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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di RM, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 28 R.G.A. 2025, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Motta presso il cui Parte_1 studio in RM via Terrasanta m. 92 è elettivamente domiciliato.
- Ricorrente in riassunzione già reclamato -
con sede legale in Caltanissetta, Via RE Averna nr. Controparte_1
29, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Fiumanò, presso cui elegge domicilio.
-Resistente in riassunzione già reclamante-
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
All'udienza del 5 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai propri atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1327/2020 emessa il 26/05/2020 il Tribunale G.L. di RM, confermando l'ordinanza in esito alla fase sommaria, annullava il licenziamento disciplinare intimato il 14.7.2017 da al dipendente Controparte_1 Parte_1
(inquadrato al 3° livello CCNL terziario presso il supermercato) e condannava la società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;
in sede di reclamo, la Corte d'Appello di RM, in diversa composizione,
1 con sentenza n.1243/2021 pubblicata il 18.11.2021, riformava la sentenza di primo grado e rigettava il ricorso del lavoratore;
in particolare, la Corte:
- riportava la contestazione disciplinare, effettuata all'esito di controllo a campione sulla fruizione da parte di dipendenti dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 mediante relazione investigativa, con la quale si addebitava al dipendente che in 3 giornate di aprile 2017 (11,18 e 29) i permessi retribuiti richiesti per l'assistenza alla madre invalida non erano stati correttamente fruiti, in riferimento al turno 8 - 14,30;
- riteneva integrante un abuso del diritto la mancata assistenza espletata in tale orario e, al contempo, vagliando anche l'assunto difensivo del lavoratore, secondo cui la riconducibilità dell'assistenza verso il disabile non deve necessariamente esplicarsi nella fascia oraria del turno, ma deve essere estesa all'intera giornata di permesso, riteneva indimostrata l'effettiva assistenza alla persona disabile, in detto arco temporale, con riferimento a 2 delle giornate oggetto di contestazione, e che la prova dell'effettiva assistenza limitata a una delle 3 giornate oggetto di addebito non escludesse la legittimità del licenziamento per violazione dei principi di correttezza e buona fede, anche accedendo alla tesi difensiva del dipendente;
- la sentenza della Corte d'Appello era stata impugnata dal lavoratore con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
con il primo motivo, il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 33, comma 3, legge n. 104/1992, 2087 e 2119 c.c., 5 legge n. 604/1966, 7 e 18 legge n. 300/1970, evidenziando di aver richiesto di usufruire dei permessi per il mese di aprile 2017 all'inizio del mese, riferiti all'intera giornata, perché i turni venivano stabiliti successivamente e l'indicazione sulla richiesta di permesso era stata aggiunta (circostanza pacifica) in seguito dal personale del datore di lavoro per esigenze organizzative;
con il secondo motivo, aveva dedotto la violazione delle medesime norme, sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata nel ritenere provata la richiesta di assistenza della madre invalida in corrispondenza del turno di lavoro, e non dell'intera giornata, senza peraltro considerare che il turno di lavoro non era conosciuto al momento della presentazione della richiesta di permesso;
con il terzo motivo, aveva dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., affermando di essersi difeso in relazione alla contestazione limitata all'arco temporale 8 – 14,30, sicché la contestazione disciplinare e la prova limitata al solo turno di lavoro non potevano considerarsi idonee a legittimare il licenziamento;
con il quarto motivo, aveva dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 33, comma 3, legge n.104/1992, censurando la valutazione della prova relativamente alla mancata assistenza nella terza giornata contestata, e sostenendo che, quindi,
2 l'assenza di prova circa l'assistenza per una sola giornata non integrasse giusta causa di licenziamento.
Con ordinanza n. 26514/2024 la Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di gravame, da trattare congiuntamente per connessione, in quanto tutti attinenti alle modalità di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, ed ha, quindi, annullato la pronuncia impugnata, ed ha rinviato a questa Corte in diversa composizione “per provvedere ad un nuovo esame della fattispecie concreta, secondo i principi sopra enunciati, ed anche per la regolazione delle spese, rimanendo assorbito il quarto motivo, riguardante la valutazione delle prove da operare nel merito alla luce dei principi di diritto enunciati.
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2025, infine, ha riassunto il Parte_1 giudizio reiterando le difese e le domande già articolate, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.
La Società ha resistito con memoria del 22 maggio 2025, per il rigetto della domanda, evidenziando che, con la sentenza cassata la Corte di merito, seguendo l'assunto difensivo del ricorrente, aveva esteso l'indagine in ordine alla mancata assistenza alla madre disabile all'arco temporale non limitato all'orario mattutino oggetto dell'indagine investigativa (8.00/14.30), ma all'intera giornata di permesso.
All' udienza del 5 giugno 2025, all'esito della discussione, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
*******
Questa Corte, quale giudice di rinvio, ai sensi dell'art.384 c.2 c.p.c., è certamente tenuta ad attenersi al principio stabilito dal giudice di legittimità, che ha annullato la sentenza d'appello limitatamente ai motivi accolti, rinviando per un nuovo esame della questione ancora controversa;
in tal senso, infatti, il Pt_1 ribadisce le proprie argomentazioni in ordine alla illegittimità della reazione datoriale alla propria condotta, non valutata nella sua reale entità e gravità e a suo dire conforme alle esigenze di assistenza al familiare affetto da handicap, che aveva giustificato la richiesta dei permessi retribuiti. Ha osservato la Suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, che l'art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, stabilisce (nel testo vigente, come da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), n.1, d. lgs. n. 105/2022, ma le modifiche recenti non sono rilevanti rispetto alla fattispecie concreta per cui è causa) che: “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di
3 fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”. Ha precisato la Corte che come osservato dalla dottrina, alla precisione della norma nell'individuare le situazioni assistenziali sul piano soggettivo non corrisponde alcuna esplicitazione normativa dei contenuti dell'assistenza che possa o debba essere riservata alla persona con disabilità da parte del lavoratore che eserciti il diritto e che la giurisprudenza di legittimità si è orientata ad affermare che elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 è l'esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, precisando che tale nesso causale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro;
è stato quindi chiarito che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale (Cass n. 4984/2014); ciò anche per il disvalore sociale
4 connesso a tali condotte abusive, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi, comunque con necessità di diversa organizzazione del lavoro in azienda e di sostituzioni (Cass. n. 8784/2015); né il permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992 riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, può essere utilizzato in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza;
ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass. n. 17968/2016); entro tale perimetro funzionale, è stato peraltro precisato che l'assistenza non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente;
l'abuso quindi va a configurarsi solo quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall'assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare (Cass. n. 12679/2024, n. 6468/2024, n. 25290/2022, n. 1394/2020, n. 21529/2019, n. 30676/2018, n. 23891/2018, n. 29062/2017, n. 17968/2016, n. 9217/2016, n. 8784/2015), atteso che l'interesse primario cui è preposta la legge n. 104/1992 è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza al disabile che si realizzano in ambito familiare, attraverso una serie di benefici a favore delle persone che se ne prendono cura, pur dovendosi scongiurare utilizzi fraudolenti della normativa (così Cass. n. 20243/2020). La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che nel caso di specie, la Corte di merito non si è attenuta a tali principi, incentrando, piuttosto la decisione sulla verifica della mancata assistenza durante i turni di lavoro, sulla base delle evidenze derivanti dalla relazione investigativa, senza tenere conto, da un lato, del fatto che tali turni non erano conosciuti dal lavoratore al momento della richiesta dei permessi, in funzione delle necessità di assistenza al disabile, da intendersi nel senso ampio e olistico che si è sopra evidenziato e, dall'altro, che la prova si è focalizzata sull'orario mattutino, senza considerare che l'assistenza può essere fornita nell'arco della giornata, non spettando al datore di lavoro controllare le modalità di esercizio della stessa, ma solo, sussistendone i presupposti, reagire a eventuali abusi in quanto incidenti sull'organizzazione lavorativa e sul dovere di buona fede e correttezza;
5 ha rilevato, in particolare: posto che il diritto di fruire dei permessi da parte del familiare di persona disabile si pone in relazione diretta con le esigenze di assistenza, nell'assetto di interessi potenzialmente contrapposti come delineato dal legislatore le esigenze organizzative del datore di lavoro non incidono sulla scelta del lavoratore dei giorni in cui fruire dei permessi, che debbono essere comunicati al datore di lavoro, ma non sono soggetti al suo gradimento o alla sua discrezionalità; né il datore di lavoro può sindacare, in assenza di accordi in tale senso tra le parti sociali, la scelta delle giornate in cui esercitare l'assistenza al disabile, e quindi tale scelta si pone al di fuori degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore nell'attuale quadro normativo;
ha sottolineato che è stato posto in luce da questa Corte (Cass n. 12679/2024 cit.) che i permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 sono delineati quali permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria o cronometrica, e che possono essere fruiti a condizione che la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno, sicché l'assistenza del familiare può realizzarsi in forme non specificate e che deve pertanto in questa sede riaffermarsi che l'assistenza a persona con disabilità in situazione di gravità che legittima il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, ai permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione;
si configura abuso quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall'assistenza in senso ampio in favore del familiare, cioè in difformità dalle modalità richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è previsto, da accertarsi nel merito; non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria. Nella precedente fase di reclamo la società datrice aveva lamentato la
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c., in combinato disposto con l'art.5 della L.604/1966” deducendo che sebbene fosse onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza della giusta causa invocata per il licenziamento, detto art.5 non potesse essere “letto, interpretato ed applicato in modo avulso dal contesto giuridico complessivamente esistente….”, sicché avendo il “contestato le Pt_1 deduzioni del datore di lavoro, assumendo una posizione difensiva specifica, affermando fatti e circostanze …valevoli a dimostrare di aver prestato assistenza alla madre disabile e che sono state oggetto di attività istruttoria”, non poteva che “essere suo preciso onere probatorio dimostrare tali fatti”; aveva, altresì, rilevato la mancanza di prova, all'esito della complessiva attività istruttoria, “che il sig. abbia Pt_1 prestato con continuità assistenza alla madre … nell'arco dell'intera giornata
6 lavorativa (o per il maggior tempo della stessa) cui il permesso viene riferito, neanche al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro”; risultando, pertanto, carente, “con espresso riferimento al permesso giornaliero, anche a prescindere dalla considerazione della fascia oraria di riferimento”, la “relazione diretta” con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto ai permessi ex lege 104 “è riconosciuto”. Risulta dal contenuto delle lettere di contestazione degli addebiti del 6/6/2017 e del 22/6/2017 (v. doc n.3,5 fasc. di parte , rispettivamente: Pt_1
- “All'esito di un controllo a campione, avente ad oggetto la verifica della corretta fruizione da parte dei ns dipendenti dei permessi retribuiti ex Legge 104/92, abbiamo di recente appreso … la sussistenza di gravi condotte a Lei ascrivibili. In particolare, è emerso come nelle giornate dell'11.04.2007, del 18.04.2017 e del 29.04.2017, i permessi retribuiti ex Legge 104/92 da Lei richiesti per assistere sua parente e/o affine inferma non siano stati correttamente usufruiti per le finalità ed in coerenza con la fruizione dei permessi stessi”; (v. doc n.3).
- “Quanto alle eccezioni mosse in termini di genericità della contestazione, la precisa che in realtà la violazione contestata è specifica riferendosi in CP_1 modo chiaro alla fruizione non corretta, ovvero per finalità diverse rispetto alle quali è stata concessa, dei permessi ex legge 104, risultante dalla sua richiesta “assistente familiare convivente in situazione di handicap grave” e temporalmente circostanziata alle date dell'11 aprile 2017, del 18 aprile 2017 e del 29 aprile 2017. Pertanto, lei è perfettamente in grado di dedurre in merito alle condotte tenute nel lasso di tempo concesso a titolo di permesso - dalle 8:00 alle 14:30 – onde consentire un'ulteriore valutazione sull'aderenza delle stesse rispetto all'attività di “assistenza” di cui alla normativa in esame…. La società era tenuta … a contestare e rilevare …la mancata prestazione di assistenza al Suo familiare… gravando su di Lei l'onere di provare le modalità e le tempistiche in cui la stessa sia stata, invece, dal Suo punto di vista, concretamente ed integralmente prestata”.(v. doc n.5). Con la medesima lettera del 22.06.2017 la società ha specificato “alcune circostanze confermative della contestazione svolta nei termini sopra indicati – ovvero di omessa assistenza – in relazione alle quali Lei potrà agevolmente controdedurre, se lo riterrà opportuno. Risulta che nelle date dell'1104 e del 18.04 indicate e negli orari di permesso usufruiti, Lei non avrebbe assistito la sig.ra CP_2
non recandosi mai presso l'abitazione di quest'ultima, ma avrebbe sbrigato
[...] alcune commissioni personali, fatto passeggiate e accompagnato/ripreso un ragazzo a scuola (presumibilmente suo figlio). Nella giornata del 29.04, invece, Lei sarebbe rimasto per tutto il periodo di permesso concesso presso la Sua abitazione, precisando che la sig.ra non risulta con Lei convivente”. Parte_2
7 La società, quindi, aveva sollecitato il dipendente a dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di assistenza in tempi e modi diversi rispetto a quelli contenuti nel più limitato arco temporale del turno di servizio. E di ciò sembra essere consapevole lo stesso che, difatti, già con le Pt_1 deduzioni difensive del 6.07.2019 (v. doc n.6) aveva rilevato che “nel concetto globale di assistenza alla persona inferma, il sottoscritto ha assolto, nelle giornate usufruite in 104, a quelle attività di assistenza intesa nella più ampia accezione più volte ribadita dalla giurisprudenza. Sul punto, infatti, si può, senza timore di smentita, affermare che la persona inferma ha beneficiato dell'attività di assistenza del sottoscritto nei termini sopra specificati”. Appurato, quindi, che la contestazione doveva ritenersi estesa “alle giornate usufruite in 104” e che sia onere del dipendente dimostrare di aver effettivamente utilizzato i giorni di permesso ai sensi della legge 104/1992 per provvedere all'assistenza di un parente in condizione di disabilità grave, nell'affrontare la questione relativa alla delimitazione dell'arco temporale entro il quale il Pt_1 avrebbe dovuto prestare assistenza alla madre disabile nelle tre giornate oggetto di addebito, ossia se tale onere fosse da delimitare al solo turno di servizio ovvero all'intera giornata, (profilo destinato ad incidere sui limiti e il contenuto del connesso onere probatorio, nonché sull'esaustività e completezza delle summenzionate lettere di contestazione disciplinare), deve tenersi conto del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, secondo cui l'assistenza può essere fornita nell'arco dell'intera giornata, atteso che i permessi ex art.33 c.3 L. n.104/1992 sono giornalieri su base mensile e non su base oraria o cronometrica, sicché non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro. In concreto il con la nota del 5/4/2017 (v. doc n.2), aveva chiesto alla Pt_1 società di poter usufruire per il mese di aprile 2017 di tre giornate di permesso, coincidenti con l'11, il 18 e il 29 per assistere un “familiare convivente in condizione di handicap grave”, indicando come fascia oraria l'”intero turno” . È stato, poi appurato, attraverso la prova testimoniale assunta in primo grado, che i turni di servizio erano fissati unilateralmente dalla Società il giovedì e comunicati ai dipendenti di ciascuna filiale del supermercato il venerdì o il sabato successivo. (il giovedì mandavamo in azienda il prospetto dei turni, il personale ne veniva a conoscenza, dopo che l'azienda che ne aveva verificato, il venerdì sera o il sabato mattina, per la settimana successiva…. noi indicavamo la fascia oraria del turno- v dep. teste , responsabile di filiale, in verbale ud 22.10.2019. Testimone_1
Con la conseguenza che, al momento della formulazione a inizio mese della domanda di permesso, il lavoratore non poteva conoscere con certezza il proprio
8 orario di lavoro e che l'aggiunta della dicitura “08.00 14.30”, sotto la voce “intero turno” sia stata successivamente apposta e tale circostanza risulta pacifica. È vero, quindi, che l'esigenza di assistenza parentale al cui soddisfacimento era preordinata l'istanza del non dovesse intendersi temporalmente convergente Pt_1 con il turno di servizio (6 ore e trenta minuti 8.00-14,30) ma con l'intera giornata lavorativa (non essendo noto, al momento dell'istanza, il turno di lavoro effettivo). È, altresì, certo che nelle date dell'11 e del 18 aprile 2017, l'attività di assistenza non è stata sicuramente espletata dalle 8:00 alle 14:30 - come emerso dalla relazione di servizio dell'agenzia investigativa incaricata dalla , non Controparte_1 contestata dal - ma al più, seguendo l'assunto difensivo del lavoratore, si Pt_1 sarebbe perfezionata nel pomeriggio di ciascuna giornata. In proposito la difesa del ha sostenuto, anche durante la discussione Pt_1 orale, che il lavoratore non aveva alcun onere di dimostrare di avere prestato assistenza alla madre nelle ore della giornata non oggetto di contestazione disciplinare (limitata al mancato assolvimento dell'obbligo assistenziale nelle ore mattutine). In realtà, come pure rilevato dalla società reclamata, sia in primo grado che anche nella precedente fase di appello la valutazione della condotta ai fini della corretta fruizione del permesso era stata estesa all'intera giornata, non solo, come anticipato, nella lettera di contestazione disciplinare del 22.06.2017, su citata e trascritta nei punti salienti, ma anche dal medesimo lavoratore che – in coerenza con le giustificazioni rese in sede disciplinare - ha introdotto in causa deduzioni circa la prestazione di assistenza in orari diversi da quelli, più limitati, coincidenti con il turno di servizio mattutino - proprio sull'assunto che “la riconducibilità dell'assistenza del lavoratore verso il disabile non deve necessariamente esplicarsi nella fascia oraria” ma deve essere estesa all'intera giornata di permesso - ed avendo il medesimo, in proposito, articolato prova testimoniale che ha dato esito negativo almeno con riguardo a due delle tre giornate incriminate. In particolare, per il giorno 11/4/2017 il lavoratore aveva sostenuto di aver accompagnato nel tardo pomeriggio (verso le 19:00) la propria madre presso lo studio dentistico del dott. in RM, nella via Gino Marinuzzi n.98 e di Persona_1 averla dopo la vista riaccompagnata a casa. L'episodio è rimasto privo di riscontro. Difatti, il professionista, sentito all'udienza del 10/12/2019, pur confermando che la signora (genitrice del fosse sua paziente non è stato, tuttavia, Pt_2 Pt_1 in grado di precisare né la presenza dell'assistita presso il suo studio (“Non possono dire che il giorno indicato al capitolato che mi viene letto, la signora fosse presso il mio studio … ribadisco che non sono in grado [di specificare] se nel giorno indicato
9 la signora fosse presso il mio studio”), né la circostanza che ad accompagnarla (eventualmente) fosse stato proprio il (“la signora non viene mai da Pt_1 Pt_2 sola, è sempre accompagnata, la maggior parte delle volte come ho già detto, dal ricorrente. Talvolta dalla moglie del ricorrente”). Per il giorno 29/4/2017 il aveva affermato di aver prelevato nel Pt_1 pomeriggio la madre dalla propria abitazione di RM, di averla accompagnata presso la casa di famiglia a Cinisi, dove la stessa avrebbe trascorso la notte, per poi riaccompagnarla a RM la sera successiva. Anche tale episodio non ha avuto adeguato conforto probatorio anzi, come contestato, la era rimasta “per tutto il periodo di permesso concesso presso la Pt_2
Sua abitazione” di RM . Sul punto, deceduta in corso di causa la è stata, infatti, sentita da Pt_2 questa Corte in diversa composizione, nella precedente fase di appello, Persona_2
, coniuge del la quale ha però riferito che da “Aprile a Settembre” di
[...] Pt_1 ogni anno la suocera “si trasferiva stabilmente a Cinisi”. Rispondendo, poi, sui capitoli di prova nn.18 e 19 così articolati:
18) “Vero è che il giorno 29.4.2017, il ricorrente nel pomeriggio è andato a prendere a casa a RM la propria madre, Signora e l'ha Controparte_3 portata nell'abitazione di Cinisi, Via Sandro Pertini ai civici 37/37B Interni 9 e 9/A dove ha pure dormito”.
19) “Vero è che la Signora è rimasta in detta Controparte_3 abitazione fino all'indomani sera, quando sempre il ricorrente l'ha riaccompagnato a casa a RM”; la teste ha risposto: confermo le circostanze di cui ai capi 18 e 19 perché era consuetudine andare a prendere mia suocera nel fine settimana per farle passare i weekend a Cinisi. Ricordo in particolare che mio marito andò a prendere mia suocera il pomeriggio del sabato, dopo pranzo, ma non ricordo esattamente l'orario; sono sicura, invece, che la riaccompagnò dopo cena a RM perché quel giorno mio marito lavorò ed io preparai la cena per mia suocera”.(v. verbale ud. del 7.09.2021) Secondo la moglie del dunque, quest'ultimo nel pomeriggio di sabato Pt_1
29.04.2017 avrebbe prelevato la madre a RM per condurla a Cinisi, per poi riaccompagnarla a RM dopo cena della medesima giornata in quanto quel giorno il marito aveva lavorato. È, allora, evidente - anche a voler ritenere e ammettere che la sig.ra CP_3 non si fosse ancora stabilmente trasferita a Cinisi - non solo la
[...] contraddittorietà della versione della teste laddove sostiene che quel sabato il marito (che, invece, fruiva del permesso ex art.33), aveva lavorato, ma anche l'inverosimiglianza del racconto secondo cui l'anziana suocera abbia trascorso a
10 Cinisi solo mezza giornata per far rientro a RM dopo cena, in antitesi con la dedotta circostanza che la suocera trascorreva solitamente a Cinisi l'intero weekend. Dunque, essendo dimostrato, per le giornate dell'11 e del 29 aprile 2017, che il dipendente non ha prestato assistenza alla madre e che, pertanto, difetta il nesso causale diretto tra il permesso e la dichiarata esigenza di assistenza, deve affermarsi la legittimità del licenziamento irrogato al risultando contestualmente violati Pt_1 gli immanenti principi di correttezza e buona fede stabilmente caratterizzanti ogni rapporto di lavoro e irreversibilmente leso il vincolo di fiducia fra il lavoratore e parte datoriale (circostanze, quest'ultime pure oggetto di contestazione e negate dal
. Pt_1
A non diversa determinazione può condurre la prova dell'effettiva assistenza prestata dal alla madre limitatamente alla giornata del 18 aprile 2017, Pt_1 allorquando l'ha accompagnata a messa per il trigesimo della morte del, rispettivamente, padre e marito. (v. dep. teste il 18 4 2017 io Testimone_2 sicuramente sono andato alla messa con la mia famiglia, mentre mia mamma è stata accompagnata da mio fratello e da mio fratello RE. La messa è stata Pt_1 alle ore 18. Escludo nel modo più assoluto che mio fratello non fosse presente, anzi c'era lui è tutta la sua famiglia. Per accompagnare mia madre sono stati necessari entrambi perché lei da sola non si muove. ….confermo che il giorno della messa, siamo andati tutti a casa di mia madre. v. verbale ud 22.10.2017). Basti a tal fine riprendere l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n.18836/2017; Cass. n.26764/2019) per il quale: “Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”. Condizione esimente quest'ultima neppure prospettata dal nei giudizi di Pt_1 merito, pur a fronte delle allegate lettere di contestazioni che sembrano univocamente preordinate, nei loro passaggi esegetici, a indentificare in ciascun giorno di ingiustificata assenza un elemento sufficiente, nella sua individualità, a legittimare l'impugnato atto di recesso datoriale. In riforma della sentenza n. 1327/2020 emessa dal Tribunale G.L. di RM il 26.05.2020, la domanda di va, quindi, respinta. Parte_1
Le spese dei precedenti gradi di giudizio di merito e di questo giudizio di rinvio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
11 Vanno compensate quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1327/2020 del 26/05/2020 emessa dal Tribunale G.L. di RM, respinge la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato a il 14.07.2017. Parte_1
Condanna a rifondere a controparte le spese di lite di tutti i Parte_1 giudizi di merito che liquida, in € 2.500,00 per il primo grado, in € 3.300.00 per il secondo grado ed in € 3.473,00 per il presente giudizio di rinvio. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della sezione lavoro della Corte d'Appello di RM, il 5 giugno 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria Giuseppa Di Marco
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