Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Federica Acquaviva Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 14058
/2024 letto l'art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti IROLLO GAETANO E dall'avv. Gaetano Bosone domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
CP Con ricorso depositato il 11/11/2024, il ricorrente conveniva in giudizio 1 chiedendo l'annullamento della “richiesta di indebito per la somma di € 7.770,80 vantata dall' CP 1 nei confronti del ricorrente richiesta in data 18.12.2014, sollecitata con lettera del 29.08.2023 e successive lettere da ultima inviata in data 11.10.2024"
rilevando l'irripetibilità di tali somme da parte dell' CP_1 sulla base di asserita buona fede del ricorrente.
Per l'effetto, chiedeva, in applicazione dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 1, comma 260 e ss. L. 662/96, la declaratoria di irripetibilità della somma suddetta da parte dell' CP_1, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme recuperate, oltre interessi e spese di lite con attribuzione.
Lette le note di trattazione ritualmente depositate la causa veniva discussa e decisa con sentenza.
Appare preliminare e dirimente individuare la normativa rilevante rispetto al presente indebito. seppur correlata aÈ indiscutibile che la prestazione previdenziale in questione versamenti contributivi, non abbia affatto natura pensionistica.
E poiché nella specie non si verte in materia di indebito pensionistico, non può che ribadirsi anche con riguardo all'indennità per cui è causa il consolidato principio secondo cui, essendo L. 5 n. 88 del 1989, art. 52, norma eccezionale ed insuscettibile di interpretazione analogica, la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c. (parimenti Cass.
31373/2019 ha ritenuto che sia l'art. 2033 cc ad applicarsi in caso di indebito su prestazione di mobilità; la medesima soluzione, sempre in tema di indennità di mobilità, era già stata fatta propria da Cass. 3824/2011).
Dunque, la sola circostanza che i ratei dell'assegno di invalidità civile non hanno natura
"pensionistica" porta ad escludere la fattispecie in esame dall'alveo della applicabilità del citato articolo 52, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico.
Pertanto, nel caso in esame non assume alcuna rilevanza lo stato soggettivo (dolo o colpa) ai fini della eventuale esclusione della ripetibilità delle somme versate al ricorrente.
Tale orientamento risulta confermato anche da giurisprudenza successiva in tema di prestazioni previdenziali non pensionistiche Cass. 12146/2003, Cass. 3488/2003 secondo cui: "Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall CP 1 in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche.").
In sostanza, esiste un costante orientamento di legittimità che assoggetta all'art. 2033 cc tutte le ipotesi di indebito previdenziale non pensionistico.
Pertanto, alla luce del diritto vivente, risulta applicabile l'art. 2033 cc secondo cui: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda."
Nel caso oggetto di causa, non si fa, in ogni caso, oggetto di computo di accessori, ma solo della ripetibilità della prestazione erogata.
Va rimarcato che l' Controparte_2 ha richiesto la restituzione di somme di cui alla prestazione in precedenza erogata -assegno di invalidità dopo aver riscontrato che circostanza quest'ultima, pacifica ed incontestata tra le parti in causa- tale prestazione, per il periodo in parola, non spettava al ricorrente che: "titolare di invalidità civile n. 20
01 07024972 da dicembre 2003. A tal riguardo, con posta ordinaria spedita il
05/07/2013 si invitava il ricorrente a trasmettere entro il 31 luglio 2013 dichiarazione dei redditi riferiti all'anno fiscale 2012 per consentire all'CP_1 di adeguare l'importo della sua pensione ai redditi posseduti. In data 31/07/2013 è stata trasmessa comunicazione RED (n. [...]12210006100Q) con cui sono stati dichiarati i redditi riferiti all'anno fiscale 2012. In particolare, per il Sig. [...] Parte 1 sono stati dichiarati redditi da lavoro dipendente per un importo totale pari a 14.504,00 euro;
mentre, per la Sig.ra Parte 2 sono stati dichiarati redditi da lavoro dipendente per un importo pari a 8.275,00 euro. Quindi, con ricostituzione batch del 18/12/2014 si è provveduto a ricalcolo della misura della invalidità civile."
La nozione di legittimo affidamento invocata dall'istante è stata, in ogni caso oggetto della recente pronuncia del Giudice delle leggi - cfr. sent. C.Cost. n.8/2023.
Il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod.civ., in relazione agli artt. 11 e
117 Cost., era stato posto con riferimento al parametro «interposto» costituito dall'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, nella interpretazione resa dalla Corte Europea, a mente del quale «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni...". La Corte EDU, in varie pronunce applicative dell'art. 1 del
Primo Protocollo addizionale alla Convenzione, ha ritenuto che costituisse un «bene»>>, ai sensi della norma 7 espressa nella prima frase, l'interesse patrimoniale a trattenere prestazioni (previdenziali o retributive) erogate da un ente pubblico in presenza di circostanze atte a determinare, nel beneficiario, un «legittimo affidamento».
Ha, quindi, specificato, in una pluralità di casi concernenti indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici (ex multis: RI c. Italia - Prima Sezione - sentenza 11 febbraio 2021, ricorso n. 4893/13: indebito retributivo Sentenza 12
dicembre 2019, ricorso n. 32141/2010: indebito pensione sociale;
AK c. Croazia-
Prima Sezione sentenza 26 aprile 2018, ricorso n.48921/2013: indebito per sussidi di disoccupazione;
MO c. Polonia Quarta Sezione- sentenza 5 settembre 2009,
-
ricorso n. 10373/05: indebito pensionistico), i presupposti che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, che sia persona fisica.
Ha, altresì, individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un'interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento.
La Corte EDU ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo:
- l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
- la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
- l'erogazione deve essere effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
- la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
La Corte costituzionale ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevate in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU.
Il nucleo argomentativo della decisione risiede, come osservato in Dottrina «nel far quadrare l'Ordinamento nazionale con la [...] giurisprudenza della Corte EDU>>
Più in dettaglio, i giudici della Consulta ricostruiscono in maniera diversa, rispetto ai giudici remittenti, il «bilanciamento di interessi» sotteso alla «costruzione» (della Corte
EDU) che tutela il «legittimo affidamento» dell'accipiens ed escludono che questo bilanciamento porti (almeno, di norma) alla conclusione della «intangibilità» (rectius: irripetibilità) della prestazione percepita dal privato.
Come osservato dalla Corte Costituzionale: «la Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito, e in genere riscontra la legalità dell'intervento>>.
L'attenzione del giudice europeo è incentrata piuttosto sulla «proporzionalità»> dell'interferenza (e non, dunque, sulla legittimità) -in sede di bilanciamento- «fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole [...], onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo[...]».
In particolare, fra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell'interferenza si rinvengono le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento (ad es., nella sentenza AK, l'addebito degli interessi legali in capo all'accipiens, a dispetto dell'errore compiuto dall'amministrazione, o, nella sentenza CP_3 , la rateizzazione non rapportata alle condizioni di vita dell'obbligato).
Più in generale, rilevano l'omessa o l'inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria
(sentenze CP 3, §§ 72 e 73; Romeva, §75, AK, §§ 87-89, e CP 4 § 74 e 7.);
e, infine, ha una sicura incidenza la mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente a cui sia addebitabile l'errore (sentenze CP_3 e AK).
In conclusione, per la Corte Costituzionale «la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva».
Sulla base di questa premessa, la Corte Costituzionale passa ad esaminare il diritto interno.
Per i giudici della Consulta, l'ordinamento nazionale non si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione al parametro convenzionale interposto.
L'ordinamento italiano, rispetto alle tipologie di prestazioni indebite contemplate dalla giurisprudenza convenzionale, appronta un complesso apparato di rimedi, che opera a differenti livelli.
Vi sono casi in cui il sistema normativo interno esclude, a monte, la ripetizione dell'indebito: si tratta delle prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, a cui si è fatto cenno nell'incipit motivazionale per escluderne l'applicazione al caso in esame.
Vi sono, poi, ipotesi in cui la regolamentazione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile: è il caso delle prestazioni economiche di natura assistenziale (cfr. art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall Controparte_5
-CP_6 sul lavoro - CP 7 in caso di infortuni sul lavoro e malattie contro professionali;
d'altronde, la Corte Costituzionale ha escluso che sussista «un'esigenza costituzionale -tale da imporre- per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che [...] rientra […..] nella discrezionalità del legislatore — individuare distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» cfr.Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte
Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
In tutti questi casi, l'Ordinamento non richiede alcuna prova concreta dell'affidamento.
Quest'ultimo si configura piuttosto quale ratio ispiratrice di fondo di una disciplina eccezionale, frutto di una valutazione rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Parimenti, si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ. che, riferita alla prestazione di natura retributiva, e sia pure entro certi limiti, costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione.
Al di fuori del raggio di disposizioni speciali opera, come nel caso in esame, la disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod.civ.
Tuttavia, anche la disposizione codicistica mostra di tener conto della necessità di una interferenza proporzionata (sul legittimo affidamento).
L'art. 2033 cod.civ., infatti, stabilisce, come visto, che (in ipotesi di buona fede soggettiva) i frutti e gli interessi debbano essere da lui corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione.
Inoltre e soprattutto si rinvengono nel nostro Ordinamento «clausole generali, suscettibili di esaltare la specificità degli elementi posti in rilievo dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo>>.
Esse sono espresse dagli artt. 1175 e 1337 cod.civ. L'art. 1337 cod.civ. è capace di valorizzare, a livello nazionale, elementi corrispondenti a quelli individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata.
L'art. 1337, dunque, fornisce una cornice generale che consente di ravvisare una corrispondenza fra il nostro sistema e gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della
Corte EDU e va altresì coniugato con il generale principio del comportamento secondo correttezza di cui all'art. 1175 cod.civ. che impone al creditore di esercitare la propria pretesa tenendo conto della condizione in cui versa il debitore.
In altre parole, anche il nostro ordinamento è in grado di valorizzare il legittimo affidamento riposto in una attribuzione patrimoniale indebita corrisposta da un soggetto pubblico e di tutelarlo.
Il primo accorgimento che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod.civ. è quello «di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare un inesigibilità temporanea o finanche parziale».
Infine, a completare la tutela dell'accipiens incolpevole, soccorre anche la possibilità
(ricorrendone i presupposti) di porre a carico del solvens un obbligo di risarcimento del danno per aver, col proprio comportamento (in ipotesi) negligente, ingenerato il legittimo affidamento nel percettore della prestazione di cui, in un secondo momento, si chiede la restituzione, fonte a sua volta di ulteriori pregiudizi.
Conclusivamente sul punto, come osservato in dottrina “con la sentenza di rigetto nr. 8 del 2023, la Corte Costituzionale ha arricchito di contenuto l'art. 2033 cod. civ.,
innervandolo del correttivo di un'inesigibilità di «tipo scalare» ex fide bona, in presenza del binomio «affidamento (incolpevole)/fragilità dell'accipiens (in ragione delle sue condizioni personali/economiche)».
Lo stato vulnerabile del debitore diventa fonte di un dovere del creditore di non esigere il credito o di domandarlo secondo modalità o quantità che siano compatibili con la situazione contingente.
Alla luce di queste chiare coordinate ermeneutiche, nella vicenda in esame la buona fede dell'accipiens, una situazione di legittimo affidamento riposto in una prestazione indebita, richiesta in restituzione da un ente pubblico, che permetta di porre dei limiti all'azione di ripetizione, modulando l'art. 2033 cod.civ. che (dalla ripetizione) può giungere fino alla irripetibilità (temporanea o parziale) in ragione delle caratteristiche del caso concreto, non avendo il ricorrente percettore, allegato, prima ancora che provato tutte le condizioni soggettive, economico-patrimoniali e/o personali, che rendano inesigibile la richiesta di restituzione alla luce dei concetti astratti indicati dalla
Corte Costituzionale.
Consegue il rigetto della domanda del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta la domanda del ricorrente;
CP
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.918,00 oltre iva e cpa come per legge.
Aversa 26/05/2025
Il Giudice
Federica Acquaviva Coppola