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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 16516/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
Nel procedimento iscritto al n. 16516 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 promosso da:
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Mazzoldi del foro di Brescia ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato - Brescia convenuto
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 17.12.2024 con il quale
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione con Parte_1 partenza volontaria di 30 giorni, emesso dal Prefetto della Provincia di Brescia il 27.11.2024 e notificato in pari data dal Questore della Provincia di Brescia con applicazione di misure accessorie;
lette le deduzioni difensive dell'amministrazione, la quale eccepisce la tardività della notifica affinché solo si riconosca la tempestività della propria costituzione e delle difese ivi svolte, benché depositata in prossimità dell'udienza, e chiede il rigetto del ricorso. rilevato che oggetto del ricorso è esclusivamente il decreto di espulsione del Prefetto di Brescia e non il presupposto decreto del Questore di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, notificato in pari data;
rilevato che la ricorrente è madre (doc. 6) del minore , nato il Persona_1
15.12.2019 in Brasile, titolare di carta di soggiorno per familiari UE in quanto nipote di cittadini italiani (doc. 3); rilevato che la ricorrente il 17.12.2024 ha presentato al Tribunale per i Minorenni istanza ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 di autorizzazione alla permanenza in Italia per assistenza/cura del minore (doc. 4 e 6) e che il procedimento è attualmente pendente, e sussiste dunque la competenza per materia di questo Tribunale a conoscere del presente ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con mod., dalla l. 12 novembre 2004, n. 271 (cfr. Cass., sez. VI, 13 luglio 2018, n. 18622); ritenuto che, irrilevante in questa sede considerare i motivi – ribaditi dall'amministrazione – del rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, è sufficiente richiamare quanto esposto nell'ordinanza di sospensione degli effetti del decreto di
1 espulsione, e osservare in particolare che la ricorrente abita in Italia in via Brescia via Boves 36, ove risiedono il figlio dell'età di 5 anni (doc. 3) con il padre, la nonna paterna e il marito di lei (v. relazione clinica sul minore, affetto da ritardo psicomotorio di grado moderato doc. 9), e che nel provvedimento impugnato è del tutto omesso il bilanciamento di interessi che l'autorità amministrativa – ai fini della adozione dell'espulsione – è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 (come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in linea con il dictum della sent. n. 202/2013 della Corte costituzionale con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. cit.): “l'art. 13, comma 2- bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, che impone di tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché lo stesso non si trovi nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare (cfr. Cass., Sez. I, 22/07/2015, n. 15362; v. anche Cass., Sez. VI, 27/07/2017, n. 18689; 3/09/2014, n. 18608)” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 sent. 1665 del 22 gennaio 2019). rilevato che nel provvedimento impugnato appaiono assenti la considerazione della regolare presenza in Italia di figlio in giovanissima età e la comparazione tra le ragioni pubblicistiche dell'allontanamento della cittadina straniera e quelle attinenti la sussistenza di legami familiari, culturali e sociali che al contrario ne impongano la permanenza in Italia, e che la parte ricorrente ne ha adeguatamente provato l'effettività rilevato che nel giudizio di opposizione all'espulsione, ove assumano rilievo i legami famigliari, deve procedersi all'accertamento della ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento di espulsione, “mediante la valutazione in concreto di tutti gli elementi eventualmente forniti a sostegno dell'asserita instaurazione del vincolo familiare e della portata ed effettivita degli obblighi dallo stesso derivanti, in relazione alla situazione del ricorrente e del coniuge” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 sent. 1665/2019 cit); ritenuto in conclusione che la domanda di parte ricorrente debba essere accolta;
rilevato che nulla deve disporsi sulle spese di lite in favore della ricorrente vittoriosa, in quanto la stessa, ai sensi degli artt. 18 d.lgs. n. 150/2011 e 142 d.P.R. n. 115/2002, è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in accoglimento del ricorso
- annulla il provvedimento di espulsione 27.11.2024 adottato dal Prefetto della Provincia di Brescia nei confronti della ricorrente;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito
Brescia, 20 maggio 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
