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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 14.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6434 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Christian Vito Montanaro, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato in Monopoli (BA), al Corso Umberto I n. 18;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Enrico Claudio Schiavone, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Dante Alighieri n. 87, presso lo studio dell'avv. Vito D'Addario;
Resistente
OGGETTO: quantificazione risarcimento danni per illegittima c.i.g.s.
*******
Con ricorso depositato in data 14.5.2024 il ricorrente indicato in epigrafe adiva la Sezione lavoro del Tribunale di Bari chiedendo la quantificazione delle somme, a sé spettanti, in forza della sentenza del Tribunale di Bari che
- accertata l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in
CIGS, da aprile 2012 a dicembre 2015 - aveva condannato al CP_1 pagamento della differenza tra quanto percepito per integrazione salariale e quanto egli avrebbe percepito se avesse lavorato regolarmente.
Si costituiva in giudizio la sostenendo innanzitutto la CP_1
genericità ed erroneità dei calcoli elaborati dalla propria controparte.
Deduceva, inoltre, che la pretesa giudiziale avrebbe dovuto essere ridotta, in ragione del periodo in cui era stato applicato il contratto di solidarietà, in luogo della cassa integrazione guadagni.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa.
All'esito di c.t.u., la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il tramite dell'espletata c.t.u. sono stati dissipati i dubbi inerenti la corretta quantificazione del credito oggetto di causa.
La società resistente, infatti, ha sollevato una serie di censure rispetto al conteggio attoreo, riguardanti
- da un lato, la necessità di un confronto su poste omogenee (e, quindi, fra la retribuzione mensile lorda che il lavoratore avrebbe percepito mensilmente e l'importo Lordo di Integrazione Salariale che l' riconosce Controparte_2 al destinatario del provvedimento, “quindi comprensivo del contributo addizionale stabilito nel tempo dall'ordinamento”);
- dall'altro lato, il pagamento diretto effettuato dall' , in relazione al CP_3
periodo intercorrente tra il 15.10.2013 e il 15.10.2015.
In tale quadro, quindi, il c.t.u. nominato ha innanzitutto considerato, quale retribuzione dovuta, quella riportata sulle buste paga prodotte, nel rispetto del CCNL di categoria.
Parallelamente, il dott. , ai fini dello scomputo delle somme percepite, Per_1 ha tenuto conto degli “importi lordi a titolo di CIG come riportati nelle circolari
n. 12 del 29.01.2014, n. 19 del 30.01.2015 e n. 48 del 14.03.2016 nel CP_3 rispetto delle retribuzioni mensili costituenti la soglia per l'applicazione dei massimali fissati tempo per tempo ed al fine di confrontare dati omogenei,
Pag. 2 di 3 ad eccezione dei mesi per i quali il ricorrente non era stato posto in cassa integrazione”.
Come si evince dalla lettura dei cedolini paga nei mesi di ottobre 2015, novembre 2015, dicembre 2015 e gennaio 2016 il ricorrente non era in cassa integrazione ma beneficiava del contratto di solidarietà.
Alla stregua di quanto finora detto, il ricorso dev'essere parzialmente accolto.
Pertanto, ai fini della statuizione finale di condanna, acquisite le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio, va dichiarata CP_1 debitrice della somma complessiva di € 23.533,81, oltre accessori.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono anch'esse poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6434 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la CP_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore
[...] del ricorrente, della somma di € 23.533,81, oltre accessori di legge;
2) condanna, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2.695,00, oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese di c.t.u.
Bari, 14.5.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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