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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 686/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Laura Marino Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Antonella Testa CP_1
avente ad oggetto: Gestione Separata Liberi Professionisti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.3.2019, ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 597-2018-00031-
CP_ 395-35 ricevuto il 29.1.2019 - con cui l ha iscritto a ruolo la somma di
€ 2.605,11 pretesa a titolo di contributi e accessori asseritamente dovuti alla Gestione Separata Liberi Professionisti per l'anno 2011 - nonché
1 avverso il sotteso provvedimento di iscrizione d'ufficio a detta gestione previdenziale.
La ricorrente ha rilevato che i redditi conseguiti nell'esercizio della professione di avvocato sono sottratti alla disciplina dei rapporti assicurativi contemplata dall'art. 2, co. 26, L. 335/1995, come interpretato autenticamente dall'art. 18, co. 12, D.L. 98/2011, valevole solo nei riguardi dei soggetti non iscritti in albi professionali ovvero di soggetti appartenenti a categorie professionali non dotate di una propria autonoma gestione previdenziale.
Ha rimarcato, inoltre, di avere già provveduto al pagamento in favore della del relativo contributivo integrativo, pur avendo prodotto CP_2
un volume d'affari (per € 5.436,00) inferiore al limite minimo previsto per l'iscrizione obbligatoria alla (€ 10.300,00). CP_2
La ricorrente ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere,
stante il decorso di tempo superiore a cinque anni tra il termine ultimo previsto per il pagamento dei contributi (18.6.2012) e la notifica da parte
CP_ dell' di avviso bonario (11.9.2017).
CP_ L' ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando tutti gli assunti di controparte.
***
La ricorrente ha sostenuto di non essere tenuta alla contestuale iscrizione alla gestione separata per avere svolto un'attività professionale per la quale è prevista la iscrizione in un albo e per avere già assolto all'obbligo di versare il contributo integrativo alla . CP_2
L'opposta tesi dell'istituto previdenziale muove dall'affermazione secondo la quale i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla
2 Gestione Separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria alla cassa di categoria, non rilevando il pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, cioè
un contributo non correlato alla erogazione di un trattamento pensionistico.
Tale seconda tesi ha ricevuto l'avallo della più recente Corte di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato che “gli avvocati iscritti ad altre forme
di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva
del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente
"ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della
iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla , alla quale versano CP_2
esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in
quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di
alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque
ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio CP_1
di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la
disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo
cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto
obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. civ., sez. L., n.
32167/2018; conf. n. 32508/2018; n. 5826/2021).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ulteriormente soggiunto che non sono tenuti all'iscrizione presso la gestione separata coloro i quali CP_1
svolgono l'attività professionale in via del tutto sporadica, ponendo, quale
3 elemento in tal senso indiziante, ove non confutato da indici di segno contrario, la produzione di un reddito inferiore alla soglia di € 5.000,00.
Segnatamente, la Cassazione ha affermato che “In materia previdenziale,
sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito
derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche
occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44,
comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale
è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo
meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo
assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il
requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex
ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post"
desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in
punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es.,
dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o
dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto
della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo
inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare
adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione” (cfr. Cass.
Civ., sez. L., n. 4419/2021).
Orbene, parte ricorrente non ha dedotto di avere svolto l'attività professionale in via del tutto sporadica e, comunque, per l'annualità in discussione, risultano dichiarati redditi professionali per € 5.436,00 (cfr.
all. 4 ricorso), superiori - seppur di poco - alla soglia individuata dalla
4 Cassazione quale elemento indiziante della natura occasionale dell'attività
libero professionale, elemento che, valutato congiuntamente a detta mancanza di allegazione ed alla circostanza per cui il reddito in questione
è stato indicato in dichiarazione nel quadro riguardante i redditi da lavoro autonomo, e non già in quello destinato ai compensi occasionali, impone di concludere per l'esercizio abituale della professione e, dunque, per l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, co. 26, L. n.
335/1995.
Rimarcato come a nulla rilevi il pagamento del contributo integrativo, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve dunque ritenersi legittimo il provvedimento d'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione Separata-Liberi Professionisti e fondata nel merito
CP_ la pretesa contributiva avanzata dall' .
Nondimeno, va dichiarata l'eccepita prescrizione del credito in discussione.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, e per giurisprudenza di Cassazione oramai consolidata, “la prescrizione dei
contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui
scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data
di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della
posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale
esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (così, Cass. Civ., sez. L., n. 27950/2018, conf. n. 19403/2019
e, da ultimo, n. 5704/2021).
Posto che, come evidenziato dall' resistente, il termine per il saldo CP_3
dei contributi relativi al 2011 coincideva con la data del 6.7.2012 (ai sensi
5 del D.P.C.M. del 6.6.2012 che ha prorogato l'originaria scadenza), deve rilevarsi come il pagamento di detti contributi sia stato intimato per la prima volta contestualmente al provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla relativa gestione previdenziale, recapitato all'interessata solo in data
11.9.2017 (all. 1 memoria di costituzione), dunque oltre il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Né può ritenersi in specie operante la causa sospensiva di cui all'art. 2941, n. 8, c.c.
Vero è che in talune pronunce di legittimità (n. 6677 del 7.3.2019), risalenti all'introduzione del presente giudizio, si è concluso che l'omessa compilazione da parte della professionista del quadro RR del Mod. Un.
equivalesse a doloso occultamento del debito contributivo, utile a sospendere il decorso della prescrizione “finché il dolo non sia stato scoperto”.
Nondimeno, con pronunce più recenti (n. 7254 del 15.3.2021; n. 37529 del
30.11.2021; n. 1293 del 17.1.2022 e, da ultimo, n. 28594 del 6.11.2024),
la Cassazione, mutando il precedente orientamento, ha affermato che
“non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del
quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del
debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito”.
In definitiva, la Suprema Corte, intervenendo nuovamente sul tema, ha chiarito che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non equivale necessariamente ed automaticamente a doloso occultamento del debito contributivo, dovendo il giudice di merito compiere un accertamento in fatto, ed ancorare l'intenzionalità fraudolenta
6 della condotta omissiva in questione ad elementi di giudizio ulteriori e concreti.
Ebbene, nel caso di specie, difettano elementi atti a ritenere che la ricorrente abbia omesso di compilare il quadro RR, utile al calcolo dei contributi per la Gestione Separata, al deliberato fine di sottrarsi al pagamento di tale contribuzione.
Non può trascurarsi, anzitutto, che i proventi dell'attività professionale esercitata siano stati puntualmente riportati in altra parte della dichiarazione (quadro CM), sicché, ove la ricorrente avesse inteso frodare
CP_ l , non avrebbe certo dichiarato il reddito da lavoro autonomo che ha permesso allo stesso Istituto di disporre l'iscrizione nella Gestione
Separata e richiedere la relativa contribuzione.
Va considerato, poi, che l'omissione de qua risale al 2011, allorquando l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti iscritti al proprio albo tenuti al solo contributo di solidarietà era tutt'altro che pacifico, essendo la materia oggetto di acceso contrasto giurisprudenziale, definito dalla Corte di Cassazione solo diversi anni dopo.
Non può trascurarsi, infine, l'ammontare del reddito professionale, il quale,
seppur superiore alla soglia individuata dalla giurisprudenza da cui desumere il carattere abituale dell'esercizio della professione, se ne discosta di poche centinaia di euro, e rimane invece nettamente inferiore a quello previsto per l'iscrizione alla Cassa Forense, sì da indurre la professionista ad ipotizzare - nel vigore della precedente giurisprudenza favorevole - di essere in posizione di regolarità contributiva
7 semplicemente con il versamento del contributo integrativo e di null'altro dovere alla Gestione Separata.
Di talché, è più ragionevole sostenere che la ricorrente abbia omesso quella parte della dichiarazione (che avrebbe consentito all'Istituto
previdenziale di verificare più agevolmente il regolare versamento della contribuzione) nella convinzione di non esservi tenuta, e non certo al deliberato fine di sottrarsi ad un obbligo contributivo.
Per quanto sopra, va confermato il provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla
Gestione Separata e tuttavia dichiarata prescritta la pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto si annulla.
Avuto riguardo all'esito della lite e, soprattutto, al dibattito giurisprudenziale in punto di decorrenza del termine prescrizionale e di applicabilità della causa sospensiva di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., su cui la
Corte di legittimità è intervenuta con le pronunce da ultimo richiamate solo successivamente al presente giudizio, si stima equo disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta la domanda di cancellazione della ricorrente dalla Gestione
Separata;
8 2) dichiara prescritta la pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto che, per l'effetto, annulla;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 4.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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