-produttive e per questo motivo il periodo di trasferta può essere più o meno lungo, ma è proprio il carattere temporaneo dell'istituto che permette di distinguerla dal trasferimento, che ha invece carattere definitivo.
Ai sensi dell'art. 51, c. 5 del T.U.I.R. l'attività svolta in trasferta può essere compensata, come nel caso di specie, con un'indennità forfettaria, che nel caso in cui la trasferta sia svolta fuori dal territorio comunale, è esente fino a 46,48 euro giornalieri al netto delle spese di viaggio e trasporto (nel caso di specie è stata quantificata in 30 euro giornalieri).
Nella fattispecie in esame manca del tutto il presupposto fondante della trasferta, che di fatto non si è mai verificata per nessuno dei dipendenti, come dagli stessi dichiarato: “Vado a lavorare a piedi, lavoro a AS presso lo stabilimento della
e ho sempre lavorato solo lì” (doc. 4); “Ho sempre lavorato alla Parte_2 Per_12
a AS, mai da altre parti, fin dal primo giorno. Non ho mai lavorato a Parte_2
Campoformido […] io e i miei colleghi , , Parte_6 Per_12 Per_13 Per_3
, abbiamo sempre e solo lavorato a AS c/o la e Per_5 Parte_7 Parte_2
siamo tutti disossatori. Non lavoriamo da altre parti. Mi sono sempre recato al lavoro da casa mia con la mia auto e sono andato solo a AS”, (doc. 5); “Per Tes_1
ho lavorato sempre all'interno della a AS, non in altre Parte_1 Parte_2 sedi. So che a Campoformido c'è la sede legale della e l'abitazione Parte_1 della sig.ra ma non ho mai lavorato lì e non ci sono mai stato… Non ho la Pt_3 patente e mi muovo con i mezzi pubblici per andare a lavorare”, (doc. 6); “Ho Tes_3
sempre lavorato presso la AS sin da primo giorno di lavoro e ho Parte_2 sempre lavorato sempre e solo lì. Dato che vivo lì vicino e non ho l'auto, vado a lavorare in bici o a piedi. Non ho la patente di guida. […] Anche mio fratello on Pt_8 ha la patente e viene al lavoro usando mezzi pubblici (treno)” , (doc. 7). Per_1
Tutti i lavoratori hanno sempre lavorato presso lo stabilimento di AS (UD), di fatto loro sede di lavoro, sebbene non indicata nelle lettere di assunzione.
La deduzione dell'opponente, secondo cui le somme corrisposte ai dipendenti non assoggettate a contribuzione integrerebbero l'indennità di trasferta è rimasta dunque a livello di mera affermazione di parte, non suffragata da alcun elemento probatorio, neanche induttivo, alla luce delle trascrizioni riportate nel LUL, così come rilevate dai funzionari di vigilanza verbalizzanti e dalle molteplici dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento ispettivo.
La parte ricorrente non ha provato che i lavoratori, le cui prestazioni di lavoro hanno formato oggetto di verifica ispettiva con riferimento specifico alle poste corrisposte a titolo di “trasferta”, siano stati tutti assunti per prestare attività lavorativa presso la sede amministrativa della società opponente, o presso altra sede abituale
(individuata da specifiche esigenze aziendali, o da libere scelte imprenditoriali), con svolgimento dell'attività lavorativa, in concreto, in un luogo diverso rispetto a tale abituale sede di lavoro, su comando di volta in volta impartito dalla propria datrice di lavoro: manca, quindi, nel caso di specie, proprio il carattere della “temporaneità”, per qualificare la prestazione resa dai lavoratori oggetto di verifica come “mutamento” suscettibile di far nascere il diritto alla indennità di trasferta, onde l'attribuzione patrimoniale conferita assume il carattere proprio della retribuzione e, in quanto tale, suscettibile di essere assoggettata a contribuzione obbligatoria.
Correttamente, quindi, gli ispettori verbalizzanti hanno addebitato alla ricorrente le somme ancora dovute a titolo contributivo una volta riqualificate le somme erogate per le trasferte come retribuzione e tutto questo sulla base, come si è detto, dei dati evincibili dalla documentazione che hanno esaminato e poi riportato nel prospetto riepilogativo allegato al verbale, rispetto al quale la parte opponente non ha indicato eventuali specifici errori di calcolo né ha offerto motivati conteggi differenti.
9. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte opponente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 ex art. 152 bis disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la società all'integrale rifusione delle spese del Parte_1 presente procedimento sostenute dalla parte resistente, spese che liquida in €
6500,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 13/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 30/11/2023 al n. 865 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 13/05/2025
PROMOSSA DA
in persona del suo legale rappresentante, con l'avv. Cinque Parte_1
Vincenzo e l'avv. Marinig Paolo
RICORRENTE
CONTRO
con l'avv. Maggio Giovanni Maria e l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Iero Luca CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 1 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e di ogni altro atto rispetto allo stesso OM e/o consequenziale;
in via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 2 del presente ricorso, accertare l'intervenuta prescrizione del credito contributivo in capo all' e, per CP_1
l'effetto, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e di ogni altro atto rispetto allo stesso OM e/o consequenziale;
in via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 3 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e di ogni altro atto rispetto allo stesso OM e/o consequenziale;
in via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 4 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e di ogni altro atto rispetto allo stesso OM e/o consequenziale;
in via principale, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 5 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e di ogni altro atto rispetto allo stesso OM e/o consequenziale;
in via subordinata, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 6 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, ridurre il quantum della pretesa creditoria azionata da controparte. In via ulteriormente subordinata nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 7 del presente ricorso, ridursi il quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a). Spese di lite rifuse”
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa. Nel merito, rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e conseguentemente, confermare l'avviso di addebito n.
41520230000323679000; condannare in ogni caso la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicate nell'avviso di addebito n. 41520230000323679000 o al diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo.
Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15% e gli oneri riflessi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/11/2023 la società proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41520230000323679000, recante l'importo complessivo di € 118.341,94, per crediti contributivi riferiti al periodo CP_1
da gennaio 2017 a giugno 2022.
A monte di tale avviso di addebito vi era il verbale unico di accertamento n.
UD00000/2023-001-01 del 20 gennaio 2023 redatto a seguito della verifica ispettiva avente ad oggetto le attività svolte e l'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale nei confronti del personale occupato dalla società ricorrente, in esecuzione del contratto di appalto di servizi da questa stipulato con la avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di Parte_2
disosso, taglio e mondatura di carni bovine, nonché il loro confezionamento presso lo stabilimento di AS (UD) in via Nazario Sauro, n. 27.
All'esito dell'ispezione i funzionari dell' avevano imputato alla ricorrente infedeli CP_2
registrazioni sul Libro Unico del Lavoro con riguardo a somme erogate a titolo di “rimborsi chilometrici” e “trasferta” e conseguentemente avevano intimato alla
[...]
di pagare le somme dovute a titolo di contributi previdenziali omessi. Parte_1
La difesa della società opponente eccepiva la nullità dell'avviso di addebito impugnato per violazione e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost, sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, ritenendo che non trovasse alcuna giustificazione il lasso temporale intercorso tra la conclusione degli accertamenti e la notificazione dell'avviso di addebito.
Secondo la parte opponente l'avviso di addebito impugnato sarebbe stato illegittimo anche per intervenuta prescrizione del corrispondente asserito credito contributivo in capo all' ed inoltre per la violazione e omessa applicazione dell'art. 3 della legge CP_1
n. 241/90, sotto il profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo.
Non era, infatti, possibile comprendere come fosse stato quantificato dall'ente resistente il complessivo importo preteso in pagamento, né a quali lavoratori tale importo facesse riferimento.
Nell'avviso di addebito si faceva riferimento ad un altro atto amministrativo (verbale
Ispettivo NIU 2021006955 PROT. . 8600.20/01/2023. 0015953 del 20.01.2023 CP_1
notificato il 01.02.2023) ma la motivazione per relationem ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, per essere valida richiedeva che questi ultimi fossero allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproducesse il contenuto essenziale, condizioni queste non rispettate nel caso di specie.
Ancora, l'opponente eccepiva la violazione e omessa applicazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 sotto il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione e nel merito l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza dei presupposti.
La contestazione formulata, infatti, atteneva all'esenzione dal punto di vista contributivo (praticata dalla società ricorrente) delle somme erogate al personale dipendente a titolo di trasferta.
La ricorrente, invero, svolgeva attività di macellazione, scuoiatura e processi successivi degli animali bovini, equini e ovini ed operazioni consequenziali della linea di macellazione;
disosso di carni bovine, suine, equine ed avicole, loro taglio, cernita delle carni, porzionamento e confezionamento, lavorazioni successive, legatura, pesatura, etichettatura, accatastamento e disaccatastamento e movimentazione manuale e/o con mezzi meccanici.
