Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 2705/2023 e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv Emanuela Galoni presso il cui studio in Parte_1
Latina è elettivamente domiciliata
-appellante e
, con il patrocinio dell'Avv Silvana Melardi presso il cui studio in _1
Latina è elettivamente domiciliato
-appellato e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n 919/2023, pubblicata il 18/4/2023 e notificata il 24/472023,
RAGIONI DELLA DECISIONE
. respinto le domande di addebito reciprocamente svolte,
. revocato l'assegno di mantenimento per , Parte_1
. dichiarato inammissibili la pretesa risarcitoria azionata dalla e la richiesta dalla _1
predetta svolta onde sentirsi riconoscere un'ulteriore somma a titolo di contributo al canone locatizio,
. compensato le spese di lite tra le parti.
Il primo Giudice ha rappresentato
. quanto all'addebito al marito, che i) ha dedotto di essere stata costretta Parte_1
ad andare via di casa per non dover sopportare più le violenze psicologiche e le continue minacce alle quali era sottoposta quotidianamente dal , che senza _1
alcun motivo, soprattutto negli ultimi tempi la offendeva di continuo denigrandola con continue offese e provocazioni, ii) la gravità delle condotte risultano sminuite dalla stessa interessata allorquando asserisce di aver sperato che il proprio allontanamento migliorasse i rapporti della coppia, iii) le dichiarazioni dei figli che hanno confermato la tesi della madre sono estremamente generiche, .
. quanto all'assegno di mantenimento, la iv) è comproprietaria, insieme ai fratelli, _1
di un immobile in Norma, v) non è più impiegata presso l'hotel Tirreno e la Società
Cooperativa Global Service, non ha chiarito il motivo per cui il rapporto lavorativo sarebbe cessato, percepisce il reddito di cittadinanza per euro 400, ha dedotto, senza nulla dimostrare in merito, di vivere con il contributo dei familiari, vi) nulla ha dimostrato in riferimento al tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio né in ordine all'impegno profuso nel ricercare un'occupazione lavorativa retribuita, dopo la cessazione, nel 2019, dei precedenti impieghi, risultando oltretutto cinquantaquattrenne e difettando cause ostative allo svolgimento di un impiego, v) paga un canone locatizio di euro 350, vi) non ha versato in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e gli estratti di conto corrente e carte di credito degli ultimi due anni,; il vii) risulta aver percepito un reddito complessivo lordo pari ad _1
euro 15.726 nell'anno 2019, ad euro 15.529 nell'anno 2020 e ad euro 15.698 nel 2021, viii) ha venduto la casa coniugale al prezzo di 170.000 euro che avrebbe utilizzato per acquistare una nuova abitazione, il che è coerente con il saldo disponibile sul conto corrente -euro 12.000-, ix) fruisce della pensione per euro 1.045,55 mensili.
Ha proposto appello la rappresentando che _1
. quanto all'addebito, x) la deducente non è andata via, come motiva il Tribunale, “per ricucire il rapporto matrimoniale ma, semmai, anche nella speranza che l'allontanamento potesse ricondurre i rapporti tra le parti ad un livello di maggiore civiltà. Purtroppo, dopo aver garantito alla Sig.ra purché andasse via di casa, un _1
contributo di 400,00 euro per il canone di locazione (giusta scrittura privata in atti), il ha interrotto il suddetto versamento lasciando la moglie in grave stato di _1
bisogno”, xi) le testimonianze rese dai figli della coppia, che hanno assistito ad aggressioni ai danni della madre da parte del padre, attestano “con drammatica chiarezza la violenza domestica ma anche la circostanza che la mamma era malata di tumore e, nonostante ciò, è stata cacciata di casa dal marito in spregio dei pur minimi doveri di solidarietà”,
. quanto al mantenimento, la deducente xii) è nuda proprietaria dei 3/12 di un immobile sito a Norma (LT), Categoria A5 (abitazione di tipo ultrapopolare), consistenza 3 vani, superficie 54 mq, rendita catastale Euro 68,17, xiii) ha “lavorato come dipendente addetta alle pulizie di cucina e lavapiatti per soli tre anni, dal 2017 al 2019, dimostrando di essersi impegnata nella ricerca di un'occupazione”, xiv) dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha percepito il sussidio Naspi nel corso del 2020 e successivamente il reddito di cittadinanza e, pertanto, non ha presentato dichiarazione dei redditi, xv) ha
