Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 6031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6031 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01957/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2026, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
-del provvedimento del Direttore dell’AdE prot. -OMISSIS- dell’11 luglio 2025 avente ad oggetto l’indizione di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali nella parte in cui al punto 2.3 riserva all’AdE la facoltà di esclusione di candidati che hanno riportato sentenze penali di patteggiamento;
-del provvedimento del Direttore Regionale dell’AdE DR Campania prot.-OMISSIS- del 12 dicembre 2025 di esclusione dalla selezione del ricorrente, vincitore per la Campania, nell’esercizio della facoltà di cui al punto 2.3 del bando di selezione; ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Monica LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha impugnato, in uno con la norma di bando che attribuisce la relativa facoltà all’Amministrazione, il provvedimento prot.-OMISSIS- del 12 dicembre 2025, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto la sua esclusione dalla “ selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali ”.
2. Nell’adottare il provvedimento di esclusione gravato l’Amministrazione resistente ha fatto espressa applicazione dell’articolo 2.3 del bando di concorso, a norma del quale “ L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna o provvedimenti equiparati ancorché non passati in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie dell’area funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato commesso ”. Invocando l’applicazione di tale norma di lex specialis , l’Amministrazione ha escluso il ricorrente in ragione della riscontrata sussistenza, nel casellario giudiziale, di una sentenza pronunciata, ex artt. 444 e 445 c.p.p., per i reati di lesioni personali e detenzione abusiva di armi. In particolare l’Amministrazione, nella parte motiva del provvedimento di esclusione, ha espressamente apprezzato i citati reati come gravi, siccome rientranti tra i delitti contro la persona e connotati da un profilo di pericolosità ed allarme sociale e, comunque, rilevanti in relazione alle funzioni istituzionali dell’Agenzia delle Entrate “ svolte dai funzionari giuridico-tributari preposti alle attività di controlli fiscali e servizi” .
3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“Violazione dell’art. 445 comma 2 c.p.p. Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa”.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce che il punto 2.3 del bando sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 445 comma 1 bis c.p.p. nella parte in cui, agli effetti escludenti, equipara la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna. Da qui discenderebbe l’illegittimità derivata del provvedimento di esclusione.
“Violazione dell’art. 3 L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sproporzione ed irragionevolezza.”
Il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla selezione sarebbe poi illegittimo ex se perché difetterebbe di ogni motivazione in concreto: la P.A. non avrebbe compiuto alcuna attività istruttoria sul fatto di reato, sulla successiva condotta del ricorrente e sulle mansioni alle quali sarebbe chiamato ad attendere, sicchè l’esclusione sarebbe manifestamente sproporzionata ed irragionevole.
4. Si è costituita l’Amministrazione resistente, opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.
4. In vista della camera di consiglio del 25 marzo 2026 le parti hanno depositato reciproche memorie conclusive.
5. Alla suindicata camera di consiglio, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il presente controversia può essere definita ai sensi del citato art. 60 c.p.a. sussistendone i presupposti.
7. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
7.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso va preliminarmente precisato che l’articolo 2.3 del bando di concorso, come innanzi riportato:
-riserva alla facoltà dell’Amministrazione la decisione di escludere il candidato in base ad una valutazione del tutto discrezionale relativa al “ tipo” ed alla “ gravità” del reato commesso, qualora dalla commissione di tale reato sia derivata una sentenza penale di condanna o di patteggiamento;
-prescrive come necessari per lo svolgimento delle mansioni di funzionario presso l’Agenzia delle Entrate “ i requisiti di condotta e moralità ”.
Orbene, con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente si duole della norma di bando appena citata, assumendo che illegittimamente con la stessa l’Amministrazione avrebbe equiparato, quale possibile causa escludente, la sentenza di condanna a quella di patteggiamento, in violazione dell’art.445 comma 1 bis c.p.p. che espressamente esclude la rilevanza del pur ivi sancita equiparazione fra sentenza di condanna e di patteggiamento ai fini extrapenali.
La censura è infondata.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento (art. 444 c.p.p.), è, invero, espressamente equiparata, ai fini penali, ad una sentenza di condanna proprio dall'ultimo periodo dell’art. 445 comma 1 bis citato, che prevede “ Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ”. L’equiparazione della sentenza ex 444 c.p.p. alla sentenza di condanna rileva in termini di accertamento della colpevolezza con riguardo al fatto storico integrante la fattispecie di reato per il quale è applicata la pena e dunque riguarda gli effetti penali a ciò conseguenti.
I soli due effetti di questa equiparazione, come serbata dalla norma citata (l’art. 445 comma 1 bis c.p.p. ultimo periodo), espressamente esclusi dal legislatore sono i seguenti:
- la sentenza ex art. 444 c.p.p. non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile;
-se non sono applicate pene accessorie, le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, alla sentenza di condanna, non producono effetti.
Trattasi, dunque, di soli effetti extrapenali rispetto ai quali la sentenza di patteggiamento segue una disciplina più favorevole al reo; disciplina che, tuttavia, non elide l’equiparazione ai fini della rilevanza penale della sentenza che, comunque, resta, come visto, sancita a livello normativo. Ed è proprio in ragione di tale equiparazione, rilevante sul piano degli effetti penale, che come detto involge l’accertamento del fatto storico integrante il reato e della responsabilità, penalmente rilevante, di chi ne sia autore, che non sono ravvisabili i dedotti profili di illegittimità del bando di concorso con riguardo alla previsione di cui a punto 2.3 nella parte, proprio in ragione della ridetta equiparazione, in cui riserva all’Amministrazione la facoltà di escludere il concorrente che si sia macchiato di reato, sia esso destinatario di sentenza di condanna o di patteggiamento.
E ciò in quanto è proprio sul fatto storico siccome accertato penalmente e sulla responsabilità del suo autore che, deve fondarsi, per espressa previsione di bando, la valutazione discrezionale dell’Amministrazione ai fini escludenti.
Donde l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
7.2 Quanto al secondo motivo di gravame anch’esso non coglie nel segno.
Partendo dal presupposto che, per quanto detto al punto 7.1, la norma di bando di cui al punto 2.3 non risulta illegittima nella parte in cui consente alla P.A. di decidere per l’esclusione del concorrente che abbia patteggiato, va rilevato che:
- con il provvedimento di esclusione gravato l’Amministrazione ha, in effetti, solo fatto applicazione della ridetta, legittima, regola di bando, esercitando un potere discrezionale nella valutazione della gravità del reato ivi espressamente previsto;
- rispetto al carattere discrezionale di tale potere, come previsto nel bando di concorso, non risultano formulate tempestive e specifiche censure dal ricorrente che, solo oggi, con il gravame quivi scrutinato, si duole delle conseguenze dell’esercizio di quel potere.
In effetti è proprio nell’esercizio della sua discrezionalità, come detto fondata su di un potere espressamente riconosciuto dalla lex specialis di gara, che l’Amministrazione resistente ha considerato la condanna per i reati di cui si è reso responsabile il ricorrente, in ragione della specifica rilevanza degli stessi, all’uopo precisata nella parte motiva del provvedimento, di per sé ritenuta idonea a connotare negativamente, ai fini dell’accesso ad una pubblica amministrazione, la pregressa esperienza di vita del candidato.
Sennonchè, poichè rispetto ai reati commessi dal ricorrente, la valutazione della gravità degli stessi e della incompatibilità con l’assunzione di un pubblico impiego, risulta connotata da discrezionalità, come espressamente ed inequivocabilmente previsto nel bando, la stessa è sindacabile in quanto tale da questo giudice solo ove abbia condotto a decisioni illogiche, abnormi o irragionevoli, elementi non sussistenti nella fattispecie. E tanto avuto riguardo agli interessi della collettività che sarebbero affidati alle sue cure ed al necessario rapporto di fiducia che deve instaurarsi fra pubblico e funzionario e prima ancora fra questi e la P.A. di appartenenza, anche avuto riguardo alla peculiarità delle assumende funzioni che, per la loro delicatezza, esigono una condotta irreprensibile e qualità morali ben più elevate rispetto a quelle richieste al comune cittadino.
D’altronde il legame etico-giuridico fra Stato e cittadini si fonda sull'art. 54 della Costituzione italiana che sancisce il dovere di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi per tutti i cittadini e che impone inoltre a chi esercita funzioni pubbliche il dovere di adempierle con disciplina e onore. A garanzia del ridetto legame, l’ingresso nella pubblica amministrazione di cittadini rispettosi della legge e delle regole della civile convivenza, non solo assicura un primo presidio di legalità, ma favorisce l’auspicata fedeltà del cittadino nei confronti di uno Stato le cui strutture burocratiche devono essere, nella loro composizione, al di sopra di ogni sospetto ed anche apparire come tali.
Sotto tale aspetto la misura escludente non può nemmeno dirsi sproporzionata, in quanto, rispetto alla valutazione dell’Amministrazione, ancorchè discrezionale, circa la gravità delle condotte accertate in sede penale, in relazione ai requisiti di “ condotta e moralità” richiesti all’assumendo funzionario, l’esclusione risulta, di per sé, idonea allo scopo di assicurare che la cura dell’interesse funzionalizzato sia affidato a funzionari pubblici della cui moralità e condotta rispettosa delle regole, appunto, non possa dubitarsi.
Donde la infondatezza anche del secondo motivo di gravame.
8. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
9.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM PA, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LL | RM PA |
IL SEGRETARIO