Sentenza breve 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 26/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2025, proposto dalla TotalEnergies EP Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, PEC claudiovivani@pec.ordineavvocatitorino.it, Elisabetta Sordini, PEC elisabetta.sordini@ordineavvgenova.it, e Simone Abellonio, PEC simoneabellonio@pec.ordineavvocatitorino.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Provincia di Potenza, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Emanuela Luglio, PEC emanulela.luglio@pec.provinciapotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Piazza RI Pagano presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Basilicata (ARPAB), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
-Comune di Corleto Perticara, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
-ENI Rewind S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi, PEC stefanograssi@pec.ordineavvocatifirenze.it, e Francesco Grassi, PEC francescograssi@pec.ordineavvocatifirenze.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-sig. RI Luigi RI, non costituito in giudizio;
-Mitsui E&P Italia B S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
-Shell Italia E&P S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
-dell’Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 n. 46385 del 18.12.2024 (notificata nella stessa data del 18.12.2024), nella parte in cui il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, dopo aver richiamato il contratto di locazione del 30.3.1990 con scadenza nel 2020 (stipulato tra la Total Mineraria S.p.A. con il sig. RI RI, proprietario del terreno foglio n. 69, particella n. 21, sito nel Comune di Corleto Perticara nei pressi del Pozzo “Tempa Rossa 2”), la nota dell’Ufficio Prevenzione e Controllo della Regione Basilicata prot. n. 69100 del 21.4.2011, le note della Total E&P Italia S.p.A. del 2.5.2011 e del 7.6.2011, la Relazione istruttoria del Comandante della Polizia Provinciale prot. n. 36328 del 10.10.2024, le Linee Guida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’1.8.2023 e la regola probatoria del “più probabile che non”, ha diffidato la TotalEnergies EP Italia S.p.A., nella qualità di titolare del 50% dell’attuale concessione nel Comune di Corleto Perticara di coltivazione di idrocarburi “Gorgoglione” ex D.M. 18.11.2013, a “proseguire le attività ambientali ex art. 242 D.Lg.vo n. 162/2006, indicate anche nella Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024”, nel terreno foglio n. 69, particella n. 21, cioè, “a dare corso alle attività integrative, proposte dalla Total E&P Italia S.p.A. (oggi TotalEnergies EP Italia S.p.A.), indicate nella nota prot. n. 575 del 21.3.2020, procedendo con la realizzazione dei sondaggi, denominati SA-1: SA18, SA-3: SA23; SA 7bis: SA16, SA17, SA18, SA-9: SA19, SA11: SA20, SA-12: SA22, SA-13: SA21 (evidenziati nell’Allegato B)”, e “a porre in essere ogni adempimento utile alla messa in sicurezza, ivi compresi tutti gli interventi disposti dal Titolo V, parte Quarta del D.Lg.vo n. 152/2006, nonché la rimozione delle vasche, dei fanghi di perforazioni e dei manufatti di cemento, al fine di evitare la propagazione verso valle idrogeologica dei contaminati riscontrati”; specificando che “la tempistica di realizzazione deve rispettare i termini indicati nell’art. 242 D.lg.vo n. 15272006, nonché quelli riportati dall’Autorità procedente nella Del. G.R. n. n. 198 del 16.3.2024”;
-della Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024, di approvazione della proposta della Total E&P Italia S.p.A. (oggi TotalEnergies EP Italia S.p.A.) dell’8.2.2020, di Piano di Caratterizzazione e/o di indagini integrative sul terreno foglio n. 69, particella n. 21, con le prescrizioni, indicate nell’Allegato 2 alla stessa Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024;
-delle note prot. n. 25847 dell’8.2.2024 e prot. n. 64202 del 19.3.2024, nella parte in cui il Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata ha invitato la TotalEnergies EP Italia S.p.A. a comunicare la volontà, di attuare la predetta Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024;