65 anni e non, come erroneamente indicato in sentenza, 54; il xvi) ha disatteso _1
completamente l'ordine del giudice di versare in atti documentazione relativa alle proprietà immobiliari e mobiliari, non consentendo una ricostruzione completa delle sue condizioni economiche, xvii) ha venduto l'immobile coniugale acquistandone altro dove attualmente vive ed è proprietario di altri beni immobili -4 fabbricati e due terreni in Latina- da cui potrebbe verosimilmente anche trarre profitto, xviii) è altresì proprietario di una vettura acquistata nel 2019 per la somma di Euro 11.600,
. occorre anche tener conto della durata del matrimonio tra le parti (quasi 40 anni) e dell'apporto fornito dalla deducente, valutabile sicuramente anche sotto il profilo dell'assistenza familiare, esplicantesi nel lavoro domestico, nell'aver bene educato e cresciuto due figli e in tutte quelle attività che non necessitano di ulteriori prove per essere considerate,
. il Tribunale xix) si è erroneamente focalizzato sulla mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi, mentre la disparità tra gli opposti redditi è desumibile dal fatto che essa esponente vive del reddito di cittadinanza e paga un canone di affitto di 350 euro mensili, mentre il ha un reddito da pensione superiore ai 1.000 euro _1
mensili, vive in una casa di proprietà e ha una disponibilità di euro 70.000, data dalla differenza fra il prezzo di vendita -191.500 euro- e il prezzo di acquisto -euro 98.000- della cui sorte oltretutto non ha dato evidenza, xx) non ha considerato che la casa coniugale è stata costruita in costanza di matrimonio grazie anche ai sacrifici della deducente che si è presa cura della famiglia.
Ha chiesto accogliersi entrambe le domande di addebito e assegno di mantenimento, da determinarsi in euro 500 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore ad euro 250.
Nel costituirsi, il ha rappresentato _1
. 1) l'inammissibilità dei documenti di cui ai numeri da 1 a 9 di elenco di costituzione, prodotti ex adverso in violazione del divieto di cui all'art. 345 comma 3 cpc., documenti tutti già a disposizione nel tempo di compimento del primo grado (durato dal 26.3.2018 al 6.3.2023 quale termine ultimo di deposito repliche conclusionali ex art. 190 cpc), 2) l'inammissibilità delle nuove allegazioni in fatto che traggono spunto ed occasione proprio dalla “nuova” produzione documentale eseguita in questo grado di appello, . nel ricostruire le vicende, tra l'altro, che 3) in esito al progressivo acuirsi della crisi della coppia, pur nelle opposte ricostruzioni della relativa genesi, i coniugi hanno inteso interrompere la convivenza, dapprima, nel 2015, con mutuo accordo, regolando il loro rapporto in aderenza allo schema negoziale determinato dai figli, e, poi, agendo in via giudiziale in forma autonoma, con reciproca domanda di addebito della separazione,
4) per parte sua, la ha addotto che _1
ad opera del marito, culminata con l'ultimo atto della “cacciata” da casa ovvero relativa dipartita in quanto stanca di subire continue vessazioni, violenze ed offese, accettata nella vana speranza che la lontananza “scemasse l'astio” per una possibile riappacificazione>, mentre l'esponente ha fatto leva sulle relazioni extraconiugali della moglie, di cui aveva appreso nel 2015, 5) la Corte ha respinto il reclamo dalla _1
proposto avverso l'ordinanza presidenziale del 15/11/2018 che le ha riconosciuto l'assegno di mantenimento di euro 250 mensili,