A tal fine operava tramite contratti di appalto di servizi con imprese committenti del settore.
In particolar modo, negli ultimi anni, aveva intrattenuto relazioni Parte_1
commerciali in prevalenza con suo principale Parte_2
cliente, ove i dipendenti della ricorrente venivano inviati per lo svolgimento delle loro mansioni.
La somma omnicomprensiva di € 30,00 era stata, pertanto, erogata a titolo di trasferta.
La difesa attorea richiamava la normativa a la giurisprudenza esistenti in materia e sosteneva che, tenuto conto dei profili fattuali e alla luce della norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 51 del TUIR di cui all'art.
7-quinquies
D.L. n. 193 del 2016, era assolutamente legittimo il regime di esenzione totale delle erogazioni in parola, con conseguente radicale illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato.
In via subordinata riteneva, comunque, che le somme erogate potessero concorrere a formare il reddito solo nella misura del 50% del loro ammontare con conseguente riduzione delle somme portate dal provvedimento impugnato e, in via di ulteriore subordine, essendo la materia attinente alla fattispecie in esame stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, tali da richiedere un intervento diretto del legislatore attraverso una norma di interpretazione autentica, instava per una riduzione del quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a).
2. Si costituiva in giudizio l sostenendo, invece, la perfetta legittimità formale e CP_1 sostanziale dell'avviso di addebito impugnato e prendendo posizione su ciascuna delle eccezioni svolte da controparte.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 13/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso, si evidenzia che la parte ricorrente con un unico ricorso ha introdotto un concorso di azioni avverso, da un lato, la regolarità formale dell'avviso di addebito e, dall'altro, la fondatezza nel merito della pretesa dell'Ente.
Caratteristica fondamentale del sistema di riscossione coattiva dei crediti contributivi
è, infatti, che l'avviso di addebito, oltre che atto assimilabile al titolo esecutivo e al precetto, è anche atto impositivo della pretesa, sicché dalla notifica della stessa decorrono i termini perentori sia per l'opposizione agli atti esecutivi, qualora il contrasto verta sulla regolarità formale del procedimento di riscossione, che per l'opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa.
In tale contesto non si può seriamente mettere in discussione l'ammissibilità di un unico ricorso in opposizione che presenti diversi profili di doglianza ed è prassi comune che questo sia strutturato ponendo preliminarmente le eccezioni di ordine procedimentale (ad esempio, eccezione di decadenza, carenza di motivazione, presenza di impedimenti, quali ricorsi pendenti in sede amministrativa o giudiziale) e di seguito le eccezioni afferenti alla fondatezza della pretesa dell'ente nel merito.
Secondo un principio fino a oggi assolutamente consolidato dal chiaro disposto dell'art. 29 comma 2 d.lgs. n. 46 del 1999, in forza del quale le opposizioni agli atti esecutivi della riscossione esattoriale si propongono nelle forme ordinarie, discende che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo;
non è invece invocabile il più lungo termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5 dello stesso decreto legislativo, riferibile esclusivamente all'opposizione nel merito della pretesa.
A parere di questo giudice, invece, risulta condivisibile l'orientamento - inaugurato dalla Cassazione con la pronuncia n. 14963 del 2012 - secondo il quale nel caso in cui l'opponente, unitamente all'atto esecutivo, contesti anche il merito della pretesa, debba applicarsi unicamente il termine di quaranta giorni, non trovando applicazione il più breve termine di venti giorni.
Secondo il Collegio Supremo è, dunque, necessario distinguere la contestazione di assoluta indeterminatezza della pretesa dalla contestazione di difetto di motivazione che, comunque, consenta al contribuente di approntare la difesa nel merito. Nel primo caso siamo davanti ad un'opposizione agli atti esecutivi, perché il vizio assoluto dell'atto ha precluso al contribuente la stessa possibilità di difendersi nel merito e l'accoglimento dell'eccezione comporta l'immediata definizione del giudizio, restando la sentenza necessariamente limitata al profilo dell'esecuzione, atteso che il credito vantato non è neanche riconoscibile.
La situazione è ben diversa nel caso – come quello qui in esame - in cui l'opponente abbia comunque articolato le difese nel merito, perché il contraddittorio sulla fondatezza della pretesa si è a questo punto ormai radicato e il giudizio deve essere comunque definito nel merito, avendo comunque l'atto raggiunto lo scopo.
