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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 952/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18069/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 141l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso tari@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2024 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 05 dicembre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 992500008852 del 22 ottobre 2025, codice utente n. 0010180869, notificato a mezzo pec in data 24 ottobre 2025, con il quale è stata erroneamente accertata l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del contributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste.
A tal riguardo, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del predetto atto chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo.
In data 15/01/2026 il ricorrente ha depositato la nota n. U260100001348 del 07/01/2026 con la quale il
Comune di Roma Capitale ha comunicato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato avendo riconosciuto, in sede di riesame a seguito dell'istanza di autotutela prodotta dall'interessato, che l'immobile oggetto dell'odierno contenzioso risulta concesso in comodato d'uso nel periodo accertato.
All'udienza del 20 gennaio 2026, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, chiede, pertanto, che il giudizio venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio, dopo di che il ricorso viene assunto in decisione, ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546/1992.
Si prende atto della nota n. U260100001348 del 07/01/2026, con la quale il Comune di Roma Capitale ha comunicato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato avendo riconosciuto, in sede di riesame a seguito dell'istanza di autotutela prodotta dall'interessato in data 11/11/2025, che l'immobile oggetto dell'odierno contenzioso risulta concesso in comodato d'uso nel periodo accertato.
Ciò posto, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992, il giudizio deve dichiararsi estinto per definizione delle pendenze tributarie oggetto dell'odierno contenzioso.
Si ritiene, però, che le spese del giudizio debbano essere addebitate al Comune di Roma Capitale, tenuto conto che il contratto di comodato d'uso gravante sull'immobile in questione era presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che l'ente impositore ha dichiarato, peraltro, di aver consultato in sede dell'attività istruttoria che ha portato all'emissione dell'atto impugnato, successivamente annullato dallo stesso ente impositore a seguito dell'esame dell'istanza di autotutela.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, determinate complessivamente in € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti ed il rimborso del contributo unificato tributario.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
IG AM
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18069/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 141l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso tari@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500008852 TARI 2024 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 05 dicembre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 992500008852 del 22 ottobre 2025, codice utente n. 0010180869, notificato a mezzo pec in data 24 ottobre 2025, con il quale è stata erroneamente accertata l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del contributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste.
A tal riguardo, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del predetto atto chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo.
In data 15/01/2026 il ricorrente ha depositato la nota n. U260100001348 del 07/01/2026 con la quale il
Comune di Roma Capitale ha comunicato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato avendo riconosciuto, in sede di riesame a seguito dell'istanza di autotutela prodotta dall'interessato, che l'immobile oggetto dell'odierno contenzioso risulta concesso in comodato d'uso nel periodo accertato.
All'udienza del 20 gennaio 2026, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, chiede, pertanto, che il giudizio venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio, dopo di che il ricorso viene assunto in decisione, ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546/1992.
Si prende atto della nota n. U260100001348 del 07/01/2026, con la quale il Comune di Roma Capitale ha comunicato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato avendo riconosciuto, in sede di riesame a seguito dell'istanza di autotutela prodotta dall'interessato in data 11/11/2025, che l'immobile oggetto dell'odierno contenzioso risulta concesso in comodato d'uso nel periodo accertato.
Ciò posto, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992, il giudizio deve dichiararsi estinto per definizione delle pendenze tributarie oggetto dell'odierno contenzioso.
Si ritiene, però, che le spese del giudizio debbano essere addebitate al Comune di Roma Capitale, tenuto conto che il contratto di comodato d'uso gravante sull'immobile in questione era presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che l'ente impositore ha dichiarato, peraltro, di aver consultato in sede dell'attività istruttoria che ha portato all'emissione dell'atto impugnato, successivamente annullato dallo stesso ente impositore a seguito dell'esame dell'istanza di autotutela.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, determinate complessivamente in € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti ed il rimborso del contributo unificato tributario.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
IG AM