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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 31/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di VI Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1502 per l'anno 2023, promossa da
, (P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Enrico Fronticelli Baldelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Lima n. 5 A, in virtù di delega in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in VI Controparte_1 C.F._1
Valentia alla Via J. Palach, 77, presso lo studio dell'avv. Antonio Lopreiato che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-APPELLATO -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2360/2023, resa dal Giudice di Pace di VI
Valentia, depositata in data 05.08.2023, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione, notificato in data 29.11.2022, conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di VI Valentia l' Controparte_2
per vedere accertare e dichiarare l'illegittimità, l'annullamento e/o la
[...] nullità della cartella di pagamento n. 13920180004643537–ruolo 12018/830- asseritamente notificata in data 29.10.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica anno di riferimento 2013-14, ente creditore Regione Calabria, di € 802,23, della quale era venuto a conoscenza tramite controlli effettuati presso gli sportelli dell' A fondamento dell'opposizione deduceva Controparte_2
l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva contenuta nella cartella di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice adito, la nullità, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda avverso l'estratto di ruolo in presenza della regolare e corretta notifica della cartella di pagamento sottesa ed il mancato decorso del termine di prescrizione stante l'intervento di validi atti interruttivi.
Con sentenza n. 2360/2023, depositata in data 05.08.2023, il Giudice di Pace di
VI Valentia accoglieva la domanda di parte attrice e annullava la cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
Ha proposto pertanto appello l' , deducendo preliminarmente il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Commissione Tributaria, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in presenza di regolare notifica della cartella sottesa. Nel merito ha contestato quanto affermato dal
Giudice di prime cure relativamente alla prescrizione, sostenendo sul punto che non sia maturata stante la regolare notifica della cartella avvenuta in data 29.10.2018, nonché la comunicazione di fermo amministrativo del 29.02.2020.
In ogni caso, in ordine a tale aspetto ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva ed assenza di responsabilità in relazione alla prescrizione del credito, eventualmente maturata anteriormente alla consegna del ruolo per la riscossione, essendo tale attività demandata all'Ente impositore. Per tutti questi motivi ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di accogliere l'appello con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 2 di 8 Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancanza dei requisiti di forma previsti dalla legge quali la motivazione. Sempre preliminarmente ha dedotto l'inammissibilità dell'atto d'appello per difetto di rappresentanza del difensore di avvocato del libero CP_3 foro.
Nel merito, in particolare sulla prescrizione della pretesa impositiva, ha dedotto che la cartella impugnata si riferisce al presunto mancato pagamento della Tassa automobilistica anno 2013-14, e che il termine prescrizionale di tre anni risulta abbondantemente decorso al momento della notifica della cartella impugnata,
(29.10.2018). Per tutti questi motivi ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze, con condanna delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva rinviata all'udienza del 30.09.2025 per la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata e riguardante il difetto di rappresentanza in giudizio da parte di avvocato del libero foro. Invero, sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale Controparte_4 facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla
pagina 3 di 8 riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_2
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la CP_2 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019;
v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n.
4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita
[...]
, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale Controparte_2 facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti CP_2 delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' di avvalersi anche Controparte_2 di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a Controparte_2 mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un Controparte_5 avvocato del libero foro.
Sempre preliminarmente non può essere accolta l'eccezione relativa alla nullità del mandato per non essere stata allegata la procura speciale, poiché quest'ultima risulta depositata unitamente all'atto di appello da parte di , Controparte_2 rilasciata all'uopo da parte del Dott. in qualità di Responsabile Controparte_6
Contenzioso Calabria in data 25.09.2023 ( vedi all. 06 ). Controparte_2
Parimenti deve essere disattesa l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per carenza di motivazione, richiamando sul punto il principio granitico nella giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite, n. 36481/2022), secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che pagina 4 di 8 “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Orbene, nel caso di specie, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dall'atto di appello emergono chiaramente i motivi posti a fondamento dell'appello e le parti della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, tant'è che anche l'appellato ha potuto prendere posizione e articolare le sue difese.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla che appare Controparte_5 assorbente e dirimente su ogni altra questione avanzata.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (Tassa
Automobilistica anni 2013/2014).
pagina 5 di 8 Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo in relazione alla cartella di pagamento sopra indicata eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione triennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
pagina 6 di 8 l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (cfr. Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass., S.U. n.
20693/2021), anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
pagina 7 di 8 Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920180004643537000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_2 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
VI Valentia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di VI Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1502 per l'anno 2023, promossa da
, (P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Enrico Fronticelli Baldelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Lima n. 5 A, in virtù di delega in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in VI Controparte_1 C.F._1
Valentia alla Via J. Palach, 77, presso lo studio dell'avv. Antonio Lopreiato che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-APPELLATO -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2360/2023, resa dal Giudice di Pace di VI
Valentia, depositata in data 05.08.2023, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione, notificato in data 29.11.2022, conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di VI Valentia l' Controparte_2
per vedere accertare e dichiarare l'illegittimità, l'annullamento e/o la
[...] nullità della cartella di pagamento n. 13920180004643537–ruolo 12018/830- asseritamente notificata in data 29.10.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica anno di riferimento 2013-14, ente creditore Regione Calabria, di € 802,23, della quale era venuto a conoscenza tramite controlli effettuati presso gli sportelli dell' A fondamento dell'opposizione deduceva Controparte_2
l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva contenuta nella cartella di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice adito, la nullità, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda avverso l'estratto di ruolo in presenza della regolare e corretta notifica della cartella di pagamento sottesa ed il mancato decorso del termine di prescrizione stante l'intervento di validi atti interruttivi.
Con sentenza n. 2360/2023, depositata in data 05.08.2023, il Giudice di Pace di
VI Valentia accoglieva la domanda di parte attrice e annullava la cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
Ha proposto pertanto appello l' , deducendo preliminarmente il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Commissione Tributaria, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in presenza di regolare notifica della cartella sottesa. Nel merito ha contestato quanto affermato dal
Giudice di prime cure relativamente alla prescrizione, sostenendo sul punto che non sia maturata stante la regolare notifica della cartella avvenuta in data 29.10.2018, nonché la comunicazione di fermo amministrativo del 29.02.2020.
In ogni caso, in ordine a tale aspetto ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva ed assenza di responsabilità in relazione alla prescrizione del credito, eventualmente maturata anteriormente alla consegna del ruolo per la riscossione, essendo tale attività demandata all'Ente impositore. Per tutti questi motivi ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di accogliere l'appello con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 2 di 8 Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancanza dei requisiti di forma previsti dalla legge quali la motivazione. Sempre preliminarmente ha dedotto l'inammissibilità dell'atto d'appello per difetto di rappresentanza del difensore di avvocato del libero CP_3 foro.
Nel merito, in particolare sulla prescrizione della pretesa impositiva, ha dedotto che la cartella impugnata si riferisce al presunto mancato pagamento della Tassa automobilistica anno 2013-14, e che il termine prescrizionale di tre anni risulta abbondantemente decorso al momento della notifica della cartella impugnata,
(29.10.2018). Per tutti questi motivi ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze, con condanna delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva rinviata all'udienza del 30.09.2025 per la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata e riguardante il difetto di rappresentanza in giudizio da parte di avvocato del libero foro. Invero, sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale Controparte_4 facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla
pagina 3 di 8 riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_2
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la CP_2 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019;
v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n.
4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita
[...]
, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale Controparte_2 facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti CP_2 delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' di avvalersi anche Controparte_2 di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a Controparte_2 mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un Controparte_5 avvocato del libero foro.
Sempre preliminarmente non può essere accolta l'eccezione relativa alla nullità del mandato per non essere stata allegata la procura speciale, poiché quest'ultima risulta depositata unitamente all'atto di appello da parte di , Controparte_2 rilasciata all'uopo da parte del Dott. in qualità di Responsabile Controparte_6
Contenzioso Calabria in data 25.09.2023 ( vedi all. 06 ). Controparte_2
Parimenti deve essere disattesa l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per carenza di motivazione, richiamando sul punto il principio granitico nella giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite, n. 36481/2022), secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che pagina 4 di 8 “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Orbene, nel caso di specie, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dall'atto di appello emergono chiaramente i motivi posti a fondamento dell'appello e le parti della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, tant'è che anche l'appellato ha potuto prendere posizione e articolare le sue difese.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla che appare Controparte_5 assorbente e dirimente su ogni altra questione avanzata.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (Tassa
Automobilistica anni 2013/2014).
pagina 5 di 8 Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo in relazione alla cartella di pagamento sopra indicata eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione triennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
pagina 6 di 8 l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (cfr. Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass., S.U. n.
20693/2021), anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
pagina 7 di 8 Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920180004643537000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_2 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
VI Valentia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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