In altri termini: se l'opponente si avvale del ricorso ex art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46 del
1999, e si difende (anche) nel merito, questo comportamento processuale è logicamente incompatibile con la contestazione di assoluta indeterminatezza della pretesa, sicché si apre la strada al giudizio ordinario di cognizione sul rapporto contributivo.
Con la pronuncia sopra richiamata la Corte ha anche confermato il proprio consolidato orientamento che esclude la definizione del giudizio nel caso di accertamento di un vizio di legittimità formale del ruolo, dovendo comunque il giudice
- alla stregua degli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo - passare all'esame della fondatezza del merito della pretesa contributiva avanzata in via stragiudiziale dall'ente e oggetto di contestazione da parte del contribuente.
Fermo il principio che l'opposizione per motivi di merito non è un'opposizione all'esecuzione, ma introduce un giudizio ordinario di cognizione avverso una pretesa avanzata in via stragiudiziale, occorre chiedersi se il rilievo dell'insufficiente motivazione del titolo stragiudiziale integri un vizio dell'atto esecutivo o afferisca al merito: in realtà entrambi questi profili sono coinvolti.
La norma prevede la motivazione dell'atto rivolto al contribuente e, dunque, non può seriamente dubitarsi sul fatto che la mancanza o insufficienza della motivazione vizi il titolo e sia per questo motivo di opposizione agli atti esecutivi.
In caso di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi il giudice deve, comunque, esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento.
In ordine all'eccezione di carenza di motivazione del verbale unico di accertamento e notificazione e dell'ordinanza ingiunzione (che sono stati impugnati con distinti paralleli procedimenti), basterà osservare che sia il verbale di accertamento sia l'ordinanza ingiunzione indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento delle violazioni e descrivono in modo dettagliato la contestazione per ogni singolo lavoratore.
L'obbligo di motivazione può essere ritenuto assolto anche quando l'esposizione dei motivi sia sintetica, purché sufficiente a rendere possibile il controllo della valutazione di responsabilità del trasgressore e di gravità del fatto compiuta dall'ufficio e per quanto riguarda l'ordinanza ingiuntiva anche mediante il solo riferimento al verbale di accertamento.
E' infatti pacificamente ammessa la motivazione per relationem e cioè la motivazione non risultante dal testo del provvedimento finale, ma dagli atti precedentemente compiuti nel corso dell'iter procedimentale.
In ogni caso con la sentenza n. 1786 del 28.01.2010 la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite ha avvalorato tale interpretazione, condivisa da questo Tribunale con orientamento uniforme e costante, statuendo che “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e quindi sussiste la cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”.
Poiché l'opposizione all'ordinanza ingiunzione – si legge anche nella sentenza – è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice trattandosi di giudizio su di un rapporto con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto.
Gli illeciti amministrativi sono puniti, ex art. 3 della legge 689/81, sia a titolo di dolo sia di colpa, ne deriva che la semplice buona fede non basta a escludere la punibilità dell'illecito materialmente commesso, occorrendo a questo scopo anche la prova che essa è dipesa da un errore causato da un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, non evitabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Si deve, inoltre, evidenziare che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, in forza delle quali ex art. 2697 c.c. grava sull'ente previdenziale l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, mentre grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle circostanza che limitano a riducono la pretesa impositiva dall'ente. In proposito è principio giurisprudenziale indiscusso che in ogni caso in cui si versi in una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto richiesti dal legislatore è a carico del datore di lavoro, perché grava sul soggetto che intenda beneficiare della riduzione l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (v., sul punto e con specifico riferimento alle riduzioni e/o agli esoneri previsti per il caso di trasferta dei dipendenti, o di rimborso per spese di viaggio, Cass. n. 16639/2014 e Cass. n. 18160/2018).
5. Fatte tali premesse, si deve dunque rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine di venti giorni dalla notifica del titolo, dovendo viceversa applicarsi il termine di quaranta giorni, che risulta rispettato nel caso di specie.
6. Parimenti infondata è l'eccezione della società opponente di prescrizione quinquennale delle pretese antecedenti il quinquennio dalla data di notifica dell'avviso di addebito (22.10.23).
L'Ente ha, infatti, provato che rispetto al periodo dal gennaio 2017 a giugno 2022 a cui si riferisce l'accertamento, la prescrizione è stata interrotta mediante la notifica della diffida allegata al verbale ispettivo del 20.01.23 ed il termine è, comunque, rimasto sospeso per un totale di 311 in forza della normativa emergenziale adottata a seguito della pandemia Covid-19 (v. Circolare n. 126/2021). CP_1
7. Circa la lamentata illegittimità del provvedimento impugnato per inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, va in primo luogo evidenziato che nel caso di specie non si verte in materia di opposizione avverso le sanzioni applicate a fronte dell'accertamento di violazioni amministrative, ma del recupero di contribuzione dovuta e non versata, non opera quindi l'art. 14 della L. n. 689/81. In ogni caso la questione dell'assenza di un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stata anche di recente affrontata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “in tema di sanzioni amministrative… trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l.
n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n.
689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente” (Cass. ord. 103478/24).
In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del
1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. sent. 21706/18 e nello stesso senso 31239/21
e n. 29404/22).
Deve, quindi, comunque essere rigettata anche tale eccezione svolte dalla difesa attorea.
8. Passando all'esame del merito, va, in primo luogo, ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno Controparte_3 piena prova – fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie) – dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così
Cass. 24.11.2017, n. 28060).
Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi.
Quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; Cass.
24461/18).
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
In particolare, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, si ritiene – in adesione alla consolidata giurisprudenza – che tali dichiarazioni siano in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, devono essere privilegiate le prime.
In questo giudizio, è stato depositato il verbale di accertamento dal quale risulta che le verifiche e le conseguenti contestazioni sono sorte a seguito dell'esame congiunto dei contratti di lavoro, del LUL, delle note afferenti alle trasferte e delle dichiarazioni dei lavoratori.
Deve ritenersi, quindi, che i dati estrapolati dagli ispettori da tali documenti siano dotati di un apprezzabile livello di affidabilità sia per quanto riguarda l'individuazione dei lavoratori, sia per l'individuazione degli importi erogati a titolo di indennità di trasferta.
Tali elementi, acquisiti dagli ispettori senza alcun margine di apprezzamento, sono dotati di una elevata valenza probatoria, che può essere messa in discussione solo da specifiche prove contrarie che dimostrino l'erroneità dei criteri adottati ovvero dei dati estrapolati. Sul punto la parte ricorrente non ha affatto indicato quali tra i dati estrapolati dagli ispettori e posti a fondamento delle proprie conclusioni e dei propri conteggi sarebbero errati, né ha offerto conteggi differenti.
Peraltro, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva sono state integralmente confermate in sede di istruttoria processuale, come sarà più oltre riportato.
Sempre in via preliminare, va rimarcato che la società ricorrente non contesta sostanzialmente le circostanze di fatto così come accertate dagli ispettori e riportate nel verbale, bensì sostiene che dalle stesse derivino diversi effetti giuridici.
Tuttavia, va considerato che il testo dell'art. 51, commi 5 e 6, del DPR n. 916/1987 stabilisce che: “5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (…).
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare (…)”.
In materia, è poi intervenuto l'art.
7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. in I. 10 dicembre 2016 n. 225), il quale, nel dettare disposizioni di «Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti», ha disposto che: “1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è volta. 2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51”.
La norma, che contiene un'interpretazione autentica del concetto di trasferta, stabilisce le specifiche condizioni in presenza delle quali è possibile distinguere, ai fini fiscali e previdenziali, il regime a cui sono sottoposti i «trasfertisti abituali» da quello a cui sono sottoposti i «trasfertisti occasionali» e si è in tal modo superato il precedente criterio distintivo che era, invece, collegato alla ricostruzione della singola fattispecie di volta in volta esaminata.
Sul punto, le SS.UU. con la sentenza n. 27093 del 16 novembre 2017, hanno affermato i seguenti principi di diritto: “a) «la predetta disposizione, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica, è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art.
6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il suo tenore letterale, ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito»; b) «in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica
e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità" - presente sia nell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del t.u.i.r. (così come nel comma 6 dell'art. 48 del t.u.i.r., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni”.
Alla luce dei suddetti criteri, pertanto, soltanto in caso di contestuale presenza delle tre condizioni richiamate dall'art.
7-quinquies del d.l. n. 193/2016, applicabile anche ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa, il lavoratore, inquadrabile nella categoria del «trasfertista», deve essere assoggettato al regime fiscale previsto dal sesto comma dell'art. 51 del t.u.i.r., ossia alla tassazione del 50% delle somme riconosciute a titolo di trasferta.
Nella fattispecie in esame le condizioni sopra descritte non ricorrono (in particolare la sede di lavoro è indicata nei contratti di assunzione).
L'insussistenza di una vicenda di trasfertismo non implica, però, automaticamente, che debba ravvisarsi la sussistenza della trasferta;
occorre, invece, pur sempre che sia provata la concreta sussistenza di una trasferta in senso tecnico, con onere della prova a carico del datore di lavoro, trattandosi di esenzione contributiva.
In questa ultima prospettiva risulta necessario apprezzare, come si è già chiarito più sopra, se lo spostamento dei lavoratori fosse determinato da fatti occasionali e contingenti, ovvero se i ripetuti spostamenti verso la sede della società appaltante, quale modalità immanente al lavoro, costituissero invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisse mero rimborso spese, bensì rappresentasse il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione
(cfr. Cass. n.15360/2002 e n.15889/2004); in tal caso infatti lo speciale emolumento previsto per compensare la peculiare connotazione di tale prestazione lavorativa ha natura retributiva e, quindi, va incluso nella base di calcolo dell'imponibile contributivo.
Nel caso di specie lo spostamento giornaliero dalla propria abitazione verso la sede della a AS era, per espressa allegazione della parte ricorrente, una Parte_2
modalità di lavoro immanente alle specifiche mansioni dei lavoratori dipendenti della
, che caratterizzava quotidianamente e non occasionalmente l'attività di Parte_1 questi lavoratori, onde deve escludersi che ricorresse un'ipotesi di trasferta in senso proprio e tecnico.
Nelle lettere di assunzione del personale dipendente della all'art. Parte_1
7 è specificato: “il lavoro verrà svolto presso la sede sita in Campoformido, via Roma
n. 59”. In tale sede non vi è alcuna attività produttiva ma solamente la sede legale della coincidente con l'abitazione del legale rappresentante della Parte_1
società, sig.ra (doc. 13, lettere di assunzione n. 2 lavoratori). Parte_3
Il fatto che l'immobile sia destinato ad abitazione di una persona fisica esclude in re ipsa che possa contestualmente avere anche una destinazione industriale (peraltro idonea alla specifica tipologia di mansioni svolte da questi lavoratori) e ciò rende del tutto irrilevante la circostanza che gli ispettori non vi abbiano fatto fisicamente accesso.
Tutti i lavoratori dipendenti della hanno invece svolto l'attività Parte_1 lavorativa sin dall'inizio del proprio rapporto di lavoro esclusivamente a AS (UD) in via Nazario Sauro n. 27 all'interno dei locali aziendali della società committente con la società ha Parte_2 Pt_4 Pt_1 Parte_1
stipulato numerosi contratti di appalto di servizi di durata variabile, aventi ad oggetto l'esecuzione di disosso, taglio e mondatura di carni bovine, il loro confezionamento in sottovuoto o con la sola confezione di nylon per alimenti.
Tutti i lavoratori hanno finanche sottoscritto il contratto di lavoro presso la sede della a AS (UD) e presso detta sede ricevevano anche la busta paga. Parte_2
Molti dipendenti risiedevano in AS e si recavano al lavoro a piedi o con i mezzi pubblici, in quanto non erano muniti di patente di guida, né possedevano un veicolo.
Altri dipendenti utilizzavano il proprio mezzo di trasporto unicamente per recarsi al lavoro, come dagli stessi dichiarato agli ispettori (docc. 4-9).
Tutte queste circostanze vengono confermate chiaramente anche dalla testimonianza resa all'udienza del 04.11.24 dal teste, nel Testimone_1 procedimento parallelo (i cui verbali dell'istruttoria svolta sono stati acquisiti), il quale ha dichiarato: “Io ho sempre lavorato a AS, anche il contratto l'ho firmato in ufficio a AS;
l'ho vista solo una o due volte. Io la mattina mi Parte_3
recavo direttamente a AS usando la mia auto e arrivato là prendevo ordini dal capo che all'epoca era era lui ad assegnarmi le mansioni da svolgere. Parte_2
Era o qualcuno dell'ufficio a AS a consegnarmi la busta paga e poi i soldi Pt_2
mi arrivavano sul conto corrente. Confermo integralmente le dichiarazioni che ho reso agli ispettori dell' Lavoro nel 2022 che mi sono state rilette e specifico Controparte_3 che la sig.ra portava le buste paga presso l'ufficio di e poi io mi Parte_3 Parte_2
recavo lì per ritirarla ogni mese. Anche lavorava con me sempre Persona_1
come disossatore a AS lavoravamo con le stesse modalità, adesso i miei colleghi hanno tutti cambiato lavoro e sono rimasto solo io. Molti sono andati a Gorizia ma non so per quale società lavorano, ricordo anche a lavorare assieme a me con le stesse modalità Hegyesi Imre, Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , , Per_5 Persona_6 Per_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
”.
[...] Persona_11 Da quanto dichiarato emerge come il sig. e i colleghi non effettuassero alcuna Tes_1
trasferta, ma si recassero semplicemente ogni giorno presso la loro sede di lavoro, lo stabilimento della a AS. Parte_2
Il teste ha confermato lo svolgimento delle prestazioni lavorative, con le medesime modalità di quelle da lui svolte, per n. 12 dei lavoratori contestati in ordinanza ingiunzione. Nelle dichiarazioni rese agli ispettori, da lui confermate in udienza, aveva inoltre affermato che anche altri 3 lavoratori, (LA ME LA Per_12
Soliman), (IN ) e avevano lavorato Per_13 Persona_14 Parte_5
sempre e solo a AS. Ha inoltre confermato di aver sempre lavorato presso lo stabilimento di AS, quindi per tutto il periodo contestato, da gennaio 2018 a giugno 2022, per un totale di 54 mesi.
Il teste responsabile dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali di Tes_2
Confartigianato Imprese Udine, ha espressamente dichiarato: “Non mi ricordo di essere mai stato nell'abitazione privata della sig.ra che, a quanto apprendo Pt_3 oggi, è la sede della società. Per quanto a me consta l'attività lavorativa veniva svolta presso le sedi dove i lavoratori erano inviati”.
In udienza, inoltre, il teste, come già evidenziato, ha confermato integralmente le dichiarazioni rese agli ispettori nel 2022.
In tale circostanza aveva specificato: “non so cosa siano quelle voci nella mia busta paga indicate come trasferta e rimborsi km, non guardo i dettagli in busta paga. Mi ricordo di aver firmato un documento che mi avete fatto vedere, riconosco la firma, relativo a 30 euro di rimborsi forfettari per ciascuna giornata di trasferta, ma non ne so spiegare il significato”.
Nonostante le richieste dei funzionari di vigilanza (con i verbali interlocutori del
10.08.22 e 17.10.22), la società non ha prodotto alcuna documentazione a comprova della effettività delle trasferte.
La società ricorrente si è limitata a fornire delle scritture aventi per oggetto: “trasferta
e riconoscimento indennità forfettaria” redatte dalla società stessa e sottoscritte dai lavoratori.
In tali scritture si legge: “Con la presente Le comunichiamo che Lei viene inviato in trasferta presso la sede della sita in via Nazario Parte_2
Sauro in Comune di AS. La ragione giustificatrice della trasferta è l'esecuzione del contratto di appalto con la scrivente e l'impresa come sopra identificata. Durante tale periodo per ciascuna giornata di trasferta Le verrà corrisposta un'indennità di trasferta forfettaria quantificata in € 30.00. Si specifica che rispondendo alla esigenza espressa dai lavoratori dipendenti di vedersi riconosciuto a livello morale un importo scorporato e relativo al riconoscimento per l'utilizzo del proprio veicolo;
l'impresa venendo incontro alle richieste dei lavoratori esporrà a cedolino paga una voce separata e diversa e ciò solo ed esclusivamente a titolo formale, in quanto resta inteso che quanto sopra è giusto una mera esposizione simbolica poiché il titolo e la natura dell'importo complessivo riconosciuto rimane quale corresponsione di indennità di trasferta forfettaria”.
Tali accordi sono stati fatti sottoscrivere ai lavoratori nello stesso momento della loro
Per_ assunzione (ad es. , , , , , Per_15 Per_11 Per_16 Per_10 Per_17
o al momento della trasformazione del contratto da tempo pieno a Per_12 Per_2
tempo parziale (ad es. Hegyesi, , ). Per_4 Per_6 Tes_1 Per_3 Per_5
Come si è detto, la trasferta può essere definita come lo spostamento temporaneo del lavoratore presso una sede di lavoro diversa rispetto a quella nella quale svolge abitualmente la propria opera, al fine di eseguire la prestazione lavorativa, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro.
La prima caratteristica della trasferta è, pertanto, la temporaneità.
La durata della trasferta dipende da ragioni economico-produttive e per questo motivo il periodo di trasferta può essere più o meno lungo, ma è proprio il carattere temporaneo dell'istituto che permette di distinguerla dal trasferimento, che ha invece carattere definitivo.
Ai sensi dell'art. 51, c. 5 del T.U.I.R. l'attività svolta in trasferta può essere compensata, come nel caso di specie, con un'indennità forfettaria, che nel caso in cui la trasferta sia svolta fuori dal territorio comunale, è esente fino a 46,48 euro giornalieri al netto delle spese di viaggio e trasporto (nel caso di specie è stata quantificata in 30 euro giornalieri).
Nella fattispecie in esame manca del tutto il presupposto fondante della trasferta, che di fatto non si è mai verificata per nessuno dei dipendenti, come dagli stessi dichiarato: “Vado a lavorare a piedi, lavoro a AS presso lo stabilimento della
e ho sempre lavorato solo lì” (doc. 4); “Ho sempre lavorato alla Parte_2 Per_12
a AS, mai da altre parti, fin dal primo giorno. Non ho mai lavorato a Parte_2
Campoformido […] io e i miei colleghi , , Parte_6 Per_12 Per_13 Per_3
, abbiamo sempre e solo lavorato a AS c/o la e Per_5 Parte_7 Parte_2
siamo tutti disossatori. Non lavoriamo da altre parti. Mi sono sempre recato al lavoro da casa mia con la mia auto e sono andato solo a AS”, (doc. 5); “Per Tes_1
ho lavorato sempre all'interno della a AS, non in altre Parte_1 Parte_2 sedi. So che a Campoformido c'è la sede legale della e l'abitazione Parte_1 della sig.ra ma non ho mai lavorato lì e non ci sono mai stato… Non ho la Pt_3 patente e mi muovo con i mezzi pubblici per andare a lavorare”, (doc. 6); “Ho Tes_3
sempre lavorato presso la AS sin da primo giorno di lavoro e ho Parte_2 sempre lavorato sempre e solo lì. Dato che vivo lì vicino e non ho l'auto, vado a lavorare in bici o a piedi. Non ho la patente di guida. […] Anche mio fratello on Pt_8 ha la patente e viene al lavoro usando mezzi pubblici (treno)” , (doc. 7). Per_1
Tutti i lavoratori hanno sempre lavorato presso lo stabilimento di AS (UD), di fatto loro sede di lavoro, sebbene non indicata nelle lettere di assunzione.
La deduzione dell'opponente, secondo cui le somme corrisposte ai dipendenti non assoggettate a contribuzione integrerebbero l'indennità di trasferta è rimasta dunque a livello di mera affermazione di parte, non suffragata da alcun elemento probatorio, neanche induttivo, alla luce delle trascrizioni riportate nel LUL, così come rilevate dai funzionari di vigilanza verbalizzanti e dalle molteplici dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento ispettivo.
La parte ricorrente non ha provato che i lavoratori, le cui prestazioni di lavoro hanno formato oggetto di verifica ispettiva con riferimento specifico alle poste corrisposte a titolo di “trasferta”, siano stati tutti assunti per prestare attività lavorativa presso la sede amministrativa della società opponente, o presso altra sede abituale
(individuata da specifiche esigenze aziendali, o da libere scelte imprenditoriali), con svolgimento dell'attività lavorativa, in concreto, in un luogo diverso rispetto a tale abituale sede di lavoro, su comando di volta in volta impartito dalla propria datrice di lavoro: manca, quindi, nel caso di specie, proprio il carattere della “temporaneità”, per qualificare la prestazione resa dai lavoratori oggetto di verifica come “mutamento” suscettibile di far nascere il diritto alla indennità di trasferta, onde l'attribuzione patrimoniale conferita assume il carattere proprio della retribuzione e, in quanto tale, suscettibile di essere assoggettata a contribuzione obbligatoria.
Correttamente, quindi, gli ispettori verbalizzanti hanno addebitato alla ricorrente le somme ancora dovute a titolo contributivo una volta riqualificate le somme erogate per le trasferte come retribuzione e tutto questo sulla base, come si è detto, dei dati evincibili dalla documentazione che hanno esaminato e poi riportato nel prospetto riepilogativo allegato al verbale, rispetto al quale la parte opponente non ha indicato eventuali specifici errori di calcolo né ha offerto motivati conteggi differenti.
9. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte opponente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 ex art. 152 bis disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la società all'integrale rifusione delle spese del Parte_1 presente procedimento sostenute dalla parte resistente, spese che liquida in €
6500,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 13/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli