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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo dott.ssa Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 451/2024 V.G. R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vita Calò, come da mandato in atti e [...]
Parte_2 , rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Manzone, come da mandato in atti
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.10.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 5.2.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 10.7.2004 e di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 28.2.2005
e in data 14.11.2007; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status pubblicata in data 7.5.2024
è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.10.2025, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
19) L'abitazione coniugale, ubicata nel Comune di Lecce alla via Arte della Cartapesta, 7, piano primo, è di proprietà della sig.ra Pt_2 ; i mobili e gli arredi che si trovano nella casa coniugale e nell'abitazione a piano terra di via Arte della Cartapesta 7 in Lecce, di proprietà dell'arch. Pt_1 vengono ceduti in proprietà esclusiva alla Pt_2, pertanto restano nella sua disponibilità. La sig.ra Pt 2 si impegna al momento della sottoscrizione del presente atto ad effettuare le volture a suo nome di tutte le utenze domestiche.
20) La figlia minore Per_1 è affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
21) La figlia minore sarà collocata con prevalenza presso la dimora materna in Lecce alla via Arte della Cartapesta, 7.
22) In considerazione del collocamento prevalente della minore presso la madre, i tempi e le modalità di frequentazione con il padre saranno quelli di seguito riportati: l'arch. Pt_1 terrà con sé la figlia nei fine settimana, alternandosi con la madre, dall'uscita di scuola o dalle ore 11 del sabato sino alla domenica sera;
durante la settimana in considerazione dell'età della ragazza, degli impegni professionali del padre e scolastici della minore, questi concorderanno liberamente gli incontri settimanali che potranno prevedere anche il pernotto della minore con il padre.
23) Nel periodo estivo, salvo diverso accordo dei genitori, Per_1 trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive che saranno concordate tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
resta inteso che sono salvi diversi accordi che tengano conto delle esigenze e delle necessità della minore. La scelta di lasciare a padre e figlia la gestione del tempo durante la settimana dipende anche dai numerosi impegni pomeridiani di Per_1 la ragazza infatti segue le seguenti lezioni private di inglese, latino, chimica, fisica e matematica con cadenza di circa 4 lezioni al mese per ciascuna materia;
Per_1 è altresì impegnata con corsi in palestra con personal trainer due volte alla settimana.
24) Nel periodo natalizio la minore trascorrerà con i genitori alternativamente le principali festività (Vigilia, Natale, 31 dicembre, Capodanno ed Epifania); nei restanti giorni si osserverà il calendario ordinario salvo che uno dei due voglia trascorrere un periodo di vacanza con la figlia in tal caso e nel rispetto delle festività sopra indicate, darà comunicazione all'altra parte del periodo e del luogo di destinazione.
25) Durante le festività pasquali, sarà rispettato il calendario ordinario ad eccezione del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo che la minore ad anni alterni trascorrerà con ciascun genitore.
26) Resta inteso che le parti hanno il diritto di derogare consensualmente a quanto sin qui indicato al fine di ottemperare nel migliore dei modi alle esigenze della figlia.
27) Per 1 trascorrerà il suo compleanno con entrambi i genitori, ove ciò non sia possibile essi concorderanno soluzioni alternative in modo tale che la figlia possa trascorrere del tempo con ciascun genitore
28) Le parti concordano che esse potranno condurre la minore in vacanza lontano dal luogo di residenza a tal fine si impegnano a comunicare all'altro genitore con congruo anticipo, il periodo e il luogo di permanenza
29) L'arch. Pt_1 a titolo di mantenimento della figlia minore corrisponderà alla sig.ra Pt_2, entro il giorno cinque di ogni mese la somma di €.500,00 rivalutabile annualmente secondo l'Indice
Istat; il padre contribuirà al mantenimento della minore versando il 70% delle spese straordinarie ed il 100% delle spese universitarie (vale a dire tasse universitarie, alloggio fuori sede) che le parti concorderanno di sostenere nell'interesse della figlia dando applicazione alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulle Spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di Associazioni di diritto di famiglia. Quando Per 1 raggiungerà la maggiore età e lascerà il domicilio materno per gli studi universitari, le parti concordano sin da ora che il mantenimento sarà versato direttamente alla figlia maggiorenne.
30) L'arch. Pt_1 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, verserà direttamente a questi entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di
€.600,00, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat;
il padre contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne versando il 70% delle spese straordinarie ed il 100% delle spese universitarie (tasse universitarie, alloggio fuori sede) che le parti concorderanno di sostenere nell'interesse del figlio dando applicazione alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulle Spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di Associazioni di diritto di famiglia.
31) L'arch. Pt_1 verserà, inoltre, alla sig.ra Pt_2, quale assegno per il coniuge, la somma di
€.2.300,00 mensili entro il giorno cinque di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
32) Le parti concordano sin da ora che ogni mese sarà effettuato un rendiconto delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli con i relativi rimborsi: con bonifico in favore della sig.ra Pt 2 ovvero con compensazione con l'assegno di mantenimento/divorzile in favore dell'architetto
Pt_1 33) I signori Pt_1 e Pt_2, sin da ora, prestano il loro reciproco consenso per sé stessi e per la figlia minore Persona_2 al rilascio di passaporto o altro documento di identità valido per l'espatrio.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 10.7.2004 in Lecce
e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 199 parte II Serie A anno 2004, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 5.12.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo dott.ssa Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 451/2024 V.G. R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vita Calò, come da mandato in atti e [...]
Parte_2 , rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Manzone, come da mandato in atti
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.10.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 5.2.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 10.7.2004 e di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 28.2.2005
e in data 14.11.2007; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status pubblicata in data 7.5.2024
è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.10.2025, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
19) L'abitazione coniugale, ubicata nel Comune di Lecce alla via Arte della Cartapesta, 7, piano primo, è di proprietà della sig.ra Pt_2 ; i mobili e gli arredi che si trovano nella casa coniugale e nell'abitazione a piano terra di via Arte della Cartapesta 7 in Lecce, di proprietà dell'arch. Pt_1 vengono ceduti in proprietà esclusiva alla Pt_2, pertanto restano nella sua disponibilità. La sig.ra Pt 2 si impegna al momento della sottoscrizione del presente atto ad effettuare le volture a suo nome di tutte le utenze domestiche.
20) La figlia minore Per_1 è affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
21) La figlia minore sarà collocata con prevalenza presso la dimora materna in Lecce alla via Arte della Cartapesta, 7.
22) In considerazione del collocamento prevalente della minore presso la madre, i tempi e le modalità di frequentazione con il padre saranno quelli di seguito riportati: l'arch. Pt_1 terrà con sé la figlia nei fine settimana, alternandosi con la madre, dall'uscita di scuola o dalle ore 11 del sabato sino alla domenica sera;
durante la settimana in considerazione dell'età della ragazza, degli impegni professionali del padre e scolastici della minore, questi concorderanno liberamente gli incontri settimanali che potranno prevedere anche il pernotto della minore con il padre.
23) Nel periodo estivo, salvo diverso accordo dei genitori, Per_1 trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive che saranno concordate tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
resta inteso che sono salvi diversi accordi che tengano conto delle esigenze e delle necessità della minore. La scelta di lasciare a padre e figlia la gestione del tempo durante la settimana dipende anche dai numerosi impegni pomeridiani di Per_1 la ragazza infatti segue le seguenti lezioni private di inglese, latino, chimica, fisica e matematica con cadenza di circa 4 lezioni al mese per ciascuna materia;
Per_1 è altresì impegnata con corsi in palestra con personal trainer due volte alla settimana.
24) Nel periodo natalizio la minore trascorrerà con i genitori alternativamente le principali festività (Vigilia, Natale, 31 dicembre, Capodanno ed Epifania); nei restanti giorni si osserverà il calendario ordinario salvo che uno dei due voglia trascorrere un periodo di vacanza con la figlia in tal caso e nel rispetto delle festività sopra indicate, darà comunicazione all'altra parte del periodo e del luogo di destinazione.
25) Durante le festività pasquali, sarà rispettato il calendario ordinario ad eccezione del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo che la minore ad anni alterni trascorrerà con ciascun genitore.
26) Resta inteso che le parti hanno il diritto di derogare consensualmente a quanto sin qui indicato al fine di ottemperare nel migliore dei modi alle esigenze della figlia.
27) Per 1 trascorrerà il suo compleanno con entrambi i genitori, ove ciò non sia possibile essi concorderanno soluzioni alternative in modo tale che la figlia possa trascorrere del tempo con ciascun genitore
28) Le parti concordano che esse potranno condurre la minore in vacanza lontano dal luogo di residenza a tal fine si impegnano a comunicare all'altro genitore con congruo anticipo, il periodo e il luogo di permanenza
29) L'arch. Pt_1 a titolo di mantenimento della figlia minore corrisponderà alla sig.ra Pt_2, entro il giorno cinque di ogni mese la somma di €.500,00 rivalutabile annualmente secondo l'Indice
Istat; il padre contribuirà al mantenimento della minore versando il 70% delle spese straordinarie ed il 100% delle spese universitarie (vale a dire tasse universitarie, alloggio fuori sede) che le parti concorderanno di sostenere nell'interesse della figlia dando applicazione alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulle Spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di Associazioni di diritto di famiglia. Quando Per 1 raggiungerà la maggiore età e lascerà il domicilio materno per gli studi universitari, le parti concordano sin da ora che il mantenimento sarà versato direttamente alla figlia maggiorenne.
30) L'arch. Pt_1 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, verserà direttamente a questi entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di
€.600,00, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat;
il padre contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne versando il 70% delle spese straordinarie ed il 100% delle spese universitarie (tasse universitarie, alloggio fuori sede) che le parti concorderanno di sostenere nell'interesse del figlio dando applicazione alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulle Spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di Associazioni di diritto di famiglia.
31) L'arch. Pt_1 verserà, inoltre, alla sig.ra Pt_2, quale assegno per il coniuge, la somma di
€.2.300,00 mensili entro il giorno cinque di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
32) Le parti concordano sin da ora che ogni mese sarà effettuato un rendiconto delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli con i relativi rimborsi: con bonifico in favore della sig.ra Pt 2 ovvero con compensazione con l'assegno di mantenimento/divorzile in favore dell'architetto
Pt_1 33) I signori Pt_1 e Pt_2, sin da ora, prestano il loro reciproco consenso per sé stessi e per la figlia minore Persona_2 al rilascio di passaporto o altro documento di identità valido per l'espatrio.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 10.7.2004 in Lecce
e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 199 parte II Serie A anno 2004, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 5.12.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)