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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/09/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.SS RoSSna ZAPPASODI Presidente dott.SS MA Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.SS Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 321/2024 R.G. promoSS da:
(C.F. , con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), in Parte_1 P.IVA_1
persona della legale rappresentante, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Pellegrino, Parte_1
Sabrina Casetta e Valeria Combale, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Cuneo, via Battisti n. 1
APPELLANTE
Contro
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Controparte_1 C.F._1
Streri, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Cuneo, C.so Nizza n. 11
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 623/2023 emeSS dal Tribunale di Cuneo in data
11/09/2023
- Pagamento compensi attività di consulenza
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 14 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della impugnata Sentenza 17.8-11.9.2023 n.
623/23 del Tribunale di Cuneo:
Accertare che la dr.SS , nella sua qualità di legale rappresentante della società Parte_1
“ , con sede in Borgo San Dalmazzo, C.so Barale n. 11, ha prestato Parte_1
attività di consulenza e assistenza dal giugno al dicembre 2017 a favore della dott.SS _1
, nata a [...] il [...], c.f. , in occasione del di lei
[...] CodiceFiscale_2
acquisto della Farmacia Rossi di Caraglio e, conseguentemente, condannare la dott.SS _1
a versare alla società ricorrente l'importo di euro 20.000,00 oltre IVA o quell'altra maggiore
[...]
o minor somma che la Corte riterrà equa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei giudizi di primo e secondo grado, e distrazione a favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c. e condanna alla restituzione dell'importo di euro 6.240,24 versato
a titolo di rimborso spese legali di 1° grado.”
Per parte appellata:
“Confermare in ogni sua parte la sentenza 17 agosto 2023 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data
11 settembre 2023, Giudice dottor Ruggiero BERARDI, nel procedimento n. 80/2021 R.G.
Con il favore delle spese di questo grado.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Cuneo in data 14/01/2021, la società in persona della sua legale rappresentante, , Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma di euro 20.000,00, oltre iva ed accessori, a titolo di compenso per l'attività di consulenza prestata in favore della convenuta in occasione dell'acquisto di una farmacia in Caraglio.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva che la convenuta era cliente dello studio professionale, gestito dalla che svolge “servizi di consulenza Parte_1 imprenditoriale, altra consulenza amministrativa-gestionale e pianificazione aziendale”; di avere nel 2017 informato la , che sapeva intereSSta all'acquisto di una farmacia, Parte_1 _1 della possibilità data dall'intenzione del dott. di cedere la propria attività in Caraglio;
Parte_2 che, essendosi la dichiarata disponibile all'acquisto della farmacia per il prezzo di € _1
1.000.000,00, richiesto dal venditore, parte ricorrente era stata incaricata di reperire la contabilità della farmacia tenuta presso Associazione Farmacisti di Cuneo (ATF), prestando altresì assistenza e consulenza in tutte le attività neceSSrie a realizzare l'operazione di cessione, anche mediante numerose sessioni in studio, colloqui con la convenuta e rapporti con gli altri professionisti intervenuti a vario pagina 2 di 14 titolo nella vicenda, tra cui il Notaio, dott. , e la tutrice provvisoria del venditore, nominata Persona_1
a seguito della sopravvenuta incapacità del dott. a gestire i propri interessi. Parte_2
A conclusione dell'operazione, la ricorrente aveva inviato alla convenuta notula per il pagamento dei compensi, quantificati in € 20.000,00 per l'attività di consulenza prestata, ed € 25.000,00 per l'attività di procacciamento d'affari, importi la cui spettanza veniva negata dalla convenuta.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta contestava la pretesa della ricorrente, sostenendo che le attività svolte dalla dott.SS fossero state prestate nell'interesse del cedente la farmacia, con cui la Pt_1
steSS intratteneva rapporti personali e professionali, sottolineando come difettasse in ogni caso la prova del conferimento dell'incarico e della pattuizione del compenso.
Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, istruiva la causa con l'assunzione di prove orali, quindi in data 11/09/2023 pronunciava sentenza, con cui respingeva le domande della Parte_1
condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
[...]
2. La sentenza impugnata - dopo avere richiamato i principi di diritto, secondo cui nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, per prestazioni professionali eseguite in favore di un cliente, la prova dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista, oltre a dovere essere dimostrata anche l'entità della prestazione, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso - ha ritenuto non raggiunta la prova degli elementi costitutivi del credito vantato.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le risultanze dell'istruttoria non consentissero di ritenere provato l'accordo tra le parti, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico da parte di _1
, avendo i testi riferito circostanze apprese de relato, ovvero avendo reso dichiarazioni di
[...]
contenuto generico, o ancora riferito circostanze rimaste prive di riscontri obiettivi.
Con riferimento alla documentazione prodotta, il Tribunale ha considerato privi di rilevanza gli estratti dell'agenda della ricorrente, in quanto privi di riferimenti specifici al contenuto degli appuntamenti, per cui non poteva essere escluso quanto sostenuto da parte convenuta, circa il fatto che l'attività era stata svolta nell'esclusivo interesse del venditore, dott. Pt_2
Gli incontri fiSSti con la convenuta e con il cognato, , assumevano anch'essi Parte_3
una valenza neutra, in assenza di specifici riscontri, da cui evincere che tali appuntamenti fossero stati fiSSti per lo svolgimento dell'incarico conferito dalla convenuta e non nell'interesse del dott. Pt_2
Ad analoghe conclusioni conduceva anche l'esame dei meSSggi scambiati via whatsapp, anzi il tenore del meSSggio inviato da il 23 settembre 2017, per contattare il notaio, depone a favore Parte_1
della ricostruzione della convenuta, secondo cui lo studio e valutazione, in ordine alla possibilità di pagina 3 di 14 acquisire la farmacia in forma societaria, era stata demandata al notaio, dott. , professionista Per_1 incaricato dall'acquirente.
Infine, la sentenza ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda, la prodotta documentazione accessoria al contratto di cessione delle quote della farmacia, in quanto dalla chiara lettura del contratto preliminare risultava trattarsi di attività a carico del venditore, il quale si era impegnato ad effettuare alcuni lavori di modifica dei locali, oggetto del separato contratto di locazione, impegnandosi altresì ad ottenere il rilascio dell'Attestazione di Prestazione Energetica.
3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello la Parte_1 con atto di citazione notificato in data 07/03/2024, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Parte appellante svolge un unico motivo d'appello, attraverso il quale censura l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle prove offerte in ordine al conferimento da parte di Controparte_1
dell'incarico professionale, sostenendo che la sentenza impugnata abbia valorizzato esclusivamente le risultanze probatorie a favore della tesi della ed invece svalutato, o non considerato, le _1
risultanze probatorie, sia orali, che documentali, da cui emergeva lo svolgimento di prestazioni professionali da parte della dott.SS . Pt_1
Il motivo d'impugnazione si articola poi in otto distinti punti, nell'ambito dei quali vengono più puntualmente esaminati gli elementi di prova, che sarebbero stati trascurati o non correttamente valutati in primo grado.
3.1 L'attività di meSS in contatto della dott.SS con il dott. _1 Pt_2
Sostiene, anzitutto, l'appellante che sia pacifica la circostanza della meSS in contatto della dott.SS
[...]
con il dott. per addivenire alla cessione delle quote societarie della farmacia. _1 Pt_2
Tutti i testi hanno confermato, direttamente o de relato, tale circostanza, e cioè che la dott.SS , Pt_1
venuta a sapere che la precedente trattativa per la vendita della farmacia del dott. era fallita, Pt_2
aveva telefonato alla , già cliente dello studio , per informarla;
la aveva _1 Pt_1 _1
immediatamente espresso il suo interesse e appena una settimana dopo (il 26/06/2017) si era recata presso lo studio per avere informazioni, specialmente sul prezzo, e la steSS sera, sempre per il Pt_1
tramite della dott.SS , le parti erano addivenute ad un accordo sul prezzo, nell'importo di un Pt_1
milione di euro.
Osserva la come l'attività di meSS in contatto sia stata svolta nell'interesse di entrambe le parti Pt_1
e non solo del dott. ma riguardo a ciò il primo Giudice nulla ha argomentato, sicché la pronuncia Pt_2
risulterebbe viziata per difetto di motivazione.
La censura è inammissibile.
pagina 4 di 14 La società nel presente giudizio ha chiesto - e non avrebbe potuto essere Parte_1
altrimenti - il pagamento di compensi sulla base della tariffa professionale per i dottori commercialisti, di cui all'art. 26 del D.M. 140/2012, per prestazioni di “Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria”, e non certo per un'attività di mediazione, che le era preclusa, in quanto non iscritta all'albo dei mediatori, secondo quanto prescritto, a pena di nullità dell'incarico, dalla L. 39/1989.
È del resto significativo che un compenso per la mediazione fosse stata richiesto, da e Parte_1
non dalla con la lettera del 09/10/2018 (v. doc. 42 appellante), inviata Parte_1 dall'avv. Aldo Pellegrino, tenendo distinto quel compenso da quello che, con la medesima missiva, veniva richiesto dalla società per le attività di consulenza.
Il credito azionato nel presente giudizio è dunque unicamente quello di cui si assume titolare la concernente le attività di “assistenza civile e fiscale”, dettagliatamente Parte_1
elencate dalla notula del 01/10/2018 (v. doc. 41 appellante), emeSS dalla società, per l'importo di €
20.000,00, pari alla somma oggetto di domanda.
3.2 Sulla richiesta e consegna dei bilanci della Farmacia Rossi.
Ulteriormente lamenta parte appellante che la sentenza impugnata abbia omesso di motivare in ordine alla prestazione relativa alla richiesta e consegna dei bilanci della Farmacia Rossi, neceSSria a consentire all'acquirente di valutare la redditività dell'operazione d'acquisto.
La circostanza di fatto sarebbe stata confermata dai testi ( e ) e, pur Testimone_1 Parte_2
essendo vero che l'autorizzazione ad ottenere tale documentazione, da parte dell'Associazione, che curava la contabilità della Farmacia Rossi e redigeva anche i bilanci e le dichiarazioni fiscali, l'A.T.F.
Servizi s.r.l., era stata data dal dott. si trattava comunque di un'attività svolta nell'interesse Pt_2 dell'acquirente e non del venditore.
L'appellata contesta l'assunto, osservando come il primo Giudice abbia tenuto conto di quella circostanza, ma l'abbia ritenuta irrilevante ai fini della prova, che era onere della Parte_1
fornire.
[...]
La critica è infondata.
Se è pur vero che tale elemento non ha formato di specifica ed espreSS considerazione nella sentenza impugnata, è altresì vero che il primo Giudice ha compiuto una valutazione di sintesi delle risultanze probatorie, escludendo che quelle fossero idonee a dimostrare il conferimento di un incarico da parte della e che l'attività in concreto svolta da , tra il mese di giugno e quello di _1 Parte_1
dicembre del 2017, presentasse caratteri univoci, tali da ricondurla a prestazioni svolte nell'interesse dell'acquirente, anziché del venditore.
pagina 5 di 14 L'esame delle contestazioni mosse dall'appellante impone di svolgere alcune considerazioni di carattere generale, destinate a valere anche con riferimento ad altre censure articolate con il motivo d'appello, riguardo alla valutazione del materiale probatorio.
Parte appellante, attraverso una frammentazione dell'esame dei vari elementi di prova addotti a dimostrazione del contratto d'opera professionale, trascura di considerare, da un lato, come difetti anzitutto la prova dell'accordo contrattuale, e dall'altro, come le circostanze di fatto articolate non integrino dei comportamenti concludenti, idonei a dimostrare il rapporto contrattuale tra i soggetti parte del presente giudizio, e ciò avuto riguardo in particolare al contesto specifico in cui l'intervento e la partecipazione della dott.SS si è esplicato. Pt_1
Non è stato in alcun modo allegato quando - una volta avvenuta la segnalazione dell'affare, e cioè la meSS in vendita della farmacia in Caraglio - avrebbe conferito l'incarico di prestare Controparte_1
le attività di consulenza e assistenza elencate nella notula del 1° ottobre 2018, né tanto meno a chi avrebbe affidato quell'incarico.
Parte appellante fa riferimento ad attività svolte dalla dott.SS e ad incontri e riunioni, cui Parte_1
lei ha partecipato, non è dato comprendere se a titolo personale o per conto della società
[...]
Quelle prestazioni vengono tuttavia imputate alla società, alla quale pacificamente Parte_1
non è mai stato conferito alcun incarico scritto da parte della , circostanza questa che risulta _1
invero anomala, anche dal punto di vista della correttezza contabile e gestionale della società.
Parimenti la pretesa viene rivolta nei confronti di personalmente, benché la Farmacia Controparte_1
Rossi in Caraglio sia stata acquisita, con atto a rogito notaio del 29/12/2017, attraverso Persona_1
un'operazione di acquisto delle quote sociali della “ , Parte_4
ovviamente non dalla sola ma anche dalla sorella, e da Controparte_1 Persona_2 Per_3
con contestuale mutamento della ragione sociale in “
[...] Controparte_2
, per cui il soggetto, che si sarebbe avvalso ed avrebbe beneficiato dell'attività consulenziale,
[...]
sarebbe il soggetto acquirente, che non coincide con la persona fisica convenuta in giudizio.
Si tratta di anomalie, che, sia dal lato attivo, che passivo, del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, mettono in evidenza la fragilità della ricostruzione in fatto proposta, che dovrebbe basarsi esclusivamente sull'interpretazione ex post del significato e della portata della partecipazione di alle trattative. Parte_1
Parte appellante ammette espreSSmente, al punto 8 del motivo d'appello, come sia “...verissimo che non sia stato pattuito un corrispettivo, posto che non c'è mai stata una formalizzazione dell'incarico, ma è altrettanto vero che le prestazioni sono state rese ed è dunque giusto che vengano retribuite.” (v. pag. 18 atto d'appello).
pagina 6 di 14 L'affermazione sconta un evidente difetto.
Allegando parte appellante di avere svolto svariate attività di natura consulenziale (“valutazione assetto societario parte acquirente”, “analisi e monitoraggio bilancio vecchia gestione”, “contatti ATF
Cuneo”, “assistenza alla firma del preliminare d'acquisto quote”, ecc.), risulta imprescindibile l'esistenza a monte di quelle, e per ciascuna di esse, di una richiesta del cliente, o comunque di un preventivo specifico accordo sulle attività affidate alla società di consulenza Parte_1
non essendo plausibile un rapporto contrattuale di fatto, in cui il variegato contenuto della
[...]
prestazione consulenziale non abbia formato oggetto di un accordo negoziale.
Al riguardo la parte appellata correttamente evidenzia come non sia credibile che una società, il cui oggetto sociale consiste nel fornire “servizi di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo – gestionale, pianificazione aziendale”, non formalizzi con un atto scritto il conferimento di un incarico di consulenza ed assistenza per una transazione commerciale del valore di un milione di euro.
Ciò posto, tornando al tema della consegna dei bilanci alla parte acquirente, è pacifico che la richiesta all'ATF di Cuneo sia stata autorizzata, per il venditore, dal dott. (v. dich. teste Parte_2 [...]
). Si trattava di documentazione che l'acquirente aveva interesse ad esaminare per poter Pt_2
conoscere la situazione patrimoniale della società, di cui intendeva acquisire le quote, nonché per valutare la redditività dell'attività commerciale, per cui era certamente doveroso da parte del venditore, oltre che rispondente anche al suo interesse, fornire quegli elementi, in assenza dei quali le trattative non sarebbero potute proseguire.
L'intervento della dott.SS per ottenere, su autorizzazione del dott. quella Pt_1 Pt_2
documentazione contabile, non depone quindi in modo univoco a favore della ricostruzione propugnata da parte appellante.
3.3 Lo studio dell'assetto societario del soggetto acquirente.
Assume l'appellante che parte qualificante del suo incarico sarebbe stato lo studio delle modalità attraverso le quali realizzare il trasferimento delle quote societarie della Controparte_3
essendo all'epoca entrata in vigore una nuova normativa, che avrebbe consentito
[...]
l'esercizio di quella attività anche nelle forme della s.r.l., per cui si trattava di valutare attraverso quale Con assetto giuridico realizzare l'acquisizione, e cioè attraverso la persona fisica della dott.SS
[...]
, ovvero attraverso una società di persone o una società di capitali. _1
Anche sotto questo profilo, sostiene l'appellante, per il venditore era del tutto irrilevante la forma del soggetto acquirente, sicché la partecipazione della dott.SS agli incontri con il notaio, dott. Pt_1
pagina 7 di 14 Parte
, ovvero presso l' con la dott.SS , per disaminare tale questione, aveva senso Persona_1 Per_4 solo nell'ottica di fornire consulenza ed assistenza alla parte acquirente.
La dipendente dello studio , , ha confermato che in studio erano state svolte Pt_1 Testimone_2
ricerche, riguardo alla nuova normativa sui possibili assetti societari delle farmacie, e così pure
, cognato della , ha confermato un incontro con la dott.SS , in Parte_3 _1 Pt_1
cui si era discusso proprio dell'assetto societario del soggetto acquirente. Anche i meSSggi scambiati via whatsapp, sia con il , che con la , deporrebbero in tal senso, poiché la costante Pt_3 _1
partecipazione di nelle occasioni in cui si è discusso della questione, costituisce indice Parte_1
del fatto che lei operava nell'interesse del soggetto acquirente.
Tutti questi elementi sarebbero invece stati ignorati dal Giudice di primo grado.
La ricostruzione della parte appellata è antitetica e rileva come dagli atti non emerga altro se non che la dott.SS è stata presente in alcuni paSSggi della vicenda, conclusasi con l'acquisto delle quote Pt_1
della società che gestiva la Farmacia Rossi, ma ciò nell'esclusivo interesse del dott. anche in Pt_2
ragione dei rapporti esistenti tra la dott.SS ed il dott. di natura sia professionale, che Pt_1 Pt_2
personale.
Anche in questo caso gli argomenti dell'appellante non paiono persuasivi e decisivi, soprattutto alla luce delle carenze di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'invocato rapporto contrattuale, già in precedenza evidenziati.
È rimasto incontestato quanto sostenuto, sin dalla costituzione in primo grado, da parte della , _1
in ordine ai rapporti, sia di carattere professionale esistenti tra il dott. e lo Parte_2 CP_4
, sia di carattere personale tra le parti, tanto da avere ricevuto la dott.SS , con atto del
[...] Pt_1
28/02/2017 (v. doc. 1 parte appellata), la donazione da parte del dott. della nuda proprietà di un Pt_2
immobile (in Peveragno, di categoria A2, di 6,5 vani), di cui il donante aveva riservato a sé l'usufrutto.
Gli interventi della dott.SS e la sua partecipazione agli incontri con i diversi interlocutori, Pt_1
prima di pervenire al trasferimento delle quote sociali, considerati anche i pregressi rapporti di carattere amicale con la parte acquirente, che traspaiono con tutta evidenza dal tenore dei meSSggi scambiati via whatsapp, in particolare con il cognato della , , non hanno dunque _1 Parte_3 un'univoca valenza di assistenza alla parte acquirente.
Non può del resto essere trascurato un aspetto di sicura rilevanza, rappresentato dal fatto che il notaio, dott. , è stato incaricato dalla parte acquirente di seguire l'operazione d'acquisto sin dalle Persona_1
prime fasi, e cioè quanto meno dal mese di luglio del 2017 (visto il contenuto dei meSSggi whatsapp prodotti), con l'incarico anche di affrontare la questione della veste giuridica del soggetto acquirente
(“Ricordo che vi era stato come oggetto da affrontare quello della veste giuridica del soggetto
pagina 8 di 14 acquirente.”; “L'assetto societario era il nodo centrale della questione. Si valutava se poteva essere impostata come s.r.l. o come persona fisica. In quel periodo vi era stata una modifica della normativa.
Su questo punto mi ricordo di aver effettuato approfondimenti. Affrontai la questione con , _1
e sua moglie MA.” cfr. dich. , verbale ud. 22/08/2022) e sempre il notaio ha Pt_3 Persona_1
Parte avuto un confronto anche con la funzionaria dell' riguardo a tale questione (“Ricordo che c'è stato Part incontro all' forse più di uno, legati al discorso dell'assetto del soggetto acquirente della farmacia
e alla nuova normativa. Mi ricordo di non essere andato da solo. Ricordo la . Non Controparte_1 ricordo se c'era la .” cfr. ibidem). Pt_1
Dunque, la partecipazione della dott.SS , per conto della società di consulenza, secondo Pt_1
l'assunto, che dovrebbe sorreggere la domanda proposta, non è desumibile dal solo elemento oggettivo Parte degli incontri avuti e delle interlocuzioni sul tema con il notaio e la funzionaria dell'
È stato a fiSSre gli incontri presso il notaio (v. meSSggi in data 19/07/2017 e Parte_3
poi in data 23/09/2017); mentre i meSSggi scambiati tra la e la in data 27/07/2017 Pt_1 _1
non sono indicativi del fatto che la avesse incaricato la di fiSSre un appuntamento _1 Pt_1
dal notaio, che pacificamente era il professionista scelto ed incaricato dagli acquirenti, bensì dimostrano che doveva essere concordata tra i due professionisti una data, in cui entrambi fossero disponibili.
Rimanendo al contenuto dei meSSggi scambiati, è certamente significativo - secondo quanto già evidenziato nella sentenza impugnata - quanto scrive a in data Parte_1 Parte_3
23/09/2017, quando gli chiede il numero di cellulare del notaio, aggiungendo “Avrei bisogno di parlargli per chiarirmi alcuni dubbi e poter parlare a con più chiarezza.”, a dimostrazione di Pt_2
come la tenesse quei contatti per poi riferire al dott. , a smentita della tesi, Pt_1 Parte_2
secondo cui la parte venditrice sarebbe stata estranea ed indifferente a quelle questioni.
È chiaro come anche la parte venditrice dovesse comprendere con quali modalità il trasferimento della farmacia si sarebbe concretizzato, atteso che se l'acquisto fosse avvenuto da parte di una persona fisica, non avrebbe potuto farsi luogo – come invece poi avvenuto – alla cessione delle quote, mantenendo la steSS forma societaria.
Significativa è poi la dichiarazione del notaio, laddove afferma: “Io della ho questa fotografia: Pt_1
era una conoscenza del dott. il titolare della farmacia. Quando il si ammalò si prese a Pt_2 Pt_2 cuore la questione per non lasciarlo solo. Che poi fosse la commercialista o meno di non l'ho Pt_3
colto.”
Risulta singolare che il notaio - stando alla versione dei fatti sostenuta dall'odierna appellante - non abbia percepito quanto avrebbe invece dovuto chiaramente comprendere, e cioè che entrambi, sia lui,
pagina 9 di 14 che la , agivano di concerto come consulenti della medesima parte negoziale, e cioè la parte Pt_1
acquirente.
Per contro, l'affermazione del notaio valorizzata dalla parte appellante, nella parte in cui ha dichiarato di non sapere se fosse stato lui l'unico consulente, non può essere intesa nel senso proposto dall'appellante, poiché il notaio si è semplicemente limitato ad osservare di non sapere se vi fossero altre figure professionali, che abbiano seguito quell'operazione, ma con riferimento alla specifica posizione della dott.SS ha chiaramente indicato quale ruolo per lui rivestisse. Pt_1
3.4 La partecipazione della dott.SS alla trattativa per la redazione del contratto di locazione. Pt_1
Sostiene ancora l'appellante come la partecipazione della dott.SS alla trattativa e redazione del Pt_1
contratto di locazione dell'immobile, di proprietà dei fratelli e , all'interno Parte_2 Parte_6
del quale veniva esercitata l'attività commerciale, sia stata confermata dalle testimonianze di
[...]
e anche della sua tutrice, temporaneamente nominata, avv. RO SE, la quale avrebbe Pt_2
riferito che la agiva per i futuri acquirenti ed aveva rappresentato le richieste di quelli. Pt_1
Il Tribunale avrebbe quindi totalmente ed ingiustificatamente svalutato la rilevanza probatoria di quelle dichiarazioni., limitandosi a riportarne solo una parte.
La censura è infondata.
La sentenza impugnata ha esaminato tale aspetto (v. pag. 6 sentenza impugnata), facendo corretto riferimento anzitutto al contenuto del contratto preliminare di cessione delle quote del 21/08/2017, il quale, all'art. 7, prevedeva la garanzia del venditore in ordine alla conformità alla normativa vigente delle strutture e impianti installati, con impegno del venditore, in difetto, ad effettuare a proprie spese i lavori di adeguamento e ad eseguire altresì alcuni specifici lavori, dettagliatamente indicati (aggiunta di una porta di sicurezza d'ingresso al magazzino, aggiunta di una porta di sicurezza per l'accesso al retro della farmacia, chiusura con muro della porta di comunicazione tra il retro della farmacia e il locale soggiorno, ecc.), nonché alla meSS a norma dell'impianto elettrico con rilascio del certificato di conformità e rilascio dell'APE.
Il preliminare elencava dunque gli interventi ed adempimenti, che erano a carico della parte venditrice, proprietaria anche dell'immobile. La ricezione da parte della dott.SS della planimetria catastale Pt_1
aggiornata, inviatale dal geom. (v. doc. 38 appellante), in vista della stipula del contratto di CP_5
locazione, contestualmente alla cessione delle quote societarie della farmacia, è dunque perfettamente coerente con la cura di incombenti a carico del dott. , e così è anche per l'acquisizione Parte_2 dell'APE (v. doc. 34 appellante).
Quanto dichiarato dalla teste RO SE, che ha svolto l'incarico di tutrice provvisoria di
[...]
nel periodo dal 31/10/2017 al marzo 2018, non vale a sovvertire questi dati documentali. Pt_2
pagina 10 di 14 La circostanza che tutrice del dott. e la abbiano parlato della richiesta degli acquirenti di Pt_2 Pt_1
prendere in locazione anche un altro locale, ubicato nel cortile retrostante la farmacia, non è dato comprendere come dovrebbe incidere in modo decisivo sulla prova dello svolgimento di quel complesso di attività di consulenza civile e fiscale, che rappresenterebbero l'oggetto del contratto di prestazione professionale della anziché molto più semplicemente Parte_1 inserirsi nell'ambito dei rapporti di conoscenza professionale e di amicizia personale che Parte_1
intratteneva tanto con le parti acquirenti, che con il venditore.
Per il resto le dichiarazioni della tutrice (“La in quella fase agiva per i futuri acquirenti”; “Io Pt_1
mi interfacciavo con la per tutte le questioni: io rappresentavo e la le Pt_1 Pt_2 Pt_1
acquirenti”) hanno carattere eminentemente valutativo, non essendo indicato, in concreto, quali questioni siano state affrontate e decise con la , nella sua veste di “rappresentante” delle parti Pt_1
acquirenti.
Certamente quando la tutrice provvisoria è stata nominata le trattative per la cessione della farmacia si trovavano già in una fase avanzata e quindi la tutrice si sarà certamente relazionata con la dott.SS
, ma l'avv. RO non disponeva di elementi di conoscenza diretta che le consentissero di Pt_1
sapere come, su incarico di chi e per svolgere quali attività la dott.SS fosse partecipe di quella Pt_1
trattativa.
Un'ultima notazione concerne il fatto che, al di là dell'irrilevanza ai fini di causa della circostanza, nessuno dei testi escussi ha comunque riferito che il contratto di locazione sia stato predisposto dalla dott.SS , non essendo state articolate prove al riguardo. Pt_1
Parte 3.5 L'organizzazione dell'incontro del 12/12/2017 presso l' per il paSSggio della carica di direttore della farmacia.
La deposizione testimoniale dell'avv. RO SE viene richiamata, unitamente alla deposizione
Parte della funzionaria dell' dott.SS , anche con riferimento ad un'altra attività prestata dalla Per_4
dott.SS e relativa all'organizzazione di un incontro in data 12/12/2017 tra la dott.SS e Pt_1 Per_4 la dott.SS per l'assunzione da parte di quest'ultima della carica di direttrice della Controparte_1
Farmacia Rossi in Caraglio, in attesa della sua acquisizione.
Asserisce l'appellante che era nell'interesse della che tale paSSggio avvenisse prima _1 dell'acquisto, per fare in modo che l'attività proseguisse nel migliore dei modi, fino a quando ne sarebbe divenuta titolare.
L'assunto dell'appellante è palesemente infondato.
pagina 11 di 14 La ragione, per la quale era urgente procedere all'individuazione e nomina di un nuovo direttore tecnico, risiedeva nel fatto che quella carica non poteva più essere rivestita dal dott. , Parte_2
temporaneamente interdetto, per cui era a rischio la steSS prosecuzione dell'attività.
Al proposito la tutrice ha significativamente affermato: “Il dott. aveva una gravissima patologia Pt_2
e quindi bisognava attivarsi per garantire la direzione tecnica della farmacia nelle more. Per poi arrivare alla compravendita.” (v. verbale ud. 30/06/2022).
L'interesse a procedere alla nomina di un nuovo responsabile della direzione tecnica era anzitutto di chi aveva la titolarità della farmacia e voleva addivenire alla sua cessione, la non aveva alcuna _1
necessità di assumere quella carica anticipatamente rispetto all'acquisizione della farmacia, anche se era ragionevole – essendo lei in possesso dei requisiti per essere nominata direttrice – che venisse evitata una pluralità di paSSggi ed assumesse quindi quel ruolo, in vista dell'ormai prossima acquisizione.
Ancora una volta risulta quindi smentita la tesi dell'appellante, la quale vorrebbe ricavare da quella sua iniziativa la dimostrazione del fatto di avere agito per la cura degli interessi degli acquirenti.
3.6 La presunta attività di rappresentanza del dott. da parte della dott.SS nel periodo Pt_2 Pt_1
d'interdizione provvisoria.
Lamenta l'appellante che la controparte abbia sostenuto che la dott.SS ha svolto un'attività di Pt_1
rappresentanza del dott. nel periodo in cui questi, a causa del ricovero per un delicato intervento Pt_2
chirurgico, è stato sottoposto ad interdizione provvisoria.
Aggiunge l'appellante come tale circostanza – pur articolata a prova dalla difesa di - Controparte_1
risulti smentita dal fatto che, a partire dal 31/10/2017, è stato nominato al dott. un tutore Pt_2
provvisorio e dunque la dott.SS non ha mai agito, come anche confermato dallo stesso Pt_1 [...]
, in sede di escussione testimoniale, come sua rappresentante. Pt_2
Le argomentazioni svolte non si traducono nella formulazione di alcuna critica nei confronti del percorso argomentativo della sentenza impugnata, che non ha attribuito a la qualità di Parte_1
(legale) rappresentante di . Parte_2
Si tratta di difese rivolte nei confronti di tesi sostenute in primo grado da il cui Controparte_1
esame risulta nella presente sede irrilevante ed inammissibile, poiché esula dal perimetro dedotto in appello in osservanza al disposto dell'art. 342 c.p.c.
3.7 Sul conferimento dell'incarico professionale per facta concludentia
Da ultimo l'appellante osserva come il Giudice di primo grado, nell'aderire alla tesi della , _1
circa la mancanza di prova del conferimento di un incarico professionale, non avrebbe considerato come l'incarico risulti per “facta concludentia”, poiché le prestazioni riepilogate non sarebbero state pagina 12 di 14 “…il frutto di un'iniziativa spontanea della dr.SS ma conseguono logicamente e Pt_1 consequenzialmente al fatto che la dr.SS ed il signor all'epoca erano clienti dello _1 Pt_3
per cui era normale che lo studio li abbia seguiti in questa trattativa senza che fosse CP_4 neceSSrio un apposito incarico scritto.” (v. pag. 18 atto d'appello)
Parte appellante intende invocare un argomento asseritamente logico per provare il rapporto contrattuale, in una situazione di fatto, in cui la partecipazione alle varie fasi delle trattative e gli interventi della dott.SS trovano delle alternative spiegazioni, già in precedenza illustrate. Pt_1
Oltre a doversi ribadire come proprio l'indicato oggetto del contratto risulti scarsamente compatibile con la mancanza di un incarico, se non scritto, quanto meno espresso, consistendo tale oggetto - secondo l'assunto della steSS parte appellante – nello svolgimento di plurime ed anche eterogenee prestazioni, il cui affidamento non può avvenire in via di fatto.
3.8 La quantificazione dell'importo richiesto.
L'ultimo punto affrontato con il motivo d'impugnazione riguarda il criterio adottato per la quantificazione del compenso richiesto, in applicazione della tariffa prevista dall'art. 26 del D.M.
140/2012, con applicazione, a scaglioni, della percentuale da 0,75% al 2% sul valore di € 1.000.000,00 del contratto.
Si tratta di argomenti che, anche in questo caso non si traducono in censure rivolte alla sentenza impugnata, bensì costituiscono la riproposizione di deduzioni risultate assorbite in primo grado, per essere stata respinta la domanda per carenza di prova sull'an, con statuizione che merita piena conferma nel presente giudizio d'appello.
4. L'integrale rigetto dell'appello comporta altresì la condanna della alla Parte_1
rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio, in favore di Controparte_1
La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000,00), facendo applicazione, tenuto conto del numero delle questioni trattate, dei compensi medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori, con esclusione quindi dei compensi richiesti con la nota spese per la fase di trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività propria di quella fase.
In considerazione della reiezione dell'appello, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona Parte_1
della sua legale rappresentante, avverso la sentenza n. 623/2023 emeSS dal Tribunale di Cuneo in data
11/09/2023, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna la a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, Parte_1
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato
[...] all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16/07/2025.
Il Consigliere est. dott.SS MA Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.SS RoSSna Zappasodi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.SS RoSSna ZAPPASODI Presidente dott.SS MA Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.SS Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 321/2024 R.G. promoSS da:
(C.F. , con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), in Parte_1 P.IVA_1
persona della legale rappresentante, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Pellegrino, Parte_1
Sabrina Casetta e Valeria Combale, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Cuneo, via Battisti n. 1
APPELLANTE
Contro
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Controparte_1 C.F._1
Streri, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Cuneo, C.so Nizza n. 11
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 623/2023 emeSS dal Tribunale di Cuneo in data
11/09/2023
- Pagamento compensi attività di consulenza
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 14 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della impugnata Sentenza 17.8-11.9.2023 n.
623/23 del Tribunale di Cuneo:
Accertare che la dr.SS , nella sua qualità di legale rappresentante della società Parte_1
“ , con sede in Borgo San Dalmazzo, C.so Barale n. 11, ha prestato Parte_1
attività di consulenza e assistenza dal giugno al dicembre 2017 a favore della dott.SS _1
, nata a [...] il [...], c.f. , in occasione del di lei
[...] CodiceFiscale_2
acquisto della Farmacia Rossi di Caraglio e, conseguentemente, condannare la dott.SS _1
a versare alla società ricorrente l'importo di euro 20.000,00 oltre IVA o quell'altra maggiore
[...]
o minor somma che la Corte riterrà equa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei giudizi di primo e secondo grado, e distrazione a favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c. e condanna alla restituzione dell'importo di euro 6.240,24 versato
a titolo di rimborso spese legali di 1° grado.”
Per parte appellata:
“Confermare in ogni sua parte la sentenza 17 agosto 2023 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data
11 settembre 2023, Giudice dottor Ruggiero BERARDI, nel procedimento n. 80/2021 R.G.
Con il favore delle spese di questo grado.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Cuneo in data 14/01/2021, la società in persona della sua legale rappresentante, , Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma di euro 20.000,00, oltre iva ed accessori, a titolo di compenso per l'attività di consulenza prestata in favore della convenuta in occasione dell'acquisto di una farmacia in Caraglio.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva che la convenuta era cliente dello studio professionale, gestito dalla che svolge “servizi di consulenza Parte_1 imprenditoriale, altra consulenza amministrativa-gestionale e pianificazione aziendale”; di avere nel 2017 informato la , che sapeva intereSSta all'acquisto di una farmacia, Parte_1 _1 della possibilità data dall'intenzione del dott. di cedere la propria attività in Caraglio;
Parte_2 che, essendosi la dichiarata disponibile all'acquisto della farmacia per il prezzo di € _1
1.000.000,00, richiesto dal venditore, parte ricorrente era stata incaricata di reperire la contabilità della farmacia tenuta presso Associazione Farmacisti di Cuneo (ATF), prestando altresì assistenza e consulenza in tutte le attività neceSSrie a realizzare l'operazione di cessione, anche mediante numerose sessioni in studio, colloqui con la convenuta e rapporti con gli altri professionisti intervenuti a vario pagina 2 di 14 titolo nella vicenda, tra cui il Notaio, dott. , e la tutrice provvisoria del venditore, nominata Persona_1
a seguito della sopravvenuta incapacità del dott. a gestire i propri interessi. Parte_2
A conclusione dell'operazione, la ricorrente aveva inviato alla convenuta notula per il pagamento dei compensi, quantificati in € 20.000,00 per l'attività di consulenza prestata, ed € 25.000,00 per l'attività di procacciamento d'affari, importi la cui spettanza veniva negata dalla convenuta.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta contestava la pretesa della ricorrente, sostenendo che le attività svolte dalla dott.SS fossero state prestate nell'interesse del cedente la farmacia, con cui la Pt_1
steSS intratteneva rapporti personali e professionali, sottolineando come difettasse in ogni caso la prova del conferimento dell'incarico e della pattuizione del compenso.
Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, istruiva la causa con l'assunzione di prove orali, quindi in data 11/09/2023 pronunciava sentenza, con cui respingeva le domande della Parte_1
condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
[...]
2. La sentenza impugnata - dopo avere richiamato i principi di diritto, secondo cui nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, per prestazioni professionali eseguite in favore di un cliente, la prova dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista, oltre a dovere essere dimostrata anche l'entità della prestazione, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso - ha ritenuto non raggiunta la prova degli elementi costitutivi del credito vantato.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le risultanze dell'istruttoria non consentissero di ritenere provato l'accordo tra le parti, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico da parte di _1
, avendo i testi riferito circostanze apprese de relato, ovvero avendo reso dichiarazioni di
[...]
contenuto generico, o ancora riferito circostanze rimaste prive di riscontri obiettivi.
Con riferimento alla documentazione prodotta, il Tribunale ha considerato privi di rilevanza gli estratti dell'agenda della ricorrente, in quanto privi di riferimenti specifici al contenuto degli appuntamenti, per cui non poteva essere escluso quanto sostenuto da parte convenuta, circa il fatto che l'attività era stata svolta nell'esclusivo interesse del venditore, dott. Pt_2
Gli incontri fiSSti con la convenuta e con il cognato, , assumevano anch'essi Parte_3
una valenza neutra, in assenza di specifici riscontri, da cui evincere che tali appuntamenti fossero stati fiSSti per lo svolgimento dell'incarico conferito dalla convenuta e non nell'interesse del dott. Pt_2
Ad analoghe conclusioni conduceva anche l'esame dei meSSggi scambiati via whatsapp, anzi il tenore del meSSggio inviato da il 23 settembre 2017, per contattare il notaio, depone a favore Parte_1
della ricostruzione della convenuta, secondo cui lo studio e valutazione, in ordine alla possibilità di pagina 3 di 14 acquisire la farmacia in forma societaria, era stata demandata al notaio, dott. , professionista Per_1 incaricato dall'acquirente.
Infine, la sentenza ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda, la prodotta documentazione accessoria al contratto di cessione delle quote della farmacia, in quanto dalla chiara lettura del contratto preliminare risultava trattarsi di attività a carico del venditore, il quale si era impegnato ad effettuare alcuni lavori di modifica dei locali, oggetto del separato contratto di locazione, impegnandosi altresì ad ottenere il rilascio dell'Attestazione di Prestazione Energetica.
3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello la Parte_1 con atto di citazione notificato in data 07/03/2024, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Parte appellante svolge un unico motivo d'appello, attraverso il quale censura l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle prove offerte in ordine al conferimento da parte di Controparte_1
dell'incarico professionale, sostenendo che la sentenza impugnata abbia valorizzato esclusivamente le risultanze probatorie a favore della tesi della ed invece svalutato, o non considerato, le _1
risultanze probatorie, sia orali, che documentali, da cui emergeva lo svolgimento di prestazioni professionali da parte della dott.SS . Pt_1
Il motivo d'impugnazione si articola poi in otto distinti punti, nell'ambito dei quali vengono più puntualmente esaminati gli elementi di prova, che sarebbero stati trascurati o non correttamente valutati in primo grado.
3.1 L'attività di meSS in contatto della dott.SS con il dott. _1 Pt_2
Sostiene, anzitutto, l'appellante che sia pacifica la circostanza della meSS in contatto della dott.SS
[...]
con il dott. per addivenire alla cessione delle quote societarie della farmacia. _1 Pt_2
Tutti i testi hanno confermato, direttamente o de relato, tale circostanza, e cioè che la dott.SS , Pt_1
venuta a sapere che la precedente trattativa per la vendita della farmacia del dott. era fallita, Pt_2
aveva telefonato alla , già cliente dello studio , per informarla;
la aveva _1 Pt_1 _1
immediatamente espresso il suo interesse e appena una settimana dopo (il 26/06/2017) si era recata presso lo studio per avere informazioni, specialmente sul prezzo, e la steSS sera, sempre per il Pt_1
tramite della dott.SS , le parti erano addivenute ad un accordo sul prezzo, nell'importo di un Pt_1
milione di euro.
Osserva la come l'attività di meSS in contatto sia stata svolta nell'interesse di entrambe le parti Pt_1
e non solo del dott. ma riguardo a ciò il primo Giudice nulla ha argomentato, sicché la pronuncia Pt_2
risulterebbe viziata per difetto di motivazione.
La censura è inammissibile.
pagina 4 di 14 La società nel presente giudizio ha chiesto - e non avrebbe potuto essere Parte_1
altrimenti - il pagamento di compensi sulla base della tariffa professionale per i dottori commercialisti, di cui all'art. 26 del D.M. 140/2012, per prestazioni di “Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria”, e non certo per un'attività di mediazione, che le era preclusa, in quanto non iscritta all'albo dei mediatori, secondo quanto prescritto, a pena di nullità dell'incarico, dalla L. 39/1989.
È del resto significativo che un compenso per la mediazione fosse stata richiesto, da e Parte_1
non dalla con la lettera del 09/10/2018 (v. doc. 42 appellante), inviata Parte_1 dall'avv. Aldo Pellegrino, tenendo distinto quel compenso da quello che, con la medesima missiva, veniva richiesto dalla società per le attività di consulenza.
Il credito azionato nel presente giudizio è dunque unicamente quello di cui si assume titolare la concernente le attività di “assistenza civile e fiscale”, dettagliatamente Parte_1
elencate dalla notula del 01/10/2018 (v. doc. 41 appellante), emeSS dalla società, per l'importo di €
20.000,00, pari alla somma oggetto di domanda.
3.2 Sulla richiesta e consegna dei bilanci della Farmacia Rossi.
Ulteriormente lamenta parte appellante che la sentenza impugnata abbia omesso di motivare in ordine alla prestazione relativa alla richiesta e consegna dei bilanci della Farmacia Rossi, neceSSria a consentire all'acquirente di valutare la redditività dell'operazione d'acquisto.
La circostanza di fatto sarebbe stata confermata dai testi ( e ) e, pur Testimone_1 Parte_2
essendo vero che l'autorizzazione ad ottenere tale documentazione, da parte dell'Associazione, che curava la contabilità della Farmacia Rossi e redigeva anche i bilanci e le dichiarazioni fiscali, l'A.T.F.
Servizi s.r.l., era stata data dal dott. si trattava comunque di un'attività svolta nell'interesse Pt_2 dell'acquirente e non del venditore.
L'appellata contesta l'assunto, osservando come il primo Giudice abbia tenuto conto di quella circostanza, ma l'abbia ritenuta irrilevante ai fini della prova, che era onere della Parte_1
fornire.
[...]
La critica è infondata.
Se è pur vero che tale elemento non ha formato di specifica ed espreSS considerazione nella sentenza impugnata, è altresì vero che il primo Giudice ha compiuto una valutazione di sintesi delle risultanze probatorie, escludendo che quelle fossero idonee a dimostrare il conferimento di un incarico da parte della e che l'attività in concreto svolta da , tra il mese di giugno e quello di _1 Parte_1
dicembre del 2017, presentasse caratteri univoci, tali da ricondurla a prestazioni svolte nell'interesse dell'acquirente, anziché del venditore.
pagina 5 di 14 L'esame delle contestazioni mosse dall'appellante impone di svolgere alcune considerazioni di carattere generale, destinate a valere anche con riferimento ad altre censure articolate con il motivo d'appello, riguardo alla valutazione del materiale probatorio.
Parte appellante, attraverso una frammentazione dell'esame dei vari elementi di prova addotti a dimostrazione del contratto d'opera professionale, trascura di considerare, da un lato, come difetti anzitutto la prova dell'accordo contrattuale, e dall'altro, come le circostanze di fatto articolate non integrino dei comportamenti concludenti, idonei a dimostrare il rapporto contrattuale tra i soggetti parte del presente giudizio, e ciò avuto riguardo in particolare al contesto specifico in cui l'intervento e la partecipazione della dott.SS si è esplicato. Pt_1
Non è stato in alcun modo allegato quando - una volta avvenuta la segnalazione dell'affare, e cioè la meSS in vendita della farmacia in Caraglio - avrebbe conferito l'incarico di prestare Controparte_1
le attività di consulenza e assistenza elencate nella notula del 1° ottobre 2018, né tanto meno a chi avrebbe affidato quell'incarico.
Parte appellante fa riferimento ad attività svolte dalla dott.SS e ad incontri e riunioni, cui Parte_1
lei ha partecipato, non è dato comprendere se a titolo personale o per conto della società
[...]
Quelle prestazioni vengono tuttavia imputate alla società, alla quale pacificamente Parte_1
non è mai stato conferito alcun incarico scritto da parte della , circostanza questa che risulta _1
invero anomala, anche dal punto di vista della correttezza contabile e gestionale della società.
Parimenti la pretesa viene rivolta nei confronti di personalmente, benché la Farmacia Controparte_1
Rossi in Caraglio sia stata acquisita, con atto a rogito notaio del 29/12/2017, attraverso Persona_1
un'operazione di acquisto delle quote sociali della “ , Parte_4
ovviamente non dalla sola ma anche dalla sorella, e da Controparte_1 Persona_2 Per_3
con contestuale mutamento della ragione sociale in “
[...] Controparte_2
, per cui il soggetto, che si sarebbe avvalso ed avrebbe beneficiato dell'attività consulenziale,
[...]
sarebbe il soggetto acquirente, che non coincide con la persona fisica convenuta in giudizio.
Si tratta di anomalie, che, sia dal lato attivo, che passivo, del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, mettono in evidenza la fragilità della ricostruzione in fatto proposta, che dovrebbe basarsi esclusivamente sull'interpretazione ex post del significato e della portata della partecipazione di alle trattative. Parte_1
Parte appellante ammette espreSSmente, al punto 8 del motivo d'appello, come sia “...verissimo che non sia stato pattuito un corrispettivo, posto che non c'è mai stata una formalizzazione dell'incarico, ma è altrettanto vero che le prestazioni sono state rese ed è dunque giusto che vengano retribuite.” (v. pag. 18 atto d'appello).
pagina 6 di 14 L'affermazione sconta un evidente difetto.
Allegando parte appellante di avere svolto svariate attività di natura consulenziale (“valutazione assetto societario parte acquirente”, “analisi e monitoraggio bilancio vecchia gestione”, “contatti ATF
Cuneo”, “assistenza alla firma del preliminare d'acquisto quote”, ecc.), risulta imprescindibile l'esistenza a monte di quelle, e per ciascuna di esse, di una richiesta del cliente, o comunque di un preventivo specifico accordo sulle attività affidate alla società di consulenza Parte_1
non essendo plausibile un rapporto contrattuale di fatto, in cui il variegato contenuto della
[...]
prestazione consulenziale non abbia formato oggetto di un accordo negoziale.
Al riguardo la parte appellata correttamente evidenzia come non sia credibile che una società, il cui oggetto sociale consiste nel fornire “servizi di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo – gestionale, pianificazione aziendale”, non formalizzi con un atto scritto il conferimento di un incarico di consulenza ed assistenza per una transazione commerciale del valore di un milione di euro.
Ciò posto, tornando al tema della consegna dei bilanci alla parte acquirente, è pacifico che la richiesta all'ATF di Cuneo sia stata autorizzata, per il venditore, dal dott. (v. dich. teste Parte_2 [...]
). Si trattava di documentazione che l'acquirente aveva interesse ad esaminare per poter Pt_2
conoscere la situazione patrimoniale della società, di cui intendeva acquisire le quote, nonché per valutare la redditività dell'attività commerciale, per cui era certamente doveroso da parte del venditore, oltre che rispondente anche al suo interesse, fornire quegli elementi, in assenza dei quali le trattative non sarebbero potute proseguire.
L'intervento della dott.SS per ottenere, su autorizzazione del dott. quella Pt_1 Pt_2
documentazione contabile, non depone quindi in modo univoco a favore della ricostruzione propugnata da parte appellante.
3.3 Lo studio dell'assetto societario del soggetto acquirente.
Assume l'appellante che parte qualificante del suo incarico sarebbe stato lo studio delle modalità attraverso le quali realizzare il trasferimento delle quote societarie della Controparte_3
essendo all'epoca entrata in vigore una nuova normativa, che avrebbe consentito
[...]
l'esercizio di quella attività anche nelle forme della s.r.l., per cui si trattava di valutare attraverso quale Con assetto giuridico realizzare l'acquisizione, e cioè attraverso la persona fisica della dott.SS
[...]
, ovvero attraverso una società di persone o una società di capitali. _1
Anche sotto questo profilo, sostiene l'appellante, per il venditore era del tutto irrilevante la forma del soggetto acquirente, sicché la partecipazione della dott.SS agli incontri con il notaio, dott. Pt_1
pagina 7 di 14 Parte
, ovvero presso l' con la dott.SS , per disaminare tale questione, aveva senso Persona_1 Per_4 solo nell'ottica di fornire consulenza ed assistenza alla parte acquirente.
La dipendente dello studio , , ha confermato che in studio erano state svolte Pt_1 Testimone_2
ricerche, riguardo alla nuova normativa sui possibili assetti societari delle farmacie, e così pure
, cognato della , ha confermato un incontro con la dott.SS , in Parte_3 _1 Pt_1
cui si era discusso proprio dell'assetto societario del soggetto acquirente. Anche i meSSggi scambiati via whatsapp, sia con il , che con la , deporrebbero in tal senso, poiché la costante Pt_3 _1
partecipazione di nelle occasioni in cui si è discusso della questione, costituisce indice Parte_1
del fatto che lei operava nell'interesse del soggetto acquirente.
Tutti questi elementi sarebbero invece stati ignorati dal Giudice di primo grado.
La ricostruzione della parte appellata è antitetica e rileva come dagli atti non emerga altro se non che la dott.SS è stata presente in alcuni paSSggi della vicenda, conclusasi con l'acquisto delle quote Pt_1
della società che gestiva la Farmacia Rossi, ma ciò nell'esclusivo interesse del dott. anche in Pt_2
ragione dei rapporti esistenti tra la dott.SS ed il dott. di natura sia professionale, che Pt_1 Pt_2
personale.
Anche in questo caso gli argomenti dell'appellante non paiono persuasivi e decisivi, soprattutto alla luce delle carenze di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'invocato rapporto contrattuale, già in precedenza evidenziati.
È rimasto incontestato quanto sostenuto, sin dalla costituzione in primo grado, da parte della , _1
in ordine ai rapporti, sia di carattere professionale esistenti tra il dott. e lo Parte_2 CP_4
, sia di carattere personale tra le parti, tanto da avere ricevuto la dott.SS , con atto del
[...] Pt_1
28/02/2017 (v. doc. 1 parte appellata), la donazione da parte del dott. della nuda proprietà di un Pt_2
immobile (in Peveragno, di categoria A2, di 6,5 vani), di cui il donante aveva riservato a sé l'usufrutto.
Gli interventi della dott.SS e la sua partecipazione agli incontri con i diversi interlocutori, Pt_1
prima di pervenire al trasferimento delle quote sociali, considerati anche i pregressi rapporti di carattere amicale con la parte acquirente, che traspaiono con tutta evidenza dal tenore dei meSSggi scambiati via whatsapp, in particolare con il cognato della , , non hanno dunque _1 Parte_3 un'univoca valenza di assistenza alla parte acquirente.
Non può del resto essere trascurato un aspetto di sicura rilevanza, rappresentato dal fatto che il notaio, dott. , è stato incaricato dalla parte acquirente di seguire l'operazione d'acquisto sin dalle Persona_1
prime fasi, e cioè quanto meno dal mese di luglio del 2017 (visto il contenuto dei meSSggi whatsapp prodotti), con l'incarico anche di affrontare la questione della veste giuridica del soggetto acquirente
(“Ricordo che vi era stato come oggetto da affrontare quello della veste giuridica del soggetto
pagina 8 di 14 acquirente.”; “L'assetto societario era il nodo centrale della questione. Si valutava se poteva essere impostata come s.r.l. o come persona fisica. In quel periodo vi era stata una modifica della normativa.
Su questo punto mi ricordo di aver effettuato approfondimenti. Affrontai la questione con , _1
e sua moglie MA.” cfr. dich. , verbale ud. 22/08/2022) e sempre il notaio ha Pt_3 Persona_1
Parte avuto un confronto anche con la funzionaria dell' riguardo a tale questione (“Ricordo che c'è stato Part incontro all' forse più di uno, legati al discorso dell'assetto del soggetto acquirente della farmacia
e alla nuova normativa. Mi ricordo di non essere andato da solo. Ricordo la . Non Controparte_1 ricordo se c'era la .” cfr. ibidem). Pt_1
Dunque, la partecipazione della dott.SS , per conto della società di consulenza, secondo Pt_1
l'assunto, che dovrebbe sorreggere la domanda proposta, non è desumibile dal solo elemento oggettivo Parte degli incontri avuti e delle interlocuzioni sul tema con il notaio e la funzionaria dell'
È stato a fiSSre gli incontri presso il notaio (v. meSSggi in data 19/07/2017 e Parte_3
poi in data 23/09/2017); mentre i meSSggi scambiati tra la e la in data 27/07/2017 Pt_1 _1
non sono indicativi del fatto che la avesse incaricato la di fiSSre un appuntamento _1 Pt_1
dal notaio, che pacificamente era il professionista scelto ed incaricato dagli acquirenti, bensì dimostrano che doveva essere concordata tra i due professionisti una data, in cui entrambi fossero disponibili.
Rimanendo al contenuto dei meSSggi scambiati, è certamente significativo - secondo quanto già evidenziato nella sentenza impugnata - quanto scrive a in data Parte_1 Parte_3
23/09/2017, quando gli chiede il numero di cellulare del notaio, aggiungendo “Avrei bisogno di parlargli per chiarirmi alcuni dubbi e poter parlare a con più chiarezza.”, a dimostrazione di Pt_2
come la tenesse quei contatti per poi riferire al dott. , a smentita della tesi, Pt_1 Parte_2
secondo cui la parte venditrice sarebbe stata estranea ed indifferente a quelle questioni.
È chiaro come anche la parte venditrice dovesse comprendere con quali modalità il trasferimento della farmacia si sarebbe concretizzato, atteso che se l'acquisto fosse avvenuto da parte di una persona fisica, non avrebbe potuto farsi luogo – come invece poi avvenuto – alla cessione delle quote, mantenendo la steSS forma societaria.
Significativa è poi la dichiarazione del notaio, laddove afferma: “Io della ho questa fotografia: Pt_1
era una conoscenza del dott. il titolare della farmacia. Quando il si ammalò si prese a Pt_2 Pt_2 cuore la questione per non lasciarlo solo. Che poi fosse la commercialista o meno di non l'ho Pt_3
colto.”
Risulta singolare che il notaio - stando alla versione dei fatti sostenuta dall'odierna appellante - non abbia percepito quanto avrebbe invece dovuto chiaramente comprendere, e cioè che entrambi, sia lui,
pagina 9 di 14 che la , agivano di concerto come consulenti della medesima parte negoziale, e cioè la parte Pt_1
acquirente.
Per contro, l'affermazione del notaio valorizzata dalla parte appellante, nella parte in cui ha dichiarato di non sapere se fosse stato lui l'unico consulente, non può essere intesa nel senso proposto dall'appellante, poiché il notaio si è semplicemente limitato ad osservare di non sapere se vi fossero altre figure professionali, che abbiano seguito quell'operazione, ma con riferimento alla specifica posizione della dott.SS ha chiaramente indicato quale ruolo per lui rivestisse. Pt_1
3.4 La partecipazione della dott.SS alla trattativa per la redazione del contratto di locazione. Pt_1
Sostiene ancora l'appellante come la partecipazione della dott.SS alla trattativa e redazione del Pt_1
contratto di locazione dell'immobile, di proprietà dei fratelli e , all'interno Parte_2 Parte_6
del quale veniva esercitata l'attività commerciale, sia stata confermata dalle testimonianze di
[...]
e anche della sua tutrice, temporaneamente nominata, avv. RO SE, la quale avrebbe Pt_2
riferito che la agiva per i futuri acquirenti ed aveva rappresentato le richieste di quelli. Pt_1
Il Tribunale avrebbe quindi totalmente ed ingiustificatamente svalutato la rilevanza probatoria di quelle dichiarazioni., limitandosi a riportarne solo una parte.
La censura è infondata.
La sentenza impugnata ha esaminato tale aspetto (v. pag. 6 sentenza impugnata), facendo corretto riferimento anzitutto al contenuto del contratto preliminare di cessione delle quote del 21/08/2017, il quale, all'art. 7, prevedeva la garanzia del venditore in ordine alla conformità alla normativa vigente delle strutture e impianti installati, con impegno del venditore, in difetto, ad effettuare a proprie spese i lavori di adeguamento e ad eseguire altresì alcuni specifici lavori, dettagliatamente indicati (aggiunta di una porta di sicurezza d'ingresso al magazzino, aggiunta di una porta di sicurezza per l'accesso al retro della farmacia, chiusura con muro della porta di comunicazione tra il retro della farmacia e il locale soggiorno, ecc.), nonché alla meSS a norma dell'impianto elettrico con rilascio del certificato di conformità e rilascio dell'APE.
Il preliminare elencava dunque gli interventi ed adempimenti, che erano a carico della parte venditrice, proprietaria anche dell'immobile. La ricezione da parte della dott.SS della planimetria catastale Pt_1
aggiornata, inviatale dal geom. (v. doc. 38 appellante), in vista della stipula del contratto di CP_5
locazione, contestualmente alla cessione delle quote societarie della farmacia, è dunque perfettamente coerente con la cura di incombenti a carico del dott. , e così è anche per l'acquisizione Parte_2 dell'APE (v. doc. 34 appellante).
Quanto dichiarato dalla teste RO SE, che ha svolto l'incarico di tutrice provvisoria di
[...]
nel periodo dal 31/10/2017 al marzo 2018, non vale a sovvertire questi dati documentali. Pt_2
pagina 10 di 14 La circostanza che tutrice del dott. e la abbiano parlato della richiesta degli acquirenti di Pt_2 Pt_1
prendere in locazione anche un altro locale, ubicato nel cortile retrostante la farmacia, non è dato comprendere come dovrebbe incidere in modo decisivo sulla prova dello svolgimento di quel complesso di attività di consulenza civile e fiscale, che rappresenterebbero l'oggetto del contratto di prestazione professionale della anziché molto più semplicemente Parte_1 inserirsi nell'ambito dei rapporti di conoscenza professionale e di amicizia personale che Parte_1
intratteneva tanto con le parti acquirenti, che con il venditore.
Per il resto le dichiarazioni della tutrice (“La in quella fase agiva per i futuri acquirenti”; “Io Pt_1
mi interfacciavo con la per tutte le questioni: io rappresentavo e la le Pt_1 Pt_2 Pt_1
acquirenti”) hanno carattere eminentemente valutativo, non essendo indicato, in concreto, quali questioni siano state affrontate e decise con la , nella sua veste di “rappresentante” delle parti Pt_1
acquirenti.
Certamente quando la tutrice provvisoria è stata nominata le trattative per la cessione della farmacia si trovavano già in una fase avanzata e quindi la tutrice si sarà certamente relazionata con la dott.SS
, ma l'avv. RO non disponeva di elementi di conoscenza diretta che le consentissero di Pt_1
sapere come, su incarico di chi e per svolgere quali attività la dott.SS fosse partecipe di quella Pt_1
trattativa.
Un'ultima notazione concerne il fatto che, al di là dell'irrilevanza ai fini di causa della circostanza, nessuno dei testi escussi ha comunque riferito che il contratto di locazione sia stato predisposto dalla dott.SS , non essendo state articolate prove al riguardo. Pt_1
Parte 3.5 L'organizzazione dell'incontro del 12/12/2017 presso l' per il paSSggio della carica di direttore della farmacia.
La deposizione testimoniale dell'avv. RO SE viene richiamata, unitamente alla deposizione
Parte della funzionaria dell' dott.SS , anche con riferimento ad un'altra attività prestata dalla Per_4
dott.SS e relativa all'organizzazione di un incontro in data 12/12/2017 tra la dott.SS e Pt_1 Per_4 la dott.SS per l'assunzione da parte di quest'ultima della carica di direttrice della Controparte_1
Farmacia Rossi in Caraglio, in attesa della sua acquisizione.
Asserisce l'appellante che era nell'interesse della che tale paSSggio avvenisse prima _1 dell'acquisto, per fare in modo che l'attività proseguisse nel migliore dei modi, fino a quando ne sarebbe divenuta titolare.
L'assunto dell'appellante è palesemente infondato.
pagina 11 di 14 La ragione, per la quale era urgente procedere all'individuazione e nomina di un nuovo direttore tecnico, risiedeva nel fatto che quella carica non poteva più essere rivestita dal dott. , Parte_2
temporaneamente interdetto, per cui era a rischio la steSS prosecuzione dell'attività.
Al proposito la tutrice ha significativamente affermato: “Il dott. aveva una gravissima patologia Pt_2
e quindi bisognava attivarsi per garantire la direzione tecnica della farmacia nelle more. Per poi arrivare alla compravendita.” (v. verbale ud. 30/06/2022).
L'interesse a procedere alla nomina di un nuovo responsabile della direzione tecnica era anzitutto di chi aveva la titolarità della farmacia e voleva addivenire alla sua cessione, la non aveva alcuna _1
necessità di assumere quella carica anticipatamente rispetto all'acquisizione della farmacia, anche se era ragionevole – essendo lei in possesso dei requisiti per essere nominata direttrice – che venisse evitata una pluralità di paSSggi ed assumesse quindi quel ruolo, in vista dell'ormai prossima acquisizione.
Ancora una volta risulta quindi smentita la tesi dell'appellante, la quale vorrebbe ricavare da quella sua iniziativa la dimostrazione del fatto di avere agito per la cura degli interessi degli acquirenti.
3.6 La presunta attività di rappresentanza del dott. da parte della dott.SS nel periodo Pt_2 Pt_1
d'interdizione provvisoria.
Lamenta l'appellante che la controparte abbia sostenuto che la dott.SS ha svolto un'attività di Pt_1
rappresentanza del dott. nel periodo in cui questi, a causa del ricovero per un delicato intervento Pt_2
chirurgico, è stato sottoposto ad interdizione provvisoria.
Aggiunge l'appellante come tale circostanza – pur articolata a prova dalla difesa di - Controparte_1
risulti smentita dal fatto che, a partire dal 31/10/2017, è stato nominato al dott. un tutore Pt_2
provvisorio e dunque la dott.SS non ha mai agito, come anche confermato dallo stesso Pt_1 [...]
, in sede di escussione testimoniale, come sua rappresentante. Pt_2
Le argomentazioni svolte non si traducono nella formulazione di alcuna critica nei confronti del percorso argomentativo della sentenza impugnata, che non ha attribuito a la qualità di Parte_1
(legale) rappresentante di . Parte_2
Si tratta di difese rivolte nei confronti di tesi sostenute in primo grado da il cui Controparte_1
esame risulta nella presente sede irrilevante ed inammissibile, poiché esula dal perimetro dedotto in appello in osservanza al disposto dell'art. 342 c.p.c.
3.7 Sul conferimento dell'incarico professionale per facta concludentia
Da ultimo l'appellante osserva come il Giudice di primo grado, nell'aderire alla tesi della , _1
circa la mancanza di prova del conferimento di un incarico professionale, non avrebbe considerato come l'incarico risulti per “facta concludentia”, poiché le prestazioni riepilogate non sarebbero state pagina 12 di 14 “…il frutto di un'iniziativa spontanea della dr.SS ma conseguono logicamente e Pt_1 consequenzialmente al fatto che la dr.SS ed il signor all'epoca erano clienti dello _1 Pt_3
per cui era normale che lo studio li abbia seguiti in questa trattativa senza che fosse CP_4 neceSSrio un apposito incarico scritto.” (v. pag. 18 atto d'appello)
Parte appellante intende invocare un argomento asseritamente logico per provare il rapporto contrattuale, in una situazione di fatto, in cui la partecipazione alle varie fasi delle trattative e gli interventi della dott.SS trovano delle alternative spiegazioni, già in precedenza illustrate. Pt_1
Oltre a doversi ribadire come proprio l'indicato oggetto del contratto risulti scarsamente compatibile con la mancanza di un incarico, se non scritto, quanto meno espresso, consistendo tale oggetto - secondo l'assunto della steSS parte appellante – nello svolgimento di plurime ed anche eterogenee prestazioni, il cui affidamento non può avvenire in via di fatto.
3.8 La quantificazione dell'importo richiesto.
L'ultimo punto affrontato con il motivo d'impugnazione riguarda il criterio adottato per la quantificazione del compenso richiesto, in applicazione della tariffa prevista dall'art. 26 del D.M.
140/2012, con applicazione, a scaglioni, della percentuale da 0,75% al 2% sul valore di € 1.000.000,00 del contratto.
Si tratta di argomenti che, anche in questo caso non si traducono in censure rivolte alla sentenza impugnata, bensì costituiscono la riproposizione di deduzioni risultate assorbite in primo grado, per essere stata respinta la domanda per carenza di prova sull'an, con statuizione che merita piena conferma nel presente giudizio d'appello.
4. L'integrale rigetto dell'appello comporta altresì la condanna della alla Parte_1
rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio, in favore di Controparte_1
La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000,00), facendo applicazione, tenuto conto del numero delle questioni trattate, dei compensi medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori, con esclusione quindi dei compensi richiesti con la nota spese per la fase di trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività propria di quella fase.
In considerazione della reiezione dell'appello, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona Parte_1
della sua legale rappresentante, avverso la sentenza n. 623/2023 emeSS dal Tribunale di Cuneo in data
11/09/2023, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna la a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, Parte_1
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato
[...] all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16/07/2025.
Il Consigliere est. dott.SS MA Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.SS RoSSna Zappasodi
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