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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Salerno, Sezione II civile, dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 7031/2018, vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Parte_1 [...]
, e , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti e Per_1 Parte_2 Parte_1
Dante Stabile;
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per essa, Controparte_1
(n. d'ordine: CHE 115.704.228 e P. IVA CHE - ), CP_2 PartitaIVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Viola;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 668/18, depositata in data
09.02.2018.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 25.01.2019, i Signori e , Parte_1 Parte_2 anche in qualità di genitori del minore , proponevano appello avverso la sentenza n. Persona_1
668/18 del Giudice di Pace di Salerno, depositata il 09.02.2018, che aveva rigettato le loro domande risarcitorie nei confronti di inerenti al negato imbarco per un volo Controparte_1 aereo con destinazione Mosca, sul presupposto del difetto di legittimazione passiva della convenuta contumace.
1 Gli appellanti deducevano l'erronea applicazione della normativa da parte del Giudice di Pace, sostenendo la legittimazione passiva di quale organizzatore di Controparte_1 viaggio o, in subordine, quale venditore di pacchetti turistici, e contestavano l'assunto che il negato imbarco fosse dovuto alla mancanza di un visto di transito russo valido. Chiedevano il rimborso del prezzo del volo (€ 1.007,16) e il risarcimento del danno non patrimoniale (€ 1.000,00 per ciascun viaggiatore).
Si costituiva in giudizio, per contestando le Controparte_1 CP_2 avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'appello. La società eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, qualificandosi come mero intermediario ai sensi del Codice del turismo per la vendita di servizi turistici disaggregati (solo il trasporto aereo), e non come organizzatore di pacchetti turistici. Sosteneva, inoltre, che il mancato imbarco fosse imputabile esclusivamente agli appellanti per non aver provveduto ad ottenere il visto di transito necessario per l'ingresso in
Russia, esonerando così il vettore e l'intermediario da ogni responsabilità ai sensi del Regolamento
CE n. 261/2004 e dell'art. 46 del Codice del Turismo.
Il processo proseguiva con vari rinvii per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. Con provvedimento del 14.05.2025, il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. Le parti depositavano regolarmente le proprie difese conclusive che di seguito si trascrivono.
Conclusioni degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa declaratoria di ammissibilità del presente appello ex art. 348 bis c.p.c., riformare l'appellata sentenza e, per l'effetto condannare la
e/o per essa la in persona del legale rapp.te pro-tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore di della 1007,16, nonché €1000,00 per ciascuno degli attori, Parte_1
e , in proprio e nella qualità di genitori di , ovvero a Parte_1 Parte_2 Persona_1 quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali e/o moratori sulle somme rivalutate. Vinte le spese e i compensi, dei due gradi di giudizio, nonché rimborso spese generali ex art. 15 L.P., con attribuzione all'avvocato antistatario.”
Conclusioni dell'appellata: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'appello per la carenza della convenuta della titolarità del rapporto Controparte_1 contrattuale oggetto di doglianze, in quanto entità giuridica diversa da - IN VIA CP_2
PRELIMINARE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riconoscimento di Controparte_1 come titolare del rapporto contrattuale controverso, dichiarare inammissibile e/o
[...] improcedibile l'appello per la carenza di legittimità processuale passiva in quanto mera mandataria
2 senza rappresentanza nel contratto tra Cliente e Compagnia Aerea;
- NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE: 1) RIGETTARE perché destituito totalmente di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dai Sig.ri , in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà sul minore , e e per l'effetto CONFERMARE in toto la Persona_1 Parte_2 sentenza n. 668/2018 emessa in data 08.02.2018 dal Giudice Di Pace di Salerno. 2) inoltre,
CONDANNARE gli odierni appellanti ex art. 96 c.p.c. alla somma che l'ill.mo Tribunale adito vorrà quantificare in via equitativa, per la reiterata condotta processuale temeraria, pretestuosa e totalmente infondata, avendo addossato a controparte per ben due gradi di giudizio responsabilità proprie esclusive, con richieste abnormi e prive di qualsivoglia sostrato giuridico. NEL MERITO,
IN VIA GRADATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la odierna convenuta dovesse essere ritenuta, in riforma della sentenza di primo grado, legittimata passiva nel presente giudizio,
RICONOSCERE l'esclusiva responsabilità degli odierni attori per qualsiasi inadempimento o inesatta esecuzione del contratto di trasporto aereo ai sensi dell' art. 1227, II co., c.c., dell' art. 2, lett. J), Regolamento CE n. 261 del 2004 e dell'art 46 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n.
79, c.d. “Codice del Turismo”. NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la odierna convenuta dovesse essere ritenuta responsabile a qualsiasi titolo, RICONOSCERE il concorso di colpa del creditore ex art 1227, I co. c.c.. NEL
MERITO, IN VIA ESTREMAMENTE GRADATA: nell'inverosimile ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità esclusiva all'odierna convenuta limitare al minimo qualsiasi tipo di risarcimento dovuto agli odierni appellanti, se provato. IN OGNI CASO, condannare parte appellante alle spese
e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, a favore del procuratore in epigrafe che si dichiara antistatario.”
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di appello, volto a verificare l'ammissibilità e la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dagli appellanti nei confronti dell'appellata in relazione al negato imbarco per un volo aereo, non merita accoglimento.
Deve condividersi, infatti, la decisione resa dal Giudice di prime cure incentrata, in via preliminare e assorbente rispetto i profili di merito, sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata società proprietaria del sito web “lastminute.com”, adoperato CP_2 dagli attori per la prenotazione dei voli oggetto di doglianze, come documentato dall'appellata nell'allegato n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta. costituisce un'altra entità giuridica rispetto a Controparte_1 CP_2 ovvero una società capogruppo nell'ambito di un gruppo di imprese. Il gruppo di imprese è un'aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti ma assoggettate a una direzione
3 unitaria, in quanto sotto l'influenza dominante di una società, denominata capogruppo o holding.
Ebbene, l'appellata ha sostenuto di essere priva di legittimazione passiva, in CP_2 quanto nel rapporto contrattuale con gli appellanti avrebbe agito esclusivamente come mero intermediario nella vendita di un singolo servizio di trasporto aereo e non già come organizzatore di un pacchetto turistico o come vettore.
Questa eccezione è fondata e deve essere, pertanto, confermata, sul punto, la decisione resa dal
Giudice di pace.
La distinzione tra “organizzatore di viaggio” e “intermediario” è fondamentale ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile e della disciplina applicabile. Tale distinzione è delineata dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo), che ha recepito la Direttiva
90/314/CEE e, successivamente, la Direttiva UE 2015/2302.
In particolare, l'art. 34 del Codice del Turismo - nella versione applicabile ratione temporis al contratto in esame, ovvero anteriore alle modifiche recate dal D.lgs. 21 maggio 2018 n. 62 - definisce il “pacchetto turistico” come quello avente “ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico”.
Inoltre, l'art. 33, comma 1, lett. a] del Codice del Turismo - nella versione applicabile ratione temporis al contratto in esame, ovvero anteriore alle modifiche recate dal D.lgs. 21 maggio 2018 n.
62 - definisce quale “organizzatore di viaggio” “il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione”; il medesimo comma prosegue, alla lett. b], alla definizione di “intermediario” come “il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati”.
Nel caso di specie, è documentato che gli appellanti si sono limitati ad acquistare i biglietti aerei attraverso la piattaforma online , gestita da pertanto, non CP_1 CP_2
è stata provata la combinazione di tale servizio di trasporto con altri servizi turistici (alloggio o altri servizi significativi) tali da configurare un “pacchetto turistico” ai sensi della normativa vigente, in quanto la transazione si è limitata, viceversa, alla fornitura di un singolo servizio di trasporto aereo.
4 Gli appellanti non hanno fornito elementi probatori idonei a superare la documentata circostanza secondo cui bbia agito come mero intermediario per la vendita di un singolo CP_2 biglietto aereo (cfr. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta di Il CP_2 fatto che il sito fosse denominato ” non è sufficiente, di per sé, a trasformare CP_1
l'operatore in organizzatore di pacchetto turistico, dovendosi accertare la combinazione di più servizi e la veste effettiva con cui l'operatore si presenta al consumatore per la conclusione della specifica transazione. Tuttavia, non è stato provato che gli appellanti abbiano acquistato un
“pacchetto turistico” o che bbia svolto attività di combinazione di servizi al di CP_2 là della mera intermediazione per l'acquisto di biglietti aerei.
L'intermediario non può essere equiparato all'organizzatore di viaggio a meno che non si dimostri che abbia agito come tale, combinando i servizi o presentandosi al consumatore in modo tale da generare un affidamento sulla sua qualità di organizzatore. Nel presente caso, le condizioni generali di contratto predisposte da richiamate nella comparsa di costituzione e risposta CP_2 dell'appellata, prevedono espressamente che la società agisce quale intermediario tra l'utente e il vettore aereo e che il contratto di trasporto è stipulato direttamente tra l'utente e la compagnia aerea.
Tale distinzione implica una differenziazione delle responsabilità tra i due soggetti, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “In tema di pacchetto turistico “tutto compreso”, l'art. 43 comma 1, d.lgs. n. 79 del 2011 (nel testo applicabile “ratione temporis” e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 62 del 2018) stabiliva che “l'organizzatore e
l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”, ciò significando che l'intermediario di viaggi vacanza (anche detto venditore o agenzia di viaggi) risponde delle obbligazioni tipiche del mandatario o venditore, come ad esempio, della scelta dell'organizzatore, mentre quest'ultimo (anche detto “tour operator”) risponde della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti, salvo che il viaggiatore
o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto degli inadempimenti lamentati, conosceva
o avrebbe dovuto conoscere ex art. 1176 c.c. la non affidabilità dell'organizzatore prescelto.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 02/02/2022, n. 3150).
In argomento, la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che “L'intermediario di viaggi (o “agenzia di viaggi”) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore, quali, ad esempio, scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L'intermediario, invece, non
è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o
5 avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata,
l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 02/02/2022, n.
3150).
Dunque, l'intermediario risponde delle obbligazioni tipiche del mandatario, quali ad esempio l'oculata scelta dell'organizzatore, la tempestiva trasmissione delle prenotazioni, l'incasso del prezzo o la sua restituzione in caso di annullamento del contratto. Viceversa, la responsabilità dell'intermediario non si estende agli inadempimenti dell'organizzatore o alla difformità dei servizi resi rispetto a quelli promessi – salvo che il viaggiatore dimostri, con onere probatorio a proprio carico, che l'intermediario avrebbe dovuto conoscere l'inaffidabilità dell'organizzatore o la difformità tra servizi promessi e servizi resi –, nonché all'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del contratto di trasporto, le quali ricadono, invece, nella sfera di responsabilità del vettore, ovvero la compagnia aerea.
Pertanto, nella specie, essendo la domanda risarcitoria degli appellanti fondata sull'asserito inadempimento del contratto di trasporto – per negato imbarco – da parte dell'appellata, la stessa avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del vettore di trasporto, ovvero la compagnia aerea, in quanto la responsabilità di è viceversa limitata al corretto e diligente CP_2 adempimento del mandato di intermediazione conferitole dal viaggiatore di cui, tuttavia, non è stato né dedotto né dimostrato in giudizio l'inadempimento.
L'accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di CP_2 per le ragioni sopra esposte rende assorbito ogni altro profilo di merito, ivi inclusa la questione relativa alla causa specifica del negato imbarco (mancanza di visto o “no-show”), nonché alla conseguente quantificazione del danno.
2. Le spese di lite del secondo grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. e, quindi, sono poste a carico degli appellanti e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri forensi minimi di cui al D.M. 147/2022 e del valore della controversia (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), attesa la semplicità della lite e il mancato espletamento di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile una colpa grave o mala fede nella condotta processuale degli appellanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
6 e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 668/18, ogni Pt_1 Parte_2 altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto da e . Parte_1 Parte_2
2. CONFERMA la sentenza n. 668/18 del Giudice di Pace di Salerno, depositata in data
09.02.2018.
3. CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite del secondo grado di giudizio in favore di che si liquidano in euro CP_2
1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Elio VIOLA dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno in data 11.07.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del ott. Pietro La Rosa. CP_3
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