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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 204/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 204/2025 V.G. congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Laura Flor
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio a LF (TN) in data 27 luglio 1996, trascritto
1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LF (ora Comune di
Borgo D'Anaunia), Parte II, Serie A, N. 4, Anno 1996, e che dalla loro unione sono nati i figli , in data 13 gennaio 1997 a Cles (TN), e in data 20 aprile Per_1 Per_2
2003 a Trento, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la figlia convive ancora con i genitori. Per_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra ha già lasciato l'abitazione coniugale Pt_1
trovando provvisoria ospitalità dal proprio fratello a LF – Dovena nel
Comune di Borgo D'Anaunia.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1) la casa familiare sita a Brez (Tn) rimarrà nella disponibilità del signor T_
, suo proprietario esclusivo;
[...]
2) le vetture rimarranno nella disponibilità di ciascuno dei coniugi secondo il titolo di proprietà;
3) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, ad alcun titolo o ragione, in relazione al pregresso rapporto di coniugio;
4) le spese legali della presente procedura rimarranno a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa
2 per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 204/2025 V.G. congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Laura Flor
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio a LF (TN) in data 27 luglio 1996, trascritto
1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LF (ora Comune di
Borgo D'Anaunia), Parte II, Serie A, N. 4, Anno 1996, e che dalla loro unione sono nati i figli , in data 13 gennaio 1997 a Cles (TN), e in data 20 aprile Per_1 Per_2
2003 a Trento, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la figlia convive ancora con i genitori. Per_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra ha già lasciato l'abitazione coniugale Pt_1
trovando provvisoria ospitalità dal proprio fratello a LF – Dovena nel
Comune di Borgo D'Anaunia.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1) la casa familiare sita a Brez (Tn) rimarrà nella disponibilità del signor T_
, suo proprietario esclusivo;
[...]
2) le vetture rimarranno nella disponibilità di ciascuno dei coniugi secondo il titolo di proprietà;
3) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, ad alcun titolo o ragione, in relazione al pregresso rapporto di coniugio;
4) le spese legali della presente procedura rimarranno a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa
2 per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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