Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 9987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9987 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09987/2025REG.PROV.COLL.
N. 09552/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9552 del 2023, proposto da EL IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariangela Carulli e Fabio Tagliente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda), n. 1065/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025, il Cons. GI LO e uditi per le parti gli avvocati gli avvocati Luigi Nilo e Fabio Tagliente (quest’ultimo anche su delega dell’avv. Mariangela Carulli);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza n. 1065/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha rigettato la sua istanza di revisione dei prezzi per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, in riferimento al rapporto contrattuale, instaurato tra le parti per la fornitura di materiale di cancelleria.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025.
DIRITTO
2. Il T.A.R., ritenuta la propria giurisdizione, ha respinto il ricorso alla luce delle rinegoziazioni intervenute negli anni: “ la tesi attorea risulta infondata in fatto, poiché gli atti di proroga su cui fa leva la ricorrente per sostenere che le spetti la revisione – con calcolo dell’indice ISTAT a decorrere dall’anno 1995 – sono ampiamente superati dalle suddette pattuizioni, intervenute fra le parti ”.
La tesi dell’appellante, condensata nell’unico motivo di gravame, è che i nuovi atti siano in realtà delle proroghe, e non delle nuove aggiudicazioni (implicanti una volontà di novazione del rapporto).
Contro tale tesi l’Azienda appellata ribadisce quanto già ritenuto dal giudice di primo grado: gli atti in questione denotano non già la volontà di proseguire l’originario contratto, ma piuttosto quella di dare vita a nuovi rapporti contrattuali, regolati da diverse condizioni.
3. Ad avviso del Collegio l’appello è infondato e da respingere, dovendosi confermare, alla stregua della documentazione in atti, le conclusioni del primo giudice nel senso dell’insussistenza delle condizioni per la chiesta revisione dei prezzi.
Come è noto, secondo la pacifica giurisprudenza, nella vigenza dell’articolo 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (o, che è lo stesso, dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come è nel caso di specie in cui il contratto originario risale al 1995), la clausola di revisione dei prezzi opera in caso di mera proroga del contratto, e non anche di rinnovo del medesimo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 ottobre 2023, n. 8830; id., 5 marzo 2018, n. 1337).
Mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2025, n. 23; id., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V, 22 giugno 2010, n. 3892; id., 14 maggio 2010, n. 3019).
4. Nel caso di specie, gli atti con i quali l’odierna appellante ha accettato più volte di proseguire il rapporto contrattuale, espressamente alle stesse condizioni del contratto originario, configurano – chiaramente ed univocamente - nuove pattuizioni e non già semplici spostamenti in avanti della cessazione del rapporto originario.
Inoltre, quand’anche fosse vero che la nuova aggiudicazione intervenuta nel 2007 atterrebbe a un rapporto contrattuale diverso da quello per cui è causa, ciò non farebbe venir meno la riscontrata carenza di prova che nella specie vi siano state delle mere proroghe anziché dei rinnovi contrattuali.
Ciò che connota indiscutibilmente la fattispecie in esame è il fatto che l’unico elemento di identità (ricorrente nella serie degli atti negoziali di cui sopra) è l’oggetto della fornitura: ma questo non basta per inferire una qualificazione del rapporto in termini di (unico) vincolo negoziale, seguito da successive proroghe, ben potendosi costituire nel tempo fra le stesse parti, in assenza di difformi indicazioni, nuovi e diversi rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto.
5. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA RE, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
GI LO, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LO | RA RE |
IL SEGRETARIO