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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 212 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA AT
Parte opponente
E
P.I.: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Filippo Berardi
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 7.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione al precetto notificato in data 25.1.2024, con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di €
165.049,66, oltre a interessi e spese.
L'intimazione di pagamento è fondata sul decreto ingiuntivo n. 321/2019, emesso dall'intestato Tribunale e relativo al saldo debitorio del rapporto conto corrente n. 181/91230
pagina 1 di 6 intrattenuto tra del e IG LC s.r.l.; in Controparte_2 Controparte_3
favore di tale ultima società l'odierno opponente aveva rilasciato fideiussione.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la mancanza di titolarità del credito in capo all'opposta, essendo gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale relativi alle cinque cessioni del credito susseguitesi nel tempo non idonei a provare l'inclusione del credito nelle varie operazioni di cartolarizzazione;
la violazione dell'art. 2 co. 6 L. 130/1999, non essendo l'opposta iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e non potendo,
pertanto, procedere alla riscossione di un credito oggetto di cartolarizzazione.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sui cui si fonda il precetto;
nel merito, di accertare e dichiarare che l'opposta non è titolare del credito di cui al precetto e che i contratti di cessione susseguitisi non sono mai stati conclusi, con conseguente inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
sempre nel merito, di accertare e dichiarare che l'opposta non può
procedere alla riscossione del credito oggetto di causa con conseguente inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
di dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità dell'atto di precetto opposto, anche ex art. 617 cpc.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha contestato le eccezioni avversarie, allegando che le varie cessioni dell'originaria posizione creditoria sarebbero state tutte oggetto di pubblicazione ex art. 58 TUB, adempimento che dispenserebbe le società cessionarie dall'onere di notificare la cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
che solo l'ultima cessione da all'odierna opposta sarebbe avvenuta secondo la Controparte_4
normativa di cui agli artt. 1260 e ss c.c., per cui la stessa sarebbe stata comunicata all'opponente con lettera raccomandata;
che la titolarità del credito azionato si ricaverebbe in ogni caso dal possesso dell'originale del decreto ingiuntivo notificato all'opponente e della copia esecutiva dello stesso;
che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 2 co. 6 L. 130/1999,
Cont in quanto l'opposta non avrebbe agito come servicer di una , ma come mera cessionaria del credito, che non sarebbe stato -peraltro- acquistato tramite un'operazione di pagina 2 di 6 cartolarizzazione;
che non ricorrerebbero i requisiti del periculum in mora e del fumus boni juris
che giustificherebbero la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Per i suesposti motivi l'opposta ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare l'opposizione.
Respinta la richiesta dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 9.4.2024, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025.
******
1. La censura di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva, rectius titolarità del credito controverso, della società opposta è infondata.
Occorre preliminarmente osservare che non può mettersi in discussione la prima cessione del credito da e del a essendo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
stata la titolarità del credito in capo a positivamente accertata nel procedimento Controparte_5
monitorio, da cui è scaturito il d.i. su cui poggia il precetto.
Questa soluzione è conforme al principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità per cui il decreto ingiuntivo non opposto assume efficacia di giudicato, dovendosi così
necessariamente concludersi che le doglianze non sollevate dal debitore con l'opposizione a decreto ingiuntivo non possono più essere fatte valere in altra sede, essendo intervenuto il giudicato – esplicito o implicito - sulla validità del titolo (Cass. S.U. 26242/2014).
Appurata la titolarità del credito contestato in capo a è opportuno ricordare Controparte_5
anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della
cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei
confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la
banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei
rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del 29.09.2020).
A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma pagina 3 di 6 titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass. Sentenza n. 2780
del 31.01.2019).
Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, con riferimento alle successive cessioni del credito, parte opposta ha dato piena prova della propria legittimazione ad agire, fondata sulla titolarità del credito,
producendo in giudizio gli avvisi di cessione di crediti pubblicati in Gazzetta Ufficiale (doc. 1
comparsa di costituzione - cessione da a;
doc. 2 comparsa CP_5 Controparte_6
di costituzione – cessione da a doc. 3 comparsa di CP_6 CP_6 Controparte_7
costituzione – cessione da a . Controparte_7 Controparte_4
Quanto all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Suprema Corte ha più volte precisato che non è necessario che questa contenga una “specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Sentenza n. 4277 del 10.02.2023), rimanendo comunque devoluta al Giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così, Cass. citata).
Tale principio è stato largamente ripreso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è
idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e
sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza
che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Corte di Appello di Milano,
Sentenza n. 220 del 24.01.2023).
pagina 4 di 6 Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso che ci occupa. E infatti, dai criteri per l'individuazione dei crediti ceduti di cui agli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta
Ufficiale emerge come il contratto di conto corrente oggetto del giudizio sia sempre ricompreso tra i crediti ceduti.
Anche a ragionare diversamente, va rilevato che l'opposta ha prodotto, a riprova della titolarità in capo a sé del credito di cui è stato intimato il pagamento con il precetto, la dichiarazione della cedente il credito, da cui emerge la cessione del credito controverso in favore dell'opposta (doc. 4 comparsa di costituzione); la comunicazione stragiudiziale dell'opposta con cui la medesima ha notiziato il debitore ceduto, parte opponente, della cessione del credito in contestazione in suo favore (doc. 11 comparsa di costituzione).
A fugare ogni ulteriore dubbio circa la titolarità del credito in capo all'opposta viene, nel concorso delle superiori evidenze documentali, rimarcato che l'odierna opposta è in possesso dell'originale del titolo esecutivo (doc. 7 comparsa di costituzione).
Infatti, la produzione in giudizio del titolo esecutivo e della dichiarazione con la quale il cedente conferma di aver ceduto al cessionario i crediti possono essere elementi sufficienti per ritenere dimostrata la cessione del credito, costituendo la disponibilità del titolo esecutivo un indizio grave, preciso e concordante in relazione alla titolarità del credito (Cass. 10200/2021).
Del resto, la stessa dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione mendace e a sé contraria (Corte d'Appello Milano,
220/2023).
Non può, infine, ritenersi necessaria la produzione di tutti i contratti di cessione del credito e delle relative liste dei crediti ricompresi nelle cessioni per due ordini di ragioni: si tratta, in primo luogo, di documenti non accessibili all'opposta, perché rappresentativi di operazioni negoziali tra terzi;
mancano, inoltre, nella specie contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza dei contratti di cessione, sicché gli stessi non devono essere dimostrati (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum)" (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3, “si rileva sin da ora che la mera
pagina 5 di 6 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha il solo effetto di esonerare il cessionario dall'obbligo di notificare
la cessione al debitore ceduto in deroga all'art. 1264 c.c.. Essa però non è sufficiente a provare che uno
specifico credito, quale quello di causa, rientri tra la moltitudine dei crediti oggetto di cessione.”; Cass.,
n. 26342/2025).
Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa la titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente rigetto dell'opposizione.
2. Non coglie, poi, nel segno la contestazione circa la mancata iscrizione dell'opposta nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b., in tesi necessaria ai sensi dell'art. 2, c. 6, l. 130/1999 per la riscossione dei crediti ceduti tramite cartolarizzazione, posto che nella specie la cessione del credito in contestazione in favore dell'opposta non è avvenuta a mezzo di cartolarizzazione
(doc. n. 4 citato), sicché la norma invocata dall'opponente a fondamento del relativo motivo di opposizione non trova applicazione al caso di specie.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 15.10.2025
Il Giudice
AG ST
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 212 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA AT
Parte opponente
E
P.I.: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Filippo Berardi
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 7.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione al precetto notificato in data 25.1.2024, con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di €
165.049,66, oltre a interessi e spese.
L'intimazione di pagamento è fondata sul decreto ingiuntivo n. 321/2019, emesso dall'intestato Tribunale e relativo al saldo debitorio del rapporto conto corrente n. 181/91230
pagina 1 di 6 intrattenuto tra del e IG LC s.r.l.; in Controparte_2 Controparte_3
favore di tale ultima società l'odierno opponente aveva rilasciato fideiussione.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la mancanza di titolarità del credito in capo all'opposta, essendo gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale relativi alle cinque cessioni del credito susseguitesi nel tempo non idonei a provare l'inclusione del credito nelle varie operazioni di cartolarizzazione;
la violazione dell'art. 2 co. 6 L. 130/1999, non essendo l'opposta iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e non potendo,
pertanto, procedere alla riscossione di un credito oggetto di cartolarizzazione.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sui cui si fonda il precetto;
nel merito, di accertare e dichiarare che l'opposta non è titolare del credito di cui al precetto e che i contratti di cessione susseguitisi non sono mai stati conclusi, con conseguente inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
sempre nel merito, di accertare e dichiarare che l'opposta non può
procedere alla riscossione del credito oggetto di causa con conseguente inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
di dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità dell'atto di precetto opposto, anche ex art. 617 cpc.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha contestato le eccezioni avversarie, allegando che le varie cessioni dell'originaria posizione creditoria sarebbero state tutte oggetto di pubblicazione ex art. 58 TUB, adempimento che dispenserebbe le società cessionarie dall'onere di notificare la cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
che solo l'ultima cessione da all'odierna opposta sarebbe avvenuta secondo la Controparte_4
normativa di cui agli artt. 1260 e ss c.c., per cui la stessa sarebbe stata comunicata all'opponente con lettera raccomandata;
che la titolarità del credito azionato si ricaverebbe in ogni caso dal possesso dell'originale del decreto ingiuntivo notificato all'opponente e della copia esecutiva dello stesso;
che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 2 co. 6 L. 130/1999,
Cont in quanto l'opposta non avrebbe agito come servicer di una , ma come mera cessionaria del credito, che non sarebbe stato -peraltro- acquistato tramite un'operazione di pagina 2 di 6 cartolarizzazione;
che non ricorrerebbero i requisiti del periculum in mora e del fumus boni juris
che giustificherebbero la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Per i suesposti motivi l'opposta ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare l'opposizione.
Respinta la richiesta dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 9.4.2024, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025.
******
1. La censura di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva, rectius titolarità del credito controverso, della società opposta è infondata.
Occorre preliminarmente osservare che non può mettersi in discussione la prima cessione del credito da e del a essendo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
stata la titolarità del credito in capo a positivamente accertata nel procedimento Controparte_5
monitorio, da cui è scaturito il d.i. su cui poggia il precetto.
Questa soluzione è conforme al principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità per cui il decreto ingiuntivo non opposto assume efficacia di giudicato, dovendosi così
necessariamente concludersi che le doglianze non sollevate dal debitore con l'opposizione a decreto ingiuntivo non possono più essere fatte valere in altra sede, essendo intervenuto il giudicato – esplicito o implicito - sulla validità del titolo (Cass. S.U. 26242/2014).
Appurata la titolarità del credito contestato in capo a è opportuno ricordare Controparte_5
anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della
cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei
confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la
banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei
rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del 29.09.2020).
A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma pagina 3 di 6 titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass. Sentenza n. 2780
del 31.01.2019).
Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, con riferimento alle successive cessioni del credito, parte opposta ha dato piena prova della propria legittimazione ad agire, fondata sulla titolarità del credito,
producendo in giudizio gli avvisi di cessione di crediti pubblicati in Gazzetta Ufficiale (doc. 1
comparsa di costituzione - cessione da a;
doc. 2 comparsa CP_5 Controparte_6
di costituzione – cessione da a doc. 3 comparsa di CP_6 CP_6 Controparte_7
costituzione – cessione da a . Controparte_7 Controparte_4
Quanto all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Suprema Corte ha più volte precisato che non è necessario che questa contenga una “specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Sentenza n. 4277 del 10.02.2023), rimanendo comunque devoluta al Giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così, Cass. citata).
Tale principio è stato largamente ripreso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è
idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e
sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza
che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Corte di Appello di Milano,
Sentenza n. 220 del 24.01.2023).
pagina 4 di 6 Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso che ci occupa. E infatti, dai criteri per l'individuazione dei crediti ceduti di cui agli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta
Ufficiale emerge come il contratto di conto corrente oggetto del giudizio sia sempre ricompreso tra i crediti ceduti.
Anche a ragionare diversamente, va rilevato che l'opposta ha prodotto, a riprova della titolarità in capo a sé del credito di cui è stato intimato il pagamento con il precetto, la dichiarazione della cedente il credito, da cui emerge la cessione del credito controverso in favore dell'opposta (doc. 4 comparsa di costituzione); la comunicazione stragiudiziale dell'opposta con cui la medesima ha notiziato il debitore ceduto, parte opponente, della cessione del credito in contestazione in suo favore (doc. 11 comparsa di costituzione).
A fugare ogni ulteriore dubbio circa la titolarità del credito in capo all'opposta viene, nel concorso delle superiori evidenze documentali, rimarcato che l'odierna opposta è in possesso dell'originale del titolo esecutivo (doc. 7 comparsa di costituzione).
Infatti, la produzione in giudizio del titolo esecutivo e della dichiarazione con la quale il cedente conferma di aver ceduto al cessionario i crediti possono essere elementi sufficienti per ritenere dimostrata la cessione del credito, costituendo la disponibilità del titolo esecutivo un indizio grave, preciso e concordante in relazione alla titolarità del credito (Cass. 10200/2021).
Del resto, la stessa dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione mendace e a sé contraria (Corte d'Appello Milano,
220/2023).
Non può, infine, ritenersi necessaria la produzione di tutti i contratti di cessione del credito e delle relative liste dei crediti ricompresi nelle cessioni per due ordini di ragioni: si tratta, in primo luogo, di documenti non accessibili all'opposta, perché rappresentativi di operazioni negoziali tra terzi;
mancano, inoltre, nella specie contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza dei contratti di cessione, sicché gli stessi non devono essere dimostrati (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum)" (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3, “si rileva sin da ora che la mera
pagina 5 di 6 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha il solo effetto di esonerare il cessionario dall'obbligo di notificare
la cessione al debitore ceduto in deroga all'art. 1264 c.c.. Essa però non è sufficiente a provare che uno
specifico credito, quale quello di causa, rientri tra la moltitudine dei crediti oggetto di cessione.”; Cass.,
n. 26342/2025).
Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa la titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente rigetto dell'opposizione.
2. Non coglie, poi, nel segno la contestazione circa la mancata iscrizione dell'opposta nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b., in tesi necessaria ai sensi dell'art. 2, c. 6, l. 130/1999 per la riscossione dei crediti ceduti tramite cartolarizzazione, posto che nella specie la cessione del credito in contestazione in favore dell'opposta non è avvenuta a mezzo di cartolarizzazione
(doc. n. 4 citato), sicché la norma invocata dall'opponente a fondamento del relativo motivo di opposizione non trova applicazione al caso di specie.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 15.10.2025
Il Giudice
AG ST
pagina 6 di 6