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TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
Nel procedimento iscritto al n. 16516 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 promosso da:
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Mazzoldi del foro di Brescia ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato - Brescia convenuto
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 17.12.2024 con il quale
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione con Parte_1 partenza volontaria di 30 giorni, emesso dal Prefetto della Provincia di Brescia il 27.11.2024 e notificato in pari data dal Questore della Provincia di Brescia con applicazione di misure accessorie;
lette le deduzioni difensive dell'amministrazione, la quale eccepisce la tardività della notifica affinché solo si riconosca la tempestività della propria costituzione e delle difese ivi svolte, benché depositata in prossimità dell'udienza, e chiede il rigetto del ricorso. rilevato che oggetto del ricorso è esclusivamente il decreto di espulsione del Prefetto di Brescia e non il presupposto decreto del Questore di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, notificato in pari data;
rilevato che la ricorrente è madre (doc. 6) del minore , nato il Persona_1
15.12.2019 in Brasile, titolare di carta di soggiorno per familiari UE in quanto nipote di cittadini italiani (doc. 3); rilevato che la ricorrente il 17.12.2024 ha presentato al Tribunale per i Minorenni istanza ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 di autorizzazione alla permanenza in Italia per assistenza/cura del minore (doc. 4 e 6) e che il procedimento è attualmente pendente, e sussiste dunque la competenza per materia di questo Tribunale a conoscere del presente ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con mod., dalla l. 12 novembre 2004, n. 271 (cfr. Cass., sez. VI, 13 luglio 2018, n. 18622); ritenuto che, irrilevante in questa sede considerare i motivi – ribaditi dall'amministrazione – del rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, è sufficiente richiamare quanto esposto nell'ordinanza di sospensione degli effetti del decreto di
1 espulsione, e osservare in particolare che la ricorrente abita in Italia in via Brescia via Boves 36, ove risiedono il figlio dell'età di 5 anni (doc. 3) con il padre, la nonna paterna e il marito di lei (v. relazione clinica sul minore, affetto da ritardo psicomotorio di grado moderato doc. 9), e che nel provvedimento impugnato è del tutto omesso il bilanciamento di interessi che l'autorità amministrativa – ai fini della adozione dell'espulsione – è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 (come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in linea con il dictum della sent. n. 202/2013 della Corte costituzionale con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. cit.): “l'art. 13, comma 2- bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, che impone di tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché lo stesso non si trovi nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare (cfr. Cass., Sez. I, 22/07/2015, n. 15362; v. anche Cass., Sez. VI, 27/07/2017, n. 18689; 3/09/2014, n. 18608)” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 sent. 1665 del 22 gennaio 2019). rilevato che nel provvedimento impugnato appaiono assenti la considerazione della regolare presenza in Italia di figlio in giovanissima età e la comparazione tra le ragioni pubblicistiche dell'allontanamento della cittadina straniera e quelle attinenti la sussistenza di legami familiari, culturali e sociali che al contrario ne impongano la permanenza in Italia, e che la parte ricorrente ne ha adeguatamente provato l'effettività rilevato che nel giudizio di opposizione all'espulsione, ove assumano rilievo i legami famigliari, deve procedersi all'accertamento della ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento di espulsione, “mediante la valutazione in concreto di tutti gli elementi eventualmente forniti a sostegno dell'asserita instaurazione del vincolo familiare e della portata ed effettivita degli obblighi dallo stesso derivanti, in relazione alla situazione del ricorrente e del coniuge” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 sent. 1665/2019 cit); ritenuto in conclusione che la domanda di parte ricorrente debba essere accolta;
rilevato che nulla deve disporsi sulle spese di lite in favore della ricorrente vittoriosa, in quanto la stessa, ai sensi degli artt. 18 d.lgs. n. 150/2011 e 142 d.P.R. n. 115/2002, è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in accoglimento del ricorso
- annulla il provvedimento di espulsione 27.11.2024 adottato dal Prefetto della Provincia di Brescia nei confronti della ricorrente;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito
Brescia, 20 maggio 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
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