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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/11/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 244/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 244/2015 R.G. di appello avverso la sentenza n. 102/2015 pubblicata il 03/02/2015 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1275/2003 R.G., avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'APPOLLONIO NICANDRO, elettivamente domiciliata in VIA N. SAURO, 2 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. , l'Avv. CAVUOTO MASSIMO e Controparte_1 CodiceFiscale_2
AS FE ed elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA N. 68-70 CAMPOBASSO, presso il difensore
, con gli avv. PIETRUNTI MARIO e PIETRUNTI ANTONIO, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio dei difensori
, con l'avv. CAVUOTO MASSIMO Controparte_3
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. È stato proposto appello da avverso la sentenza n. 102/2015 Parte_1 pubblicata il 03/02/2015 dal Tribunale di Campobasso.
All'udienza del 09/01/2019, l'avvocato Massarella dichiarava l'intervenuto decesso dell'appellato proprio assistito;
la Corte, preso atto, dichiarava l'interruzione Controparte_1 del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
2. Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Pag. 1 a 2 3. Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 102/2015 pubblicata il 03/02/2015 dal Tribunale di Parte_1 Campobasso, così provvede: dichiara estinto il giudizio. spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 30/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 2 a 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 244/2015 R.G. di appello avverso la sentenza n. 102/2015 pubblicata il 03/02/2015 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1275/2003 R.G., avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'APPOLLONIO NICANDRO, elettivamente domiciliata in VIA N. SAURO, 2 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. , l'Avv. CAVUOTO MASSIMO e Controparte_1 CodiceFiscale_2
AS FE ed elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA N. 68-70 CAMPOBASSO, presso il difensore
, con gli avv. PIETRUNTI MARIO e PIETRUNTI ANTONIO, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio dei difensori
, con l'avv. CAVUOTO MASSIMO Controparte_3
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. È stato proposto appello da avverso la sentenza n. 102/2015 Parte_1 pubblicata il 03/02/2015 dal Tribunale di Campobasso.
All'udienza del 09/01/2019, l'avvocato Massarella dichiarava l'intervenuto decesso dell'appellato proprio assistito;
la Corte, preso atto, dichiarava l'interruzione Controparte_1 del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
2. Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Pag. 1 a 2 3. Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 102/2015 pubblicata il 03/02/2015 dal Tribunale di Parte_1 Campobasso, così provvede: dichiara estinto il giudizio. spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 30/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 2 a 2