-della nota del Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata prot. 88766 del 12.4.2024, di presa d’atto della nota del 3.4.2024, con la quale la TotalEnergies EP Italia S.p.A. aveva fatto presente che non avrebbe proceduto ad eseguire le attività, approvate con la suddetta Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024;
-della nota prot. n. 2877 dell’8.1.2025, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata ha invitato la Provincia di Potenza “ad accertare eventuali violazioni di cui all’art. 257 D.Lg.vo n. 152/2006 dell’art. 66 L.R. n. 35/2018, in riferimento agli obblighi posti in capo ai diffidati nel rispetto delle tempistiche, definite al punto 11 dell’Allegato 2, denominato “Prescrizioni alla proposta di indagini integrative sul sito”, alla Del. G.R. n. n. 198 del 16.3.2024, per i quali la decorrenza temporale coincide con la data di notifica ai soggetti obbligati dell’Ordinanza provinciale n. 46385 del 18.12.2024”;
-della nota prot. n. 22068 del 29.1.2025, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata ha invitato il Sindaco del Comune di Corleto Perticara “a prendere contatti con i proprietari dei terreni foglio n. 69, particelle nn. 9, 17, 21, 22 e 41, al fine di ottenerne il relativo consenso per l’accesso ai fondi e la realizzazione degli interventi previsti”, e, “in caso di impossibilità di accordo, vista la necessità di procedere senza indugio ad eseguire gli interventi indifferibili ed urgenti, di valutare l’emissione, nel più breve tempo possibile, di apposita Ordinanza Sindacale, di accesso ed occupazione temporanea dei fondi, esclusivamente finalizzata alla corretta esecuzione dei lavori di caratterizzazione ex art. 242 D.Lg.vo n. 152/2006, per il prelievo di campioni di terreno e di acqua di falda, secondo quanto previsto dal Piano di Caratterizzazione, approvato con Del. G.R. n. n. 198 del 16.3.2024, con ristoro di tutti i danni arrecati alle colture ed ai fondi a carico dei soggetti obbligati”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza e della ENI Rewind S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Total Mineraria S.p.A., prima dell’autorizzazione di perforazione, aveva stipulato, in data 30.3.1990, un contratto di locazione con il sig. RI RI, proprietario del terreno, sito nel Comune di Corleto Perticara, foglio n. 69, particella n. 21, avente la scadenza del 31.3.2020 (cfr. art. 2), il quale prevedeva: A) agli artt. 3 e 4 che il corrispettivo di £. 11.344.000 era “comprensivo anche dell’ammontare del risarcimento di qualsiasi danno arrecato al terreno locato”; B) all’art. 5, che la Total Mineraria S.p.A. avrebbe potuto lasciare sul terreno locato “quanto non ritiene conveniente asportare”, “fatta eccezione delle vasche, dei fanghi di perforazioni e di tutte le opere in calcestruzzo”; C) ed all’art. 8 che tale contratto sarebbe proseguito “senza interruzione di sorta ed alle medesime condizioni” con il soggetto subentrante; D) all’art. 10, che la riconsegna del terreno sarebbe avvenuta nello stato di fatto in cui sarebbe venuto a trovarsi, “con esclusione di ogni ulteriore risarcimento”.
Con nota prot. n. 69100 del 21.4.2011 l’Ufficio Prevenzione e Controllo della Regione Basilicata inviava alla Total E&P Italia S.p.A. (oggi TotalEnergies EP Italia S.p.A.) la Relazione del Consulente tecnico, incaricato dai Carabinieri di Potenza, il quale aveva accertato nel predetto terreno foglio n. 69, particella n. 21, superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di Vanadio e di Piombo (dall’Allegato A all’Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006, notificata il 18.12.2024, risulta che successivamente sono stati rilevati i seguenti superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di Benzene, Cobalto, Idrocarburi, Toluene, Xilene, Selenio e Zinco nel 2012 e di Benzene, Mercurio, Idrocarburi, Cobalto e Zinco nel 2016).
La Total E&P Italia S.p.A. faceva presente:
-prima, con nota del 22.4.2011, di non essere responsabile del predetto inquinamento ambientale;
-e poi, con note del 2.5.2011 e del 7.6.2011, che: 1) era stata la Total Mineraria S.p.A. a svolgere le attività di perforazione del Pozzo; 2) nel 2002 aveva acquisito la titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi ed era succeduta nel suddetto contratto di locazione del 30.3.1990.