. quanto alla addebito che 6) il primo Giudice ha colto l'ambiguità difensiva, nemmeno dissolta dall'istruttoria espletata, non essendo sostenibile che chi subisce per anni soprusi da un compagno che definisce “aguzzino” ambisca a tornarci insieme, ciò da cui emerge che, a fronte di tradimenti che sapeva sarebbero stati confermati dai testimoni -uno dei quali, quello con il cugino del deducente, peraltro è stato dalla stessa ammesso-, controparte ha tentato il “rilancio”, adducendo i fantomatici episodi di violenza, 7) tale ultima considerazione è confermata dalla figlia che ha collocato l'aggressività paterna, semmai vera, nell'ultimo periodo, quando era ormai nuovamente scoppiata la crisi di 30 anni prima, crisi ricordata anche dal figlio della coppia in concomitanza con l'adulterio che egli aveva riferito al padre, 8) gli altri testi non hanno mai avuto conoscenza della violenza, presentando il deducente come persona mite, mentre la teste ha ricordato le relazioni extraconiugali con il Tes_1
cugino del deducente (2015) e con (di 10/12 mesi successiva alla Persona_1
prima),
. quanto all'assegno, che controparte 9) per sua stessa ammissione, ha avuto modo di lavorare sin da quando ha abbandonato la casa coniugale (anno 2015), il che attesta la capacità lavorativa della stessa, vista anche la sua età -58 anni- nel 2015, 10) è autonoma sul fronte reddituale, non potendo altrimenti spiegarsi come ha vissuto a decorrere dalla pubblicazione della sentenza impugnata che l'ha privata del contributo del marito, non avendo del resto nemmeno chiesto l'anticipazione dell'udienza, 11) non ha dato dimostrazione di non essere in grado di lavorare e pretende di essere mantenuta dal deducente che, di contro, ha documentato la sua inabilità lavorativa.
Ha chiesto alla Corte, “previamente dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale come indicata in narrativa al pari delle nuove allegazioni in fatto […] rigettare integralmente l'impugnazione”.
Con note difensive del 13/12/2024, la ha, fra l'altro, rappresentato che _1
. il rito camerale consente la produzione documentale anche oltre il termine all'uopo concesso, purchè sia garantito il contraddittorio,
. le avverse argomentazioni in punto di addebito sono infondate, riportandosi, così come per l'assegno di mantenimento alle deduzioni già svolte
Nelle note di replica del 13/1/2025, il ha _1
. ribadito le eccezioni di inammissibilità, avendo il deducente contestato la possibilità di sanare in appello le carenze riferibili a documenti che la parte non ha prodotto in primo grado per scelte difensive,
. quanto al mantenimento, segnalato che il deducente vive di pensione -euro
1000/mese- e necessita di assistenza visto il quadro di gravità della sua situazione neurologico/ortopedica, mentre la che aveva trovato una collocazione lavorativa _1
in esito all'accordo stragiudiziale del 2015, raggiungendo l'indipendenza economica, si è limitata a dedurre un'incapacità lavorativa sopraggiunta che non trova riscontri probatori,
. rilevato che non è dato comprendere quale sia l'errore commesso dal Giudice di primo grado alla luce di un quadro probatorio che dimostra la condotta plurioffensiva dei diritti/doveri nascenti dal matrimonio, tenuta dalla e costituente la ragione della _1
crisi. E' pervenuto il parere del PG.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 27/3/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note di trattazione scritta del 26/3/2025, il si è riportato agli scritti _1
defensionali in atti.
Con note di trattazione scritta del 26/3/2025, la ha insistito nelle deduzioni svolte _1
e conclusioni prese.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale della _1
rilevandosi che
. “il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario (Cass. 1179/2006 e Cass. 6154/2012) e quindi si può anche ritenere ammissibile una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art.345 cp.c.” (così in motivazione Cass ord 18532/2020),
. il contraddittorio è stato assicurato,
. non è condivisibile l'asserto che vuole l'orientamento giurisprudenziale suddetto non più richiamabile, in quanto correlato all'art 4, l 898/1970, “oggi interamente abrogato e riportato nell'alveo dei procedimenti speciali del rito di famiglia di cui all'art 473, comma 30, e ss” cpc, risultando il giudizio in esame, iniziato in primo grado ben prima del 28/2/2023, non soggetto alla novella.
Quanto alle nuove allegazioni, le stesse non risultano individuate nonostante il _1
abbia dedotto che le avrebbe “precisamente indicate nell'esame dei singoli motivi di appello” (cfr comparsa pag 2).
Passando alla domanda di addebito, va osservato che la relativa declaratoria implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza: a tanto va aggiunto che in applicazione del principio fissato dall'art. 2697 cod.civ., sul coniuge richiedente la pronuncia di addebito incombe l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, onere che deve nella specie ritenersi non assolto dalla che ne era gravata. _1
Va sul punto segnalata la correttezza della sentenza appellata,
. stante l'ambiguità della prospettazione difensiva dell'interessata che, di fatto, sostiene di essere stata “costretta ad andare via di casa per non dover più sopportare le violenze psicologiche e le continue minacce del marito” e, nel contempo, che
“l'allontanamento da casa [è] stato voluto dal marito” che le avrebbe fatto firmare una scrittura privata con la quale, a fronte dell'allontanamento della si _1
impegnava a pagarle un canone di locazione di euro 400 mensili: l'ambiguità emerge sol che si consideri che è la stessa interessata ad affermare, pur adducendo “violenze fisiche non più tollerabili”, che aggravare ulteriormente il rapporto coniugale”> ed a ammettere di essere riuscita a negoziare con il marito violento, spuntando il suo impegno a versarle un contributo per l'alloggio,
. le violenze e le minacce sono allegate dalla genericamente, così come _1
generiche sono le dichiarazioni dei testimoni che finiscono col dare valutazioni insuscettibili di verifica: infatti, la figlia, (udienza 8/3/2022) si è Persona_2
limitata ad affermare che il padre era “aggressivo” e che, nel periodo settembre/novembre 2015, “ha usato violenza”, risultando oltretutto inspiegabile come, pur consapevole di agiti violenti da parte del padre nell'ultimo periodo della convivenza, abbia negato di conoscere le cause della separazione;
il figlio, Per_3
(udienza 21/6/2022), ha riferito di “minacce verbali” e “alzate di mano” negli
[...]
anni 2014/2015. Conclusivamente, l'intrinseca contraddittorietà della prospettazione difensiva e il mancato assolvimento dell'onere probatorio spettante alla determinano il _1
rigetto della domanda di addebito.
Passando alle statuizioni economiche, va osservato che l'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In particolare, va segnalato che l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. A tanto si aggiunga che, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del
12/01/2017): tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” e, del resto, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell a misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr Cass 789/2017).
Tanto premesso, occorre passare alla ricostruzione delle condizioni economiche dei coniugi, dovendo al riguardo segnalarsi che . la (classe 1958) 1) ha lavorato come lavapiatti dal 2016 al 2019 con un _1
introito di euro 600 mensili, così come dichiarato al Presidente cui ha rappresentato di dover pagare un canone locatizio di euro 400, canone attualmente pari ad euro
350/mese, come da doc 16, 2) nel marzo 2020, ha cominciato a percepire il reddito di cittadinanza, dapprima per euro 780 mensili (vedi interrogatorio formale udienza
15/6/21) e poi, nel 2022, per euro 400 mensili, come dichiarato nell'udienza del
21/6/2022), 3) risulterebbe iscritta al centro per l'impiego, dal 7/1/2020 nella categoria invalidi civili (60% di invalidità) (cfr doc 6), 4) al momento non lavora, percependo il reddito di inclusione per euro 700 mensili, così come si legge nella dichiarazione sostitutiva depositata in questa fase,
. il (classe 1956) nel 2022 ha percepito, a titolo di pensione, 1184 euro/mese _1
per 12 mensilità (cfr modello reddituale in atti) ed è proprietario dell'immobile in cui abita e di un terreno che asserisce essere improduttivo (cfr dichiarazione sostitutiva di notorietà),
. sussiste fra i coniugi un divario economico, aggravato dal fatto che la a _1
differenza del , deve farsi carico del canone di locazione: da tanto discende _1
il diritto dell'appellante a vedersi riconoscere un contributo a carico del marito, da determinarsi in un euro 200 mensili, importo questo inferiore a quello determinato dal Presidente, che faceva leva su un minor introito da lavoro -euro 600- e su un maggior onere locatizio -euro 400-.
Considerata l'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa,
. determina, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado,
l'assegno di mantenimento per la in ragione di euro 200 mensili, annualmente _1
rivalutabili secondo indice Istat Foi, da versarsi da parte del entro il giorno 5 _1
di ogni mese, . rigetta nel resto l'appello,
. dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 27 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno