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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/10/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione nella persona del Giudice Unico Onorario Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2264/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con atto di citazione notificato in data in data 11/02/2019 da
con sede Parte_1 in Roveredo in Piano (PN), Via Garibaldi n. 124, P.IVA , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Sig.ra C.F. Parte_2
, rappresentata ed assistita l'Avv. Federica De Franceschi, C.F. C.F._1
– pec con studio in C.F._2 Email_1
Pordenone, p.zza Duca D'Aosta n. 5 presso il quale è elettivamente domiciliata- opponente
Contro
P.IVA in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, Sig. con sede in Ghedi (BS), Strada Montichiari n. 93,, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Ruzzenenti, C.F. , del C.F._3 foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, viale della
Stazione n. 63, fax 030.9956300 pec Email_2 opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 11/02/2019 la
[...] onveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Brescia la società chiedendo la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto n. 6101/2028 emesso in data 20/12/2018 R.G. n. 17230/2018 con il
1 quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di € 6.100,00, oltre CP_1 interessi ed opponendosi alla provvisoria esecutorietà dello stesso.
Affermava l'attrice che la pretesa di pagamento fosse totalmente infondata difettando l'accordo negoziale fra le parti avente ad oggetto la vendita del carro miscelatore
. Pt_3
Sosteneva che nessun contratto di vendita era mai stato stipulato, né sottoscritto o accettato alcuna proposta.
Precisava che la fattura n. 823 del 31/05/2018 era stata respinta e restituita con racc. a.r. del 09/07/2018 (doc. n. 2-3).
Affermava che il carro in oggetto era stato consegnato alla società Parte_1 su iniziativa di al fine di “fornire in comodato gratuito un mezzo di supporto CP_1 in occasione dei continui fermi macchina di altro carro miscelatore nuovo, di produzione della società opposta, che la aveva acquistato nell'agosto Parte_1
2017”
Sosteneva che il carro consegnato, il , fosse inutilizzabile in quanto non a norma, Pt_3 essendo sprovvisto dei dispositivi di sicurezza richiesti dalla vigente normativa e quindi non vendibile né cedibie ai sensi degli artt. 70 e 23 del D.Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e che, inoltre, avesse perdite di olio tali da configurare una vendita “aliud pro alio” ai sensi dell'art. 1497 c.c..
Chiedeva dichiararsi che nulla fosse dovuto dall'opponente, la nullità del comodato per contrarietà a norme imperative e, in via subordinata, accertata la non commerciabilità del carro miscelatore di cui alla fattura n. 823/2018, la nullità del contratto di compravendita per contrarietà a norme imperative od illiceità dell'oggetto, nonché la revoca del decreto opposto, ed in via ulteriormente subordinata chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Si costituiva la convenuta eccependo che, mediante il proprio responsabile commerciale proponeva, nel maggio del 2018, alla , in Parte_4 Parte_1 persona delle signore e e dell'addetto , Pt_2 Persona_1 Controparte_3 la vendita di un carro usato di fabbricazione , da usare come carro di scorta del Pt_3 carro nuovo di fabbricazione di cui l'opponente già disponeva, che CP_1 CP_1 avrebbe dovuto ritirare in permuta da un proprio cliente friulano (Società Agricola
[...]
EN e C. S.s. di Povoletto, Udine), cui aveva venduto un carro nuovo, per un corrispettivo di euro 5.000,00 oltre Iva.
Affermava che la proposta veniva accettata dalla , sia Parte_1 oralmente sia mediante sottoscrizione ed apposizione del timbro della società
2 acquirente, sul documento di trasporto n. 01 del 31/05/2018, recante la causale
“vendita”, in occasione della consegna alla stessa del “Carro miscelatore Faresin 10,50
MC Usato nello stato in cui si trova” (doc. 2), e che, negli otto giorni dalla consegna, la segnalava il mancato funzionamento dell'indicatore di peso e ne Parte_1 chiedeva la sostituzione in garanzia, che eseguiva con la fornitura di CP_1 nuovo indicatore di peso, così confermando la vendita del mezzo (doc. 3).
Faceva presente che l'atto stragiudiziale di intimazione di pagamento e di costituzione in mora del 05/09/2018 (doc. 4), inviato a mezzo pec dal procuratore dell'opposta anteriormente all'introduzione della causa, non era neppure stato contestato dalla
Parte_1
Riteneva strumentale la restituzione dei documenti fiscali del bene venduto, regolarmente registrati nel registro fatture vendita dell'opposta, avvenuta circa un mese dopo che la aveva accettato la consegna “con la causale Parte_1 vendita” del carro miscelatore “nello stato in cui si trova” e dopo che si era Pt_3 avvalsa della garanzia per i vizi della cosa venduta, confermando la vendita intervenuta.
Precisava poi che il carro usato venduto da alla CP_1 Parte_1 non risultava soggetto alla Direttiva 2003/37CE (che riguarda esclusivamente i macchinari nuovi), ma, per l'epoca della relativa produzione, al D.P.R. 24.07.1996 n.
459, che ha posto il regolamento di attuazione in Italia, tra le altre, della direttiva
89/392/CEE, per cui nessuna violazione degli art. 70 e 23 del D.lgs. 81/2008 era intervenuta.
Affermava che nessun obbligo di messa a norma del bene venduto era stato assunto da nella vendita stipulata, né imposto ad dalla normativa CP_1 CP_1 nazionale di recepimento di quella comunitaria (D.P.R. 459/1996) e che, eventuali obblighi di messa a norma del bene usato acquistato, se sussistenti ed in mancanza di diversa pattuizione, erano a carico dell'acquirente che per utilizzare il bene avrebbe dovuto eseguire sullo stesso interventi di modifica.
Precisava che, infatti, l'art. 71 (obblighi del datore di lavoro) del D.Lgs 81/2008, richiamato dall'opponente, pone a carico del datore di lavoro, responsabile principale della sicurezza del lavoro, di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di impedire l'uso di quelle insicure.
Eccepiva che la mancanza del certificato CE, della relativa targhetta e della dichiarazione di conformità, non significava che la macchina venduta ne fosse priva al momento della prima immissione sul mercato e che tali difetti e mancanze, peraltro, non erano occulti, ma palesi e quindi, riconoscibili con l'impiego della normale
3 diligenza, tuttavia l'opponente non li aveva denunciati negli otto giorni dalla consegna, ma solo con la citazione introduttiva del giudizio ciò comportando la decadenza dalla garanzia di legge.
Con ordinanza del 26/02/2019 il Giudice istruttore coassegnava la causa alla scrivente e, concessi i termini ex art. 183,6 comma cpc, espletate le prove orali, la causa veniva trattenuta a decisione. Le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento. otteneva dal Tribunale di Brescia ingiunzione di pagamento nei confronti CP_1 della allegando di averle venduto un carro miscelatore Parte_1 Pt_3 usato per il prezzo di euro 6.100,00 (Iva compresa) come da fattura n. 823 del
31/05/2018 (cfr. doc. 1).
Il documento di trasporto n. 1 del 31/05/2018 indicava la vendita quale causale della consegna del bene da EN & C. s.s. a e da quest'ultima alla Società CP_1 della quale veniva apposto il timbro e la sottoscrizione del cessionario Parte_1
(doc. 2).
Nel caso di specie parte attrice affermava di avere ricevuto dalla convenuta il carro miscelatore in comodato gratuito e non per compravendita e che il contratto sarebbe nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c., in particolare alle disposizioni di legge sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008).
L'attrice sostiene la propria estraneità a tale documento e alla relativa formazione, che ritiene riferirsi al solo rapporto intercorso tra la società cedente (EN & C. S.S.) ed ma tale deduzione contrasta con il contenuto del documento di trasporto, CP_1 timbrato e sottoscritto dalla non contestato. Parte_1
L'opponente faceva valere la garanzia della vendita (ex artt. 1490-1495 c.c.) richiedendo la sostituzione dell'indicatore di peso con uno nuovo, che veniva consegnato a “completamento fornitura” compatibile con la vendita (doc. 3).
La contestazione della fattura emessa (docc. n.
2-3 fascicolo opponente) inviata circa un mese rispetto alla consegna ex art. 1495 c.c., anche se non è prevista una scadenza per tale manifestazione, è indicativa del fatto che l'opponente inizialmente non aveva inquadrato tale operazione in un comodato gratuito.
Per quanto alle risultanze dell'istruzione probatoria, il teste , addetto alle Parte_4 vendite di in sede di prova diretta, all'udienza del 23/12/2020 (memoria n. CP_1
4 2 parte opposta), ha dichiarato “cap. n. 2: è vero, preciso che all'incontro di cui al cap. precedente le due signore avevano dichiarato di essere interessate Parte_1 all'acquisto. Era presente anche il sig. Il dopo qualche giorno mi CP_3 CP_3 aveva telefonato confermando l'acquisto e chiedendo la consegna per fine maggio
2018”, in sede di prova contraria all'udienza del 21/07/2021 (memoria n. 2 ex art. 183,
6 comma cpc di parte attrice), “Cap. n. 2: non è vero, c'è stato un incontro nell'ambito di una visita periodica a fine commerciale per vendere una macchina usata alla
[...]
Erano presenti le due signore e la zia ed il nuovo Parte_1 Persona_1 amministratore o responsabile della “Cap. n. 4: non è vero. non ho la Parte_1 autorità di fare tali proposte, posso solo vendere o noleggiare macchine. Cap.. n. 5: non è vero. ho proposto alla l'acquisto di una seconda macchina da Parte_1 tenere di scorta. Il giorno dopo mi chiamò dicendomi di procedere con la CP_3 consegna della macchina e confermando l'acquisto del bene.
Cap. n. 11: “Ricordo che il giorno dopo della consegna il sig. mi chiamò per CP_3 dirmi che mancava il piccolo computer che serve per pesare gli alimenti da mettere nella macchina, quindi gli abbiamo mandato un nuovo computer a completamento della fornitura”.
Il teste ha confermato le circostanze relative alla formazione dell'accordo di Pt_4 vendita oltre a quella relativa alla sostituzione di un computer in garanzia.
Le circostanze relative alla consegna del bene (comunque non contestata), dell'apposizione del timbro dell'opponente sul documento di trasporto e della sottoscrizione di tale documento (da parte di addetto della , sono Parte_1 state provate con la deposizione del teste titolare della ditta di Testimone_1 autotrasporti che eseguì il trasporto del bene a verbale di udienza del 23/12/2020 (cap.
5).
Il bene risulta sia stato utilizzato e non restituito, come confermato dal teste Pt_4
“cap. n. 20: nel luglio 2018 mi hanno fatto presente che non volevano acquistare il mezzo anche se ho visto che lo usavano.
La teste ha dichiarato di essere nipote della legale rappresentante Persona_1 dell'attrice, senza dichiarare di essere socia della stessa, essendo titolare del 10,94% del capitale sociale della Società come risulta dalla visura camerale della Parte_1 società opponente allegata come doc. 2 al Ricorso per decreto ingiuntivo opposto, risulta pertanto interessata all'esito della causa e per tale motivo inattendibile.
Il teste , ha dichiarato di essere stato meccanico dipendente dell'opponente al Tes_2 momento dei fatti di causa, ha confermato l'incontro fra le parti, ha precisato: “ero
5 presente, non ne ho sentito parlare della vendita. Il sig. si era offerto di procurare Pt_4 un carro per sopperire al mancato funzionamento, specie nei week end del l'atro carro, in quanto non è prevista l'assistenza per il fine settimana.
Non ha confermato che si fosse trattato di “comodato gratuito”, ha solo confermato la circostanza di cui al cap. n. 4 (memoria opponente), per il resto ha precisato che il carro non risultava conforme alla normativa di sicurezza.
A quest'ultimo proposito va richiamata la deposizione del teste sul cap. n. 6 Pt_4
(memoria parte opposta): “Preciso che quando ho proposto la vendita avevo precisato che si trattava di macchina vecchiotta ma funzionante, da controllare e tagliandare, lavoro che poteva essere fatto direttamente dall'acquirente nella propria officina, senza mandarlo a Brescia evitando costi più elevati.
A prova contraria sulla memoria di parte opponente “Cap.. n. 5: non è vero. ho proposto alla l'acquisto di una seconda macchina da tenere di scorta. Il giorno Parte_1 dopo mi chiamò dicendomi di procedere con la consegna della macchina e CP_3 confermando l'acquisto del bene.
Per quanto attiene alla domanda di parte attrice di dichiarazione di nullità del contratto stipulato, di vendita o di comodato, per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.
e precisamente alle disposizioni di legge sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008), va rilevato che il mancato rispetto della normativa di sicurezza comporta conseguenti obblighi e responsabilità che ricadono sul fabbricante (direttiva macchine 2006/42/CE)
o sul datore di lavoro (D.lgs 81/2008), che inserisce la macchina nel ciclo produttivo, la responsabilità è penale.
Va osservato che la norma da tenere in considerazione è quella di cui all'art. n. 72
D.lgs. 81/2008cit.) che riguarda le attrezzature (macchine) usate costruite ante 1996 ed
è la sola norma cui si possa fare riferimento relativamente al contratto stipulato (avente ad oggetto un bene usato costruito ante 1996).
L'obbligo di vendere attrezzature di lavoro adeguate alle norme di sicurezza di cui al D.
Lgs. 81/08, trova nell'ordinamento una “deroga” quale il fine riparatorio prima del relativo utilizzo (Cass. n. 40590/2013) recepita in parere della Commissione per la salute e Sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro (come indicato in Conclusionale parte attrice, pagg. 12-14: “temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.
Tale fine non può risultare indicato in contratto per essersi concluso oralmente, ma la circostanza risulta confermata in sede istruttoria da parte del Sig. Pt_4
6 Il contratto in oggetto va ritenuto di vendita, il prezzo risulta adeguato, la somma coincide anche con quella indicata dal CTU per una locazione nel periodo di utilizzo.
La domanda formulata da parte attrice andrà pertanto respinta, e la stessa andrà condannata al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Respinge la domanda proposta da
[...]
Parte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6101/2028 emesso in data 20/12/2018
R.G. n. 17230/2018 e le spese in esso indicate;
- Condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di parte convenuta opposta
[...] CP_1 della somma ingiunta di € 6.100,00 oltre interessi moratori ai sensi del
[...]
D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo, oltre spese liquidate;
- Condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare le
[...] spese di giudizio, in favore di parte convenuta opposta che si CP_1 liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 oltre spese generali al 15%
IVA e CPA;
Così deciso in Brescia lì, 02 Ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione nella persona del Giudice Unico Onorario Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2264/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con atto di citazione notificato in data in data 11/02/2019 da
con sede Parte_1 in Roveredo in Piano (PN), Via Garibaldi n. 124, P.IVA , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Sig.ra C.F. Parte_2
, rappresentata ed assistita l'Avv. Federica De Franceschi, C.F. C.F._1
– pec con studio in C.F._2 Email_1
Pordenone, p.zza Duca D'Aosta n. 5 presso il quale è elettivamente domiciliata- opponente
Contro
P.IVA in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, Sig. con sede in Ghedi (BS), Strada Montichiari n. 93,, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Ruzzenenti, C.F. , del C.F._3 foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, viale della
Stazione n. 63, fax 030.9956300 pec Email_2 opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 11/02/2019 la
[...] onveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Brescia la società chiedendo la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto n. 6101/2028 emesso in data 20/12/2018 R.G. n. 17230/2018 con il
1 quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di € 6.100,00, oltre CP_1 interessi ed opponendosi alla provvisoria esecutorietà dello stesso.
Affermava l'attrice che la pretesa di pagamento fosse totalmente infondata difettando l'accordo negoziale fra le parti avente ad oggetto la vendita del carro miscelatore
. Pt_3
Sosteneva che nessun contratto di vendita era mai stato stipulato, né sottoscritto o accettato alcuna proposta.
Precisava che la fattura n. 823 del 31/05/2018 era stata respinta e restituita con racc. a.r. del 09/07/2018 (doc. n. 2-3).
Affermava che il carro in oggetto era stato consegnato alla società Parte_1 su iniziativa di al fine di “fornire in comodato gratuito un mezzo di supporto CP_1 in occasione dei continui fermi macchina di altro carro miscelatore nuovo, di produzione della società opposta, che la aveva acquistato nell'agosto Parte_1
2017”
Sosteneva che il carro consegnato, il , fosse inutilizzabile in quanto non a norma, Pt_3 essendo sprovvisto dei dispositivi di sicurezza richiesti dalla vigente normativa e quindi non vendibile né cedibie ai sensi degli artt. 70 e 23 del D.Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e che, inoltre, avesse perdite di olio tali da configurare una vendita “aliud pro alio” ai sensi dell'art. 1497 c.c..
Chiedeva dichiararsi che nulla fosse dovuto dall'opponente, la nullità del comodato per contrarietà a norme imperative e, in via subordinata, accertata la non commerciabilità del carro miscelatore di cui alla fattura n. 823/2018, la nullità del contratto di compravendita per contrarietà a norme imperative od illiceità dell'oggetto, nonché la revoca del decreto opposto, ed in via ulteriormente subordinata chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Si costituiva la convenuta eccependo che, mediante il proprio responsabile commerciale proponeva, nel maggio del 2018, alla , in Parte_4 Parte_1 persona delle signore e e dell'addetto , Pt_2 Persona_1 Controparte_3 la vendita di un carro usato di fabbricazione , da usare come carro di scorta del Pt_3 carro nuovo di fabbricazione di cui l'opponente già disponeva, che CP_1 CP_1 avrebbe dovuto ritirare in permuta da un proprio cliente friulano (Società Agricola
[...]
EN e C. S.s. di Povoletto, Udine), cui aveva venduto un carro nuovo, per un corrispettivo di euro 5.000,00 oltre Iva.
Affermava che la proposta veniva accettata dalla , sia Parte_1 oralmente sia mediante sottoscrizione ed apposizione del timbro della società
2 acquirente, sul documento di trasporto n. 01 del 31/05/2018, recante la causale
“vendita”, in occasione della consegna alla stessa del “Carro miscelatore Faresin 10,50
MC Usato nello stato in cui si trova” (doc. 2), e che, negli otto giorni dalla consegna, la segnalava il mancato funzionamento dell'indicatore di peso e ne Parte_1 chiedeva la sostituzione in garanzia, che eseguiva con la fornitura di CP_1 nuovo indicatore di peso, così confermando la vendita del mezzo (doc. 3).
Faceva presente che l'atto stragiudiziale di intimazione di pagamento e di costituzione in mora del 05/09/2018 (doc. 4), inviato a mezzo pec dal procuratore dell'opposta anteriormente all'introduzione della causa, non era neppure stato contestato dalla
Parte_1
Riteneva strumentale la restituzione dei documenti fiscali del bene venduto, regolarmente registrati nel registro fatture vendita dell'opposta, avvenuta circa un mese dopo che la aveva accettato la consegna “con la causale Parte_1 vendita” del carro miscelatore “nello stato in cui si trova” e dopo che si era Pt_3 avvalsa della garanzia per i vizi della cosa venduta, confermando la vendita intervenuta.
Precisava poi che il carro usato venduto da alla CP_1 Parte_1 non risultava soggetto alla Direttiva 2003/37CE (che riguarda esclusivamente i macchinari nuovi), ma, per l'epoca della relativa produzione, al D.P.R. 24.07.1996 n.
459, che ha posto il regolamento di attuazione in Italia, tra le altre, della direttiva
89/392/CEE, per cui nessuna violazione degli art. 70 e 23 del D.lgs. 81/2008 era intervenuta.
Affermava che nessun obbligo di messa a norma del bene venduto era stato assunto da nella vendita stipulata, né imposto ad dalla normativa CP_1 CP_1 nazionale di recepimento di quella comunitaria (D.P.R. 459/1996) e che, eventuali obblighi di messa a norma del bene usato acquistato, se sussistenti ed in mancanza di diversa pattuizione, erano a carico dell'acquirente che per utilizzare il bene avrebbe dovuto eseguire sullo stesso interventi di modifica.
Precisava che, infatti, l'art. 71 (obblighi del datore di lavoro) del D.Lgs 81/2008, richiamato dall'opponente, pone a carico del datore di lavoro, responsabile principale della sicurezza del lavoro, di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di impedire l'uso di quelle insicure.
Eccepiva che la mancanza del certificato CE, della relativa targhetta e della dichiarazione di conformità, non significava che la macchina venduta ne fosse priva al momento della prima immissione sul mercato e che tali difetti e mancanze, peraltro, non erano occulti, ma palesi e quindi, riconoscibili con l'impiego della normale
3 diligenza, tuttavia l'opponente non li aveva denunciati negli otto giorni dalla consegna, ma solo con la citazione introduttiva del giudizio ciò comportando la decadenza dalla garanzia di legge.
Con ordinanza del 26/02/2019 il Giudice istruttore coassegnava la causa alla scrivente e, concessi i termini ex art. 183,6 comma cpc, espletate le prove orali, la causa veniva trattenuta a decisione. Le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento. otteneva dal Tribunale di Brescia ingiunzione di pagamento nei confronti CP_1 della allegando di averle venduto un carro miscelatore Parte_1 Pt_3 usato per il prezzo di euro 6.100,00 (Iva compresa) come da fattura n. 823 del
31/05/2018 (cfr. doc. 1).
Il documento di trasporto n. 1 del 31/05/2018 indicava la vendita quale causale della consegna del bene da EN & C. s.s. a e da quest'ultima alla Società CP_1 della quale veniva apposto il timbro e la sottoscrizione del cessionario Parte_1
(doc. 2).
Nel caso di specie parte attrice affermava di avere ricevuto dalla convenuta il carro miscelatore in comodato gratuito e non per compravendita e che il contratto sarebbe nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c., in particolare alle disposizioni di legge sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008).
L'attrice sostiene la propria estraneità a tale documento e alla relativa formazione, che ritiene riferirsi al solo rapporto intercorso tra la società cedente (EN & C. S.S.) ed ma tale deduzione contrasta con il contenuto del documento di trasporto, CP_1 timbrato e sottoscritto dalla non contestato. Parte_1
L'opponente faceva valere la garanzia della vendita (ex artt. 1490-1495 c.c.) richiedendo la sostituzione dell'indicatore di peso con uno nuovo, che veniva consegnato a “completamento fornitura” compatibile con la vendita (doc. 3).
La contestazione della fattura emessa (docc. n.
2-3 fascicolo opponente) inviata circa un mese rispetto alla consegna ex art. 1495 c.c., anche se non è prevista una scadenza per tale manifestazione, è indicativa del fatto che l'opponente inizialmente non aveva inquadrato tale operazione in un comodato gratuito.
Per quanto alle risultanze dell'istruzione probatoria, il teste , addetto alle Parte_4 vendite di in sede di prova diretta, all'udienza del 23/12/2020 (memoria n. CP_1
4 2 parte opposta), ha dichiarato “cap. n. 2: è vero, preciso che all'incontro di cui al cap. precedente le due signore avevano dichiarato di essere interessate Parte_1 all'acquisto. Era presente anche il sig. Il dopo qualche giorno mi CP_3 CP_3 aveva telefonato confermando l'acquisto e chiedendo la consegna per fine maggio
2018”, in sede di prova contraria all'udienza del 21/07/2021 (memoria n. 2 ex art. 183,
6 comma cpc di parte attrice), “Cap. n. 2: non è vero, c'è stato un incontro nell'ambito di una visita periodica a fine commerciale per vendere una macchina usata alla
[...]
Erano presenti le due signore e la zia ed il nuovo Parte_1 Persona_1 amministratore o responsabile della “Cap. n. 4: non è vero. non ho la Parte_1 autorità di fare tali proposte, posso solo vendere o noleggiare macchine. Cap.. n. 5: non è vero. ho proposto alla l'acquisto di una seconda macchina da Parte_1 tenere di scorta. Il giorno dopo mi chiamò dicendomi di procedere con la CP_3 consegna della macchina e confermando l'acquisto del bene.
Cap. n. 11: “Ricordo che il giorno dopo della consegna il sig. mi chiamò per CP_3 dirmi che mancava il piccolo computer che serve per pesare gli alimenti da mettere nella macchina, quindi gli abbiamo mandato un nuovo computer a completamento della fornitura”.
Il teste ha confermato le circostanze relative alla formazione dell'accordo di Pt_4 vendita oltre a quella relativa alla sostituzione di un computer in garanzia.
Le circostanze relative alla consegna del bene (comunque non contestata), dell'apposizione del timbro dell'opponente sul documento di trasporto e della sottoscrizione di tale documento (da parte di addetto della , sono Parte_1 state provate con la deposizione del teste titolare della ditta di Testimone_1 autotrasporti che eseguì il trasporto del bene a verbale di udienza del 23/12/2020 (cap.
5).
Il bene risulta sia stato utilizzato e non restituito, come confermato dal teste Pt_4
“cap. n. 20: nel luglio 2018 mi hanno fatto presente che non volevano acquistare il mezzo anche se ho visto che lo usavano.
La teste ha dichiarato di essere nipote della legale rappresentante Persona_1 dell'attrice, senza dichiarare di essere socia della stessa, essendo titolare del 10,94% del capitale sociale della Società come risulta dalla visura camerale della Parte_1 società opponente allegata come doc. 2 al Ricorso per decreto ingiuntivo opposto, risulta pertanto interessata all'esito della causa e per tale motivo inattendibile.
Il teste , ha dichiarato di essere stato meccanico dipendente dell'opponente al Tes_2 momento dei fatti di causa, ha confermato l'incontro fra le parti, ha precisato: “ero
5 presente, non ne ho sentito parlare della vendita. Il sig. si era offerto di procurare Pt_4 un carro per sopperire al mancato funzionamento, specie nei week end del l'atro carro, in quanto non è prevista l'assistenza per il fine settimana.
Non ha confermato che si fosse trattato di “comodato gratuito”, ha solo confermato la circostanza di cui al cap. n. 4 (memoria opponente), per il resto ha precisato che il carro non risultava conforme alla normativa di sicurezza.
A quest'ultimo proposito va richiamata la deposizione del teste sul cap. n. 6 Pt_4
(memoria parte opposta): “Preciso che quando ho proposto la vendita avevo precisato che si trattava di macchina vecchiotta ma funzionante, da controllare e tagliandare, lavoro che poteva essere fatto direttamente dall'acquirente nella propria officina, senza mandarlo a Brescia evitando costi più elevati.
A prova contraria sulla memoria di parte opponente “Cap.. n. 5: non è vero. ho proposto alla l'acquisto di una seconda macchina da tenere di scorta. Il giorno Parte_1 dopo mi chiamò dicendomi di procedere con la consegna della macchina e CP_3 confermando l'acquisto del bene.
Per quanto attiene alla domanda di parte attrice di dichiarazione di nullità del contratto stipulato, di vendita o di comodato, per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.
e precisamente alle disposizioni di legge sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008), va rilevato che il mancato rispetto della normativa di sicurezza comporta conseguenti obblighi e responsabilità che ricadono sul fabbricante (direttiva macchine 2006/42/CE)
o sul datore di lavoro (D.lgs 81/2008), che inserisce la macchina nel ciclo produttivo, la responsabilità è penale.
Va osservato che la norma da tenere in considerazione è quella di cui all'art. n. 72
D.lgs. 81/2008cit.) che riguarda le attrezzature (macchine) usate costruite ante 1996 ed
è la sola norma cui si possa fare riferimento relativamente al contratto stipulato (avente ad oggetto un bene usato costruito ante 1996).
L'obbligo di vendere attrezzature di lavoro adeguate alle norme di sicurezza di cui al D.
Lgs. 81/08, trova nell'ordinamento una “deroga” quale il fine riparatorio prima del relativo utilizzo (Cass. n. 40590/2013) recepita in parere della Commissione per la salute e Sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro (come indicato in Conclusionale parte attrice, pagg. 12-14: “temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.
Tale fine non può risultare indicato in contratto per essersi concluso oralmente, ma la circostanza risulta confermata in sede istruttoria da parte del Sig. Pt_4
6 Il contratto in oggetto va ritenuto di vendita, il prezzo risulta adeguato, la somma coincide anche con quella indicata dal CTU per una locazione nel periodo di utilizzo.
La domanda formulata da parte attrice andrà pertanto respinta, e la stessa andrà condannata al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Respinge la domanda proposta da
[...]
Parte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6101/2028 emesso in data 20/12/2018
R.G. n. 17230/2018 e le spese in esso indicate;
- Condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di parte convenuta opposta
[...] CP_1 della somma ingiunta di € 6.100,00 oltre interessi moratori ai sensi del
[...]
D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo, oltre spese liquidate;
- Condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare le
[...] spese di giudizio, in favore di parte convenuta opposta che si CP_1 liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 oltre spese generali al 15%
IVA e CPA;
Così deciso in Brescia lì, 02 Ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
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