L’Ufficio Prevenzione e Controllo della Regione Basilicata:
-prima, con nota prot. n. 78224 del 6.5.2011 aveva chiesto alla Provincia di Potenza, di procedere ai sensi dell’art. 244 D.Lg.vo n. 152/2006;
-e poi, con nota prot. n. 104536 del 20.6.2011 rettificava la suddetta nota prot. n. 69100 del 21.4.2011, riconoscendo Total E&P Italia S.p.A. “non responsabile della contaminazione, fatto salvo l’esito degli accertamenti della Provincia di Potenza”.
E con nota del 27.5.2011 Total E&P Italia S.p.A. trasmetteva, “esclusivamente in un’ottica di fattiva collaborazione”, un primo Piano di Caratterizzazione, ribadendo, però, di non ritenersi responsabile del citato inquinamento, ma impegnandosi ad adottare idonee misure di prevenzione e manifestando la disponibilità ad eseguire sondaggi sulle diverse matrici ambientali.
Nella riunione della Conferenza di servizi del 28.3.2012 Total E&P Italia S.p.A. precisava che la successiva fase dell’Analisi del Rischio non era di sua competenza, ma si impegnava a recepire, nelle indagini del Piano di Caratterizzazione, le prescrizioni dell’ARPAB.
Con Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024 la Regione Basilicata ha approvato la proposta della Total E&P Italia S.p.A. (oggi TotalEnergies EP Italia S.p.A.) dell’8.2.2020, di Piano di Caratterizzazione e/o di indagini integrative sul terreno foglio n. 69, particella n. 21, con le prescrizioni, indicate nell’Allegato 2 alla stessa Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024.
Con nota del 21.3.2020 Total E&P Italia S.p.A. ha trasmesso alla Regione una proposta di nuove indagini, specificando che entro il termine di 90 giorni, previsto dal punto 11 dell’Allegato 2, denominato “Prescrizioni alla proposta di indagini integrative sul sito”, alla Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024, avrebbe trasmesso soltanto i risultati della caratterizzazione.
Con note prot. n. 25847 dell’8.2.2024 e prot. n. 64202 del 19.3.2024 il Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata ha invitato la TotalEnergies EP Italia S.p.A. a comunicare la volontà, di attuare la predetta Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024: con note del 16.2.2024 e del 3.4.2024 la TotalEnergies EP Italia S.p.A. ha ribadito, di non essere responsabile dell’inquinamento, confermando la volontà di non voler eseguire la Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024.
Con nota prot. 88766 del 12.4.2024 il Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata ha preso d’atto della nota del 3.4.2024, con la quale la TotalEnergies EP Italia S.p.A. aveva fatto presente che non avrebbe proceduto ad eseguire le attività, approvate con la suddetta Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024.
Con la Relazione istruttoria prot. n. 36328 del 10.10.2024 il Comandante della Polizia Provinciale ha rilevato che la causazione dei superamenti, registrati nella fase di Caratterizzazione del terreno foglio n. 69, particella n. 21, poteva essere attribuita, tenuto pure conto del suddetto contratto di locazione del 30.3.1990 e dell’ultimazione del Pozzo Tempa Rossa 2 in data 28.7.1991, alla presenza di fanghi e detriti, derivanti dalla perforazione del predetto Pozzo, in quanto dall’immagine dell’ortofoto del 1994 risultava che erano stati smaltiti nella particella n. 21.
Pertanto, con Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 n. 46385 del 18.12.2024 (notificata nella stessa data del 18.12.2024), il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, dopo aver richiamato il contratto di locazione del 30.3.1990 con scadenza nel 2020, la nota dell’Ufficio Prevenzione e Controllo della Regione Basilicata prot. n. 69100 del 21.4.2011, le note della Total E&P Italia S.p.A. del 2.5.2011 e del 7.6.2011, la Relazione istruttoria del Comandante della Polizia Provinciale prot. n. 36328 del 10.10.2024, le Linee Guida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’1.8.2023, nella parte in cui, con riferimento alle “Contaminazioni Storiche”, precisano che “il lungo lasso di tempo non esenta il responsabile dell’inquinamento, anche qualora non avesse più la disponibilità del terreno al momento dell’entrata in vigore del D.Lg.vo n. 22/1997”, con la puntualizzazione della “applicabilità” della nuova normativa agli inquinamenti anteriori, perché “una situazione di inquinamento perdurante impone un obbligo di intervento per la natura permanente dell’illecito”, e la regola probatoria del “più probabile che non”, ai sensi della quale “l’individuazione del responsabile dell’inquinamento può basarsi su elementi indiziari, perché la prova può essere data anche in via indiretta, potendo l’Amministrazione avvalersi di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.”, ha:
1) individuato “la Total Mineraria S.p.A., quale soggetto responsabile dei superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di Vanadio, Piombo, Benzene, Cobalto, Idrocarburi, Toluene, Xilene, Selenio, Zinco e Mercurio” nel terreno foglio n. 69, particella n. 21;
2) diffidato le società TotalEnergies EP Italia S.p.A., Mitsui E&P Italia S.r.l. e Shell Italia E&P S.r.l., nella qualità rispettivamente del 50%, del 25% e del 25% dell’attuale concessione nel Comune di Corleto Perticara di coltivazione di idrocarburi “Gorgoglione” ex D.M. 18.11.2013, a “proseguire le attività ambientali ex art. 242 D.Lg.vo n. 162/2006, indicate anche nella Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024”, nel terreno foglio n. 69, particella n. 21, cioè, “a dare corso alle attività integrative, proposte dalla Total E&P Italia S.p.A. (oggi TotalEnergies EP Italia S.p.A.) con la suddetta nota del 21.3.2020, procedendo con la realizzazione dei sondaggi, denominati SA-1: SA18, SA-3: SA23; SA 7bis: SA16, SA17, SA18, SA-9: SA19, SA11: SA20, SA-12: SA22, SA-13: SA21 (evidenziati nell’Allegato B)”, e “a porre in essere ogni adempimento utile alla messa in sicurezza, ivi compresi tutti gli interventi disposti dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lg.vo n. 152/2006” (cioè dagli artt. 239-253), “nonché la rimozione delle vasche, dei fanghi di perforazioni e dei manufatti di cemento, al fine di evitare la propagazione verso valle idrogeologica dei contaminati riscontrati”; specificando che “la tempistica di realizzazione deve rispettare i termini indicati nell’art. 242 D.lg.vo n. 152/2006, nonché quelli riportati dall’Autorità procedente nella Del. G.R. n. n. 198 del 16.3.2024”, in quanto “gli attuali concessionari hanno ereditato le passività, derivanti dal contratto di locazione del 30.3.1990, anche in merito alla rimozione dei manufatti interrati, utilizzati durante la perforazione del Pozzo Tempa Rossa 2”.
Successivamente, il Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata:
-prima con nota prot. n. 2877 dell’8.1.2025 ha invitato la Provincia di Potenza “ad accertare eventuali violazioni di cui all’art. 257 D.Lg.vo n. 152/2006 dell’art. 66 L.R. n. 35/2018, in riferimento agli obblighi posti in capo ai diffidati nel rispetto delle tempistiche, definite al punto 11 dell’Allegato 2, denominato “Prescrizioni alla proposta di indagini integrative sul sito”, alla Del. G.R. n. n. 198 del 16.3.2024, per i quali la decorrenza temporale coincide con la data di notifica ai soggetti obbligati dell’Ordinanza provinciale n. 46385 del 18.12.2024”;
-e poi con nota prot. n. 22068 del 29.1.2025 ha invitato il Sindaco del Comune di Corleto Perticara “a prendere contatti con i proprietari dei terreni foglio n. 69, particelle nn. 9, 17, 21, 22 e 41, al fine di ottenerne il relativo consenso per l’accesso ai fondi e la realizzazione degli interventi previsti”, e, “in caso di impossibilità di accordo, vista la necessità di procedere senza indugio ad eseguire gli interventi indifferibili ed urgenti, di valutare l’emissione, nel più breve tempo possibile, di apposita Ordinanza Sindacale, di accesso ed occupazione temporanea dei fondi, esclusivamente finalizzata alla corretta esecuzione dei lavori di caratterizzazione ex art. 242 D.Lg.vo n. 152/2006, per il prelievo di campioni di terreno e di acqua di falda, secondo quanto previsto dal Piano di Caratterizzazione, approvato con Del. G.R. n. n. 198 del 16.3.2024, con ristoro di tutti i danni arrecati alle colture ed ai fondi a carico dei soggetti obbligati” (con successiva nota prot. n. 59997 del 14.3.2025 il Dirigente dell’Ufficio regionale Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche ha fatto presente alla TotalEnergies EP Italia S.p.A. che il Comune di Corleto Perticara aveva autorizzato gli accessi ai terreni).
La TotalEnergies EP Italia S.p.A. con il presente ricorso, notificato il 14/27.2.2025 e depositato il 18.2.2025, ha impugnato la suddetta Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 n. 46385 del 18.12.2024, nella parte relativa alla diffida a “proseguire le attività ambientali ex art. 242 D.Lg.vo n. 162/2006, indicate anche nella Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024”, e le predette note del Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata prot. n. 2877 dell’8.1.2025 e prot. n. 22068 del 29.1.2025, deducendo:
1) la violazione del principio “chi inquina paga” ex artt. 191, comma 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e 239, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 e degli artt. 242 e 245 D.Lg.vo n. 152/2006;
2) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la Provincia di Potenza non poteva considerare il suindicato contratto di locazione, stipulato, in data 30.3.1990, tra il sig. RI RI e la Total Mineraria S.p.A., a cui nel 2002 è succeduta Total E&P Italia S.p.A., ed avrebbe dovuto tener conto delle suddette note della ricorrente TotalEnergies EP Italia S.p.A. del 21.3.2020, del 16.2.2024 e del 3.4.2024 e della citata nota del Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata prot. 88766 del 12.4.2024.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso, in quanto i titolari della concessione di coltivazione di idrocarburi “Gorgoglione” ex D.M. 18.11.2013, al momento del subentro nel suddetto contratto di locazione del 30.3.1990, hanno conosciuto lo stato di inquinamento del terreno foglio n. 69, particella n. 21, e non hanno rimosso le vasche ed i fanghi di perforazione, presenti sul predetto terreno.
Si è pure costituita in giudizio la ENI Rewind S.p.A., deducendo l’infondatezza del gravame.
Nella Camera di Consiglio del 19.3.2025 il ricorso è passato in decisione: nella discussione il difensore della società ricorrente si è riservata la facoltà di proporre motivi aggiunti, senza specificare l’ulteriore provvedimento da impugnare o se doveva dedurre ulteriori censure avverso i provvedimenti ed atti amministrativi già impugnati, ma, dopo l’avviso ex art. 60 cod. proc. amm. di Sentenza in forma semplificata, il difensore della ricorrente non ha insistito per la formulazione di motivi aggiunti.
Il ricorso è parzialmente fondato, in quanto risulta fondato esclusivamente, nella parte in cui l’impugnata Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 n. 46385 del 18.12.2024 ha diffidato la TotalEnergies EP Italia S.p.A. “a porre in essere ogni adempimento utile alla messa in sicurezza, ivi compresi tutti gli interventi disposti dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lg.vo n. 152/2006” (cioè dagli artt. 239-253), “nonché la rimozione delle vasche, dei fanghi di perforazioni e dei manufatti di cemento, al fine di evitare la propagazione verso valle idrogeologica dei contaminati riscontrati”; mentre risulta legittima la parte della contestata Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 n. 46385 del 18.12.2024, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza ha diffidato la TotalEnergies EP Italia S.p.A. a “proseguire le attività ambientali ex art. 242 D.Lg.vo n. 162/2006, indicate anche nella Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024”, nel terreno foglio n. 69, particella n. 21, cioè, “a dare corso alle attività integrative, proposte dalla Total E&P Italia S.p.A. (oggi TotalEnergies EP Italia S.p.A.) con la suddetta nota del 21.3.2020, procedendo con la realizzazione dei sondaggi, denominati SA-1: SA18, SA-3: SA23; SA 7bis: SA16, SA17, SA18, SA-9: SA19, SA11: SA20, SA-12: SA22, SA-13: SA21 (evidenziati nell’Allegato B)”.
Infatti, per quanto riguarda la diffida “a porre in essere ogni adempimento utile alla messa in sicurezza, ivi compresi tutti gli interventi disposti dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lg.vo n. 152/2006” (cioè dagli artt. 239-253), “nonché la rimozione delle vasche, dei fanghi di perforazioni e dei manufatti di cemento, al fine di evitare la propagazione verso valle idrogeologica dei contaminati riscontrati”, va rilevato che l’art. 242 D.Lg.vo n. 152/2006, al comma 2, prevede che il responsabile dell’inquinamento “provvede al ripristino della zona contaminata” ed, ai commi 3, 4, 5 e 7, statuisce che il responsabile dell’inquinamento deve presentare il Piano di Caratterizzazione ed il documento di Analisi del Rischio ed effettuare gli interventi di bonifica.
Inoltre, l’art. 245 D.Lg.vo n. 152/2006 stabilisce che i proprietari ed i gestori dei terreni inquinati, non responsabili dell’inquinamento, devono solo attuare le misure di prevenzione.
Al riguardo, il Collegio condivide quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 10 del 22.10.2019 (sul punto cfr. pure la Sentenza TAR Basilicata n. 54 del 23.1.2025), che la cessione del ramo d’azienda non è idonea a trasmettere la responsabilità dell’inquinamento ambientale, contrariamente alla fusione per incorporazione, in quanto in quest’ultima fattispecie vi è un’estinzione dell’incorporata ed una successione a titolo universale dell’incorporante, mentre la cessione del ramo d’azienda, poiché la cedente continua ad essere attiva, non elimina gli obblighi di bonifica, da cui consegue che il Piano di Caratterizzazione e/o di indagini integrative sul terreno foglio n. 69, particella n. 21, deve essere eseguito dal soggetto responsabile dell’inquinamento e cioè dalla Total Mineraria S.p.A. (la cui denominazione sociale con verbale dell’assemblea del 30.10.1991 era stata modificata in Lasmo Mineraria S.p.A.) con atto di fusione del 18.12.2001 era stata incorporata nella Singea S.p.A., la quale con atto di fusione del 30.10.2002 è stata incorporata nella Enichem S.p.A., che prima con verbale dell’assemblea del 22.5.2003 ha modificato la ragione sociale in Syndial S.p.A. e poi con verbale dell’assemblea del 4.11.2019 ha nuovamente modificato la denominazione sociale in ENI Rewind S.p.A..
Va, altresì, rilevato che non può tenersi conto del suddetto contratto di locazione, stipulato, in data 30.3.1990, tra il sig. RI RI e la Total Mineraria S.p.A., a cui nel 2002 è succeduta Total E&P Italia S.p.A., come ammesso dalla stessa Total E&P Italia S.p.A. con la citata nota del 7.6.2011, ma non la ricorrente Mitsui E&P Italia S.r.l., sia perché la trasmissione della responsabilità ambientale non può avvenire attraverso previsioni di carattere pattizio, peraltro scadute il 2020, sia perché l’Amministrazione non può avvalersi delle pattuizioni tra soggetti privati.
Né la Provincia di Potenza ha considerato che la ricorrente TotalEnergies EP Italia S.p.A. con: A) nota del 21.3.2020 aveva trasmesso una proposta di nuove indagini, specificando che entro il termine di 90 giorni, previsto dal punto 11 dell’Allegato 2, denominato “Prescrizioni alla proposta di indagini integrative sul sito”, alla Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024, avrebbe trasmesso soltanto i risultati della caratterizzazione; B) con note del 16.2.2024 e del 3.4.2024 aveva ribadito, di non essere responsabile dell’inquinamento.
Conseguentemente, tenuto pure conto della circostanza che con l’impugnata Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 n. 46385 del 18.12.2024 è stata individuata, come responsabile dei superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di Vanadio, Piombo, Benzene, Cobalto, Idrocarburi, Toluene, Xilene, Selenio, Zinco e Mercurio” nel terreno foglio n. 69, particella n. 21, esclusivamente la Total Mineraria S.p.A., la Provincia di Potenza non può chiedere alla TotalEnergies EP Italia S.p.A., di eseguire nel predetto terreno foglio n. 69, particella n. 21, oggetto della controversia in esame, “ogni adempimento utile alla messa in sicurezza, ivi compresi tutti gli interventi disposti dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lg.vo n. 152/2006” (cioè dagli artt. 239-253), “nonché la rimozione delle vasche, dei fanghi di perforazioni e dei manufatti di cemento, al fine di evitare la propagazione verso valle idrogeologica dei contaminati riscontrati”.
Invece, l’impugnata Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 n. 46385 del 18.12.2024 risulta legittima, nella parte in cui diffida la TotalEnergies EP Italia S.p.A. a “proseguire le attività ambientali ex art. 242 D.Lg.vo n. 162/2006, indicate anche nella Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024”, nel terreno foglio n. 69, particella n. 21, cioè, “a dare corso alle attività integrative, proposte dalla Total E&P Italia S.p.A. (oggi TotalEnergies EP Italia S.p.A.) con la suddetta nota del 21.3.2020, procedendo con la realizzazione dei sondaggi, denominati SA-1: SA18, SA-3: SA23; SA 7bis: SA16, SA17, SA18, SA-9: SA19, SA11: SA20, SA-12: SA22, SA-13: SA21 (evidenziati nell’Allegato B)”, in quanto la Total E&P Italia S.p.A. (oggi TotalEnergies EP Italia S.p.A.) con la presentazione dei due predetti Piani di Caratterizzazione dell’8.2.2020 e del 21.3.2020 si è impegnata ed eseguire le suddette attività.
Pertanto, sono irrilevanti le suddette note del 16.2.2024 e del 3.4.2024, con le quali la ricorrente TotalEnergies EP Italia S.p.A. aveva ribadito, di non essere responsabile dell’inquinamento, e manifestato la volontà, di non voler eseguire la Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024, in quanto la ricorrente non può sottrarsi agli impegni, assunti con la presentazione del primo Piano di Caratterizzazione, già approvato dalla Regione Basilicata, e del secondo Piano di Caratterizzazione, presentato sempre dalla stessa ricorrente.
Per le stesse ragioni è parimenti irrilevante la nota del Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata prot. 88766 del 12.4.2024, in quanto con tale nota il predetto Dirigente regionale, nel riscontrare la citata nota della TotalEnergies EP Italia S.p.A. del 3.4.2024, si limita a prendere atto che la ricorrente non aveva più intenzione, di procedere ad eseguire le attività, approvate con la suddetta Del. G.R. n. 198 del 16.3.2024.
Comunque, va precisato che, poiché l’esecuzione delle attività, indicate nei due suddetti Piani di Caratterizzazione dell’8.2.2020 e del 21.3.2020, deve avvenire nel suindicato terreno foglio n. 69, particella n. 21 ed il suddetto contratto di locazione del 30.3.1990 è scaduto il 31.3.2020, il termine di 90 giorni, prescritto dal punto 11 dell’Allegato 2 alla Del. G.R. n. n. 198 del 16.3.2024, non può iniziare a decorrere prima dell’autorizzazione del Comune di Corleto Perticara ad accedere al predetto terreno foglio n. 69, particella n. 21.
A quanto sopra consegue il parziale accoglimento del ricorso in esame, nei sensi sopra indicati.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico della Provincia di Potenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate, con la condanna della Provincia di Potenza al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO