Articolo 1796 del Codice civile
Articolo 1795Articolo 1797
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19 aprile 1942
Art. 1796.

(Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto).

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, puo' far vendere le cose depositate in conformita' dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno e' surrogato nei diritti di questo, e puo' procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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